Decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207
(Gazz. Uff. 3 dicembre 2012, n. 282)
Art. 1 â¨Efficacia dellâautorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessitĂ di salvaguardia dellâoccupazione e della produzione, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dellâautorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dellâattivitĂ produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piĂš adeguata tutela dellâambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dellâattivitĂ produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonchĂŠ le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. Ă fatta comunque salva lâapplicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societĂ risultante dallâultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi dellâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando lâautoritĂ giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dellâimpresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nellâautorizzazione, lâesercizio dellâattivitĂ dâimpresa a norma del comma 1.â¨5. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa lâottemperanza delle prescrizioni dellâautorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.â¨
Art. 2⨠Responsabilità nella conduzione degli impianti.
1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dellâautorizzazione integrata ambientale di cui allâarticolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilitĂ della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dellâosservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando lâattivitĂ di controllo dellâautoritĂ di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.â¨
Art. 3⨠Efficacia dellâautorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societĂ ILVA S.p.A. Controlli e garanzie.
1. Lâimpianto siderurgico della societĂ ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dellâarticolo 1.
2. Lâautorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societĂ ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dellâattivitĂ produttiva dello stabilimento siderurgico della societĂ ILVA S.p.A. di Taranto a norma dellâarticolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societĂ ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dellâimpresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dellâattivitĂ produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando lâapplicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dellâesecuzione delle prescrizioni contenute nellâautorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dellâincarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica lâarticolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.â¨6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nellâambito delle competenze proprie dellâIstituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che lâazienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticitĂ riscontrate nellâattuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa lâeventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.â¨
Art. 4⨠Copertura finanziariaâ¨.
Agli oneri derivanti dallâarticolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nellâambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.â¨
Art. 5 â¨Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






