Ordinanza Ministero Salute, 8 febbraio 2022
(Gazz. Uff. 9 febbraio 2022, n. 33)
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti lâutilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sullâintero territorio nazionale
Art. 1
1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sullâintero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi allâaperto è fatto obbligo sullâintero territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
3. Non hanno lâobbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di etĂ inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilitĂ incompatibili con lâuso della mascherina, nonchĂŠ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivitĂ sportiva.
4. Lâobbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo lâisolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivitĂ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchĂŠ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Le disposizioni sullâuso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
6. Lâuso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dallâ11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.






