Convenzione di New York 7 marzo 1966
(Gazz. Uff., 23 dicembre 1975, n. 337 Suppl. Ord.)
(Convenzione ratificata con Legge 13 ottobre 1975, n. 654)
Parte Prima
Art. 1.
1. Nella presente Convenzione, lâespressione âdiscriminazione razzialeâ sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lâascendenza o lâorigine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o lâeffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lâesercizio, in condizioni di paritĂ , dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità , alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità .
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e lâesercizio dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.
Art. 2.
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire lâintesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:
a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attivitĂ e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;
d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi piĂš opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
e) Ogni Stato contraente sâimpegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonchĂŠ a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di paritĂ , il pieno esercizio dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.
Art. 3.
Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e lââapartheidâ e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.
Art. 4.
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che sâispiri a concetti ed a teorie basate sulla superioritĂ di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dellâuomo e dei diritti chiaramente enunciati nellâarticolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superioritĂ o sullâodio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonchĂŠ ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivitĂ razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivitĂ di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivitĂ di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che lâincoraggino, nonchĂŠ a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivitĂ ;
c) A non permettere nĂŠ alle pubbliche autoritĂ , nĂŠ alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, lâincitamento o lâincoraggiamento alla discriminazione razziale.
Art. 5.
In base agli obblighi fondamentali di cui allâarticolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonchĂŠ il diritto di accedere, a condizioni di paritĂ , alle cariche pubbliche;
d) Altri diritti civili quali:
i) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza allâinterno dello Stato;
ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornate nel proprio paese;
iii) Il diritto alla nazionalitĂ ;
iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
v) Il diritto alla proprietĂ di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in societĂ con altri;
vi) Il diritto allâereditĂ ;
vii) Il diritto alla libertĂ di pensiero, di coscienza e di religione;
viii) Il diritto alla libertĂ di opinione e di espressione;
ix) Il diritto alla libertĂ di riunione e di pacifica associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a paritĂ di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
ii) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
iii) Il diritto allâalloggio;
iv) Il diritto alla sanitĂ , alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;
v) Il diritto allâeducazione ed alla formazione professionale;
vi) Il diritto di partecipare in condizioni di paritĂ alle attivitĂ culturali;
f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.
Art. 6.
Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertĂ fondamentali nonchĂŠ il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.
Art. 7.
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dellâinsegnamento, dellâeducazione, della cultura e dellâinformazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e lâamicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonchĂŠ a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dellâuomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sullâeliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.
Parte Seconda
Art. 8.
1. Viene istituito un Comitato per lâeliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato âil Comitatoâ) composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialitĂ , che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltĂ nonchĂŠ dei piĂš importanti sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrĂ luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati cosĂŹ designati, con lâindicazione degli Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrĂ termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarĂ sorteggiato dal Presidente del Comitato.
b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerĂ un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dellâapprovazione del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati contraenti.
Art. 9.
1. Gli Stati contraenti sâimpegnano a presentare al Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite, perchĂŠ venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dallâentrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farĂ richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato sottopone ogni anno allâAssemblea generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attivitĂ e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dellâAssemblea generale.
Art. 10.
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 11.
1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare lâattenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia lâuno che lâaltro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonchĂŠ allâaltro Stato interessato.
3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini ragionevoli.
4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.
5. AllorchĂŠ, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperĂ , senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.
Art. 12.
1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata âla Commissioneâ) composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.
b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad unâintesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, nĂŠ cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrĂ stabilito dalla Commissione stessa.
5. Il Segretario di cui al paragrafo 3 dellâarticolo 10 della presente Convenzione pone egualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario generale sarĂ autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformitĂ del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornire ogni informazione supplementare al riguardo.
Art. 13.
1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene piĂš opportune per giungere ad una amichevole risoluzione della controversia.
2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.
3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonchĂŠ le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.
Art. 14.
1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia tatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
3. La dichiarazione fatta in conformitĂ del paragrafo 1 del presente articolo, nonchĂŠ il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è giĂ investito.
4. LâOrganismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrĂ tenere un registro delle petizioni e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie non verrĂ reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dallâOrganismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata allâattenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma lâidentitĂ dellâindividuo o dei gruppi di individui interessati non dovrĂ essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui.
Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dallâautore della petizione.
Il Comitato esaminerĂ le comunicazioni provenienti dallâautore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che questâultimo ha giĂ esaurito tutti i ricorsi interni disponibili tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato e dallâautore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in conformitĂ del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 15.
1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dellâindipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dellâAssemblea generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dallâOrganizzazione delle Nazioni unite o dalle sue istituzioni specializzate.
2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dellâarticolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dellâOrganizzazione delle Nazioni unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dellâesame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi e di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dellâAssemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.
b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti allâAssemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite, nonchĂŠ i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite di tornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 16.
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, nĂŠ vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.
Parte Terza
Art. 17.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonchĂŠ di ogni altro Stato invitato dallâAssemblea generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 18.
1. La presente Convenzione resterĂ aperta allâadesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dellâarticolo 17 della Convenzione.
2. Lâadesione avverrĂ mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 19.
1. La presente Convenzione entrerĂ in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherĂ la presente Convenzione o che vi aderirĂ dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerĂ in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Art. 20.
1. Il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite riceverĂ e comunicherĂ a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate allâatto della ratifica o dellâadesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerĂ il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.
2. Non sarĂ autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con lâoggetto e lo scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrĂ considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrĂ effetto alla data del suo ricevimento.
Art. 21.
Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrĂ effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrĂ ricevuto notifica.
Art. 22.
Ogni controversia tra due o piĂš Stati contraenti in merito allâinterpretazione o allâapplicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sarĂ portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perchĂŠ essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.
Art. 23.
1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
2. LâAssemblea generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite deciderĂ sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.
Art. 24.
Il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite informerĂ tutti gli Stati citati al paragrafo 17 della presente Convenzione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
b) della data alla quale la presente Convenzione entrerĂ in vigore in base allâarticolo 19;
c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
d) delle denuncie notificate in base allâarticolo 21.
Art. 25.
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarĂ depositata negli archivi dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dellâOrganizzazione delle Nazioni Unite farĂ avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dellâart. 17 della Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.





