Ambiente
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Gazz. Uff., 14 aprile, n. 88 Suppl. Ord.)
Norme in materia ambientale
Parte I
Disposizioni comuni e principi generali
Articolo 1
( Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dâimpatto ambientale (VIA) e per lâautorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dallâinquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dellâaria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni allâambiente.
Articolo 2
(FinalitĂ )
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualitĂ della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dellâambiente e lâutilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e allâintegrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui allâarticolo 1, in conformitĂ ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dellâarticolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dellâordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3
(Criteri per lâadozione dei provvedimenti successivi)
[1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute. ]
[2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o piĂš regolamenti da emanarsi ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e lâintegrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalitĂ , dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.]
3. Per la modifica e lâintegrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[ 4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed allâintegrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o piĂš regolamenti da emanarsi ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalitĂ , dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma lâapplicazione dellâarticolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalitĂ esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive giĂ recepite nellâordinamento nazionale. ]
[5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennitĂ , emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.]
Articolo 3 bis
Principi sulla produzione del diritto ambientale
l. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dellâambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nellâadozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nellâemanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purchĂŠ sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.
Articolo 3 ter
Principio dellâazione ambientale
1. La tutela dellâambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dellâazione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati allâambiente, nonchĂŠ al principio ÂŤchi inquina pagaÂť che, ai sensi dellâarticolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunitĂ in materia ambientale.
Articolo 3 quater
Principio dello sviluppo sostenibile 1. Ogni attivitĂ umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualitĂ della vita e le possibilitĂ delle generazioni future.
2. Anche lâattivitĂ della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nellâambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalitĂ gli interessi alla tutela dellâambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessitĂ delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivitĂ umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nellâambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchĂŠ nellâambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresĂŹ il principio di solidarietĂ per salvaguardare e per migliorare la qualitĂ dellâambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e lâevoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivitĂ umane.
Articolo 3 quinquies
Principi di sussidiarietĂ e di leale collaborazione 1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dellâambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dellâambiente piĂš restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purchĂŠ ciò non comporti unâarbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dellâazione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dellâentitĂ dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietĂ di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per lâesercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.
Articolo 3 sexies
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dallâItalia con lalegge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dellâambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui allâallegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi lâarticolo 6, comma 2, del presente decreto, lâautoritĂ competente allâelaborazione e allâapprovazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis lâautoritĂ procedente dĂ avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere lâindicazione del titolo del piano o del programma, dellâautoritĂ competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalitĂ dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. LâautoritĂ competente mette altresĂŹ a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dellâavviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare allâautoritĂ competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. LâautoritĂ procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nellâadozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dellâautoritĂ competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale lâautoritĂ stessa dĂ conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresĂŹ informazioni sulla partecipazione del pubblico.
Articolo 3 septies
(Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le cittĂ metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica [, con le modalitĂ di cui al comma 3,] istanze di ordine generale sullâapplicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per lâesercizio delle attivitĂ di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dellâamministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dellâistante. Resta salvo lâobbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui lâistanza sia formulata da piĂš soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire unâunica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformitĂ allâarticolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nellâambito della sezione âInformazioni ambientaliâ del proprio sito internet istituzionale di cui allâarticolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, nĂŠ sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Parte II
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per lâautorizzazione integrata ambientale (IPPC)
Titolo I
Principi generali per le procedure di via, di vas e per la valutazione dâincidenza e lâautorizzazione integrata ambientale (aia)
Articolo 4
FinalitĂ
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sullâambiente;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dellâinquinamento.
[2. Il presente decreto individua, nellâambito della procedura di Valutazione dellâimpatto ambientale modalitĂ di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.]
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalitĂ di assicurare che lâattivitĂ antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacitĂ rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversitĂ e di unâequa distribuzione dei vantaggi connessi allâattivitĂ economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivitĂ normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sullâambiente ha la finalitĂ di garantire un elevato livello di protezione dellâambiente e contribuire allâintegrazione di considerazioni ambientali allâatto dellâelaborazione, dellâadozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalitĂ di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualitĂ della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacitĂ di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti allâarticolo 5, comma 1, lettera c).
c) lâautorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dellâinquinamento proveniente dalle attivitĂ di cui allâallegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nellâaria, nellâacqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dellâambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Articolo 5
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilitĂ , lâelaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, lâespressione di un parere motivato, lâinformazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione dâimpatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, lâelaborazione e la presentazione dello studio dâimpatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio dâimpatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, lâadozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, lâintegrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dellâIstituto superiore di sanitĂ , al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e lâesercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione dâincidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su unâarea geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversitĂ , con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtĂš della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilitĂ del progetto a rischio di gravi incidenti o calamitĂ pertinenti il progetto medesimo.
d) patrimonio culturale: lâinsieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformitĂ al disposto di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla ComunitĂ europea, nonchĂŠ le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da unâautoritĂ a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da unâautoritĂ per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformitĂ alle previsioni di cui allâarticolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sullâambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilitĂ come definito dallâarticolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dallâarticolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dellâallegato IV della direttiva 2011/92/UE;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per lâavvio del procedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sullâambiente, redatto in conformitĂ alle indicazioni contenute nellâallegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;
[ h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformitĂ allâarticolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;]
i) studio di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformitĂ alle disposizioni di cui allâarticolo 22 e alle indicazioni contenute nellâallegato VII alla parte seconda del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: lâintroduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitĂ umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piĂš in generale di agenti fisici o chimici, nellâaria, nellâacqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualitĂ dellâambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dellâambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) âinstallazionĂŠ: unitĂ tecnica permanente, in cui sono svolte una o piĂš attivitĂ elencate allâallegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivitĂ accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivitĂ svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sullâinquinamento. Ă considerata accessoria lâattivitĂ tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore ;
i-quinquies) âinstallazione esistentè: ai fini dellâapplicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie allâesercizio o il provvedimento positivo di compatibilitĂ ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come ânon giĂ soggette ad AIĂ se in esse non si svolgono attivitĂ giĂ ricomprese nelle categorie di cui allâAllegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) ânuova installazionĂŠ: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dellâimpianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nellâaria, nellâacqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di unâemissione che non possono essere superati in uno o piĂš periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dellâimpianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, lâeffetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dallâimpianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dellâambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nellâambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualitĂ ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualitĂ , che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sullâambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dellâimpianto, dellâopera o dellâinfrastruttura o del progetto che, secondo lâautoritĂ competente, producano effetti negativi e significativi sullâambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dellâautorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivitĂ per la quale lâallegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica allâinstallazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques â BAT): la piĂš efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivitĂ e relativi metodi di esercizio indicanti lâidoneitĂ pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e lâimpatto sullâambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui allâallegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalitĂ di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dellâimpianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta lâapplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nellâambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchĂŠ il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piĂš efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dellâambiente nel suo complesso;
l-ter.1) âdocumento di riferimento sulle BATâ o âBREFâ: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) âconclusioni sulle BATâ: un documento adottato secondo quanto specificato allâarticolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dellâUnione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne lâapplicabilitĂ , i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) âlivelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibilĂŹ o âBAT-AELâ: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nellâambito di condizioni di riferimento specifiche;
l-ter.5) âtecnica emergentè: una tecnica innovativa per unâattivitĂ industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un piĂš elevato livello di protezione dellâambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dellâambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilitĂ a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilitĂ di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sullâambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilitĂ ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dallâautoritĂ competente sulla base dellâistruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dellâautoritĂ competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dellâautoritĂ competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dellâistruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza lâesercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui allâarticolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che lâinstallazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dellâindividuazione delle soluzioni piĂš idonee al perseguimento degli obiettivi di cui allâarticolo 4, comma 4, lettera c). Unâautorizzazione integrata ambientale può valere per una o piĂš installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilitĂ a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire lâapplicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonchĂŠ i requisiti per la realizzazione del progetto o lâesercizio delle relative attivitĂ , ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonchĂŠ, ove opportuno, le misure di monitoraggio (33);
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto (34);
p) autoritĂ competente: la pubblica amministrazione cui compete lâadozione del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, lâelaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e lâadozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza lâesercizio (35);
q) autoritĂ procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalitĂ o in parte, lâinstallazione o lâimpianto oppure che dispone di un potere economico determinante sullâesercizio tecnico dei medesimi (36);
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilitĂ in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sullâambiente dovuti allâattuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: lâinsieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piĂš persone fisiche o giuridiche nonchĂŠ, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dellâambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonchĂŠ le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
v-bis) ârelazione di riferimentò: informazioni sullo stato di qualitĂ del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivitĂ . Tali informazioni riguardano almeno: lâuso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonchĂŠ, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dellâelaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilitĂ di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dallâinstallazione interessata. Le informazioni definite in virtĂš di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrĂ conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (37);
v-ter) âacque sotterraneè: acque sotterranee quali definite allâarticolo 74, comma 1, lettera l) (38);
v-quater) âsuolò: lo strato piĂš superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dellâapplicazione della Parte Terza, lâaccezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali (39);
v-quinquies) âispezione ambientalè: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dellâautocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dellâinstallazione, intraprese dallâautoritĂ competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonchĂŠ, se del caso, monitorare lâimpatto ambientale di queste ultime (40);
v-sexies) âpollamè: il pollame quale definito allâarticolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 (41);
v-septies) âcombustibilè: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare lâenergia liberata dal processo (42)
v-octies) âsostanze pericolosĂŠ: le sostanze o miscele, come definite allâarticolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dellâarticolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui allâarticolo 74, comma 2, lettera ee) (43).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di âimpianto di incenerimento dei rifiutĂŹ e di âimpianto di coincenerimento dei rifiutĂŹ di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dellâarticolo 237-ter (44).
Articolo 6
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sullâambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualitĂ dellâaria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per lâapprovazione, lâautorizzazione, lâarea di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalitĂ di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione dâincidenza ai sensi dellâarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano lâuso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora lâautoritĂ competente valuti che producano impatti significativi sullâambiente, secondo le disposizioni di cui allâarticolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilitĂ ambientale dellâarea oggetto di intervento.
3-bis. LâautoritĂ competente valuta, secondo le disposizioni di cui allâarticolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per lâautorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sullâambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nellâambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, giĂ sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalitĂ e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per lâincolumitĂ pubblica.
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
c -ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.
5. La valutazione dâimpatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti allâarticolo 5, comma 1, lettera c).
6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nellâallegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piĂš di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nellâallegato II,II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III ;
c) i progetti elencati nellâallegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dellâ11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nellâallegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dellâ11 aprile 2015.
6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale lâautoritĂ competente coincida con lâautoritĂ che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dallâautoritĂ competente nellâambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
7. La VIA è effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, allâinterno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero allâinterno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nellâallegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piĂš di due anni, qualora, allâesito dello svolgimento della verifica di assoggettabilitĂ a VIA, lâautoritĂ competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nellâallegato II,II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, allâesito dello svolgimento della verifica di assoggettabilitĂ a VIA, lâautoritĂ competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora allâesito dello svolgimento della verifica di assoggettabilitĂ a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dellâ11 aprile 2015, lâautoritĂ competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
[8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti allâinterno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui allâallegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale].
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegato II,II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltĂ di richiedere allâautoritĂ competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare lâeventuale procedura da avviare. LâautoritĂ competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente lâesito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilitĂ a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. Lâesito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dallâautoritĂ competente sul proprio sito internet istituzionale.
9-bis. Nellâambito dei progetti giĂ autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, lâesclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonchĂŠ allâarticolo 28, non si applica quanto previsto dallâarticolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 32, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora lâapplicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalitĂ del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna unâaltra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dellâautorizzazione, dei motivi che giustificano lâesenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti allâapprovazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonchĂŠ a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge lâeffetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando lâapplicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
13. Lâautorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attivitĂ di cui allâAllegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;
14. Per le attivitĂ di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui allâarticolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attivitĂ svolte nellâinstallazione, lâautorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dallâarticolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dallâarticolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonchĂŠ per le loro modifiche sostanziali, lâautorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui allâarticolo 29-quater, comma 10.
16. LâautoritĂ competente, nel determinare le condizioni per lâautorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualitĂ ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dellâinquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di prioritĂ e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sullâambiente;
d) lâenergia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivitĂ e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto allâarticolo 29-sexies, comma 9-quinquies .
17. Ai fini di tutela dellâambiente e dellâecosistema, allâinterno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtĂš di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dellâUnione europea e internazionali sono vietate le attivitĂ di ricerca, di prospezione nonchĂŠ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agliarticoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresĂŹ stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo lâintero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi giĂ rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivitĂ di manutenzione finalizzate allâadeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dellâambiente, nonchĂŠ le operazioni finali di ripristino ambientale. Dallâentrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dellâ articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente lâaliquota di prodotto di cui allâ articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per lâolio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dellâincremento dellâaliquota ad apposito capitolo dellâentrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivitĂ di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante lâimpiego dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per lâambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dellâinquinamento marino.
Articolo 7
Competenze in materia di VAS e di AIA
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui allâarticolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui allâarticolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
[3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui allâallegato II al presente decreto.]
[4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.]
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivitĂ di cui allâallegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui allâallegato VIII che non risultano ricompresi anche nellâallegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
5. In sede statale, lâautoritĂ competente ai fini della VAS e dellâAIA è il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, che collabora alla relativa attivitĂ istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. In sede regionale, lâautoritĂ competente ai fini della VAS e dellâAIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per lâindividuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalitĂ , rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purchĂŠ con questo compatibili, per lâindividuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalitĂ di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed allâarticolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.
Articolo 7 bis
(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilitĂ a VIA)
1. La verifica di assoggettabilitĂ a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dellâesigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui allâallegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilitĂ a VIA in sede statale i progetti di cui allâallegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.
2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per lâenergia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nellâAllegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilitĂ , indifferibili e urgenti.
[2-ter. Lâindividuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonchĂŠ delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualitĂ dellâaria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.]
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, lâutilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui allâallegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilitĂ a VIA in sede regionale i progetti di cui allâallegato IV alla parte seconda del presente decreto.
4. In sede statale, lâautoritĂ competente è il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo per le attivitĂ istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA è adottato dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalitĂ di cui allâarticolo 25, comma 2, e allâarticolo 27, comma 8.
4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piĂš elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilitĂ a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
[d) autoritĂ (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilitĂ a VIA.] .
4-ter. Entro [e non oltre] trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito allâindividuazione dellâautoritĂ competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilitĂ a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro [e non oltre] i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito allâautoritĂ competente, alla quale il proponente stesso dovrĂ presentare lâistanza per lâavvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito lâassenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma [o, in assenza di questa, dal proponente].
5. In sede regionale, lâautoritĂ competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilitĂ a VIA lâautoritĂ competente coincida con lâautoritĂ proponente di un progetto, le autoritĂ medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nellâambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione allâassolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autoritĂ competenti evitano lâinsorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autoritĂ .
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilitĂ a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformitĂ agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalitĂ di cui allâarticolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti lâorganizzazione e le modalitĂ di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonchĂŠ lâeventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestĂ normativa di cui al presente comma è esercitata in conformitĂ alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalitĂ della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonchĂŠ per la destinazione alle finalitĂ di cui allâarticolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dallâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.
8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dellâUnione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilitĂ a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui allâarticolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilitĂ a VIA e di VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dellâimpatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dellâimpatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agliallegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui allâallegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilitĂ a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dellâimpatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dellâimpatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione delladirettiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
.
Articolo 8
(Commissione tecnica di verifica dellâimpatto ambientale â VIA e VAS)
1. Il supporto tecnico-scientifico allâautoritĂ competente per lâattuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dellâimpatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di unâapposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui allâarticolo 33, comma 1. Per le medesime finalitĂ la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli dâintesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, allâattivitĂ istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalitĂ ed esperienza nel settore della valutazione dellâimpatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonchĂŠ la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza, nellâordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dellâarticolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui allâarticolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unitĂ di personale, nonchĂŠ ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti giĂ autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dellâistanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per lâenergia e il clima, individuati dallâallegato I -bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilitĂ e sostenibilitĂ tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dellâattuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
La Commissione può derogare allâordine di prioritĂ di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2 -bis del presente articolo dĂ precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.
1-bis. Nelle more dellâadozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dellâallegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nellâambito della quale lâesame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dellâarticolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia dâimpianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dellâarticolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dellâapplicazione uniforme e coerente dellâordine di trattazione dei progetti da esaminare nellâambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura lâordine di prioritĂ stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR nĂŠ di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, allâIstituto superiore di sanitĂ ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, allâatto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalitĂ e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanitĂ pubblica, garantendo il rispetto del principio dellâequilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchĂŠ se personale di cui allâarticolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dallâarticolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalitĂ di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dellâadozione del relativo parere finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonchĂŠ dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per lâenergia e il clima, individuati nellâallegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nellâallegato II alla parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unitĂ , inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dellâAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lâenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dellâIstituto superiore di sanitĂ (ISS), secondo le modalitĂ di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonchĂŠ di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato dâufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica lâarticolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivitĂ a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di societĂ in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dellâequilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche attingendo dallâelenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalitĂ previste per le unitĂ di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unitĂ , che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unitĂ di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli dâintesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, allâattivitĂ istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalitĂ ed esperienza nel settore della valutazione dellâimpatto ambientale e del diritto ambientale; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dellâinteressato. La Commissione opera con le modalitĂ previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dellâincarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto previsto dallâarticolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nellâambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024.
2-ter. Al fine di garantire univocitĂ di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono allâelaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati allâattuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può- attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dellâaltra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, questâultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dallâassunzione dellâincarico e per lâintera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione âCommissione tecnica PNRR-PNIECâ sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione âCommissione tecnica PNIEC.â
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nellâallegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
2 -octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresĂŹ di una struttura di supporto composta da quattro unitĂ di personale dellâArma dei carabinieri, appartenenti allâorganizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui allâarticolo 174 -bis del codice dellâordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unitĂ complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dellâArma dei carabinieri, di cui allâarticolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. [La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.].
2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, dâintesa, disporre lâassegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando lâapplicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
[3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unitĂ di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianitĂ di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dallâordinamento di appartenenza, ai sensi dellâarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allâatto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dellâamministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente, allâENEA, ad altri Enti di ricerca, nonchĂŠ, per lo svolgimento delle attivitĂ istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unitĂ designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.]
4. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dellâeconomia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza lâarticolazione, lâorganizzazione, le modalitĂ di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilitĂ , incompatibilitĂ e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC [e del Comitato tecnico istruttorio].
5. A decorrere dallâanno 2017, con decreto annuale del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dellâimpatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui allâarticolo 33, comma 1, che sono versati allâentrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo giĂ iscritte in bilancio ai sensi dellâarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dellâarticolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui allâarticolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento allâentrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilitĂ di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dellâimpatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dellâadozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dellâamministrazione di appartenenza. A decorrere dallâanno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dellâimpatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificitĂ dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessitĂ di accelerare lâattuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dallâanno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dallâarticolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilitĂ , il componente responsabile decade dallâincarico con effetto dalla data dellâaccertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dallâautoritĂ competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che lâautoritĂ competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalitĂ , competenza ed esperienza per lâattuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.
Articolo 8 bis
Commissione istruttoria per lâautorizzazione integrata ambientale â IPPC
1. La Commissione istruttoria per lâIPPC, di cui allâarticolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge lâattivitĂ di supporto scientifico per il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui allâarticolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dellâarticolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dellâarticolo 8 del presente decreto.
Articolo 9
Norme procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. LâautoritĂ competente, ove ritenuto utile indice, cosĂŹ come disciplinato dagli articoli che seguono, una o piĂš conferenze di servizi ai sensi dellâarticolo 14 dellalegge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autoritĂ pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nellâambito delle procedure di seguito disciplinate, lâautoritĂ competente può concludere con il proponente o lâautoritĂ procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivitĂ di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltĂ del proponente presentare allâautoritĂ competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. LâautoritĂ competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando lâinteresse alla riservatezza con lâinteresse pubblico allâaccesso alle informazioni. LâautoritĂ competente dispone comunque della documentazione riservata, con lâobbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Lâinvio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. 4-bis. LâautoritĂ competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sullâaccesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dellâarticolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati lâautoritĂ cui è possibile ricorrere e il relativo termine.
Articolo 10
(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilitĂ a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, lâautorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, lâautoritĂ competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.
[1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dellâarticolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dellâarticolo 23.]
[1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalitĂ di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.]
[2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione dâimpatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dellâallegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nellâambito del procedimento di VIA. Ă in ogni caso disposta lâunicitĂ della consultazione del pubblico per le due procedure. Se lâautoritĂ competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione dâimpatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.]
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione dâincidenza di cui allâarticolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui allâallegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dellâautoritĂ competente si estende alle finalitĂ di conservazione proprie della valutazione dâincidenza oppure dovrĂ dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalitĂ di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilitĂ di cui allâarticolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nellâambito della VAS. In tal caso le modalitĂ di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui allâarticolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi giĂ sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Titolo II
La valutazione ambientale strategica1
Articolo 11
ModalitĂ di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dallâautoritĂ procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilitĂ limitatamente ai piani e ai programmi di cui allâarticolo 6, commi 3 e 3 bis;
b) lâelaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) lâinformazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. LâautoritĂ competente, al fine di promuovere lâintegrazione degli obiettivi di sostenibilitĂ ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sullâassoggettabilitĂ delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dellâarticolo 6;
b) collabora con lâautoritĂ proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonchĂŠ lâimpostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalitĂ di monitoraggio di cui allâarticolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonchĂŠ sullâadeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente allâapprovazione del piano o del programma, ovvero allâavvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sullâambiente derivanti dallâattuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dellâesigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Articolo 12
Verifica di assoggettabilitĂ
1. Nel caso di piani e programmi di cui allâarticolo 6, commi 3 e 3-bis, lâautoritĂ procedente trasmette allâautoritĂ competente, su supporto informatico [ovvero, nei casi di particolare difficoltĂ di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,] un rapporto preliminare di assoggettabilitĂ a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sullâambiente dellâattuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dellâallegato I del presente decreto.
2. LâautoritĂ competente in collaborazione con lâautoritĂ procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilitĂ a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni allâautoritĂ competente ed allâautoritĂ procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dallâautoritĂ competente con lâautoritĂ procedente, lâautoritĂ competente, sulla base degli elementi di cui allâallegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sullâambiente.
3-bis. Qualora lâautoritĂ competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nellâallegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sullâambiente.
4. LâautoritĂ competente, sentita lâautoritĂ procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 [e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni].
5. Il risultato della verifica di assoggettabilitĂ , comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dellâautoritĂ competente.
6. La verifica di assoggettabilitĂ a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi giĂ sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilitĂ di cui allâart. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sullâambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
Articolo 13
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, dellâattuazione del piano o programma, il proponente e/o lâautoritĂ procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dellâattivitĂ di elaborazione di piani e programmi, con lâautoritĂ competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. LâautoritĂ competente, in collaborazione con lâautoritĂ procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati allâautoritĂ competente ed allâautoritĂ procedente entro trenta giorni dallâavvio della consultazione.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dallâautoritĂ competente, si conclude entro quarantacinque giorni dallâinvio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o allâautoritĂ procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna lâintero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che lâattuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sullâambiente e sul patrimonio culturale, nonchĂŠ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dellâambito territoriale del piano o del programma stesso. Lâallegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dĂ atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti giĂ effettuati ed informazioni ottenute nellâambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. LâautoritĂ procedente trasmette allâautoritĂ competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dellâarticolo 32;
e) lâavviso al pubblico, con i contenuti indicati allâarticolo 14 comma 1;
[f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui allâarticolo 33].
5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dellâautoritĂ competente e dellâautoritĂ procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresĂŹ messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinchĂŠ questi abbiano lâopportunitĂ di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dellâautoritĂ competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.
Articolo 14
Consultazione
1. Lâavviso al pubblico di cui allâarticolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, lâautoritĂ procedente;
b) la data dellâavvenuta presentazione dellâistanza di VAS e lâeventuale applicazione delle disposizioni di cui allâarticolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) lâindirizzo web e le modalitĂ per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dallâautoritĂ procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalitĂ per la partecipazione del pubblico;
f) lâeventuale necessitĂ della valutazione di incidenza a norma dellâarticolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dellâavviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicitĂ e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicitĂ e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal [comma 3 del] presente articolo e dal comma 1 dellâarticolo 15. Tali forme di pubblicitĂ tengono luogo delle comunicazioni di cui allâarticolo 7 e allâarticolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 15
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
1. LâautoritĂ competente, in collaborazione con lâautoritĂ procedente, svolge le attivitĂ tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonchĂŠ le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dellâarticolo 14 e dellâarticolo 32, nonchĂŠ i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui allâarticolo 14. La tutela avverso il silenzio dellâAmministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
2. LâautoritĂ procedente, in collaborazione con lâautoritĂ competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per lâapprovazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.
Articolo 16
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nellâambito della consultazione, sono trasmessi allâorgano competente allâadozione o approvazione del piano o programma.
Articolo 17
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autoritĂ interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dellâistruttoria. Sono inoltre rese pubbliche [, anche] attraverso la pubblicazione sui siti web della autoritĂ interessate:
a) il parere motivato espresso dallâautoritĂ competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonchÊ le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui allâarticolo 18.
Articolo 18
Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sullâambiente derivanti dallâattuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilitĂ prefissati, cosĂŹ da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dallâAutoritĂ procedente in collaborazione con lâAutoritĂ competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dellâIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano o programma individua le responsabilitĂ e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2-bis. LâautoritĂ procedente trasmette allâautoritĂ competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dellâAllegato VI alla parte seconda.
2-ter. LâautoritĂ competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dellâautoritĂ procedente.
3. Delle modalitĂ di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dellâautoritĂ competente e dellâautoritĂ procedente [e delle Agenzie interessate].
3-bis. LâautoritĂ competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilitĂ ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui allâarticolo 34.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Titolo III
La valutazione dâimpatto ambientale
Articolo 19
(ModalitĂ di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA)
1. Il proponente trasmette allâautoritĂ competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformitĂ a quanto contenuto nellâallegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonchĂŠ copia dellâavvenuto pagamento del contributo di cui allâarticolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, lâautoritĂ competente verifica la completezza [e lâadeguatezza] della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo allâautoritĂ competente di procedere allâarchiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, lâautoritĂ competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalitĂ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformitĂ a quanto previsto dalla disciplina sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalitĂ tecniche di accesso al sito internet istituzionale dellâautoritĂ competente tempestivamente indicate da questâultima. [Contestualmente, lâautoritĂ competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati lâavvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.]4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dallâavvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni allâautoritĂ competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata
5. LâautoritĂ competente, sulla base dei criteri di cui allâallegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sullâambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi
6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, lâautoritĂ competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, lâistanza si intende respinta ed è fatto obbligo allâautoritĂ competente di procedere allâarchiviazione.
6-bis. LâautoritĂ competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessitĂ , allâubicazione o alle dimensioni del progetto, lâautoritĂ competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per lâadozione del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, lâautoritĂ competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista lâadozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresĂŹ, pubblicata nel sito internet istituzionale dellâautoritĂ competente.
7. Qualora lâautoritĂ competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nellâallegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. [Ai fini di cui al primo periodo lâautoritĂ competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.].
8. Qualora lâautoritĂ competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nellâallegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nellâallegato II-bis e nellâallegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilitĂ a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dellâ11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dellâautoritĂ competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA ha lâefficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonchĂŠ dellâeventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dellâistanza di verifica di assoggettabilitĂ a VIA. Decorsa lâefficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dellâautoritĂ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle giĂ previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ VIA originario. Se lâistanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino allâadozione, da parte dellâautoritĂ competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dellâistanza di cui al terzo periodo, lâautoritĂ competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, lâautoritĂ competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato lâistante non depositi la documentazione integrativa ovvero, allâesito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dellâautoritĂ competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, lâistanza si intende ritirata e lâautoritĂ competente procede allâarchiviazione.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dellâarticolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui allâarticolo 8 non si sia pronunciata, il parere dellâISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchĂŠ i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nellâesercizio di tale attivitĂ da parte dellâautoritĂ competente, sono tempestivamente pubblicati dallâautoritĂ competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.
Articolo 20
(Consultazione preventiva)
1. Il proponente ha la facoltĂ di richiedere, prima di presentare il progetto di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con lâautoritĂ competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, lâautoritĂ competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis.
Articolo 21
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. Il proponente ha la facoltĂ di richiedere una fase di consultazione con lâautoritĂ competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette allâautoritĂ competente, in formato elettronico, il progetto di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera g), lo studio preliminare ambientale, nonchĂŠ una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per lâelaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalitĂ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformitĂ a quanto previsto dalla disciplina sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale, nel sito web dellâautoritĂ competente che comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati lâavvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, lâautoritĂ competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dellâautoritĂ competente.
4. Lâavvio della procedura di cui al presente articolo può, altresĂŹ, essere richiesto dallâautoritĂ competente sulla base delle valutazioni di cui allâarticolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui allâarticolo 20.
Articolo 22
(Studio di impatto ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui allâallegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dallâautoritĂ competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui allâarticolo 21, qualora attivata.
2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sullâambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa lâalternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dellâopzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dallâesercizio del progetto, che include le responsabilitĂ e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui allâallegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne unâagevole comprensione da parte del pubblico ed unâagevole riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualitĂ dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per lâespletamento della fase di valutazione, il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformitĂ della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facoltĂ di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalitĂ specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che lâesattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.
Articolo 23
(Presentazione dellâistanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)
1. Il proponente presenta lâistanza di VIA trasmettendo allâautoritĂ competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dellâarticolo 32;
e) lâavviso al pubblico, con i contenuti indicati allâarticolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui allâarticolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dellâ articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
[g-ter) lâatto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui allâarticolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.]
2. Per i progetti di cui al punto 1) dellâallegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformitĂ alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dellâIstituto superiore di sanitĂ .
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dellâistanza di VIA lâautoritĂ competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, lâeventuale ricorrere della fattispecie di cui allâarticolo 32, comma 1, nonchĂŠ lâavvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dellâarticolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, lâautoritĂ competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora allâesito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dellâautoritĂ competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, lâistanza si intende ritirata ed è fatto obbligo allâautoritĂ competente di procedere allâarchiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalitĂ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformitĂ a quanto previsto dalla disciplina sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale, nel sito web dellâautoritĂ competente allâesito delle verifiche di cui al comma 3. LâautoritĂ competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonchĂŠ a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, lâavvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attivitĂ istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dellâarticolo 32, comma 1.
Articolo 24
(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)
1. Della presentazione dellâistanza, della pubblicazione della documentazione, nonchĂŠ delle comunicazioni di cui allâarticolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dellâautoritĂ competente. Tale forma di pubblicitĂ tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dellâavviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e lâadozione del provvedimento di VIA.
2. Lâavviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dellâautoritĂ competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nellâalbo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Lâavviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) lâavvenuta presentazione dellâistanza di VIA e lâeventuale applicazione delle disposizioni di cui allâarticolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) lâindirizzo web e le modalitĂ per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalitĂ per la partecipazione del pubblico;
f) lâeventuale necessitĂ della valutazione di incidenza a norma dellâarticolo 10, comma 3.3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dellâavviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni allâautoritĂ competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui allâarticolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltĂ di presentare allâautoritĂ competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora allâesito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o lâintegrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2 -bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2 -bis, può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessitĂ tecnica del progetto o delle indagini richieste. Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 1, o la Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, lâistanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di cui allâarticolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2 -bis, di procedere allâarchiviazione.
4-bis. Entro trenta giorni dallâesito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica lâadeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui allâarticolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltĂ di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessitĂ del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente allâautoritĂ competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, allâesito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, lâistanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dĂ comunicazione al proponente e allâautoritĂ competente, cui è fatto obbligo di procedere allâarchiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui allâarticolo 25, comma 2-quinquies.
5. LâautoritĂ competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui allâarticolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltĂ di presentare allâautoritĂ competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui allâarticolo 32, i termini per le consultazioni e lâacquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonchĂŠ i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dellâautoritĂ competente, sul proprio sito internet istituzionale.
Articolo 24 bis
(Inchiesta pubblica)
1. LâautoritĂ competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui allâarticolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dellâinchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. Lâinchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dallâautoritĂ competente.
2. Per i progetti di cui allâallegato II, e nellâipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui allâ articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lâautoritĂ competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dellâinchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dellâ articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dellâavviso al pubblico di cui allâarticolo 24, comma 1.
Articolo 25
(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)
1. LâautoritĂ competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonchĂŠ dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, lâautoritĂ competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui allâarticolo 8, comma 2- bis, il competente direttore generale del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui allâarticolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessitĂ , lâautoritĂ competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarĂ emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere lâadozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui allâarticolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui allâarticolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui allâarticolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui allâarticolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è [automaticamente] rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui allâarticolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per lâanno 2021, di euro 1.640.000 per lâanno 2022 ed euro 1.260.000 per lâanno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dellâeventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui allâarticolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dellâarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui allâarticolo 8 non si sia pronunciata, il parere dellâISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede allâadozione dellâatto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dellâarticolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende lâautorizzazione di cui allâarticolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilitĂ paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente lâeventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui allâarticolo 8, comma 1, o della Commissione di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, può applicarsi lâarticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con lâatto adottato ai sensi dellâarticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, lâatto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende lâautorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.
2-sexies. In ogni caso lâadozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attivitĂ di verifica preventiva dellâinteresse archeologico ai sensi dellâarticolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o allâesecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dellâautoritĂ competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dellâarticolo 32, nonchĂŠ lâindicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresĂŹ le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, lâesercizio e la dismissione del progetto, nonchĂŠ quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire lâapplicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dellâarticolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, allâubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativitĂ dei suoi effetti sullâambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dallâattuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dellâautoritĂ competente e ha lâefficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonchĂŠ dellâeventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dellâistanza di VIA. Decorsa lâefficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dellâautoritĂ competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle giĂ previste nel provvedimento di VIA originario. Se lâistanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino allâadozione, da parte dellâautoritĂ competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dellâistanza di cui al secondo periodo, lâautoritĂ competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, lâautoritĂ competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato lâistante non depositi la documentazione integrativa ovvero, allâesito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dellâautoritĂ competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, lâistanza si intende ritirata e lâautoritĂ competente procede allâarchiviazione.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, lâautoritĂ competente informa lâaltro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dellâavvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dellâarticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.
Articolo 26
(Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nellâautorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonchĂŠ nellâautorizzazione integrata ambientale, ove prevista.
2. Lâautorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:
a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonchĂŠ, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dellâautorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonchĂŠ alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui allâarticolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dellâautoritĂ che ha adottato lâatto, consentendo altresĂŹ lâaccesso almeno alle seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente lâaccompagnano;
b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dellâarticolo 32, nonchĂŠ lâindicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
Articolo 26 bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dellâistanza di cui allâarticolo 27-bis, lâavvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonchĂŠ alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e allâesercizio del progetto. Il proponente trasmette allâautoritĂ competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per lâelaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilitĂ tecnica ed economica di cui allâarticolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalitĂ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dellâautoritĂ competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sullâesercizio del progetto, lâavvenuta pubblicazione. Contestualmente lâautoritĂ competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui allâarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalitĂ di cui allâarticolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metĂ . Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio[, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica] e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonchĂŠ alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e allâesercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, lâautoritĂ competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. LâautoritĂ competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sullâesercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dellâarticolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dellâarticolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dellâintervento nel corso del procedimento di cui allâarticolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.
Articolo 27
(Provvedimento unico in materia ambientale).
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere allâautoritĂ competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nellâambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e lâesercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta unâistanza ai sensi dellâarticolo 23, avendo cura che lâavviso al pubblico di cui allâarticolo 24, comma 2, rechi altresĂŹ specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonchĂŠ la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica lâ articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Ă facoltĂ del proponente richiedere lâesclusione dal presente procedimento dellâacquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico- amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui allâarticolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dellâimmersione in mare di materiale derivante da attivitĂ di escavo e attivitĂ di posa in mare di cavi e condotte di cui allâarticolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui allâ articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui allâ articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilitĂ di cui allâ articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui allâ articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dellâarticolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dellâistanza lâautoritĂ competente verifica lâavvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dellâarticolo 33, nonchĂŠ lâeventuale ricorrere della fattispecie di cui allâarticolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente lâavvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalitĂ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformitĂ a quanto previsto dalla disciplina sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dellâarticolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dellâautoritĂ competente, questâultima, nonchĂŠ le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano lâadeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse[, lâautoritĂ competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui allâarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente] lâautoritĂ competente pubblica lâavviso di cui allâarticolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nellâalbo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicitĂ tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e lâautorizzazione integrata ambientale nonchĂŠ gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni lâautoritĂ competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui allâarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente lâautoritĂ competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, lâistanza si intende ritirata ed è fatto obbligo allâautoritĂ competente di procedere allâarchiviazione. LâautoritĂ competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformitĂ allâarticolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autoritĂ competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nellâalbo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per lâulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metĂ .
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dallâarticolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, lâautoritĂ competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalitĂ simultanea secondo quanto stabilito dallâarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nellâambito della propria attivitĂ , prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca lâindicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresĂŹ, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui allâarticolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo, ai sensi dellâarticolo 25. I termini previsti dallâarticolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metĂ e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui allâarticolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative allâautorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalitĂ di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalitĂ previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.Âť.
Articolo 27 bis
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta allâautoritĂ competente unâistanza ai sensi dellâarticolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e allâesercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Lâavviso al pubblico di cui allâarticolo 24, comma 2, reca altresĂŹ specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dellâistanza lâautoritĂ competente verifica lâavvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dellâarticolo 33, nonchĂŠ lâeventuale ricorrere della fattispecie di cui allâarticolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sullâesercizio del progetto, lâavvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalitĂ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformitĂ a quanto previsto dalla disciplina sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sullâambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalitĂ di cui allâarticolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dellâautoritĂ competente, questâultima, nonchĂŠ le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano [lâadeguatezza] e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui allâarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo lâamministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilitĂ .
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, lâautoritĂ competente pubblica lâavviso di cui allâarticolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nellâalbo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicitĂ tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. [concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e lâautorizzazione integrata ambientale].
5. Entro i successivi trenta giorni lâautoritĂ competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente lâautoritĂ competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, lâistanza si intende ritirata ed è fatto obbligo allâautoritĂ competente di procedere allâarchiviazione. LâautoritĂ competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metĂ rispetto a quella di cui al comma 4.
6. LâautoritĂ competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dellâarticolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalitĂ disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dellâarticolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dallâarticolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, lâautoritĂ competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e allâesercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalitĂ sincrona e si svolge ai sensi dellâarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone lâindicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e lâesercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nellâambito di unâautorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e lâautorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piĂš titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dellâimpianto o lâavvio dellâattivitĂ necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dellâopera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piĂš titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato allâesproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dĂ atto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative allâautorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalitĂ di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalitĂ previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
Articolo 27 ter
Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica
1. Nellâambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piĂš elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilitĂ a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, lâautoritĂ ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nellâistanza di cui al comma 5, nellâambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dellâUnione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nellâallegato III alla parte seconda del presente decreto.
2. Per i piani e i programmi di cui allâarticolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilitĂ disciplinata dallâarticolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dellâurgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui allâarticolo 12, comma 2, è inviato allâautoritĂ competente ed allâautoritĂ procedente entro venti giorni dallâinvio del rapporto preliminare di assoggettabilitĂ a VAS di cui allâarticolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui allâarticolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui allâarticolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalitĂ indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta allâautoritĂ competente e alle altre amministrazioni interessate unâistanza ai sensi dellâarticolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e allâesercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresĂŹ lâapplicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. Lâistanza deve contenere anche lâavviso al pubblico di cui allâarticolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dellâistanza lâautoritĂ competente verifica lâavvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dellâarticolo 33 e, qualora lâistanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale lâavviso di cui allâarticolo 24, comma 2, di cui è data informazione nellâalbo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sullâambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalitĂ di cui allâarticolo 32.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, lâautoritĂ competente, nonchĂŠ le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute lâistanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresĂŹ lâistanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.32.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivitĂ di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, lâamministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui allâarticolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo lâamministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilitĂ . Ricevute le integrazioni da parte del proponente, lâamministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dallâarticolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, lâautoritĂ competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA [,] e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e allâesercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalitĂ sincrona e si svolge ai sensi dellâarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato dâintesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, lâAmministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, lâapprovazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni allâAmministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica lâarticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, lâamministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nellâambito del provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone lâindicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e lâesercizio del progetto, nonchĂŠ lâindicazione se uno o piĂš titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato allâesproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nellâambito di unâautorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e lâautorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo [,] partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalitĂ ed esperienza nel settore della valutazione dellâimpatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso lâarticolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Allâesperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennitĂ , rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui allâarticolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 28
Monitoraggio
1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
2. LâautoritĂ competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica lâottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attivitĂ , lâautoritĂ competente può avvalersi dellâISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui allâarticolo 33, comma 1. Con il decreto di cui allâarticolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente allâISPRA per le attivitĂ di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. LâautoritĂ competente può altresĂŹ avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dellâIstituto superiore di sanitĂ , per i profili concernenti la sanitĂ pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autoritĂ competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attivitĂ , nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessitĂ , ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, lâautoritĂ competente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico di questâultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalitĂ definite da uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dellâOsservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei allâamministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalitĂ per lâesercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilitĂ , incompatibilitĂ e conflitto di interessi;
d) temporaneitĂ dellâincarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dellâOsservatorio.
Allâesito positivo della verifica lâautoritĂ competente attesta lâavvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dellâesito della verifica.
3. Per la verifica dellâottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalitĂ di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico allâautoritĂ competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dellâottemperanza.
LâattivitĂ di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attivitĂ di verifica sono svolte direttamente dallâautoritĂ competente, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dellâautoritĂ competente, allo svolgimento delle attivitĂ di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dellâarticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, lâautoritĂ competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 29.
6. Qualora allâesito dei risultati delle attivitĂ di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente allâautorizzazione del progetto, dallâesecuzione dei lavori di costruzione ovvero dallâesercizio dellâopera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entitĂ significativamente superiore a quelli valutati nellâambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, lâautoritĂ competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attivitĂ autorizzate e disporre lâadozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga lâesigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, lâautoritĂ competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone lâaggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.
7-bis. Il proponente, entro i termini di validitĂ disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA o di VIA, trasmette allâautoritĂ competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformitĂ delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dellâautoritĂ competente.
8. Delle modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dallâautoritĂ competente, nonchĂŠ dei dati derivanti dallâattuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dellâautoritĂ competente.
Articolo 29
(Sistema sanzionatorio)
1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilitĂ a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui allâarticolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui allâarticolo 27 o di cui allâarticolo 27-bis, lâautoritĂ competente procede secondo la gravitĂ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dellâattivitĂ per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per lâambiente.
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui allâarticolo 27 o di cui allâarticolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilitĂ a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto giĂ realizzato o in corso di realizzazione, lâautoritĂ competente assegna un termine allâinteressato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivitĂ a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato allâinteressato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, lâautoritĂ competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalitĂ . In caso di inottemperanza, lâautoritĂ competente provvede dâufficio a spese dellâinadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalitĂ e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
6. Le sanzioni sono irrogate dallâautoritĂ competente.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui allâ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. I proventi derivanti dallâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati allâentrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attivitĂ di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attivitĂ di cui allâarticolo 28 del presente decreto per la verifica dellâottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilitĂ a VIA o nel provvedimento di VIA, nonchĂŠ alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamitĂ naturali.Âť.
Titolo III-bis
Lâautorizzazione integrata ambientale
Articolo 29 bis
Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. Lâautorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato allâAllegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto allâarticolo 29-sexies, comma 9-bis, e allâarticolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT lâautoritĂ competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dellâautorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dellâarticolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dellâarticolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purchĂŠ siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dellâambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere lâutilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformitĂ con lâarticolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva lâapplicazione dellâarticolo 29-septies, lâautoritĂ competente rilascia lâautorizzazione in base ad una semplice verifica di conformitĂ dellâistanza con i requisiti generali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dallâemanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformitĂ con lâarticolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE allâatto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti giĂ emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova piĂš applicazione lâultimo periodo del comma 2.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui aldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino allâemanazione delle relative conclusioni sulle BAT
Articolo 29 ter
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dellâesercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dellâadeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale di cui allâarticolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dellâinstallazione e delle sue attivitĂ , specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dellâenergia usate o prodotte dallâinstallazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dellâinstallazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dellâinstallazione;
e) descrizione del tipo e dellâentitĂ delle prevedibili emissioni dellâinstallazione in ogni comparto ambientale nonchĂŠ unâidentificazione degli effetti significativi delle emissioni sullâambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede lâuso per prevenire le emissioni dallâinstallazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dallâinstallazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nellâambiente nonchĂŠ le attivitĂ di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono lâintervento dellâente responsabile degli accertamenti di cui allâarticolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui allâarticolo 6, comma 16;
m) se lâattivitĂ comporta lâutilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilitĂ di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dellâinstallazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dellâinstallazione o prima del primo aggiornamento dellâautorizzazione rilasciata, per la quale lâistanza costituisce richiesta di validazione. LâautoritĂ competente esamina la relazione disponendo nellâautorizzazione o nellâatto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e lâindicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietĂ intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nellâarticolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce allâautoritĂ competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dellâaccessibilitĂ al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivitĂ industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonchĂŠ altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piĂš requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, lâautoritĂ competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, lâautoritĂ competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui allâart. 8-bis potrĂ chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, lâistanza si intende ritirata. Ă fatta salva la facoltĂ per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessitĂ della documentazione da presentare.
Articolo 29 quater
Procedura per il rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale
1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata allâautoritĂ competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalitĂ stabiliti con il decreto di cui allâarticolo 29-duodecies, comma 2.
2. LâautoritĂ competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dellâautoritĂ competente, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dellâautorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonchĂŠ delle proposte di riesame pervenute dalle autoritĂ competenti in materia ambientale ai sensi dellâarticolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo.
3. LâautoritĂ competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dellâarticolo 29-octies, comma 4, contestualmente allâavvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dellâart. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. âEntro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, lâautoritĂ competente pubblica nel proprio sito web lâindicazione della localizzazione dellâinstallazione e il nominativo del gestore, nonchĂŠ gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicitĂ tengono luogo delle comunicazioni di cui allâ articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dellâarticolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresĂŹ pubblicate dallâautoritĂ competente nel proprio sito web. Ă in ogni caso garantita lâunicitĂ della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dellâannuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, allâautoritĂ competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dellâautoritĂ competente, ai fini del rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dellâinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente lâautorizzazione, nonchĂŠ, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dellâAIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dellâarticolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dellâinstallazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autoritĂ competente.
6. Nellâambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchĂŠ la proposta dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalitĂ di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nellâambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dellâautorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nellâinteresse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dellâautorizzazione, chiedere allâautoritĂ competente di riesaminare lâautorizzazione rilasciata ai sensi dellâarticolo 29-octies.
8. Nellâambito della Conferenza dei servizi, lâautoritĂ competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilitĂ di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
[9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.]
10. LâautoritĂ competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nellâelenco dellâAllegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, giĂ definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessitĂ permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui allâarticolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalitĂ previste dal presente decreto per la protezione dellâambiente, nonchĂŠ, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dellâautorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso lâufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui è basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dellâarticolo 32-bis, prima dellâadozione della decisione e una spiegazione della modalitĂ con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per lâinstallazione o lâattivitĂ interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui allâarticolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se è concessa una deroga ai sensi dellâarticolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dellâarticolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attivitĂ ;
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dellâautoritĂ competente.
14. LâautoritĂ competente può sottrarre allâaccesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dellâallegato VIII, qualora ciò si renda necessario per lâesigenza di salvaguardare ai sensi dellâarticolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. LâautoritĂ competente può inoltre sottrarre allâaccesso informazioni non riguardanti le emissioni dellâimpianto nellâambiente, per ragioni di tutela della proprietĂ intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessitĂ e del preminente interesse nazionale dellâimpianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, dâintesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformitĂ con gli interessi fondamentali della collettivitĂ , lâarmonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi lâautoritĂ competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra lâattuazione dellâaccordo e la procedura di rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.
Articolo 29 quinquies
Coordinamento per lâuniforme applicazione sul territorio nazionale
1. Ă istituito, presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dellâUnione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dellâISPRA, nonchĂŠ, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente. Il Coordinamento opera attraverso lâindizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, lâelaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi allâapplicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire unâattuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 29 sexies
Autorizzazione integrata ambientale
1. Lâautorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonchĂŠ di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dellâambiente nel suo complesso. Lâautorizzazione integrata ambientale di attivitĂ regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui allâallegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
[2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione dâimpatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui allâart. 10 del presente decreto.]
3. Lâautorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dellâallegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dallâinstallazione interessata in quantitĂ significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialitĂ di trasferimento dellâinquinamento da un elemento ambientale allâaltro, acqua, aria e suolo, nonchĂŠ i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata lâinstallazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
3-bis. Lâautorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dallâimpianto e per la riduzione dellâimpatto acustico, nonchĂŠ disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilitĂ di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dellâinstallazione.
4. Fatto salvo lâarticolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento allâapplicazione delle migliori tecniche disponibili, senza lâobbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dellâimpianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dellâambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo lâinquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dellâambiente nel suo complesso.
4-bis. LâautoritĂ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che lâautoritĂ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
4-ter. LâautoritĂ competente può fissare valori limite di emissione piĂš rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dallâarticolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata lâinstallazione o il rispetto dei provvedimenti relativi allâinstallazione non sostituiti dallâautorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dallâinstallazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dellâeventuale presenza di fondo della sostanza nellâambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nellâacqua, lâeffetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dellâinstallazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dellâambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nellâambiente.
5. Il competente direttore generale del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica rilascia lâautorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nellâarticolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT il competente direttore generale del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica rilascia comunque lâautorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nellâAllegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se lâautoritĂ competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui allâAllegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dellâambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se unâattivitĂ , o un tipo di processo di produzione svolto allâinterno di unâinstallazione non è previsto, nĂŠ da alcuna delle conclusioni sulle BAT, nĂŠ dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dellâarticolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dellâarticolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dellâattivitĂ o del processo sullâambiente, lâautoritĂ competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dellâautorizzazione tenendo conto dei criteri di cui allâAllegato XI.
6. Lâautorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformitĂ a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformitĂ , la relativa procedura di valutazione, nonchĂŠ lâobbligo di comunicare allâautoritĂ competente periodicamente, ed almeno una volta allâanno, i dati necessari per verificarne la conformitĂ alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonchĂŠ, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Lâautorizzazione contiene altresĂŹ lâobbligo di comunicare allâautoritĂ competente e ai comuni interessati, nonchĂŠ allâente responsabile degli accertamenti di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dallâautorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, lâautorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui allâarticolo 33, comma 3-bis, le modalitĂ e la frequenza dei controlli programmati di cui allâarticolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. LâautoritĂ competente in sede di aggiornamento dellâautorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sullâinstallazione trasmessi per verificarne la conformitĂ allâautorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonchĂŠ dei dati reperiti durante le attivitĂ di cui allâarticolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, lâautorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalitĂ o piĂš ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nellâambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista unâattivitĂ ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dallâautoritĂ di controllo di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, e che preveda lâesame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attivitĂ ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.
7. Lâautorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dellâinstallazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per lâarresto definitivo dellâinstallazione. Lâautorizzazione può, tra lâaltro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dellâinstallazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o lâutilizzo durante la durata dellâautorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltĂ dellâautoritĂ competente, considerata la stabilitĂ dâesercizio delle tecniche adottate, lâaffidabilitĂ dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validitĂ della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nellâautorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensitĂ (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validitĂ dellâautorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dallâarticolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, lâautoritĂ competente ai sensi di tale decreto trasmette allâautoritĂ competente per il rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale le piĂš recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dellâautorizzazione integrata ambientale.
8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati allâautoritĂ competente per il rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nellâautorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste.
9. Lâautorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dellâautoritĂ competente. Ad esempio, fermo restando lâobbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, lâautorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando lâobbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui allâarticolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalitĂ degli impianti alle prescrizioni dellâautorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici lâautoritĂ competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dallâapplicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai âlivelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibilĂŹ comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dellâubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dellâistallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dellâistallazione interessata. In tali casi lâautoritĂ competente documenta, in uno specifico allegato allâautorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione cosĂŹ fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui allâAllegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dallâemanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. LâautoritĂ competente verifica comunque lâapplicazione dei principi di cui allâarticolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. Lâapplicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dellâautorizzazione.
9-ter. LâautoritĂ competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dellâarticolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dellâattivitĂ raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dellâallegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, lâautoritĂ competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando lâattivitĂ comporta lâutilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilitĂ di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dellâinstallazione, elabori e trasmetta per validazione allâautoritĂ competente la relazione di riferimento di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dellâaggiornamento dellâautorizzazione rilasciata per lâinstallazione esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle attivitĂ , valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dallâinstallazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che lâinstallazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilitĂ tecnica di dette misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nellâistanza, al momento della cessazione definitiva delle attivitĂ la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per lâambiente in conseguenza delle attivitĂ autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dellâautorizzazione per lâinstallazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dellâuso attuale o dellâuso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivitĂ esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dellâuso attuale o dellâuso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per lâambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivitĂ autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dellâinstallazione indicato nellâistanza.
9-sexies. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalitĂ per la redazione della relazione di riferimento di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivitĂ di cui allâallegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, lâautorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che lâautoritĂ competente dovrĂ tenere in conto nel determinare lâimporto di tali garanzie finanziarie.
Articolo 29 septies
Migliori tecniche disponibili e norme di qualitĂ ambientale
1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessitĂ di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piĂš rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualitĂ ambientale, lâamministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autoritĂ competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui allâarticolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 lâautoritĂ competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nellâarea interessata, tutte le misure supplementari particolari piĂš rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualitĂ ambientale.
Articolo 29 octies
Rinnovo e riesame
1. LâautoritĂ competente riesamina periodicamente lâautorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili allâinstallazione e adottate da quando lâautorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonchĂŠ di eventuali nuovi elementi che possano condizionare lâesercizio dellâinstallazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piĂš conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivitĂ , prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dellâautorizzazione è disposto sullâinstallazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellâUnione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite allâattivitĂ principale di unâinstallazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale o dallâultimo riesame effettuato sullâintera installazione.
4. Il riesame è inoltre disposto, sullâintera installazione o su parti di essa, dallâautoritĂ competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dellâautoritĂ competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dellâamministrazione competente in materia di qualitĂ della specifica matrice ambientale interessata, lâinquinamento provocato dallâinstallazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nellâautorizzazione o lâinserimento in questâultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nellâautorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualitĂ ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dellâattivitĂ richiede lâimpiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualitĂ ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui allâarticolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessitĂ di aggiornare lâautorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai âlivelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.â.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dellâautoritĂ competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dallâautoritĂ competente in base alla prevista complessitĂ della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessitĂ di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dellâinstallazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonchĂŠ, nel caso di riesami relativi allâintera installazione, lâaggiornamento di tutte le informazioni di cui allâarticolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine lâautorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dellâattestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con lâobbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dellâinadempimento la validitĂ dellâautorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame lâautoritĂ competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite allâattivitĂ principale di unâinstallazione, lâautoritĂ competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per lâinstallazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dellâarticolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) lâinstallazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per lâadeguamento dellâesercizio delle installazioni alle condizioni dellâautorizzazione.
8. Nel caso di unâinstallazione che, allâatto del rilascio dellâautorizzazione di cui allâarticolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva allâautorizzazione di cui allâarticolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di unâinstallazione che, allâatto del rilascio dellâautorizzazione di cui allâarticolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva allâautorizzazione di cui allâarticolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalitĂ di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalitĂ di cui allâarticolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dellâautoritĂ competente.
11. Fino alla pronuncia dellâautoritĂ competente in merito al riesame, il gestore continua lâattivitĂ sulla base dellâautorizzazione in suo possesso.
Articolo 29 nonies
Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica allâautoritĂ competente le modifiche progettate dellâimpianto, come definite dallâarticolo 5, comma 1, lettera l). LâautoritĂ competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna lâautorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dellâarticolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dĂ notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia allâautoritĂ competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui allâarticolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa lâautoritĂ competente e lâautoritĂ di controllo di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per lâinstallazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nĂŠ effetti sullâambiente, nĂŠ contrasto con le prescrizioni esplicitamente giĂ fissate nellâautorizzazione integrata ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolaritĂ della gestione dellâimpianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni allâautoritĂ competente, anche nelle forme dellâautocertificazione ai fini della volturazione dellâautorizzazione integrata ambientale.
Articolo 29 decies
Rispetto delle condizioni dellâautorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dallâautorizzazione integrata ambientale, ne dĂ comunicazione allâautoritĂ competente. Per gli impianti localizzati in mare, lâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
2. A far data dallâinvio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette allâautoritĂ competente e ai comuni interessati, nonchĂŠ allâente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dallâautorizzazione integrata ambientale, secondo modalitĂ e frequenze stabilite nellâautorizzazione stessa. LâautoritĂ competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dellâarticolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dellâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresĂŹ, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dellâautorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel piĂš breve tempo possibile la conformitĂ .
3. LâIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, lâautoritĂ competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nellâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dellâautorizzazione integrata ambientale;
b) la regolaritĂ dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolaritĂ delle misure e dei dispositivi di prevenzione dellâinquinamento nonchĂŠ al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato lâautoritĂ competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sullâambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, lâautoritĂ competente, nellâambito delle disponibilitĂ finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivitĂ di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta lâassistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa allâimpianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformitĂ dellâinstallazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e allâautoritĂ competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, lâautoritĂ competente provvede affinchĂŠ il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati allâautoritĂ competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivitĂ di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivitĂ di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dellâapplicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche allâautoritĂ competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dellâautorizzazione integrata ambientale e in possesso dellâautoritĂ competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite lâufficio individuato allâarticolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando lâapplicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui allâarticolo 29-quattuordecies, lâautoritĂ competente procede secondo la gravitĂ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonchĂŠ un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che lâautoritĂ competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformitĂ ;
b) alla diffida e contestuale sospensione dellâattivitĂ per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per lâambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piĂš di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finchĂŠ il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato lâinottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dellâautoritĂ di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformitĂ , almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per lâambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dellâautorizzazione e alla chiusura dellâinstallazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per lâambiente;
d) alla chiusura dellâinstallazione, nel caso in cui lâinfrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, lâautoritĂ competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dĂ comunicazione al sindaco ai fini dellâassunzione delle eventuali misure ai sensi dellâarticolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. LâIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto allâ articolo 03, comma 5, deldecreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivitĂ ispettive in sito di cui allâarticolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano dâispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) unâanalisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano dâispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per lâelaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel piĂš breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dellâaggiornamento di unâautorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autoritĂ dâispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi piÚ elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sullâambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilitĂ dellâambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dellâUnione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).
Articolo 29 undecies
Incidenti o imprevisti
1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilitĂ ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sullâambiente, il gestore informa immediatamente lâautoritĂ competente e lâente responsabile degli accertamenti di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone lâautoritĂ competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1, lâautoritĂ competente può diffidare il gestore affinchĂŠ adotti ogni misura complementare appropriata che lâautoritĂ stessa, anche su proposta dellâente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dallâautoritĂ competente è sanzionata ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. Lâautorizzazione può meglio specificare tempi, modalitĂ e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui allâarticolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.
Articolo 29 duodecies 12
Comunicazioni
1. Le autoritĂ competenti comunicano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonchĂŠ un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. Lâobbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente lâautoritĂ competente comunichi al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare le modalitĂ per acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dellâarticolo 29-sexies, comma 9-bis, le autoritĂ competenti comunicano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dallâemanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui allâarticolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dellâarticolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dellâIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalitĂ di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.
Articolo 29 terdecies
Scambio di informazioni
1. Le autoritĂ competenti trasmettono periodicamente al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una comunicazione relativa allâapplicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui allâAllegato VIII nonchĂŠ sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonchĂŠ lâeventuale individuazione di attivitĂ e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sullâattuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dellâambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dellâarticolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicitĂ , contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.
2.bis. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dellâItalia al Comitato di cui allâarticolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui allâarticolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3.
3. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dellâItalia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonchĂŠ alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalitĂ di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autoritĂ competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le attivitĂ di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attivitĂ di cui al punto 6.6 dellâallegato VIII.
4. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta dâintesa con la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalitĂ di scambio di informazioni tra le autoritĂ competenti, al fine di promuovere una piĂš ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Articolo 29 quaterdecies
Sanzioni 1. Chiunque esercita una delle attivitĂ di cui allâallegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dellâautorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dellâarresto fino ad un anno o con lâammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui lâesercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dellâAllegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonchĂŠ nel caso in cui lâesercizio sia effettuato dopo lâordine di chiusura dellâinstallazione, la pena è quella dellâarresto da sei mesi a due anni e dellâammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se lâesercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dellâarea sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietĂ dellâautore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dellâautorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dallâ autoritĂ competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, si applica la sola pena dellâammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dellâautorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dallâ autoritĂ competente nel caso in cui lâinosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nellâautorizzazione o nel corso di ispezioni di cui allâarticolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entitĂ , fissati nellâautorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui allâarticolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, si applica la pena dellâammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dellâarresto fino a due anni qualora lâinosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dellâAllegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualitĂ dellâaria previsti dalla vigente normativa;
d) allâutilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza lâautorizzazione prevista è punito con la pena dellâarresto fino ad un anno o con lâammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando lâapplicazione del comma 3, nel caso in cui per lâesercizio dellâimpianto modificato è necessario lâaggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui allâarticolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
7. Ă punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere allâautoritĂ competente la comunicazione prevista allâarticolo 29-decies, comma 1, nonchĂŠ il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui allâarticolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. Ă punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare allâautoritĂ competente, allâente responsabile degli accertamenti di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui allâarticolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dellâimpianto.
9. Si applica la pena di cui allâarticolo 483 del codice penale a chi nellâeffettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. Ă punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dallâautoritĂ competente, la documentazione integrativa prevista allâarticolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dallâautoritĂ competente per perfezionare unâistanza del gestore o per consentire lâavvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui allâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dallâautoritĂ competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dallâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati allâentrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dallâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dellâarticolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui allâarticolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonchĂŠ di cui allâarticolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare allâarticolo 29-decies, comma 4, nonchĂŠ le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui allâarticolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piĂš grave reato.
Titolo IV
Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere
Articolo 30
Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, [nonchĂŠ di impianti o parti di essi le cui modalitĂ di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dallâallegato XII,] i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate dâintesa tra le autoritĂ competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonchĂŠ di impianti o parti di essi le cui modalitĂ di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dallâallegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, lâautoritĂ competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autoritĂ competenti di tali regioni, nonchĂŠ degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dellâespressione dei rispettivi pareri, lâautoritĂ competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinchĂŠ i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni
Articolo 31
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piÚ regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.
Articolo 32
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti, che possono avere impatti rilevanti sullâambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosĂŹ richieda, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, dâintesa con il Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dellâimpatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nellâambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato alla notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata. Nellâambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dellâautoritĂ competente.
2. Qualora sia espresso lâinteresse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono allâautoritĂ competente i pareri e le osservazioni delle autoritĂ pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalitĂ ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autoritĂ pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano lâopportunitĂ di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. LâAutoritĂ competente ha lâobbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni giĂ stabilite dagli articoli 17, 25, 27 27-bis e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalitĂ di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dallâallegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dellâautoritĂ procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dellâautoritĂ competente secondo le modalitĂ previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dallâautoritĂ competente e gli Stati consultati.
5. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e il Ministero degli affari esteri, dâintesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piĂš efficace lâattuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per lâemissione del provvedimento finale di cui allâart. 25, comma 2, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sullâambiente italiano le informazioni ricevute dallâaltro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autoritĂ italiane e al pubblico interessato italiano che entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute allâautoritĂ competente nellâaltro Stato membro.
Articolo 32 bis
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sullâambiente di un altro Stato dellâUnione europea, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, dâintesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dellâUnione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sullâambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui lâimpianto non ricada nellâambito delle competenze statali, lâautoritĂ competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sullâambiente di un altro Stato dellâUnione europea, informa il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio provvede, dâintesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinchĂŠ, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dellâautoritĂ competente.
2-bis. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dellâUnione europea, in attuazione degli obblighi recati dallâarticolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per lâesercizio di attivitĂ di cui allâallegato VIII alla parte seconda del presente decreto.
Titolo V
Norme transitorie e finali
Articolo 33
Oneri istruttori
1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dallâautoritĂ competente per lâorganizzazione e lo svolgimento delle attivitĂ istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilitĂ a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalitĂ di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per lâistruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui allâarticolo 29-nonies o del riesame di cui allâarticolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dallâarticolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalitĂ , anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchĂŠ i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui allâarticolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresĂŹ le modalitĂ volte a garantire lâallineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attivitĂ istruttorie e di controllo. Gli oneri per lâistruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessitĂ delle attivitĂ svolte dallâautoritĂ competente e dallâente responsabile degli accertamenti di cui allâarticolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attivitĂ condotte nellâinstallazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonchĂŠ della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui allâarticolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui allâallegato XII alla Parte Seconda, allâentrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalitĂ di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire lâoperativitĂ della Commissione di cui allâarticolo 8-bis, nelle more dellâadozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino allâentrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonchĂŠ per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento allâentrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando lâobbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione allâeventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
Articolo 34
Norme tecniche, organizzative e integrative
[1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piĂš regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, provvede alla modifica ed allâintegrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalitĂ , dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma lâapplicazione dellâarticolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalitĂ esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive giĂ recepite nellâordinamento nazionale. Resta ferma altresĂŹ, nelle more dellâemanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, lâapplicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.]
[2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dallâarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.]
3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dallâarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, allâaggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le prioritĂ , le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietĂ allâattivitĂ di pianificazione. Le regioni promuovono lâattivitĂ delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sullâambiente, il rispetto delle condizioni di stabilitĂ ecologica, la salvaguardia della biodiversitĂ ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialitĂ individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitivitĂ e dellâoccupazione.
6. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unitĂ operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nellâottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilitĂ dellâintegrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autoritĂ interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare unâampia diffusione delle informazioni ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione dâimpatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dallâautoritĂ competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
9-bis. Lâelenco riportato nellâallegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dâintesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalitĂ , possono essere introdotte modifiche allâallegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione dâimpatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea.
Articolo 35
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni,ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dallâentrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalitĂ del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente allâentrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dellâavvio del procedimento.
2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui allâarticolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata allâinstallazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivitĂ , nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per lâesercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui allâarticolo 29-quater, comma 12, specificata nellâautorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale.
[2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui allâarticolo 29-quattuordecies, comma 1.]
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universitĂ e gli istituti di ricerca, le societĂ per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autoritĂ competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dellâambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autoritĂ competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui allâarticolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dellâIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nellâambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-septies. LâautoritĂ competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dellâambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dellâapplicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui allâarticolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine lâautoritĂ competente può avvalersi dellâIstituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nellâambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalitĂ di autorizzazione nel caso in cui piĂš impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piĂš di una autoritĂ competente.
2-nonies. Il rilascio dellâautorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilitĂ in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 36
Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
a) lâarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) lâarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
d) lâarticolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dellâarticolo 4, ed il comma 2, dellâarticolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dellâarticolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) lâarticolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) lâarticolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l) lâarticolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dellâarticolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dellâarticolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dellâ11 ottobre 2000;
cc) lâarticolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) lâarticolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) lâarticolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
gg) lâarticolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
[4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nellâarticolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: ÂŤnonchĂŠ le attivitĂ di autocontrollo e di controllo programmato che richiede lâintervento dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambienteÂť;
b) nellâarticolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole ÂŤconvocaÂť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤpuò convocareÂť;
c) nellâarticolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole ÂŤNellâambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.Âť Sono sostituite dalle seguenti: ÂŤLâautoritĂ competente, ai fini del rilascio dellâautorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dellâannuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali lâautoritĂ competente rilascia lâautorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nellâambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchĂŠ il parere dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nellâambiente.Âť;
d) nellâarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole ÂŤLâautoritĂ ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dellâautorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dellâautorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui allâarticolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dellâautorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dellâarticolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dellâautorizzazione ambientale è effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dellâautorizzazione.Âť, sono sostituite dalle seguenti: ÂŤLâautoritĂ ambientale rinnova ogni cinque anni lâautorizzazione integrata ambientale, o lâautorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dellâautorizzazione.Âť;
e) nellâarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: ÂŤIl Ministero dellâambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative allâautorizzazione integrata ambientale per lâesercizio degli impianti di competenza statale, in conformitĂ ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti giĂ muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine allâautorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.Âť;
f) nellâarticolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole ÂŤfino al termine fissato nel calendarioÂť nonchĂŠ le parole âentro tale termineâ.]
Articolo 37
(Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva)
[1. Le attivitĂ tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui allâarticolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dellâarticolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui allâarticolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. Il presente comma non si applica agli impianti disciplinati dai commi 8, 9, 10 e 11.
2. Ove la sottocommissione verifichi lâincompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere lâintegrazione. In tal caso i termini temporali del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il soggetto interessato non provveda a fornire le integrazioni richieste entro i trenta giorni successivi, o entro il diverso termine specificato nella richiesta di integrazione stessa in considerazione della possibile difficoltĂ a produrre determinate informazioni, il procedimento viene archiviato. Ă comunque facoltĂ del committente o proponente presentare una nuova domanda.
3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonchĂŠ le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 36, commi 4 e 6, e 39, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui ai citati articoli 36, commi 4 e 6, e 39, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.
4. Il parere emesso dalla sottocommissione è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua verbalizzazione, dal competente vicepresidente al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, per lâadozione del giudizio di compatibilitĂ ambientale ai sensi del comma 7 dellâarticolo 36.
5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione previste, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresĂŹ, il compito di verificare lâottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del giudizio di compatibilitĂ ambientale e di effettuare gli opportuni controlli in tal senso.
6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, la sottocommissione trasmette specifico rapporto al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, che adotta i provvedimenti relativi allâaggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dellâinvio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
7. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai commi 5 e 6, il proponente è tenuto, pena la decadenza dellâautorizzazione alla realizzazione del progetto o del titolo abilitante alla trasformazione del territorio, a trasmettere il progetto definitivo alla competente sottocommissione prima dellâavvio della realizzazione dellâopera.]
Articolo 38
(Fase preliminare e verifica preventiva)
[1. Per i progetti di cui allâarticolo 35, la Commissione tecnico-consultiva di cui allâarticolo 6 provvede allâistruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e 36, comma 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte direttamente al vicepresidente della Commissione competente per materia, che provvede alla costituzione, secondo i criteri di cui allâarticolo 6, commi 5 e 6, delle sottocommissioni cui vengono assegnate le relative istruttorie.
3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare relativa ad un determinato progetto provvede poi anche allâistruttoria di cui allâarticolo 37 relativa al medesimo progetto. Lo stesso vale per la sottocommissione costituita per la verifica preventiva in caso di esito positivo di detta procedura preliminare.]
Articolo 39
(Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri)
[1. Qualora lâopera o lâintervento progettato possa avere effetti significativi sullâambiente di un altro Stato membro dellâUnione europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.
2. Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione in corso, allo stesso Stato, qualora non vi si sia giĂ provveduto, devono essere trasmessi in copia la domanda del committente o proponente, il progetto dellâopera o intervento, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
3. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 2 viene assegnato allo Stato interessato un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, salvo che detto Stato non abbia adottato la decisione di esprimere il proprio parere previa consultazione al proprio interno delle autoritĂ competenti e del pubblico interessato, nel qual caso viene assegnato un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.
4. ModalitĂ piĂš dettagliate per lâattuazione del presente articolo possono essere concordate caso per caso con lo Stato membro interessato, ferma restando la previsione di condizioni adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali.
5. In pedenza dei termini di cui al comma 3, ogni altro termine della procedura resta sospeso.]
Articolo 40
(Effetti del giudizio di compatibilitĂ ambientale)
[1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente lâaccompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonchĂŠ le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i piĂš rilevanti effetti negativi.
2. Il giudizio di compatibilitĂ ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e degli impianti deve, in particolare, essere acquisito dallâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione definitiva alla realizzazione dellâopera o dellâintervento progettato.
3. Nel caso di iniziative promosse da autoritĂ pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformitĂ delle scelte effettuate agli esiti della procedura dâimpatto ambientale. Negli altri casi, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilitĂ ambientale prima del rilascio dellâautorizzazione alla realizzazione.
4. Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilitĂ ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilitĂ ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.]
.
Articolo 41
(Controlli successivi)
[1. Qualora durante lâesecuzione delle opere di cui allâarticolo 35 la Commissione di cui allâarticolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilitĂ ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne dĂ tempestiva comunicazione al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, il quale, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilitĂ ambientale dei lavori medesimi.]
Articolo 42
(Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale)
[1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui allâarticolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dellâarticolo 35.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nellâAllegato IV alla parte seconda del presente decreto, un incremento delle soglie di cui allâelenco B dellâAllegato III alla parte seconda del presente decreto fino alla misura del venti per cento.
3. Qualora dallâistruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che lâopera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dellâUnione europea, lâautoritĂ competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui allâarticolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi è facoltĂ del committente o proponente chiedere, ai sensi dellâarticolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalitĂ per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento.
4. Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, lâautoritĂ competente adotta i provvedimenti relativi allâaggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dellâinvio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.]
Articolo 43
(Procedure di VIA in sede regionale o provinciale)
[1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui allâarticolo 42, comma 1.
2. Fino allâentrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione dâimpatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano comunque che siano individuati:
a) lâautoritĂ competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) lâorgano tecnico competente allo svolgimento dellâistruttoria;
c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
d) le eventuali modalitĂ , ulteriori o in deroga rispetto a quelle indicate nella parte seconda del presente decreto, per lâinformazione e la consultazione del pubblico;
e) le modalitĂ di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare appropriate forme di pubblicitĂ , ulteriori rispetto a quelle previste nel regolamento di cui allâ articolo 28, comma 2, lettera b).
5. Qualora durante lâesecuzione delle opere di cui allâarticolo 42 siano ravvisate situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilitĂ ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, lâautoritĂ competente, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilitĂ ambientale dei lavori medesimi.]
Articolo 44
(Termini del procedimento)
[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilitĂ dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.]
Articolo 45
(Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi)
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalitĂ per lâarmonizzazione, il coordinamento e, se possibile, lâintegrazione della procedura di valutazione dellâimpatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.]
Articolo 46
(Procedure semplificate ed esoneri)
1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonchĂŠ per le richieste di verifica di cui allâ articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalitĂ semplificate.
2. Per i progetti di cui allâarticolo 23, comma 1, lettera e), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui allâAllegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.]
Articolo 47
(Obblighi di informazione)
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.]
Articolo 48
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati:
a) lâarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) lâarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
d) lâarticolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dellâ11 ottobre 2000;
g) lâarticolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) lâarticolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
i) lâarticolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
[ m) lâarticolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;]
n) lâarticolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui allâarticolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalitĂ di cui al comma 5 del citato articolo 6, alle attivitĂ giĂ di competenza delle commissioni di cui allâarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, allâarticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed allâarticolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui allâarticolo 6, comma 5, di volta in volta costituite.
3. Fino allâentrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dallâarticolo 49, comma 2, resta sospesa lâapplicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l) del presente articolo e per tanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui allâarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, allâarticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed allâarticolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.]
Articolo 49
(Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali)
[1. Il decreto di cui allâarticolo 6, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, i componenti delle commissioni tecnico-consultive di cui allâarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, allâarticolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed allâarticolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, restano in carica, in continuitĂ con le attivitĂ svolte nelle commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti della commissione di cui allâarticolo 6 fino alla scadenza del quarto anno dallâentrata in vigore della parte seconda del presente decreto; tale commissione viene integrata nei casi e con le modalitĂ previste dallâarticolo 6, commi 6, 7 e 8.
2. Entro il medesimo termine di novanta giorni, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalitĂ , anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla parte seconda del presente decreto, comprese le verifiche preventive di cui agli articoli 7, comma 5, e 19, commi 1 e 2, la fase preliminare e quella di conduzione di procedimenti integrati ai sensi dellâarticolo 34, comma 1, nonchĂŠ i compensi spettanti ai membri della Commissione di cui allâarticolo 6. Gli oneri per lâistruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla dimensione e complessitĂ del progetto, al suo valore economico, al numero ed alla tipologia delle componenti ambientali interessate, tenuto conto della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della Commissione. Tali oneri, posti a carico del committente o proponente, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine, per gli impianti di competenza statale gli importi delle tariffe vengono versati allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati entro sessanta giorni allo stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio.
3. Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e provincia autonoma comunica al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui allâarticolo 6, comma 6, con lâordine di turnazione secondo il quale, allâoccorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione.
4. LâoperativitĂ della Commissione di cui allâarticolo 6 è subordinata allâentrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dal comma 2.
5. Sono comunque confermate le autorizzazioni di spesa giĂ disposte ai sensi dellâarticolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dellâarticolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
6. Al fine di garantire lâoperativitĂ della commissione di cui allâarticolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nelle more dellâadozione del decreto di cui allâarticolo 18, comma 2 del citato decreto legislativo n. 59/2005, e fino allâentrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonchĂŠ per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta commissione nominata con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 4 gennaio 2006, è posto a carico del richiedente il versamento allâentrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio. Le somme di cui al presente comma sâintendono versate a titolo di acconto, fermo restando lâobbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione allâeventuale differenza risultante in base a quanto stabilito dal successivo decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.]
Articolo 50
(Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinchĂŠ le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.]
Articolo 51
(Regolamenti e norme tecniche integrative â autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese)
[1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di impianti di gestione di rifiuti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino allâemanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui allâarticolo 2 del suddetto decreto.
3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilitĂ in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui allâarticolo 6.
4. Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui allâarticolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino allâemanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3.
5. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e con il Ministro delle attivitĂ produttive, si provvederĂ ad accorpare in un unico provvedimento, indicando lâautoritĂ unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ma sottoposti a piĂš di una autorizzazione ambientale di settore.]
Articolo 52
(Entrata in vigore)
[1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonchĂŠ i procedimenti per i quali a tale data sia giĂ stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dellâinteressato, si concludono in conformitĂ alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore allâepoca della presentazione di detta istanza.]
Parte III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dallâinquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione I
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione
Titolo I
Principi generali e competenza
Capo I
Principi generali
Articolo 53
(FinalitĂ )
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione,
2. Per il conseguimento delle finalitĂ di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonchĂŠ preordinata alla loro esecuzione, in conformitĂ alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attivitĂ previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunitĂ montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
Articolo 54
(Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
[a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;]b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee allâinterno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimitĂ della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate allâinterno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piĂš vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonchĂŠ di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da unâattivitĂ umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a unâattivitĂ umana, è sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o piĂš falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piĂš strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porositĂ e permeabilitĂ sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o lâestrazione di quantitĂ significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: lâinsieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in unâunica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso dâacqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o piĂš bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unitĂ per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attivitĂ riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonchĂŠ del territorio a questi connessi, aventi le finalitĂ di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare lâuso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: lâinsieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.
z-bis) AutoritĂ di bacino distrettuale o AutoritĂ di bacino: lâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dellâarticolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.
Articolo 55
(AttivitĂ conoscitiva)
1. NellâattivitĂ conoscitiva, svolta per le finalitĂ di cui allâarticolo 53 e riferita allâintero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dellâambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalitĂ di cui allâarticolo 53.
2. LâattivitĂ conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui allâarticolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonchĂŠ modalitĂ di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilitĂ di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui allâarticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. Ă fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchĂŠ alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo le modalitĂ definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. LâAssociazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dellâattivitĂ conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dellâattuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonchĂŠ ai fini della diffusione dellâinformazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dallâarticolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresĂŹ con riguardo a:
a) inquinamento dellâaria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. LâANCI provvede allâesercizio delle attivitĂ di cui al comma 4 attraverso la raccolta e lâelaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio sono definiti i criteri e le modalitĂ di esercizio delle suddette attivitĂ . Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore allâuno e cinquanta per cento dellâammontare della massa spendibile annualmente delle spese dâinvestimento previste per il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio. Per lâesercizio finanziario 2006, allâonere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.
Articolo 56
(AttivitĂ di pianificazione, di programmazione e di attuazione) 1. Le attivitĂ di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalitĂ di cui allâarticolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attivitĂ istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi dâacqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonchĂŠ delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivitĂ estrattive nei corsi dâacqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonchĂŠ la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dallâinvasione e dallâerosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che lâinsieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonchĂŠ la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonchĂŠ della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attivitĂ di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonchĂŠ modalitĂ di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra lâaltro, a garantire omogeneitĂ di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalitĂ di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.
Capo II
Competenze
Articolo 57
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivitĂ di cui agli articoli 55 e 56, nonchĂŠ per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattivitĂ dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
1) il programma nazionale di intervento;
2) i criteri e le modalitĂ per stabilire le prioritĂ che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nellâassegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dellâarticolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
3) i criteri e le modalitĂ per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilitĂ oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.
1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate allâautoritĂ di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nellâambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, è composto da questâultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivitĂ produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attivitĂ culturali, nonchĂŠ dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attivitĂ . Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone lâattuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 57 bis
Comitato interministeriale per la transizione ecologica
1.Ă istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare lâapprovvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dellâambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dellâeconomia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresĂŹ, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste allâordine del giorno.
2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale..
3. Il CITE approva [, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,] il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilitĂ sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualitĂ dellâaria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalitĂ ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dellâidrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, [le fonti di finanziamento,] il relativo cronoprogramma, nonchĂŠ le amministrazioni competenti allâattuazione delle singole misure e indica altresĂŹ le relative fonti di finanziamento giĂ previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per lâespressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dallâespressione dei pareri ovvero dallâinutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo lâapprovazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui allâarticolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e lâelaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dellâarticolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
5-ter. Allâarticolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: âIl Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dellâaggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologicaâ.
6. Il CITE monitora lâattuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle prioritĂ indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni allâordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivitĂ del CITE nellâambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. Le attivitĂ di cui al presente articolo sono svolte nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 58
(Competenze del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio)
1. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dellâadozione, ai sensi dellâarticolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sullâuso del suolo e sulle condizioni dellâassetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dellâambiente di cui allâarticolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchĂŠ la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui allâarticolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sullâuso del suolo e sulle condizioni dellâassetto idrogeologico e la relazione sullo stato dellâambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT);
c) opera, ai sensi dellâarticolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e lâutilizzazione delle acque e per la tutela dellâambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dellâattivitĂ dei rappresentanti del Ministero in seno alle AutoritĂ di bacino distrettuale di cui allâarticolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dellâassetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonchĂŠ con riguardo allâimpatto ambientale dellâarticolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle tra sformazion i territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), e di consultazione dei dati, definizione di modalitĂ di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonchĂŠ definizione degli indirizzi per lâaccertamento e lo studio degli elementi dellâambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti allâesecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
Articolo 59
(Competenze della conferenza Stato-regioni)
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dellâesercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui allâarticolo 57, in ordine alle attivitĂ ed alle finalitĂ di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio. In particolare:
a) formula proposte per lâadozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attivitĂ di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformitĂ agli indirizzi e ai criteri di cui allâarticolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti allâattuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
Articolo 60
(Competenze dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici â APAT)
1. Ferme restando le competenze e le attivitĂ istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, lâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il Servizio geologico dâItalia-Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere lâattivitĂ conoscitiva, qualâè definita allâarticolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
Articolo 61
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, ferme restando le attivitĂ da queste svolte nellâambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra dâintesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nellâelaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui allâarticolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono allâapprovazione e allâesecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, allâorganizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono allâorganizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sullâuso del suolo e sulle condizioni dellâassetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attivitĂ produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacitĂ di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative giĂ trasferite o delegate alle regioni.
Articolo 62
(Competenze degli enti locali e di altri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunitĂ montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano allâesercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o dâintesa tra loro, nellâambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
Articolo 63
(AutoritĂ di bacino distrettuale)
1. In ciascun distretto idrografico di cui allâarticolo 64 è istituita lâAutoritĂ di bacino distrettuale, di seguito denominata âAutoritĂ di bacinoâ, ente pubblico non economico che opera in conformitĂ agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attivitĂ a criteri di efficienza, efficacia, economicitĂ e pubblicitĂ .
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietĂ , differenziazione e adeguatezza nonchĂŠ di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono lâAutoritĂ di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima AutoritĂ di bacino distrettuale sono altresĂŹ attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dellâISPRA, assume le funzioni di indirizzo dellâAutoritĂ di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre AutoritĂ di bacino distrettuali.
3. Sono organi dellâAutoritĂ di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, lâosservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, questâultimo in conformitĂ alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dellâAutoritĂ di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per lâespletamento delle stesse e di sussidiarietĂ . Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati lâattribuzione e il trasferimento alle AutoritĂ di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle AutoritĂ di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando lâattuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nellâambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui allâarticolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un piĂš efficiente esercizio delle funzioni delle AutoritĂ di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne unâarticolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse AutoritĂ di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piĂš decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, dâintesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unitĂ di personale trasferite alle AutoritĂ di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime AutoritĂ . I dipendenti trasferiti mantengono lâinquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellâinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piĂš elevato rispetto a quello previsto per il personale dellâente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresĂŹ, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle AutoritĂ di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonchĂŠ il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dellâANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per lâelaborazione del Piano di bacino in conformitĂ agli indirizzi e ai criteri di cui allâarticolo 57;
b) individua tempi e modalitĂ per lâadozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piĂš regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque lâelaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla lâattuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nellâattuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nellâesecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida lâamministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per lâinizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, allâadozione delle misure necessarie ad assicurare lâavvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per lâespletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietĂ , lo statuto dellâAutoritĂ di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonchĂŠ i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilitĂ , la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per lâapprovazione al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dellâeconomia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dellâAutoritĂ di bacino;
b) cura lâistruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attivitĂ ;
d) cura lâattuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonchĂŠ alle risorse stanziate per le finalitĂ del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nellâambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalitĂ del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dellâAutoritĂ .
9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dellâANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attivitĂ istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e societĂ pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivitĂ di cui al comma 10, lettera b).
10. Le AutoritĂ di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dallâarticolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dallâarticolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonchĂŠ i programmi di intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dellâUnione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dellâarticolo 62 del presente decreto, le AutoritĂ di bacino coordinano e sovrintendono le attivitĂ e le funzioni di titolaritĂ dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchĂŠ del Consorzio del Ticino â Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dellâopera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dellâOglio â Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dellâopera regolatrice del Lago dâIseo e del Consorzio dellâAdda â Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dellâopera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo allâesecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi dâacqua e alla fitodepurazione.
Articolo 63 bis
(Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici).
1. Presso ciascuna AutoritĂ di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche âosservatorio permanenteâ, che costituisce un organo dellâAutoritĂ e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dellâarticolo 63, commi 2 e 5. Lâosservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, lâaggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilitĂ e allâuso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori dâimpiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire allâAutoritĂ di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonchĂŠ di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dellâambito, i consorzi di bonifica, le societĂ di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuitĂ e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso allâAutoritĂ di bacino distrettuale territorialmente competente.
3. Lâosservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severitĂ idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonchĂŠ per la definizione delle azioni emergenziali piĂš idonee al livello di severitĂ idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, lâosservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni allâuso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dellâAutoritĂ di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui allâarticolo 65, commi 7 e 8.
4. Lâosservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dellâAutoritĂ di bacino distrettuale. Per la partecipazione allâosservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Lâosservatorio permanente può essere integrato, per le sole attivitĂ istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli dâintesa istitutivi degli osservatori permanenti giĂ operanti presso le AutoritĂ di bacino, associazioni, istituti e societĂ pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Lâosservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalitĂ di organizzazione e di funzionamento dellâosservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresĂŹ, le modalitĂ di cessazione dellâefficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso lâAutoritĂ di bacino distrettuale.
5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dallâarticolo 176.
Titolo II
I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi
Capo I
I distretti idrografici
Articolo 64
(Distretti idrografici)
1. Lâintero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Lemene, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Po, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Reno, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, giĂ bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, giĂ bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
c) distretto idrografico dellâAppennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Serchio, giĂ bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Magra, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
d) distretto idrografico dellâAppennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Tronto, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini dellâAbruzzo, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
e) distretto idrografico dellâAppennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, giĂ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sele, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, giĂ bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, giĂ bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Lao, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
9) Trigno, giĂ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, giĂ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Capo II
Gli strumenti
Articolo 65
(Valore, finalitĂ e contenuti del piano di bacino distrettuale)
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme dâuso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dallâAutoritĂ di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi dâacqua di fondo valle.
3. Il Piano di bacino, in conformitĂ agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4, realizza le finalitĂ indicate allâarticolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui allâAllegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonchĂŠ dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchĂŠ delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e lâutilizzazione delle acque e dei suoli;
d) lâindicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravitĂ ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccitĂ ;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonchĂŠ del tempo necessario per assicurare lâefficacia degli interventi;
e) la programmazione e lâutilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma dâuso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dellâambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano giĂ state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dellâapprovazione dei relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dellâimpatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare lâestrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dellâequilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) lâindicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dellâambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilitĂ della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie dâimpiego e secondo le quantitĂ ;
s) le prioritĂ degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravitĂ del dissesto;
t) lâindicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchĂŠ per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dallâapprovazione del Piano di bacino le autoritĂ competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attivitĂ agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualitĂ delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti lâattuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dellâapprovazione del Piano di bacino, allâadeguamento provvedono dâufficio le regioni.
7. In attesa dellâapprovazione del Piano di bacino, le AutoritĂ di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi dâacqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino allâapprovazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attivitĂ antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o lâinosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui lâufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare lâadempimento. Se permane la necessitĂ di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, adotta lâordinanza cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 66
(Adozione ed approvazione dei piani di bacino)
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilitĂ alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui allâarticolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
a) i termini per lâadozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o piĂš regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui ai comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario âad actaâ, per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e lâadozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dellâadozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalitĂ previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dellâesperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilitĂ ambientale espresso dallâautoritĂ competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalitĂ di cui allâarticolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le AutoritĂ di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate allâelaborazione, al riesame e allâaggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinchĂŠ, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dellâinizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dellâinizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dellâinizio del periodo cui il piano si riferisce.
Articolo 67
(I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio)
1. Nelle more dellâapprovazione dei piani di bacino, le AutoritĂ di bacino adottano, ai sensi dellâarticolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per lâassetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare lâindividuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le AutoritĂ di bacino, anche in deroga alle procedure di cui allâarticolo 66, approvano altresĂŹ piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piĂš elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio irirogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dellâarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare lâindividuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per lâincolumitĂ delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dellâarticolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle AutoritĂ di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui allâarticolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi allâindividuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino allâapprovazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalitĂ di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui allâarticolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi giĂ adottati da parte delle AutoritĂ di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, dâintesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilitĂ del territorio è connessa con piĂš elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con prioritĂ per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dellâarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e dâintesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui allâarticolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per lâattivitĂ istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonchĂŠ della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle AutoritĂ di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dallâadozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con prioritĂ assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilitĂ del territorio è connessa con piĂš elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dellâincolumitĂ delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, lâallarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dallâarea a rischio le attivitĂ produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di prioritĂ connessi al livello di rischio, un piano per lâadeguamento delle infrastrutture, determinandone altresĂŹ un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attivitĂ produttive e delle abitazioni private realizzate in conformitĂ alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dellâarticolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. Allâabbattimento dei manufatti si provvede con le modalitĂ previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltĂ di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietĂ in conseguenza del verificarsi di calamitĂ naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere lâindicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.
Articolo 68
(Procedura per lâadozione dei progetti di piani stralcio)
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dellâarticolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalitĂ di cui allâarticolo 66.
2. Lâadozione dei piani stralcio per lâassetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dellâadozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro Ă mbito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dellâAutoritĂ di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
4-bis. Nelle more dellâadozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolositĂ e rischio dei piani stralcio relativi allâassetto idrogeologico emanati dalle soppresse AutoritĂ di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dellâAutoritĂ di bacino distrettuale, dâintesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui allâarticolo 67, comma 1.
4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dellâespletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dellâAutoritĂ di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino allâapprovazione dellâaggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.
Articolo 68 bis 2
Contratti di fiume
1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e allâattuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
Capo III
Gli interventi
Articolo 69
(Programmi di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalitĂ dei piani medesimi e contengono lâindicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilitĂ , dei progetti di opere e degli studi di valutazione dellâimpatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunitĂ montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.
Articolo 70
(Adozione dei programmi)
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dellâultimo anno del triennio e le somme autorizzate per lâattuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per lâattuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalitĂ di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, affinchĂŠ, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dellâeconomia e delle finanze lâindicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dellâarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 71
(Attuazione degli interventi)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle AutoritĂ di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformitĂ ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui allâarticolo 63, comma 4.
2. Lâesecuzione di opere di pronto intervento può avere carattere definitivo quando lâurgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per lâattuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.
Articolo 72
(Finanziamento)
1. Ferme restando le entrate connesse alle attivitĂ di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui allâarticolo 69.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, si provvede ai sensi dellâarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze fino allâespletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dellâeconomia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui allâarticolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle prioritĂ indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone lâammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per lâadeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellâarticolo 57.
5. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dallâapprovazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
Articolo 72 bis
Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata lâesposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformitĂ del permesso di costruire.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per lâanno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per lâanno 2016, dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dellâarea di sedime ai sensi dellâarticolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dellâentrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, affinchĂŠ le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con prioritĂ per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attivitĂ di rimozione o di demolizione, lâelenco dettagliato dei relativi costi, lâelenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante lâinottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dellâarticolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalitĂ di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dallâerogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalitĂ di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sullâattuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.
Sezione II
Tutela delle acque dallâinquinamento
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Articolo 73
(FinalitĂ )
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre lâinquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con prioritĂ per quelle potabili;
d) mantenere la capacitĂ naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonchĂŠ la capacitĂ di sostenere comunitĂ animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccitĂ contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualitĂ per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo lâinquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare lâinquinamento dellâambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nellâambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) lâindividuazione di obiettivi di qualitĂ ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nellâambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonchĂŠ la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualitĂ del corpo recettore;
d) lâadeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nellâambito del servizio idrico integrato;
e) lâindividuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dellâinquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) lâindividuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) lâadozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorchĂŠ contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nellâambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) lâadozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalitĂ e lâutilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nellâambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.
Articolo 74
(Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BODS) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai oiprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate allâinterno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piĂš vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: lâarea di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per lâestrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivitĂ domestiche;
h) âacque reflue industrialiâ: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivitĂ commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) âacque reflue urbaneâ: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui allâarticolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente allâallegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalitĂ consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: lâarea in cui la popolazione, ovvero le attivitĂ produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento [in una fognatura dinamica] delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: lâapporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino allâapplicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati allâutilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
q) ente di governo dellâambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per lâorganizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operativitĂ del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivitĂ di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dellâazoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dellâequilibrio degli organismi presenti nellâacqua e della qualitĂ delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piĂš composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: lâintroduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitĂ umana, di sostanze o di calore nellâaria, nellâacqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualitĂ degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dellâambiente;
dd) ârete fognariaâ: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuitĂ il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti allâarticolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano giĂ state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e allâaffidamento dei lavori, nonchĂŠ gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e giĂ autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformitĂ dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualitĂ ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll ) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta lâarea sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attivitĂ commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o lâutilizzazione delle sostanze di cui allâAllegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilitĂ di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unitĂ di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unitĂ di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dallâimpianto, senza tener conto dellâeventuale diluizione; lâeffetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dellâimpianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dellâambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nellâambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque giĂ inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee allâinterno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimitĂ della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da unâattivitĂ umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a unâattivitĂ umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallâautoritĂ competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o piĂš strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilitĂ sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o lâestrazione di quantitĂ significative di acque sotterranee.
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o piĂš falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in unâunica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso dâacqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: lâarea di terra e di mare, costituita da uno o piĂš bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unitĂ per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: lâespressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore piĂš basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno âbuonoâ;
r) stato delle acque sotterranee: lâespressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piĂš basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno âbuonoâ;
t) stato ecologico: lâespressione della qualitĂ della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dellâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base allâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, cosĂŹ classificato in base alle disposizioni pertinenti dellâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalitĂ previste allâarticolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualitĂ ambientali fissati per le sostanze dellâelenco di prioritĂ di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dellâAllegato 1 alla parte terza;
aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed allâAllegato 3, Parte A;
bb) stato quantitativo: lâespressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocitĂ annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocitĂ annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualitĂ ecologica per le acque superficiali connesse, di cui allâarticolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonchĂŠ danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito allâAllegato 3, Parte B;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dellâarticolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nellâAllegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: lâimmissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualitĂ ambientale, denominati anche âSQAâ: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e lâambiente;
mm) approccio combinato: lâinsieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dellâinquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per lâambiente acquatico o attraverso lâambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attivitĂ economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dallâattivitĂ conoscitiva di cui allâarticolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dellâanalisi economica di cui allâAllegato 10 alla parte terza del presente decreto;
[qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di unâemissione che non devono essere superati in uno o piĂš periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dallâimpianto, senza tener conto dellâeventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nellâacqua, lâeffetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dellâimpianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dellâambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nellâambiente;]
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di unâemissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che lâutilizzo stesso delle risorse idriche causa allâambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano lâambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunitĂ imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di lĂ del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: lâunitĂ tecnica permanente in cui sono svolte una o piĂš attivitĂ di cui allâAllegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attivitĂ accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivitĂ svolte in uno stabilimento e possono influire sulle emissioni e sullâinquinamento; nel caso di attivitĂ non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, lâimpianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivitĂ di cui allâAllegato I del predetto decreto, lâimpianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dellâinquinamento.
uu-bis) limite di rivelabilitĂ : il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene lâanalita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilitĂ a una concentrazione dellâanalita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura piĂš basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietĂ specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nellâesame di proprietĂ nominali.
uu-sexies) matrice: un comparto dellâambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico allâinterno del rango tassonomico o âsub phylumâ, âclasseâ o un loro equivalente.
Articolo 75
(Competenze)
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dellâambiente e dellâecosistema attraverso il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivitĂ che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dallâappartenenza allâUnione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o allâambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio per materia, assegna allâente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi allâattivitĂ di sostituzione sono a carico dellâente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dallâordinamento in caso di urgente necessitĂ e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonchĂŠ quanto disposto dallâarticolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie allâattuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piĂš regolamenti adottati ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresĂŹ essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dallâUnione europea, per le parti in cui queste modifichino modalitĂ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dellâUnione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dallâarticolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la piĂš ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualitĂ delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi e le informazioni relative allâattuazione della parte terza del presente decreto, nonchĂŠ quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalitĂ indicate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello nazionale, nellâambito del Sistema informativo nazionale dellâambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio anche per lâinvio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni allâUnione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono lâattiva partecipazione di tutte le parti interessate allâattuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui allâarticolo 121.
7. Le regioni provvedono affinchĂŠ gli obiettivi di qualitĂ di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della ComunitĂ europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autoritĂ , concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi dâacqua e della fitodepurazione.
Titolo II
Obiettivi di qualitĂ
Capo I
Obiettivo di qualitĂ ambientale e obiettivo di qualitĂ per specifica destinazione
Articolo 76
(Disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualitĂ ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualitĂ per specifica destinazione per i corpi idrici di cui allâarticolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. Lâobiettivo di qualitĂ ambientale è definito in funzione della capacitĂ dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunitĂ animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. Lâobiettivo di qualitĂ per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dellâuomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui allâarticolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei lâobiettivo di qualitĂ ambientale corrispondente allo stato di âbuonoâ;
b) sia mantenuto, ove giĂ esistente, lo stato di qualitĂ ambientale âelevatoâ come definito nellâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresĂŹ per i corpi idrici a specifica destinazione di cui allâarticolo 79 gli obiettivi di qualitĂ per specifica destinazione di cui allâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualitĂ ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piĂš cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dellâobiettivo di qualitĂ ambientale; lâobbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualitĂ ambientale con i diversi obiettivi di qualitĂ per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualitĂ ambientale piĂš elevati, nonchĂŠ individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualitĂ .
Articolo 77
(Individuazione e perseguimento dellâobiettivo di qualitĂ ambientale)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati giĂ acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualitĂ corrispondente ad una di quelle indicate nellâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualitĂ ambientale di cui allâarticolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle AutoritĂ di bacino, e assicura n d o in ogni caso per tutti i corpi idrici lâadozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dellâobiettivo di qualitĂ ambientale corrispondente allo stato di âbuonoâ, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di âsufficienteâ di cui allâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualitĂ fissati nellâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sullâambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attivitĂ per le quali lâacqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o lâirrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivitĂ sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilitĂ tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino unâopzione significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purchĂŠ non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualitĂ ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) lâelenco delle misure, la necessitĂ delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonchĂŠ il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dellâimpatto antropico rilevato ai sensi dellâ articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dellâattivitĂ umana o dellâinquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualitĂ , tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dellâattivitĂ umana o dellâinquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nellâambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purchĂŠ essi non comportino lâulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purchĂŠ non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonchĂŠ le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccitĂ prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purchĂŠ ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire lâulteriore deterioramento dello stato di qualitĂ dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui allâarticolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualitĂ del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui allâarticolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero lâincapacitĂ di impedire il deterioramento, anche temporaneo, del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) lâincapacitĂ di impedire il deterioramento, anche temporaneo, da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivitĂ sostenibili di sviluppo umano [purchĂŠ sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare lâimpatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per lâambiente e la societĂ , risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilitĂ tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori].
10-ter. Il comma 10-bis si applica purchĂŠ ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare lâimpatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per lâambiente e la societĂ , risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilitĂ tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle AutoritĂ di bacino competenti.
Articolo 78
Standard di qualitĂ ambientale per le acque superficiali
1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalitĂ disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna dâacqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza.
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per lâambiente, applicano gli SQA alla colonna dâacqua e al biota con le modalitĂ di cui al paragrafo A.2.8 dellâallegato 1 alla parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dellâarticolo 117;
b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le AutoritĂ di bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I piani di gestione di cui allâarticolo 117, elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi dellâarticolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che è attuato e reso pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, è resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui allâallegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n. 25 â Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 â Biota Monitoring e n. 33 â Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per lâutilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione;
d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per lâacqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome:
a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza per la colonna dâacqua;
b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati allâarticolo 78-sexies. Se i criteri di cui allâarticolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c), per la sostanza pertinente.
5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.
6. Quando viene individuato un rischio potenziale per lâambiente acquatico o proveniente dallâambiente acquatico causato da unâesposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato uno SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna dâacqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformitĂ allâarticolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano lâanalisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dellâelenco di prioritĂ di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dellâallegato 1 alla parte terza ed ai commi 9 e 10.
9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per unâanalisi della tendenza a lungo termine affidabile. Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticitĂ ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dellâelenco di prioritĂ o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attivitĂ agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di rifiuti. Allâesito dellâanalisi di tendenza sono adottate le necessarie misure di tutela nellâambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dellâallegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una diffusa attivitĂ antropica. Per lâindividuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dellâanalisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui allâallegato 3 alla parte terza, dando prioritĂ ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza. In ogni caso, lâelenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili lâelenco dei siti cosĂŹ selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dellâanalisi di tendenza secondo le modalitĂ previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dellâallegato 1 alla parte terza. I risultati dellâanalisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui allâarticolo 117.
11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono allâaggiornamento ed allâintegrazione degli standard di qualitĂ ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.
12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.
13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire lâobiettivo dellâeliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonchĂŠ alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dallâinserimento della sostanza nellâelenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E lâobiettivo è di eliminare lâinquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.
Articolo 78 bis
Zone di mescolamento 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dellâelenco di prioritĂ nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o piĂš sostanze di detto elenco possono superare, nellâambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformitĂ agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che lâestensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dellâapplicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dellâadozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autoritĂ di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:
a) lâubicazione e lâestensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro lâestensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed allâeliminazione dellâinquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dellâelenco di prioritĂ o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate allâallegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).
Articolo 78 ter
Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A âStato delle acque superficialiâ, parte 2 âModalitĂ per la classificazione dello stato di qualitĂ dei corpi idriciâ dellâallegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dellâattivitĂ di monitoraggio e dellâattivitĂ conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente allâallegato 1 e allâallegato 3 â sezione C, alla parte terza.
2. LâIstituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonchĂŠ i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. LâISPRA elabora lâinventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato âinventarioâ, con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. LâISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Lâinventario è redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonchĂŠ sulla base di altri dati ufficiali. Nellâinventario sono altresĂŹ riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. Lâinventario è finalizzato a verificare il raggiungimento dellâobiettivo di cui ai commi 1 e 7 dellâarticolo 78, ed è sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui allâarticolo 118, comma 2.
6. Lâ ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autoritĂ di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dellâinserimento della sezione A dellâinventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.
Articolo 78 quater
Inquinamento transfrontaliero
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dellâSQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata lâimpossibilitĂ di adottare misure efficaci per rispettare lâSQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dellâarticolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter dellâarticolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autoritĂ di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo allâinquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.
Articolo 78 quinquies
Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
1. LâISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dellâambiente, di seguito: âARPAâ, e dalle agenzie provinciali per la protezione dellâambiente, di seguito: âAPPAâ, ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dellâallegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI â 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dellâattuazione delle disposizioni di cui allâarticolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dellâallegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A âStato delle acque superficialiâ della parte 2 âModalitĂ per la classificazione dello stato di qualitĂ dei corpi idriciâ dellâallegato 1 alla parte terza si applicano per lâanalisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Articolo 78 sexies
Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
1. LâISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A âStato delle acque superficialiâ, parte 2 âModalitĂ per la classificazione dello stato di qualitĂ dei corpi idriciâ dellâallegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualitĂ ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Le autoritĂ di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire lâintercomparabilitĂ , a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di prioritĂ di cui alla tabella 1/B dellâallegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualitĂ delle acque, le autoritĂ di bacino distrettuali promuovono altresĂŹ intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate allâadozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e dâinversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lâISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale lâelenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dellâallegato 1 alla parte terza. Le autoritĂ di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dellâarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori.
Articolo 78 septies
Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A âStato delle acque superficialiâ, parte 2 âModalitĂ per la classificazione dello stato di qualitĂ dei corpi idriciâ dellâaallegato 1 alla parte terza.
1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come âinferiore al limite di quantificazioneâ e il âlimite di quantificazioneâ di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.
Articolo 78 octies
Garanzia e controllo di qualitĂ
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per lâambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per lâambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualitĂ conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. LâISPRA assicura la comparabilitĂ dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui allâarticolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;
b) dellâanalisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attivitĂ di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualitĂ ambientali di cui allâarticolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dallâISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. Lâesito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
Articolo 78 nonies
Aggiornamento dei piani di gestione.
1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dellâarticolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per lâambiente:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui allâarticolo 78-sexies;
b) per le sostanze per le quali si applica lâopzione di cui allâarticolo 78, comma 3:
1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione;
2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati allâarticolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformitĂ allâarticolo 78, comma 7, se gli intervalli tra un monitoraggio e lâaltro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna dâacqua relativi allâesaclorobenzene e allâesaclorobutadiene, per il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza.
3. Le AutoritĂ di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dellâarticolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dellâarticolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e lâimpatto delle misure adottate per prevenire lâinquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nellâattuazione del programma di misure di cui allâarticolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 78 decies
Disposizioni specifiche per alcune sostanze.
1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dellâallegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonchĂŠ degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dellâallegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo stato chimico per una o piĂš delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piĂš restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare lâentitĂ di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne lâintercomparabilitĂ a livello di bacino idrografico.
Articolo 78 undecies
Elenco di controllo.
1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per lâambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nellâelenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dellâUnione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il monitoraggio è avviato entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nellâelenco di cui al comma 1.
3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, lâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dellâeventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentativitĂ delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati allâarticolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite dalle regioni.
4. Il monitoraggio delle sostanze dellâelenco di controllo viene effettuato almeno una volta lâanno.
5. Le sostanze dellâelenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purchĂŠ tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti allâelenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dallâinserimento della sostanza nellâelenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finchĂŠ la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.
Articolo 79
(Obiettivo di qualitĂ per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dallâarticolo 76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, lâobiettivo di qualitĂ per specifica destinazione stabilito nellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dellâambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualitĂ delle acque di cui al comma 1 allâobiettivo di qualitĂ per specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1.
Capo II
Acque a specifica destinazione
Articolo 80
(Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualitĂ delle acque destinate al consumo umano.
Articolo 81
(Deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profonditĂ non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piĂš di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti nellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
Articolo 82
(Acque utilizzate per lâestrazione di acqua potabile)
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, allâinterno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 metri cubi al giorno o servono piĂš di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. LâautoritĂ competente provvede al monitoraggio, a norma dellâAllegato 1 alla parte terza dei presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 metri cubi al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito lâobiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
Articolo 83
(Acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, entro lâinizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicitĂ annuale prima dellâinizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilitĂ ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalitĂ indicate dal decreto di cui allâarticolo 75, comma 6.
Articolo 84
(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi dâacqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonchĂŠ di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate âdi importanza internazionaleâ ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonchĂŠ quelle comprese nelle âoasi di protezione della faunaâ, istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorchĂŠ non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresĂŹ, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilitĂ ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualitĂ conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci âsalmonicoleâ o âciprinicoleâ.
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire lâintero corpo idrico, ferma restando la possibilitĂ di designare e classificare, nellâambito del medesimo, alcuni tratti come âacqua salmonicolaâ e alcuni tratti come âacqua ciprinicolaâ. La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessitĂ di tutela della qualitĂ delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nellâambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dallâapplicazione del presente articolo e degli articoli 85e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per lâallevamento intensivo delle specie ittiche nonchĂŠ i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per lâallontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
Articolo 85
(Accertamento della qualitĂ delle acque idonee alla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate ai sensi dellâarticolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piĂš valori dei parametri riportali nella Tabella 1/B dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autoritĂ competenti al controllo accertano se lâinosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono allâautoritĂ competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piĂš completa valutazione delle qualitĂ delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.
Articolo 86
(Deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dellâuomo.
Articolo 87
(Acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni, dâintesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nellâambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualitĂ dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per lâuomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni giĂ effettuate, in funzione dellâesistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessitĂ di tutela della qualitĂ delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nellâambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
Articolo 88
(Accertamento della qualitĂ delle acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dellâarticolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualitĂ di cui alla Tabella 1/C dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne lâinquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o piĂš valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autoritĂ competenti al controllo accertano se lâinosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
Articolo 89
(Deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dellâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
Articolo 90
(Norme sanitarie)
1. Le attivitĂ di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata lâattuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
Titolo III
Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dallâinquinamento e di risanamento
Articolo 91
(Aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dellâAllegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili:
a) i laghi di cui allâAllegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonchĂŠ i corsi dâacqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dellâAdriatico Nord-Occidentale dalla foce dellâAdige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi dâacqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago dâldro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dellâAdriatico settentrionale.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui allâAllegato 66 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita lâAutoritĂ di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare allâinterno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita lâAutoritĂ di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono allâinquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono allâinquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dellâarticolo 106 entro sette anni dallâidentificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui allâ articolo 106.
Articolo 92
(Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui allâAllegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nellâAllegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nellâAllegato 7/A-I-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le AutoritĂ di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, allâinterno delle zone indicate nellâAllegato 7/A-I-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le AutoritĂ di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui allâAllegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonchĂŠ riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonchĂŠ le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui allâAllegato 7/A-I-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se giĂ posti in essere, i programmi dâazione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dallâinquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nellâanno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalitĂ di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dellâefficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi dâazione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni.
9. Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis, i risultati delle verifiche dellâefficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, secondo le modalitĂ indicate nel decreto di cui allâarticolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonchĂŠ degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque è raccomandata lâapplicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
Articolo 93
(Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione)
1. Con le modalitĂ previste dallâarticolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nellâAllegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui allâarticolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dallâinquinamento derivante dallâuso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le AutoritĂ di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccitĂ , degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nellâambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano dâazione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
Articolo 94
(Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta delle AutoritĂ dâĂ mbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonchĂŠ per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchĂŠ, allâinterno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le AutoritĂ competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dallâarea immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere unâestensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni dâuso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dellâopera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilitĂ e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati lâinsediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivitĂ :
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che lâimpiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilitĂ delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dellâestrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Ă comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attivitĂ di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, allâinterno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attivitĂ :
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dellâindividuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha unâestensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per lâuso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, allâinterno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Capo II
Tutele quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Articolo 95
(Pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualitĂ delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare lâequilibrio del bilancio idrico come definito dalle AutoritĂ di bacino, nel rispetto delle prioritĂ stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilitĂ , del minimo deflusso vitale, della capacitĂ di ravvenamento della falda e delle destinazioni dâuso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchĂŠ sulla base dei criteri giĂ adottati dalle AutoritĂ di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi dâacqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonchĂŠ gli obblighi e le modalitĂ di trasmissione dei risultati delle misurazioni dellâAutoritĂ concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle AutoritĂ di bacino competenti. Le AutoritĂ di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico dâItalia â Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dallâAutoritĂ concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalitĂ di cui ai commi 1 e 2, le AutoritĂ concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime AutoritĂ provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dellâarticolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonchĂŠ le prescrizioni necessarie ad assicurare lâequilibrio del bilancio idrico.
Articolo 96
(Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
1. Il secondo comma dellâarticolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
âLe domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresĂŹ trasmesse alle AutoritĂ di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilitĂ della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sullâequilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario âad actaâ che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.â.
2. I commi 1 e 1-bis. dellâarticolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:
â1. Tra piĂš domande concorrenti, completata lâistruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piĂš razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) lâattuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate allâuso potabile;
b) le effettive possibilitĂ di migliore utilizzo delle fonti in relazione allâuso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantitĂ e la qualitĂ dellâacqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. Ă preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione dâacqua in rapporto agli obiettivi di qualitĂ dei corpi idrici. In caso di piĂš domande concorrenti per usi produttivi è altresĂŹ preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sullâadesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivitĂ di recupero e di riciclo.â.
3. Lâarticolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
âArticolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ definiti per il corso dâacqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e lâequilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilitĂ di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilitĂ , il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresĂŹ commisurati alle possibilitĂ di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantitĂ e le caratteristiche qualitative dellâacqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito lâequilibrio tra il prelievo e la capacitĂ di ricarica dellâacquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quantâaltro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. Lâutilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilitĂ di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilitĂ , il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicalo. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.â.
4. Lâarticolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
âArticolo 17.
1. Salvo quanto previsto dallâarticolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dellâautoritĂ competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dellâutenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuitĂ si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui allâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ă in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. LâautoritĂ competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purchĂŠ lâutilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.â.
5. Il secondo comma dellâarticolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, giĂ abrogato dallâarticolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui allâarticolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica lâarticolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, lâutilizzazione può proseguire fermo restando lâobbligo del pagamento del canone per lâuso effettuato e il potere dellâautoritĂ concedente di sospendere in qualsiasi momento lâutilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualitĂ e dellâequilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui allâarticolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dellâarticolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchĂŠ per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dellâarticolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare lâequilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dellâarticolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
âTutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui allâarticolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79â.
9. Dopo il terzo comma dellâarticolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
âLe concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilitĂ della risorsa idrica, della quantitĂ minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalitĂ di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda dâacqua attraverso le strutture consortili giĂ operanti sul territorio.â.
10. Fatta salva lâefficacia delle norme piĂš restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dellâarticolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilitĂ di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietĂ privata. Le regioni, sentite le AutoritĂ di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dallâarticolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire lâequilibrio del bilancio idrico.
Articolo 97
(Acque minerali naturali e di sorgenti)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui allâarticolo 121.
Articolo 98
(Risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie allâeliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante lâutilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le AutoritĂ di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Articolo 99
(Riutilizzo dellâacqua)
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalitĂ e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue .
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita lâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dellâacqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
Capo III
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
Articolo 100
(Reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dellâinquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
Articolo 101
(Criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualitĂ dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto. Lâautorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per lâeventualitĂ di guasti nonchĂŠ per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nellâesercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui allâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantitĂ massima per unitĂ di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dellâautoritĂ competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dallâarticolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. LâautoritĂ competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per lâaccertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. LâautoritĂ competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dallâarticolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame [che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano lâutilizzazione agronomica in conformitĂ alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui allâarticolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantitĂ indicate nella Tabella 6 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto];
c) provenienti da imprese dedite alle attivitĂ di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivitĂ di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalitĂ e complementarietĂ funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dallâattivitĂ di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilitĂ ;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densitĂ di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio dâacqua o in cui venga utilizzata una portata dâacqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivitĂ termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
7-bis. Sono altresĂŹ assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove lâente di governo dellâambito e il gestore dâambito non ravvisino criticitĂ nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e allâeffettiva capacitĂ di trattamento dellâimpianto di depurazione.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, al Servizio geologico dâItalia -Dipartimento difesa del suolo dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) e allâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalitĂ dei depuratori, nonchĂŠ allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la piĂš ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dellâambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attivitĂ di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalitĂ indicate nel decreto di cui allâarticolo 75, comma 5.
10. Le AutoritĂ competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilitĂ di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualitĂ .
Articolo 102
(Scarichi di acque termali)
1. Per le acque termali che presentano allâorigine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate o, in alternativa che le stesse, nellâambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dellâarticolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purchĂŠ la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed allâambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purchĂŠ vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dagli enti di governo dellâambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
Articolo 103
(Scarichi sul suolo)
1. Ă vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dallâarticolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata lâimpossibilitĂ tecnica o lâeccessiva onerositĂ , a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchĂŠ gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dellâarticolo 101, comma 2. Sino allâemanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchĂŠ dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchĂŠ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilitĂ dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformitĂ alle prescrizioni fissate con il decreto di cui allâarticolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, lâautorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Articolo 104
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
1. Ă vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lâautoritĂ competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, dâintesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dallâestrazione di idrocarburi nelle unitĂ geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unitĂ dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalitĂ dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualitĂ e quantitĂ , da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, lâautoritĂ competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dellâassenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchĂŠ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, lâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente lâautorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e lâassenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, lâautoritĂ competente, al fine del raggiungimento dellâobiettivo di qualitĂ dei corpi idrici sotterranei nonchĂŠ nei casi di crisi idrica, può autorizzare il ravvenamento o lâaccrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Lâacqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, vi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui allâarticolo 74, comma 1, lettera i-bis), a condizione che lâimpiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nellâambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attivitĂ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalitĂ previste dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purchĂŠ la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unitĂ geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piĂš produttivi ed idonei allâiniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita lâiniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che lâiniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unitĂ geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalitĂ previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacitĂ del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta lâacqua risultante dallâestrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalitĂ e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dallâimpianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare lâassenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o allâutilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, lâautorizzazione allo scarico è revocata.
8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autoritĂ competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Articolo 105
(Scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dellâarticolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualitĂ .
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformitĂ con le indicazioni dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformitĂ con le indicazioni dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresĂŹ, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dellâarticolo 101, commi 1 e 2,
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualitĂ .
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone dâalta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purchĂŠ appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sullâambiente.
Articolo 106
(Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dellâarticolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piĂš spinto di quello previsto dallâarticolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per lâazoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati allâinterno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo allâinquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dellâobiettivo di qualitĂ dei corpi idrici ricettori.
Articolo 107
(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando lâinderogabilitĂ dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dallâAutoritĂ dâambito competente in base alle caratteristiche dellâimpianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonchĂŠ il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dellâarticolo 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchĂŠ osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dallâAutoritĂ dâambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dellâalimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dellâesistenza di un sistema di depurazione da parte dellâente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. Lâinstallazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalitĂ degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
Articolo 108
(Scarichi di sostanze pericolose)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attivitĂ che comportano la produzione, la trasformazione o lâutilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantitĂ o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilitĂ consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilitĂ consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicitĂ , della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nellâambiente in cui è effettuato lo scarico, lâautoritĂ competente in sede di rilascio dellâautorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dellâarticolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualitĂ previsti nel Piano di tutela di cui allâarticolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piĂš restrittivi di quelli fissati ai sensi dellâarticolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dellâattuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dellâarticolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dellâimpianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dellâambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresĂŹ la quantitĂ massima della sostanza espressa in unitĂ di peso per unitĂ di elemento caratteristico dellâattivitĂ inquinante e cioè per materia prima o per unitĂ di prodotto, in conformitĂ con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dallâautorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivitĂ non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo lâuscita dallo stabilimento o dallâimpianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. LâautoritĂ competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dellâarticolo 124, comma 2, secondo periodo, lâimpianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione lâautoritĂ competente ridurrĂ opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. LâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
Capo IV
Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
Articolo 109
(Immersione in mare di materiale derivante da attivitĂ di escavo e attivitĂ di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dellâambiente marino e in conformitĂ alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita lâimmersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilitĂ e lâinnocuitĂ ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante lâattivitĂ di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. Lâautorizzazione allâimmersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformitĂ alle modalitĂ stabilite con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attivitĂ produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti allâinterno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui allâarticolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui allâarticolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Lâimmersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione allâautoritĂ competente.
4. Lâimmersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dallâattivitĂ di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformitĂ alle modalitĂ tecniche stabilite con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. [Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, lâautorizzazione è rilasciata dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nellâambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti ].
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autoritĂ competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dellâenergia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, lâautorizzazione è rilasciata dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nellâambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.
Articolo 110
(Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato lâutilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, lâautoritĂ competente, dâintesa con lâente di governo dellâambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacitĂ residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nellâimpianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione allâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacitĂ depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui allâarticolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purchĂŠ provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dellâarticolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonchĂŠ quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali lâulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. LâattivitĂ di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purchĂŠ non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacitĂ residua dellâimpianto e le caratteristiche e quantitĂ dei rifiuti che intende trattare. LâautoritĂ competente può indicare quantitĂ diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. LâautoritĂ competente provvede altresĂŹ allâiscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica lâapposita tariffa determinata dallâente di governo dellâambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto allâobbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Articolo 111
(Impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivitĂ produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dellâimpatto sullâambiente derivante dalle attivitĂ di acquacoltura e di piscicoltura.
Articolo 112
(Utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 92 per le zone vulnerabili e daldecreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dellâAllegato 1 al predetto decreto, lâutilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonchĂŠ dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui allâarticolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, cosĂŹ come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione allâautoritĂ competente ai sensi allâarticolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivitĂ di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dellâambiente e della tutela del territorio, delle attivitĂ produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualitĂ di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nellâambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in particolare:
a) le modalitĂ di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalitĂ di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonchĂŠ specifici casi di esonero dallâobbligo di comunicazione per le attivitĂ di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti lâimposizione di prescrizioni da parte dellâautoritĂ competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dellâattivitĂ di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dallâarticolo 137, comma 15.
Articolo 113
(Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa lâeventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresÏ i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. Ă comunque vietato lo scarico o lâimmissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Articolo 114
(Dighe)
1. Le regioni, previo parere del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonchĂŠ delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacitĂ di invaso e la salvaguardia sia della qualitĂ dellâacqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivitĂ di manutenzione da eseguire sullâimpianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dellâecosistema acquatico, delle attivitĂ di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dellâinvaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresÏ eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui allâarticolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformitĂ ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati..
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dellâamministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dellâinvaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per lâinserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per lâesercizio e la manutenzione di cui allâarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con lâapprovazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformitĂ ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalitĂ ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dellâAmbiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dallâemanazione del decreto di cui al comma 4. Fino allâapprovazione o alla operativitĂ del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dellâarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalitĂ degli organi di scarico, sono svolte in conformitĂ ai fogli di condizione per lâesercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dellâinvaso, nĂŠ il rispetto degli obiettivi di qualitĂ ambientale e degli obiettivi di qualitĂ per specifica destinazione.
Articolo 115
(Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversitĂ da contemperarsi con le esigenze di funzionalitĂ dellâalveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi dâacqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumitĂ e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti allâautorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumitĂ .
3. Per garantire le finalitĂ di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano giĂ comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nellâelenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Articolo 116
(Programmi di misure)
1. Le regioni, nellâambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui allâarticolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui allâAllegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per lâapprovazione allâAutoritĂ di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, lâAutoritĂ di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalitĂ per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e deve essere aggiornato ogni sei anni.
1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nellâambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.
Titolo IV
Strumenti di tutela
Capo I
Piani di getsione e piani di tutela delle acque
Articolo 117
(Piani di gestione e registro delle aree protette)
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui allâarticolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per questâultimo dallâarticolo 66. Le AutoritĂ di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dellâAllegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dellâarticolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora lâanalisi effettuata ai sensi dellâarticolo 118 e i risultati dellâattivitĂ di monitoraggio condotta ai sensi dellâarticolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le AutoritĂ competenti individuano misure vincolanti di controllo dellâinquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano lâintroduzione di inquinanti nellâacqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.
2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nellâambito del Piano di gestione, le AutoritĂ di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo allâassetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono allâattuazione dellâarticolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversitĂ . Il programma di gestione dei sedimenti ha lâobiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi dâacqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sullâassetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sullâassetto e sulle modalitĂ di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi dâacqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantitĂ di trasporto solido in atto, allâinterferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre lâalterazione dellâequilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando unâulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e allâadeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piĂš appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di unâadeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data prioritĂ alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuitĂ idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di piĂš ampi spazi di mobilitĂ laterale, nonchĂŠ alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; lâeventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso dâacqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso dâacqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; allâasportazione dal corso dâacqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.
3. LâAutoritĂ di bacino, sentiti gli enti di governo dellâambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dallâentrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui allâAllegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autoritĂ competenti ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico.
Articolo 118
(Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dellâimpatto esercitato dallâattivitĂ antropica)
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui allâarticolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare lâimpatto antropico esercitato sul medesimo, nonchĂŠ alla raccolta dei dati necessari allâanalisi economica dellâutilizzo delle acque, secondo quanto previsto dallâallegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attivitĂ di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti AutoritĂ di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformitĂ alle indicazioni di cui allâAllegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
3. Nellâespletamento dellâattivitĂ conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni giĂ acquisite.
Articolo 119
(Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le AutoritĂ competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione lâanalisi economica effettuata in base allâAllegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio âchi inquina pagaâ.
2. Entro il 2010 le AutoritĂ competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dellâacqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualitĂ ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonchĂŠ di cui agli articoli 76e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dellâacqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonchĂŠ delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi allâutilizzo dellâacqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dellâacqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dellâanalisi economica effettuata secondo lâAllegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui allâarticolo 121 sono riportate le fasi previste per lâattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ di cui alla parte terza del presente decreto.
3-bis. Fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 154, comma 3, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dellâarticolo 34 del testo unico delle leggi sullâordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone lâammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonchĂŠ le maggiori entrate derivanti dallâapplicazione del principio âchi inquina pagaâ di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dallâarticolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle AutoritĂ di bacino ai sensi dellâarticolo 71 del presente decreto.
Articolo 120
(Rilevamento dello stato di qualitĂ dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee allâinterno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformitĂ alle indicazioni di cui allâAllegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli giĂ esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformitĂ allâAllegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonchĂŠ con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attivitĂ di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilitĂ con il Sistema informativo nazionale dellâambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nellâesercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con lâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dellâambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, gli enti di governo dellâambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresĂŹ le modalitĂ di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.
Articolo 121
(Piani di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonchĂŠ secondo le specifiche indicate nella parte B dellâAllegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le AutoritĂ di bacino, nel contesto delle attivitĂ di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dellâambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonchĂŠ le prioritĂ degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio nonchĂŠ alle competenti AutoritĂ di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalitĂ di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dellâattivitĂ conoscitiva;
b) lâindividuazione degli obiettivi di qualitĂ ambientale e per specifica destinazione;
c) lâelenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dallâinquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) lâindicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative prioritĂ ;
f) il programma di verifica dellâefficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autoritĂ e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini.
h) lâanalisi economica di cui allâAllegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui allâarticolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
Articolo 122
(Informazione e consultazione pubblica)
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate allâattuazione della parte terza del presente decreto, in particolare allâelaborazione, al riesame e allâaggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano lâaccesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali ĂŠ stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinchĂŠ, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dellâinizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nellâambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dellâinizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dellâinizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire lâattiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
Articolo 123
(Trasmissione delle informazioni e delle relazioni)
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalitĂ di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualitĂ dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) lâattivitĂ conoscitiva di cui allâarticolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto allâarticolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dallâaggiornamento di cui allâarticolo 121, le regioni trasmettono al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio una relazione sui progressi realizzati nellâattuazione delle misure di base o supplementari di cui allâarticolo 116.
Capo II
Autorizzazione agli scarichi
Articolo 124
(Criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Lâautorizzazione è rilasciata al titolare dellâattivitĂ da cui origina lo scarico. Ove uno o piĂš stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivitĂ , oppure qualora tra piĂš stabilimenti sia costituito un consorzio per lâeffettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivitĂ dei consorziati, lâautorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilitĂ dei singoli titolari delle attivitĂ suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nellâambito della disciplina di cui allâarticolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nellâosservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dallâente di governo dellâambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nellâosservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformitĂ allâautorizzazione rilasciata dallâente di governo dellâambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se giĂ in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati allâadempimento degli obblighi derivanti dallâappartenenza dellâItalia allâUnione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero allâente di governo dellâambito se lo scarico è in pubblica fognatura. LâautoritĂ competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, lâautorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino allâadozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui allâarticolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrĂ cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso dâacqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, lâautorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacitĂ di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacitĂ autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dellâambiente interessato, lâautorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformitĂ alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e lâambiente.
11. Le spese occorrenti per lâeffettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per lâistruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. LâautoritĂ competente determina, preliminarmente allâistruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilitĂ della domanda. La medesima AutoritĂ , completata lâistruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivitĂ sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione dâuso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questâultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione allâautoritĂ competente, la quale, verificata la compatibilitĂ dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
Articolo 125
(Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dallâindicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dallâeventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonchĂŠ dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresĂŹ indicare:
a) la capacitĂ di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o lâutilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacitĂ di produzione devâessere indicata con riferimento alla massima capacitĂ oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Articolo 126
(Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Le regioni disciplinano le modalitĂ di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui allâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacitĂ di trattamento dellâimpianto e le esigenze delle aree asservite, nonchĂŠ delle modalitĂ della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresĂŹ le modalitĂ di autorizzazione provvisoria necessaria allâavvio dellâimpianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
Articolo 127
(Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui aldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nellâimpianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. Ă vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
Capo III
Controllo degli scarichi
Articolo 128
(Soggetti tenuti al controllo)
1. LâautoritĂ competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalitĂ previste nella convenzione di gestione.
Articolo 129
(Accessi ed ispezioni)
1. LâautoritĂ competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari allâaccertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire lâaccesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Articolo 130
(Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando lâapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dellâautorizzazione allo scarico lâautoritĂ competente procede, secondo la gravitĂ dellâinfrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze:
b) alla diffida e contestuale sospensione dellâautorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per lâambiente;
c) alla revoca dellâautorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per lâambiente.
Articolo 131
(Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dellâAllegato 5 parte terza del presente decreto, lâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, lâinstallazione di strumenti di controllo in automatico, nonchĂŠ le modalitĂ di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dellâautoritĂ competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Articolo 132
(Interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dellâEnte inadempiente.
2. Nellâesercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio nomina un commissario âad actaâ che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dellâorganizzazione del sistema dei controlli.
Titolo V
Sanzioni
Capo I
Sanzioni amministrative
Articolo 133
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, nellâeffettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui allâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dellâarticolo 101, comma 2, o quelli fissati dallâautoritĂ competente a norma dellâarticolo 107, comma 1, o dellâarticolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se lâinosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui allâarticolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza lâautorizzazione di cui allâarticolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che lâautorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nellâipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, e di cui allâarticolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dellâarticolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui lâimmersione in mare dei materiali indicati allâarticolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga lâattivitĂ di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino allâemanazione della disciplina regionale di cui allâarticolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui allâarticolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dallâarticolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nellâeffettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dellâimpianto di cui allâarticolo 114, comma 2:
b) effettui le medesime operazioni prima dellâapprovazione del progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti lâinstallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure lâobbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui allâarticolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuitĂ la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dellâarticolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
Articolo 134
(Sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. Lâinosservanza delle disposizioni relative alle attivitĂ e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui allâarticolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Articolo 135
(Competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dallâarticolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autoritĂ .
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dellâaccertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dallâinquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresĂŹ intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e allâaccertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per lâambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, lâautoritĂ giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dellâapplicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui allâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 136
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate allâentrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unitĂ previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dellâinquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Capo II
Sanzioni penali
Articolo 137
(Sanzioni penali)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che lâautorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con lâarresto da due mesi a due anni o con lâammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dellâarresto da tre mesi a tre anni e dellâammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui allâarticolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dellâautorizzazione, o le altre prescrizioni dellâautoritĂ competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con lâarresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti lâinstallazione e la gestione dei controlli in automatico o lâobbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui allâarticolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, nellâeffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellâAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piĂš restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dallâAutoritĂ competente a norma dellâarticolo 107, comma 1, è punito con lâarresto fino a due anni e con lâammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica lâarresto da sei mesi a tre anni e lâammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresĂŹ al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nellâeffettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera allâobbligo di comunicazione di cui allâarticolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui allâarticolo 110, comma 5, si applica la pena dellâarresto da tre mesi ad un anno o con lâammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dellâarresto da sei mesi a due anni e con lâammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente lâaccesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui allâarticolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piĂš grave reato, è punito con la pena dellâarresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dellâarticolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dellâarticolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui allâarticolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dallâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 84, comma 4, ovvero dellâarticolo 85, comma 2, è punito con lâammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con lâarresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dellâarticolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualitĂ delle acque designate ai sensi dellâarticolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dallâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 87, comma 3, è punito con lâarresto sino a due anni o con lâammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dellâarresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dallâItalia, salvo che siano in quantitĂ tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchĂŠ in presenza di preventiva autorizzazione da parte dellâautoritĂ competente.
14. Chiunque effettui lâutilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonchĂŠ di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui allâarticolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o allâordine di sospensione dellâattivitĂ impartito a norma di detto articolo, è punito con lâammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con lâarresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui lâutilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
Articolo 138
(Ulteriori provvedimenti sanzionatori per lâattivitĂ di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dellâarticolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, nonchĂŠ la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dallâesito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dellâattivitĂ di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravitĂ dei fatti, la chiusura degli impianti.
Articolo 139
(Obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e allâesecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Articolo 140
(Circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dellâordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metĂ a due terzi.
Sezione III
Gestione delle risorse idriche
Titolo I
Principi generali e competenze
Articolo 141
(Ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dellâambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e cittĂ metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dallâinsieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione, nonchĂŠ di riuso delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicitĂ , nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nellâambito del servizio idrico integrato.
Articolo 142
(Competenze)
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dellâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso lâente di governo dellâambito di cui allâarticolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe allâutenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
Articolo 143
(ProprietĂ delle infrastrutture)
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietĂ pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche allâente di governo dellâambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dellâarticolo 823, secondo comma, del codice civile.
Articolo 144
(Tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchĂŠ non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà ; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilitĂ dellâambiente, lâagricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualitĂ .
4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dallâinquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attivitĂ di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e lâestrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, allâIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia e allâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi allâutilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano lâautomatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.
Articolo 145
(Equilibrio del bilancio idrico)
1. LâAutoritĂ di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare lâequilibrio fra le disponibilitĂ di risorse reperibili o attivabili nellâarea di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui allâarticolo 144.
2. Per assicurare lâequilibrio tra risorse e fabbisogni, lâAutoritĂ di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dellâeconomia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Articolo 146
(Risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita lâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dellâacqua sia interni che esterni, lâobbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dellâutilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere lâinformazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dellâacqua in ogni singola unitĂ abitativa nonchĂŠ contatori differenziati per le attivitĂ produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con lâassetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dellâinstallazione di coniatori per ogni singola unitĂ abitativa, nonchĂŠ del collegamento a reti duali, ove giĂ disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, sentita lâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono allâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed allâente di governo dellâambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.
Titolo II
Servizio idrico integrato
Articolo 147
(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dellâambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica lâarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente allâente di governo dellâambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito lâesercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui allâarticolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dellâambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida allâente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dellâente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dellâarticolo 172, comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicitĂ , nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unitĂ del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonchĂŠ della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicitĂ della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora lâambito territoriale ottimale coincida con lâintero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualitĂ del servizio allâutenza, è consentito lâaffidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle cittĂ metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti giĂ istituite ai sensi del comma 5 dellâarticolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), lâente di governo dâambito territorialmente competente provvede allâaccertamento dellâesistenza dei predetti requisiti.
2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali lâente di governo dellâambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, lâente di governo dellâambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalitĂ degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
Articolo 148
(AutoritĂ dâambito territoriale ottimale)
[1. LâAutoritĂ dâambito è una struttura dotata di personalitĂ giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito lâesercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestiore delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui allâarticolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le AutoritĂ dâambito di cui al comma 1, cui è demandata lâorganizzazione, lâaffidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dellâAutoritĂ dâambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dellâente, e sono trasmessi allâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dallâadozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dellâAutoritĂ dâambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nellâambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi allâAutoritĂ dâambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria allâAutoritĂ dâambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, lâadesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunitĂ montane, a condizione che gestiscano lâintero servizio idrico integrato, e previo consenso della AutoritĂ dâambito competente.]
Articolo 149
(Piano dâambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, lâente di governo dellâambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano dâambito. Il piano dâambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nellâambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture giĂ esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonchĂŠ al soddisfacimento della complessiva domanda dellâutenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densitĂ di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato allâintera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, lâandamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi come redatto, dovrĂ garantire il raggiungimento dellâequilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicitĂ della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio allâutenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano dâambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, allâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio. LâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare allâente di governo dellâambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento allâadeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacitĂ dellâevoluzione tariffaria di garantire lâequilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
Articolo 149 bis 2
(Affidamento del servizio).
1. Lâente di governo dellâambito, nel rispetto del piano dâambito di cui allâarticolo 149 e del principio di unicitĂ della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dallâordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, allâaffidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Lâaffidamento diretto può avvenire a favore di societĂ interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dallâordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nellâambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare lâefficienza, lâefficacia e la continuitĂ del servizio idrico integrato, lâente di governo dellâambito dispone lâaffidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dellâaffidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nellâambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere unâofferta piĂš conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per lâaffidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. Lâultimo periodo del comma 1 dellâarticolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dellâarticolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.
Articolo 150
(Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)
[1. LâAutoritĂ dâambito, nel rispetto del piano dâambito e del principio di unitarietĂ della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui allâarticolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.]
[2. LâAutoritĂ dâambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformitĂ ai criteri di cui allâarticolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalitĂ e termini stabiliti con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresĂŹ affidata a societĂ partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nellâambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dellâarticolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a societĂ solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dellâarticolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purchĂŠ il socio privato sia stato scelto, prima dellâaffidamento, con gara da espletarsi con le modalitĂ di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nellâambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dallâarticolo 148, comma 5. ]
Articolo 151
(Rapporti tra ente di governo dellâambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. Il rapporto tra lâente di governo dellâambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dallâente di governo dellâambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dallâ articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dallâ articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2142.
2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio:
b) la durata dellâaffidamento, non superiore comunque a trenta anni;
b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
c) lâobbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dellâequilibrio economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilitĂ del servizio da assicurare allâutenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalitĂ di applicazione delle tariffe determinate dallâente di governo dellâambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) lâobbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti dâindirizzo vigenti;
g) lâobbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalitĂ di controllo del corretto esercizio del servizio e lâobbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dallâarticolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per lâorganizzazione e lâattivazione dei sistemi di controllo integrativi che lâente di governo dellâambito ha facoltĂ di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) lâobbligo di dare tempestiva comunicazione allâente di governo dellâambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolaritĂ nellâerogazione del servizio, nonchĂŠ lâobbligo di assumere ogni iniziativa per lâeliminazione delle irregolaritĂ , in conformitĂ con le prescrizioni dellâAutoritĂ medesima ;
m) lâobbligo di restituzione, alla scadenza dellâaffidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonchĂŠ la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dellâaffidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalitĂ per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
n) lâobbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalitĂ di rendicontazione delle attivitĂ del gestore.
3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, lâente di governo dellâambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformitĂ alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalitĂ stabilite dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonchĂŠ il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. Lâaffidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura lâaggiornamento dellâatto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
[7. Lâaffidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dellâAutoritĂ dâambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi allâintero ambito territoriale ottimale.]
8. Le societĂ concessionarie del servizio idrico integrato, nonchĂŠ le societĂ miste costituite a seguito dellâindividuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltĂ di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci percento è offerta in sottoscrizione agli utenti del
Articolo 152
(Poteri di controllo e sostitutivi)
1. Lâente di governo dellâambito ha facoltĂ di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nellâipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o lâambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, lâente di governo dellâambito interviene tempestivamente per garantire lâadempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando lâinadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalitĂ a suo carico, nonchĂŠ il potere di risoluzione e di revoca, lâente di governo dellâambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora lâente di governo dellâambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita lâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario âad actaâ. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario âad actaâ.
4. Lâente di governo dellâambito con cadenza annuale comunica al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ed allâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.
Articolo 153
(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprietĂ degli enti locali ai sensi dellâarticolo 143 sono affidate in concessione dâuso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui allâarticolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dellâaffidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dellâarticolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilitĂ erariale.
2. Le immobilizzazioni, le attivitĂ e le passivitĂ relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi allâammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire lâinvarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Articolo 154
(Tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualitĂ della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dellâentitĂ dei costi di gestione delle opere, [dellâadeguatezza della remunerazione del capitale investito] e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonchĂŠ di una quota parte dei costi di funzionamento dellâente di governo dellâambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio âchi inquina pagaâ. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, su proposta dellâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessitĂ di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio âchi inquina pagaâ, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dellâacqua.
3. Al fine di assicurare unâomogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per lâutenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dellâinquinamento, conformemente al principio âchi inquina pagaâ, e prevedendo altresĂŹ riduzioni del canone nellâipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Lâaggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
3-bis.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare lâuso sostenibile dellâacqua in agricoltura, e per sostenere lâuso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui allâarticolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nellâosservanza del metodo tariffario di cui allâarticolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per lâapprovazione allâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonchĂŠ per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonchĂŠ per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. Lâeventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dellâorganizzazione del servizio idrico integrato.
Articolo 155
(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dellâarticolo 154, a un fondo vincolato intestato alllâente di governo dellâambito, che lo mette a disposizione del gestore per lâattuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano dâambito. La tariffa non è dovuta se lâutente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dellâente di governo dellâambito.
2. In pendenza dellâaffidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni giĂ provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dellâacqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualitĂ e della quantitĂ delle acque reflue scaricate e sulla base del principio âchi inquina pagaâ. Ă fatta salva la possibilitĂ di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dellâente di governo dellâambito).
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o giĂ usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dellâutilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o giĂ usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantitĂ di acqua riutilizzata e della quantitĂ delle acque primarie impiegate.
Articolo 156
(Riscossione della tariffa)
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas e il sistema idrico.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dellâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalitĂ di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con lâAgenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresĂŹ essere affidata ai soggetti iscritti allâalbo previsto dallâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
Articolo 157
(Opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facoltĂ di realizzare le opere necessarie per provvedere allâadeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone giĂ urbanizzate, previo parere di compatibilitĂ con il piano dâambito reso dallâente di governo dellâambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.
Articolo 158
(Opere e interventi per il trasferimento di acqua)
1. Ai fini di pianificare lâutilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le AutoritĂ di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dellâarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalitĂ di cui allâarticolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una AutoritĂ di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine allâutilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dellâaccordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalitĂ di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dellâonere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dellâambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio esperisce le procedure per la concessione dâuso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalitĂ per lâesecuzione e la gestione degli interventi, nonchĂŠ lâaffidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
Articolo 158 bis 2
(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dellâautoritĂ espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani dâambito di cui allâarticolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dellâarticolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. Lâapprovazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilitĂ e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora lâapprovazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dallâarticolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Lâente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autoritĂ espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Lâente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nellâambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Titolo III
Vigilanza, controlli e partecipazione
Articolo 159
(AutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti)
[1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sullâuso delle risorse idriche istituito dallalegge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di AutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata âAutoritĂ â, con il compito di assicurare lâosservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto.
2. Sono organi dellâAutoritĂ il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate âSezione per la vigilanza sulle risorse idricheâ e âSezione per la vigilanza sui rifiutiâ; ciascuna sezione è composta dal presidente dellâAutoritĂ , dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la âSezione per la vigilanza sulle risorse idricheâ e da sei componenti per la âSezione per la vigilanza sui rifiutiâ. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dellâAutoritĂ e dai coordinatori di sezione. Il consiglio dellâAutorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dellâAutoritĂ e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attivitĂ produttive relativamente alla âSezione per la vigilanza sui rifiutiâ, quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Il Presidente dellâAutorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è lâorgano deliberante dellâAutoritĂ e provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dellâistruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.
4. Lâorganizzazione e il funzionamento, anche contabile, dellâAutoritĂ sono disciplinati, in conformitĂ alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dellâAutoritĂ ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dellâarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. I componenti dellâAutoritĂ sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivitĂ professionale o di consulenza attinente al settore di competenza dellâAutoritĂ ; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, nĂŠ ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nĂŠ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della AutoritĂ . I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per lâintera durata dellâincarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per lâintera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dellâincarico i componenti dellâAutoritĂ non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.
6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dellâinvarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui allâarticolo 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sullâuso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dellâAutoritĂ ed assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dellâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della âSezione per la vigilanza sulle risorse idricheâ, tra i quali il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti dellâOsservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dellâAutoritĂ ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della âSezione per la vigilanza sui rifiuti.
7. LâAutoritĂ si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dellâAutoritĂ . Per essi valgono le incompatibilitĂ di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste. LâAutoritĂ può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
8. I componenti dellâAutoritĂ e della segreteria tecnica, nellâesercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto dâufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicitĂ , partecipazione e accesso.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dellâAutoritĂ e ai componenti della segreteria tecnica.
10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
11. LâAutoritĂ definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di attivitĂ e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalitĂ di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio.
12. LâAutorità è rappresentata in giudizio dallâAvvocatura dello Stato.]
Articolo 160
(Compiti e funzioni dellâAutoritĂ di vigilanza)
[1. Nellâesercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dellâarticolo 159, lâAutoritĂ vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.
2. LâAutoritĂ in particolare:
a) assicura lâosservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;
b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sullâintegritĂ delle reti e degli impianti;
c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
d) promuove e svolge studi e ricerche sullâevoluzione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dellâOsservatorio di cui allâarticolo 161;
e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in base allâandamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalitĂ di tutela e salvaguardia dellâambiente;
f) specifica i livelli generali di qualitĂ riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio che disciplinano la materia;
g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;
h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita lâazione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia allâautoritĂ giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita lâesercizio dellâazione di responsabilitĂ per i danni erariali derivanti dalla violazione delle norme medesime;
i) formula al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando nei casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sullâattivitĂ svolta, con particolare riferimento allo stato e allâuso delle risorse idriche, allâandamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonchĂŠ allâutilizzo dei medesimi nella produzione di energia;
m) definisce, dâintesa con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, programmi di attivitĂ e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;
n) esercita le funzioni giĂ di competenza dellâOsservatorio nazionale sui rifiuti istituito dallâarticolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
o) può svolgere attivitĂ di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle AutoritĂ dâambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, per la disciplina delle modalitĂ , anche contabili, e delle tariffe relative a tali attivitĂ .
3. Nellâesercizio delle proprie competenze, lâAutoritĂ :
a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti allâapplicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in conformitĂ ad apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dellâarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano lâaccesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione allâOsservatorio di cui allâarticolo 161;
c) comunica, alle autoritĂ competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle AutoritĂ dâambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela dellâambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuitĂ dei servizi;
d) può intervenire, suistanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle AutoritĂ dâambito.
4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dellâAutoritĂ spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio.]
Articolo 161
Comitato per la vigilanza sullâuso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sullâuso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire lâosservanza dei principi di cui allâarticolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonchĂŠ alla tutela dellâinteresse degli utenti.
2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dellâequilibrio di genere. Il presidente è scelto nellâambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dellâorgano alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. [ I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati.] I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, nĂŠ possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per lâintera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nellâambito delle attivitĂ previste allâarticolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui allâarticolo 154 e le modalitĂ di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano dâambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessitĂ di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra gli enti di governo dellâambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piĂš convenzioni tipo di cui allâarticolo 151, e la trasmette al Ministro per lâambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilitĂ delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualitĂ dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalitĂ di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticitĂ e di irregolaritĂ funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la paritĂ di trattamento degli utenti, garantire la continuitĂ della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualitĂ e lâefficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualitĂ dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, degli enti di governo dellâambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sullâattivitĂ svolta.
5. Per lâespletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi, altresĂŹ, dellâattivitĂ ispettiva e di verifica dellâOsservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. [Per lâespletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresĂŹ, dellâOsservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o).] La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per lâesercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualitĂ dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per lâammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivitĂ della Segreteria tecnica [e dellâOsservatorio dei servizi idrici] sono svolte nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie giĂ operanti presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno allâOsservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. LâOsservatorio ha, altresĂŹ, facoltĂ di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dellâazione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonchĂŠ dellâazione di responsabilitĂ nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dellâutente.
8. LâOsservatorio assicura lâaccesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
Articolo 162
(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura lâinformazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dellâacqua e garantisce lâaccesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nellâambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantitĂ e qualitĂ delle acque fornite e trattate.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome, nellâambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicitĂ dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonchĂŠ la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente allâavvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dallâ articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicitĂ degli atti delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 163
(Gestione delle aree di salvaguardia)
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale allâaltro, è versata alla comunitĂ montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
Articolo 164
(Disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nellâambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, lâente gestore dellâarea protetta, sentita lâAutoritĂ di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dellâarticolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchĂŠ le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dellâente gestore dellâarea naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni giĂ assentite allâinterno delle aree medesime e richiedono allâautoritĂ competente la modifica delle quantitĂ di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi dâacqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Articolo 165
(Controlli)
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualitĂ e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualitĂ delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualitĂ delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalitĂ previste dalla normativa per la tutela delle acque dallâinquinamento.
3. Le sanzioni previste dallâarticolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dellâacquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dellâesito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualitĂ dellâacqua o a prevenire il consumo o lâerogazione di acqua non idonea.
Articolo 166
(Usi delle acque irrigue e di bonifica)
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nellâambito delle loro competenze, hanno facoltĂ di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per lâutilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autoritĂ corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltĂ di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e lâapprovvigionamento di imprese produttive. LâAutoritĂ di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento dei relativi canoni per le quantitĂ di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dellâarticolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualitĂ delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con lâuso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualitĂ delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalitĂ di verifica, fatto salvo quanto disposto dallâarticolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualitĂ , di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonchĂŠ gli esiti delle indagini e delle attivitĂ effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresĂŹ, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.
Articolo 166 bis
Usi delle acque per approvvigionamento potabile
1.I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per lâuso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e giĂ sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta allâautoritĂ competente per la produzione di energia idroelettrica allâinterno dei medesimi sistemi idrici. LâautoritĂ competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantitĂ di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dellâarticolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalitĂ di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo
Articolo 167
(Usi agricoli delle acque)
1. Nei periodi di siccitĂ e comunque nei casi di scarsitĂ di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la prioritĂ dellâuso agricolo ivi compresa lâattivitĂ di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2. Nellâipotesi in cui, ai sensi dellâarticolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, lâamministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. Lâutilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dallâarticolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purchĂŠ non comprometta lâequilibrio del bilancio idrico di cui allâarticolo 145 del presente decreto.
Articolo 168
(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonchĂŠ degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, sentite le AutoritĂ di bacino, nonchĂŠ le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
b) lâutilizzazione dellâacqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantitĂ e della qualitĂ delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Articolo 169
(Piani, studi e ricerche)
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle AutoritĂ di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
Sezione IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 170
(Norme transitorie)
1. Ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dellâapplicazione dellâ articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti allâarticolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , devono intendersi riferiti allâarticolo 66 del presente decreto; i riferimenti allalegge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le AutoritĂ di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3, dellâarticolo 63 del presente decreto.
3. Ai fini dellâapplicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino allâemanazione dei decreti di cui allâarticolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 104, comma 4, si applica ildecreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino allâemanazioane del decreto di cui allâarticolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 150, comma 2, allâaffidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonchĂŠ allâaffidamento a societĂ miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonchĂŠ le circolari del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;
l) fino allâemanazione del decreto di cui allâarticolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualitĂ delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente lâinquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nellâambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualitĂ delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualitĂ delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterraanee dallâinquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualitĂ per gli scarichi di mercurio del settore dellâelettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualitĂ per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualitĂ per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dellâelettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualitĂ per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dellâAllegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualitĂ per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nellâelenco 1 dellâAllegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualitĂ per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nellâelenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dellâAllegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per lâazione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dellâarticolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui allâarticolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dallâ articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino allâemanazione della disciplina regionale di cui allâarticolo 112, le attivitĂ di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dallâattuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attivitĂ di monitoraggio e studio destinati allâattuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino allâemanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dallâarticolo 175.
12. Allâonere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui allâ articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
[13. Allâonere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso dâinflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui allâarticolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio.]
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui allâarticolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
Articolo 171
(Canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Delle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui allâarticolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metĂ se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. II canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dellâarticolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per lâuso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, lâirrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente lâutilizzo dellâacqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
Articolo 172
(Gestioni esistenti)
1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano giĂ provveduto alla redazione del Piano dâAmbito di cui allâarticolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo lâaffidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicitĂ della gestione allâinterno dellâambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti allâinterno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformitĂ alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicitĂ della gestione allâinterno dellâambito territoriale ottimale, lâente di governo dellâambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone lâaffidamento al gestore unico di ambito ai sensi dellâarticolo 149-bis alla scadenza di una o piĂš gestioni esistenti nellâambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nellâambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosĂŹ individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformitĂ alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piĂš breve tempo possibile, allâaffidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, lâente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nellâambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nellâambito territoriale ottimale di riferimento, dispone lâaffidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nellâambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dellâambito;
b) a carico degli enti di governo dellâambito, per lâaffidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dellâambito e in merito allâaffidamento in concessione dâuso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
4. Qualora lâente di governo dellâambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e allâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dellâente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dellâente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dellâesercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosĂŹ stabiliti, lâAutoritĂ per lâenergia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala lâinadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dellâente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilitĂ erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente allâente locale concedente nei limiti e secondo le modalitĂ previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui allâarticolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dellâunitĂ di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione dâuso al gestore del servizio idrico integrato dellâAmbito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
Articolo 173
(Personale)
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dellâarticolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dellâaffidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarĂ soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dellâarticolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui allâarticolo 2112 del codice civile.
Articolo 174
(Disposizioni di attuazione e di esecuzione)
1. Sino allâadozione da parte del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, sentita lâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nellâambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosĂŹ come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui allâarticolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.
Articolo 175
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
a) lâarticolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dallâarticolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
c) lalegge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
n) lâarticolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) lâarticolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) lâarticolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
u) lalegge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dellâarticolo 22, comma 6;
v) lâarticolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) lâarticolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, cosĂŹ come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) lâarticolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
Articolo 176
(Norma finale)
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dellâarticolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo I
Gestione dei rifiuti
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 177
(Campo di applicazione e finalitĂ )
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, cosĂŹ come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere lâambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dellâuso delle risorse e migliorandone lâefficacia e lâefficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a unâeconomia circolare e per assicurare la competitivitĂ a lungo termine dellâUnione.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivitĂ di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dellâuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allâambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per lâacqua, lâaria, il suolo, nonchĂŠ per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalitĂ e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformitĂ alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli dâintesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresĂŹ, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalitĂ di cui allâarticolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dellâambiente e dellâecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dellâattuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 178
(Principi)
1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilitĂ , di proporzionalitĂ , di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nellâutilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonchĂŠ del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicitĂ , trasparenza, fattibilitĂ tecnica ed economica, nonchĂŠ nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
Articolo 178 bis
(ResponsabilitĂ estesa del produttore)
1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o piĂš decreti adottati ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti[, anche su istanza di parte,] regimi di responsabilitĂ estesa del produttore di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilitĂ estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dellâarticolo 178-ter, e sono altresĂŹ determinate le misure che includono un sistema di restituzione dei prodotti dopo lâutilizzo e dei rifiuti derivanti dagli stessi nonchĂŠ la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilitĂ finanziaria per tali attivitĂ [nonchĂŠ misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilitĂ estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilitĂ estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto].
2. Sono fatte salve le discipline di responsabilitĂ estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto. La responsabilitĂ estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilitĂ della gestione dei rifiuti di cui allâarticolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I regimi di responsabilitĂ estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di prioritĂ di cui allâarticolo 179 e nel rispetto del comma 4 dellâarticolo 177. Tali misure incoraggiano, tra lâaltro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti allâuso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dellâimpatto dellâintero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialitĂ di riciclaggio multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilitĂ tecnica e della praticabilitĂ economica nonchĂŠ degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando lâesigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalitĂ di riutilizzo dei prodotti nonchĂŠ di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono lâobbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalitĂ di riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilitĂ estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
Articolo 178 ter 3
Requisiti generali minimi in materia di responsabilitĂ estesa del produttore
1. I regimi di responsabilitĂ estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilitĂ di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilitĂ estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autoritĂ locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dellâeconomia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilitĂ estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilitĂ estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equitĂ e proporzionalitĂ in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilitĂ estesa del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonchĂŠ le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilitĂ estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono piĂš proficue e fornendo unâadeguata disponibilitĂ dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piĂš svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilitĂ estesa del produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualitĂ dei dati raccolti e comunicati in conformitĂ del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;
d) pubblicitĂ delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilitĂ estesa del produttore, informazioni altresĂŹ su:
1. proprietĂ e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unitĂ venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilitĂ estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinchĂŠ lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dellâUnione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilitĂ estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilitĂ , riutilizzabilitĂ e riciclabilitĂ e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dellâUnione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita lâAutoritĂ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilitĂ estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura finanziaria dei costi, cosĂŹ come declinato alla lettera a) del comma 3 può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessitĂ di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilitĂ economica del regime di responsabilitĂ estesa, a condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilitĂ estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno lâ80 per cento dei costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilitĂ estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno lâ80 per cento dei costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilitĂ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.
5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nellâambito dei regimi di responsabilitĂ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
6. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilitĂ estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora lâattuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalitĂ di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilitĂ estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalitĂ definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dellâUnione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dallâistituzione di un regime di responsabilitĂ estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per lâadempimento degli obblighi e lâiscrizione al Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalitĂ stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi allâimmesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalitĂ con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dellâattivitĂ di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa allâanno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalitĂ di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno successivo; entro il 31 maggio di ogni anno lâentitĂ del contributo ambientale per lâanno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.
Articolo 178 quater
ModalitĂ per adempiere agli obblighi della responsabilitĂ estesa del produttore nel settore del commercio elettronico
1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e178-ter, nonchÊ del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dallâarticolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente lâimmissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilitĂ estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalitĂ semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui allââarticolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalitĂ di adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui allâarticolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui allâarticolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui allâarticolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dellâarticolo 178-bis o dalla data di avvio dellâattivitĂ di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui allâarticolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero lâintegrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. Lâaccordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dellâaccordo stesso modificato ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui allâarticolo 178-ter, comma 8, è istituita unâapposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalitĂ semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dellâistituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui allâarticolo 237 comunicano al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dellâarticolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente lâimmissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dallâarticolo 2, paragrafo 1, dellâallegato allaraccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dallâuso di imballaggi ovvero ottenere lâaccesso allâinfrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo
Articolo 179
(Criteri di prioritĂ nella gestione dei rifiuti)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dallâordine di prioritĂ di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dallâautoritĂ che rilascia lâautorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilitĂ , in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilitĂ tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformitĂ a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dellâambiente.
[5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nellâesercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piĂš razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dellâimmissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantitĂ o la nocivitĂ dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per lâeliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano lâimpiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) lâimpiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, piĂš in generale, lâimpiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.]
[6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con prioritĂ rispetto allâuso dei rifiuti come fonte di energia.]
[7. Le pubbliche amministrazioni promuovono lâanalisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dallâISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, lâuso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.]
[8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]
Articolo 180
Prevenzione della produzione di rifiuti
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dellâattuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.
2. Fatte salve le misure giĂ in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:
a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e lâuso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonchĂŠ lâutilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attivitĂ di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonchĂŠ imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietĂ intellettuale, la disponibilitĂ di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualitĂ e la sicurezza;
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, allâestrazione di minerali, allâindustria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonchĂŠ nei nuclei domestici come contributo allâobiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce lâimpiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando prioritĂ allâutilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dellâUnione;
l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo allâobiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo lâinquinamento acquatico di ogni tipo;
o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dellâarticolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui allâarticolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento allâAgenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalitĂ di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dellâarticolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. LâattivitĂ di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalitĂ di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.
4. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta lâattuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.
5. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dellâarticolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta lâattuazione delle misure sul riutilizzo.
6. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano lâattuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dellâarticolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.
Articolo 180 bis 2
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)
[1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nellâesercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nellâambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dellâarticolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui allâarticolo 2 del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dellâ8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera mm), per lâesposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresĂŹ essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con lâobiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dellâusato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
2. Con uno o piĂš decreti del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso lâintroduzione della responsabilitĂ estesa del produttore del prodotto. Con uno o piĂš decreti del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalitĂ operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]
Articolo 181
Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti
1. Nellâambito delle rispettive competenze, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo dâambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalitĂ autorizzative semplificate nonchĂŠ le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. I regimi di responsabilitĂ estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.
3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dellâambiente.
4. Al fine di rispettare le finalitĂ del presente decreto e procedere verso unâeconomia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autoritĂ competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarĂ aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dellâelenco dei rifiuti, sarĂ aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dellâAlbo nazionale gestori ambientali ai sensi dellâarticolo 212, comma 5, al fine di favorire il piĂš possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimitĂ agli impianti di recupero.
6. Gli Enti di governo dâambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera mm), per lâesposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresĂŹ essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con lâobiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dellâusato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
Articolo 181 bis 2
Materie, sostanze e prodotti secondari
[1. Non rientrano nella definizione di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da unâoperazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalitĂ ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualitĂ ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per lâimmissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per lâutilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni allâambiente e alla salute derivanti dallâutilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire lâottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino allâemanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dellâadozione del decreto di cui allâarticolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dellâambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando lâapplicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo. ]
Articolo 182
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autoritĂ , della impossibilitĂ tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui allâarticolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilitĂ di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta lâapplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nellâambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchĂŠ vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il piĂš possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attivitĂ di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la prioritĂ per quei rifiuti non recuperabili generati nellâambito di attivitĂ di riciclaggio o di recupero.
3. Ă vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e lâopportunitĂ tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.
5. Le attivitĂ di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dallâarticolo 107, comma 3.
6-bis. Le attivitĂ di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantitĂ giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui allâarticolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivitĂ di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltĂ di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma allâaperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivitĂ possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumitĂ e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
[7. Le attivitĂ di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.]
[8. Ă ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nellâambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dellâente gestore]
Articolo 182 bis
(Principi di autosufficienza e prossimitĂ )
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare lâautosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piĂš vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessitĂ di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piĂš idonei a garantire un alto grado di protezione dellâambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato lâingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che lâingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessitĂ di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresĂŹ limitato, con le modalitĂ di cui al periodo precedente, lâinvio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.
Articolo 182 ter
(Rifiuti organici)
1. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nellâambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dellâambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualitĂ . Lâutilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attivitĂ di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.
3. Le attivitĂ di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre allâautocompostaggio anche il compostaggio di comunitĂ realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dellâambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
4. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dellâambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attivitĂ di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui allâarticolo 199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e lâutilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietĂ di biodegradabilitĂ e compostabilitĂ rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi [recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione], o allo standard europeo EN14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformitĂ ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonchĂŠ idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
[c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.]
7. Entro un anno dallâentrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualitĂ per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualitĂ delle raccolte nonchĂŠ degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.
Articolo 183
Definizioni
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) ârifiutoâ: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia lâintenzione o abbia lâobbligo di disfarsi;
b) ârifiuto pericolosoâ: rifiuto che presenta una o piĂš caratteristiche di cui allâallegato I della parte quarta del presente decreto;
b-bis) ârifiuto non pericolosoâ: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
b-ter) ârifiuti urbaniâ:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nellâallegato L-quater prodotti dalle attivitĂ riportate nellâallegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi dâacqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci dâerba e potature di alberi, nonchĂŠ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchĂŠ gli altri rifiuti provenienti da attivitĂ cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonchĂŠ quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
b-quater) ârifiuti da costruzione e demolizioneâ i rifiuti prodotti dalle attivitĂ di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonchĂŠ delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilitĂ in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dellâagricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nellâambito di attivitĂ di impresa;
c) âoli usatiâ: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio allâuso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchĂŠ gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) ârifiuti organiciâ: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivitĂ allâingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dellâindustria alimentare;d-bis) ârifiuti alimentariâ: tutti gli alimenti di cui allâarticolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
d-ter) ÂŤrifiuti accidentalmente pescatiÂť: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) âautocompostaggioâ: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dellâutilizzo in sito del materiale prodotto;
f) âproduttore di rifiutiâ: il soggetto la cui attivitĂ produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
g): âproduttore del prodottoâ: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) âregime di responsabilitĂ estesa del produttoreâ: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilitĂ finanziaria o la responsabilitĂ finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) âdetentoreâ: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) âcommercianteâ: qualsiasi impresa che agisce in qualitĂ di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) âintermediarioâ qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilitĂ dei rifiuti;
m) âprevenzioneâ: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantitĂ dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o lâestensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sullâambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) âgestione dei rifiutiâ: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchĂŠ le operazioni effettuate in qualitĂ di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivitĂ di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
o) âraccoltaâ: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera âmmâ, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) âraccolta differenziataâ: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) âpreparazione per il riutilizzoâ: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) âriutilizzoâ: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalitĂ per la quale erano stati concepiti;
s) âtrattamentoâ: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) ârecuperoâ: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, allâinterno dellâimpianto o nellâeconomia in generale. Lâallegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;t-bis) ârecupero di materiaâ: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra lâaltro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
u) âriciclaggioâ: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nĂŠ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
u-bis) âriempimentoâ: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantitĂ strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) ârigenerazione degli oli usatiâ qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
z) âsmaltimentoâ: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando lâoperazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. LâAllegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) âstoccaggioâ: le attivitĂ di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dellâAllegato B alla parte quarta del presente decreto, nonchĂŠ le attivitĂ di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dellâallegato C alla medesima parte quarta;
bb) âdeposito temporaneo prima della raccoltaâ: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dellâarticolo 185-bis;
cc) âcombustibile solido secondario (CSS)â: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva lâapplicazione dellâarticolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
dd) ârifiuto biostabilizzatoâ: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualitĂ ;
ee) âcompostâ: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
ff) âdigestato da rifiutiâ: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
gg) âemissioniâ: le emissioni in atmosfera di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera b);
hh) âscarichi idriciâ: le immissioni di acque reflue di cui allâarticolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) âinquinamento atmosfericoâ: ogni modifica atmosferica di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera a);
ll) âgestione integrata dei rifiutiâ: il complesso delle attivitĂ , ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
mm) âcentro di raccoltaâ: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per lâattivitĂ di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) âmigliori tecniche disponibiliâ: le migliori tecniche disponibili quali definite allâarticolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalitĂ di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilitĂ e la sicurezza del transito;
pp) âcircuito organizzato di raccoltaâ: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dellâimpresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. Allâaccordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dellâimpresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
qq) âsottoprodottoâ: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui allâarticolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base allâarticolo 184-bis, comma 2.
qq-bis) âcompostaggio di comunitĂ â: compostaggio effettuato collettivamente da piĂš utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dellâutilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
qq-ter) âcompostaggioâ: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonchĂŠ dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attivitĂ di compostaggio sul luogo di produzione.
Articolo 184
(Classificazione)
1. Ai fini dellâattuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo lâorigine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolositĂ , in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nellâambito delle attivitĂ agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivitĂ di costruzione e demolizione, nonchĂŠ i rifiuti che derivano dalle attivitĂ di scavo, fermo restando quanto disposto dallâarticolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nellâambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nellâambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nellâambito delle attivitĂ commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nellâambito delle attivitĂ di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dallâattivitĂ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchĂŠ i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivitĂ sanitarie se diversi da quelli allâarticolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allâallegato I della parte quarta del presente decreto.
5. Lâelenco dei rifiuti di cui allâallegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dellâorigine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. Lâinclusione di una sostanza o di un oggetto nellâelenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui allâarticolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui allâarticolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o piĂš decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dellâUnione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonchĂŠ per lâautorizzazione e i nulla osta allâesercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi dâarma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, cosĂŹ come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dellâArma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto â Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività :
a) lâarma o il sistema dâarma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dellâultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivitĂ finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivitĂ devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-quater. Lâobbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui allâarticolo 193 e lâobbligo di tenuta dei registri di cui allâart. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o unâimpresa che abbiano ottenuto lâautorizzazione o siano registrate in conformitĂ agli articoli 208, 212, 214 e 216.
Articolo 184 bis
(Sottoprodotto)
1. Ă un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dellâarticolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o lâoggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o lâoggetto sarĂ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o lâoggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) lâulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o lâoggetto soddisfa, per lâutilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dellâambiente e non porterĂ a impatti complessivi negativi sullâambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchĂŠ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dellâambiente e della salute umana favorendo, altresĂŹ, lâutilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando prioritĂ alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. Allâadozione di tali criteri si provvede con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformitĂ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
[2-bis. Il decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui allâ articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivitĂ o opere soggette a valutazione dâimpatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dallâ articolo 109 del presente decreto.]
Articolo 184 ter 3
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a unâoperazione di recupero, incluso il riciclaggio [e la preparazione per il riutilizzo], e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o lâoggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o lâoggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) lâutilizzo della sostanza o dellâoggetto non porterĂ a impatti complessivi negativi sullâambiente o sulla salute umana.
2. Lâoperazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformitĂ a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sullâambiente della sostanza o dellâoggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui allâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nellâambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dellâISPRA o dellâAgenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dellâoperazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualitĂ per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dallâoperazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinchĂŠ i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualitĂ , lâautomonitoraggio e lâaccreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformitĂ .
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autoritĂ competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano allâISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. LâISPRA, o lâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita lâautoritĂ competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformitĂ delle modalitĂ operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonchĂŠ alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformitĂ , apposita relazione. [Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dallâinizio della verifica.][ LâISPRA o lâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. ]Al fine di assicurare lâarmonizzazione, lâefficacia e lâomogeneitĂ dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
[3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando lâeventuale mancato recepimento degli esiti dellâistruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette allâautoritĂ competente. LâautoritĂ competente avvia un procedimento finalizzato allâadeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dellâautorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilitĂ per lâautoritĂ competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.]
[3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione allâautoritĂ competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, allâadozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.]
3-sexies. Con cadenza annuale, lâISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dellâanno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicitĂ , è istituito presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le autoritĂ competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonchĂŠ gli esiti delle procedure semplificate avviate per lâinizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalitĂ di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dallâeffettiva operativitĂ del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivitĂ di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, daldecreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinchÊ il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
Articolo 184 quater
(Utilizzo dei materiali di dragaggio)
1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, allâesito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dellâallegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nellâambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dallâuso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata lâautorizzazione allâesercizio dellâimpianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati allâutilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui allâAllegato 3 del decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. LâautoritĂ competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinitĂ del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformitĂ da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dellâutilizzatore, la tipologia e la quantitĂ dei materiali oggetto di utilizzo, le attivitĂ di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalitĂ di impiego previste e lâattestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata allâautoritĂ competente per il procedimento di recupero e allâARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dellâinizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autoritĂ competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, lâautoritĂ competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformitĂ o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire lâinnovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dallâescavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui allâarticolo 109 del presente decreto legislativo e allâarticolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84[, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo], il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
[5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilitĂ sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili].
Articolo 185
(Esclusioni dallâambito di applicazione).
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nellâatmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio ;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati ;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivitĂ di costruzione, ove sia certo che esso verrĂ riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime allâinterno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano lâambiente nĂŠ mettono in pericolo la salute umana
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da âarticoli pirotecniciâ, intendendosi tali i rifiuti prodotti dallâaccensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validitĂ , che siano in disuso o che non siano piĂš idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nellâambito delle buone pratiche colturali, [nonchĂŠ gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,] utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano lâambiente nĂŠ mettono in pericolo la salute umana, nonchĂŠ [, fino al 31 dicembre 2022,] la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime allâinterno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano lâambiente nĂŠ mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dallâambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati allâincenerimento, allo smaltimento in discarica o allâutilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformitĂ del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dallâestrazione, dal trattamento, dallâammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite nĂŠ contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dallâambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati allâinterno di acque superficiali o nellâambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi dâacqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccitĂ o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni .
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nellâordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui allâarticolo 34, comma 2, del decreto legislativo29 luglio 2015, n. 123, e, in virtĂš della persistente capacitĂ esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivitĂ di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o allâimpianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti allâuopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalitĂ di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui allâarticolo 237 del presente decreto.
Articolo 185 bis
Deposito temporaneo prima della raccolta
1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale lâintera area in cui si svolge lâattivitĂ che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui allâarticolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilitĂ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonchÊ per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e lâimballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalitĂ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantitĂ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchĂŠ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite allâanno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchĂŠ, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano lâimballaggio e lâetichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dellâautoritĂ competente.
Articolo 186
Terre e rocce da scavo
1. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchĂŠ:
a) siano impiegate direttamente nellâambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellâintegrale utilizzo;
c) lâutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessitĂ di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualitĂ ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piĂš in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitĂ delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione dâuso del medesimo, nonchĂŠ la compatibilitĂ di detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Lâimpiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate allâarticolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nellâambito della realizzazione di opere o attivitĂ sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchĂŠ i tempi dellâeventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dallâautoritĂ titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dellâeventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purchĂŠ in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nellâambito della realizzazione di opere o attivitĂ diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivitĂ , la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchĂŠ i tempi dellâeventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nellâambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalitĂ della dichiarazione di inizio di attivitĂ (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui allâultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nĂŠ a VIA nĂŠ a permesso di costruire o denuncia di inizio di attivitĂ , la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchĂŠ i tempi dellâeventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dellâopera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalitĂ previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. Lâaccertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autoritĂ competenti nellâambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui allâultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo giĂ autorizzati e in corso di realizzazione prima dellâentrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autoritĂ competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonchĂŠ le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalitĂ di utilizzo, nonchĂŠ sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. LâautoritĂ competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessitĂ di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualitĂ della copertura arborea o della funzionalitĂ per attivitĂ agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter.Ai fini dellâapplicazione del presente articolo, i residui provenienti dallâestrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresĂŹ equiparati i residui delle attivitĂ di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui allâarticolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a unâoperazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nellâAllegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sullâambiente derivanti dallâutilizzo della sostanza o dellâoggetto.
Articolo 187
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. Ă vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolositĂ ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui allâarticolo 177, comma 4, e lâimpatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sullâambiente non risulti accresciuto;
b) lâoperazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da unâimpresa che ha ottenuto unâautorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) lâoperazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui allâarticoli 183, comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative allâesercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dellâallegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore deldecreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva lâapplicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui allâarticolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 177, comma 4.
3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.
Articolo 188
(ResponsabilitĂ della gestione dei rifiuti).
1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante lâaffidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti allâiscrizione allâAlbo dei Gestori Ambientali di cui allâarticolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonchĂŠ dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivitĂ di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui allâarticolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autoritĂ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dellâallegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilitĂ per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresĂŹ, le modalitĂ per la verifica ed invio della comunicazione dellâavvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonchĂŠ le responsabilitĂ da attribuire allâintermediario dei rifiuti.
Articolo 188 bis 2
(Sistema di tracciabilitĂ dei rifiuti).
1. Il sistema di tracciabilitĂ dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilitĂ dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilitĂ dei rifiuti [istituito ai sensi dellâarticolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dellâAlbo nazionale dei gestori di cui allâarticolo 212]. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilitĂ dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dellâAlbo nazionale dei gestori di cui allâarticolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalitĂ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalitĂ dettate con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonchĂŠ, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonchĂŠ le modalitĂ di versamento.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dellâordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalitĂ con le quali il sistema di tracciabilitĂ dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dellâeconomia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dellâinterno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilitĂ dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per lâesercizio di attivitĂ inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione TracciabilitĂ , comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualitĂ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchĂŠ, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui allâarticolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche lâorganizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilitĂ di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilitĂ dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con lâindicazione altresĂŹ delle modalitĂ di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalitĂ di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualitĂ per la progressiva iscrizione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalitĂ di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui allâarticolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalitĂ per la condivisione dei dati del Registro elettronico con lâIstituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui allâarticolo 189;
e) le modalitĂ di interoperabilitĂ per lâacquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonchĂŠ le modalitĂ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
f) le modalitĂ di svolgimento delle funzioni da parte dellâAlbo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalitĂ di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalitĂ per la verifica e lâinvio della comunicazione dellâavvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui allâarticolo 188, comma 5, nonchĂŠ le responsabilitĂ da attribuire allâintermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novitĂ tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
6-bis. Lâiscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare lâintegrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonchĂŠ le modalitĂ di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dellâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica.
7. Fino allâentrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dellâambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
Articolo 188 ter
(Sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI))
[1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui allâarticolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresĂŹ tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dellâimpresa navale o ferroviaria o dellâimpresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalitĂ di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui allâarticolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nellâambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilitĂ dei rifiuti di cui allâarticolo 188-bis .
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania .
[ 5. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso lâobbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in unâorganizzazione di ente o di impresa, nonchĂŠ ai soggetti di cui al decreto previsto dallâarticolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalitĂ semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchĂŠ dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.]
6. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per lâapplicazione del sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa lâadozione di un sistema di interscambio di dati previsto dallâarticolo 26, parafrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dellâadozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piĂš regolamenti, ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dellâordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalitĂ con le quali il sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dellâeconomia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dellâinterno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalitĂ semplificate per lâiscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui allâarticolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dallâaccertamento della pericolositĂ dei rifiuti.]
Articolo 189
(Catasto dei rifiuti)
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dallâarticolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso lâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dellâambiente. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino allâemanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attivitĂ di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilitĂ di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivitĂ di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonchĂŠ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui allâarticolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalitĂ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantitĂ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivitĂ , dei materiali prodotti allâesito delle attivitĂ di recupero nonchĂŠ i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attivitĂ di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui allâarticolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui allâarticolo 212, comma 8, nonchĂŠ, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piĂš di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantitĂ conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [e assimilati] comunicano annualmente, secondo le modalitĂ previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative allâanno precedente:
a) la quantitĂ dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantitĂ dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantitĂ dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivitĂ di gestione dei rifiuti, nonchĂŠ i proventi della tariffa di cui allâarticolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantitĂ raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono allâelaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dellâarticolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
LâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantitĂ dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonchĂŠ gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicitĂ anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dallâarticolo 220, comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui allâarticolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire unâopportuna pubblicitĂ alle informazioni.
9. Il decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalitĂ di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica (A).
Articolo 190
Registro cronologico di carico e scarico
1. Chiunque effettua a titolo professionale attivitĂ di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonchĂŠ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui allâarticolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha lâobbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantitĂ prodotta o trattata, la natura e lâorigine di tali rifiuti e la quantitĂ dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonchĂŠ, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui allâarticolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1.
Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonchĂŠ le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalitĂ fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti allâimpianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti allâimpianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere allâobbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dallâobbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui allâarticolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui allâarticolo 212, comma 8, nonchĂŠ, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piĂš di dieci dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui allâarticolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonchĂŠ i soggetti esercenti attivitĂ ricadenti nellâambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere allâobbligo con una delle seguenti modalitĂ , che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui allâarticolo 189:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui allâarticolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dallâarticolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nellâambito del circuito organizzato di raccolta di cui allâarticolo 183. [Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui allâarticolo 189.]
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societĂ di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dellâimpresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attivitĂ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite lâutilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalitĂ fissate dallâarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui allâarticolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dellâuscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dellâelenco dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivitĂ di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui allâarticolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dellâultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati allâautoritĂ che ha rilasciato lâautorizzazione, alla chiusura dellâimpianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce lâimpianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivitĂ di manutenzione di cui allâarticolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosĂŹ come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attivitĂ di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione allâARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui allâarticolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui allâarticolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento allâautoritĂ di controllo che ne faccia richiesta.
Articolo 191
(Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui allâarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessitĂ di tutela della salute pubblica e dellâambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nellâambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dellâUnione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dellâambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nellâambito dellâaffidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attivitĂ produttive, al Presidente della regione e allâautoritĂ dâambito di cui allâ201 entro tre giorni dallâemissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dallâadozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattivitĂ , il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dellâinerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessitĂ , il Presidente della regione dâintesa con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio alla Commissione dellâUnione europea.
Articolo 192
(Divieto di abbandono)
1. Lâabbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. Ă altresĂŹ vietata lâimmissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva lâapplicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, allâavvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sullâarea, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede allâesecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilitĂ del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilitĂ amministrativa delle persone giuridiche, delle societĂ e delle associazioni.
Articolo 193
(Trasporto dei rifiuti)
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantitĂ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dellâistradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalitĂ di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilitĂ di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dellâambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonchĂŠ le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dellâAgenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
4. Fino allâemanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresĂŹ dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dallâinvio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, allâinvio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalitĂ di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dellâambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalitĂ telematica al fine di consentire lâapposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e lâaltra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformitĂ a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani [e assimilati] ai centri di raccolta di cui allâarticolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non piĂš di cinque volte lâanno, che non eccedano la quantitĂ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresĂŹ al trasporto di rifiuti speciali di cui allâarticolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dallâarticolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo allâutilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui allâallegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonchĂŠ le sottoscrizioni richieste, ancorchĂŠ non previste nel modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente allâinterno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorchĂŠ effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresĂŹ considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dallâimprenditore agricolo di cui allâarticolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilitĂ giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti allâobbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui allâarticolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui allâarticolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalitĂ di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piĂš produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unitĂ locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonchĂŠ le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivitĂ di stoccaggio di cui allâarticolo 183, comma 1, aa), purchĂŠ le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui allâallegato IB del decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito allâattivitĂ sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso lâunitĂ locale, sede o domicilio dellâoperatore che svolge tali attivitĂ . La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dellâintervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta lâobbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione allâAlbo ai sensi dellâarticolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivitĂ di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivitĂ di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso lâunitĂ locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivitĂ . Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano lâallestimento di un deposito dove è svolta lâattivitĂ , il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantitĂ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
20. Per le attivitĂ di cui allâarticolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto dâopera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalitĂ dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantitĂ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Articolo 193 bis
Trasporto intermodale
1. Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilitĂ e le eventuali responsabilitĂ del trasportatore, dellâintermediario, nonchĂŠ degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nellâambito di attivitĂ intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche allâinterno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di unâimpresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attivitĂ di stoccaggio di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data dâinizio dellâattivitĂ di deposito.
2. Nellâipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dallâinizio dellâattivitĂ di deposito, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, allâautoritĂ competente ed al produttore nonchĂŠ, se esistente, allâintermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
3. Lâinvio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilitĂ per attivitĂ di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dellâarticolo 256, fermo restando lâobbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di unâimpresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.Âť.
Articolo 194
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della CittĂ del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani [e assimilati] provenienti dallo Stato della CittĂ del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte allâAlbo nazionale gestori ambientali di cui allâarticolo 212. Lâiscrizione allâAlbo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. [Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dellâautoritĂ del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dellâUnione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che lâoperazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalitĂ equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza ] .
4. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dellâeconomia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui allâarticolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dellâarticolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalitĂ per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino allâadozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autoritĂ competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) lâautoritĂ di transito è il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui allâarticolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dellâUnione europea, nonchĂŠ, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti allâanno precedente, previsti dallâarticolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti è effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce lâinteroperabilitĂ con il Registro elettronico nazionale di cui allâarticolo 188-bis.
Articolo 194 bis
Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI)
[1. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio.
2. Lâesperimento delle procedure di cui al presente articolo determina, allâesito della regolarizzazione della posizione contributiva, lâestinzione delle sanzioni per il mancato pagamento e non comporta lâobbligo di corrispondere interessi.
3. Al contributo previsto dallâarticolo 7 del decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dallâarticolo 2946 del codice civile.]
Capo II
Competenze
Articolo 195
(Competenze dello stato)
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie allâattuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dellâarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dallâarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, [nonchĂŠ lâindividuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione];
b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivitĂ di recupero energetico dei rifiuti;
c) lâindividuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchĂŠ per ridurne la pericolositĂ ;
d) lâindividuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piĂš elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltĂ di smaltimento o particolari possibilitĂ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantitĂ complessiva dei rifiuti medesimi:
e) lâadozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e lâottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) lâindividuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; lâindividuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nellâindividuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalitĂ di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dellâarticolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dellâerogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) lâindicazione [delle tipologie] delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
i) lâindividuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero [di materia prima secondaria] dai rifiuti, nonchĂŠ per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dellâarticolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) lâindividuazione di obiettivi di qualitĂ dei servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui allâarticolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, dâintesa con la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dellâarticolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente allâassegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, dâintesa con laConferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare dâappalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, dâintesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicitĂ :
p) lâindicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) lâindicazione dei criteri generali ivi inclusa lâemanazione di specifiche linee guida, per lâorganizzazione e lâattuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, dâintesa con la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonchĂŠ la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dellâimpatto sullâambiente connesso allâestensione dellâarea interessata, alla quantitĂ e pericolositĂ degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per lâattuazione dellâarticolo 196, comma 1, lettera p);
t) lâadeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dellâUnione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) lâindicazione dei criteri e delle modalitĂ di adozione, secondo principi di unitarietĂ , compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dellâarticolo 177, comma 6;
b) lâadozione delle norme e delle condizioni per lâapplicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilitĂ e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivitĂ di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivitĂ produttive;
[e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per lâassimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. [Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantitĂ conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantitĂ conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dallâamministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attivitĂ che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dallâamministrazione comunale, in proporzione alle quantitĂ dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui allâarticolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lâavvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione.] Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, dâintesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per lâassimilabilitĂ ai rifiuti urbani;]
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e lâanalisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacitĂ tecniche e finanziarie per lâesercizio delle attivitĂ di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati allâiscrizione allâAlbo di cui allâarticolo 212, secondo la modalitĂ di cui al comma 9 dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui allâarticolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) lâindividuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) lâadozione di un modello uniforme del registro di cui allâarticolo 190 e la definizione delle modalitĂ di tenuta dello stesso, nonchĂŠ lâindividuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) lâindividuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui allâarticolo 227, comma 1, lettera a);
n) lâaggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
o) lâadozione delle norme tecniche, delle modalitĂ e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento allâutilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualitĂ ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) lâautorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformitĂ alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dellâautoritĂ marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piĂš vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) lâindividuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da universitĂ o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire lâinquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e allâambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dellâattivitĂ esercitata;
r) lâindividuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivitĂ di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dellâAllegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per lâindividuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autoritĂ competenti, anche in conformitĂ a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per lâindividuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dellâallegato D della parta quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive, della salute e dellâinterno, sentite la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive, della salute e dellâinterno, nonchĂŠ, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dellâaccertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonchĂŠ della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresĂŹ intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
5-bis. Nelle more dellâesercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con lâobbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.
Articolo 196
(Competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui allâarticolo 195:
a) la predisposizione, lâadozione e lâaggiornamento, sentiti le province, i comuni e le AutoritĂ dâambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui allâarticolo 199;
b) la regolamentazione delle attivitĂ di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umiditĂ dai restanti rifiuti;
c) lâelaborazione, lâapprovazione e lâaggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) lâapprovazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e lâautorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui allâarticolo 195, comma 1, lettera f), e di cui allâarticolo 7, comma 4-bis;
e) lâautorizzazione allâesercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui allâarticolo 7, comma 4-bis;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui allâarticolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e lâapprovazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchĂŠ lâindividuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto allâarticolo 195, comma 1, lettera r):
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) lâincentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dellâarticolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per lâindividuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nellâarticolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per lâindividuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui allâarticolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) lâadozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinchĂŠ gli enti pubblici e le societĂ a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per lâaggiudicazione apposite clausole di preferenza, a paritĂ degli altri requisiti e condizioni. Sino allâemanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per lâesercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dellâambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
Articolo 197
(Competenze delle province)
1. In attuazione dellâarticolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivitĂ di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso lâaccertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per lâapplicazione delle procedure semplificate, con le modalitĂ di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) lâindividuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui allâarticolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove giĂ adottato, e delle previsioni di cui allâarticolo 199, comma 3, lettere d) e l), nonchĂŠ sentiti lâAutoritĂ dâambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonchĂŠ delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dellâesercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dellâambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215, e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni allâinterno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivitĂ di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti allâobbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dellâespletamento delle funzioni di cui allâarticolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dellâambiente.
5. Nellâambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivitĂ sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, lâorigine e la destinazione dei rifiuti.
5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nellâambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
Articolo 198
(Competenze dei comuni)
1. I comuni concorrono, nellâambito delle attivitĂ svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui allâarticolo 200 e con le modalitĂ ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani [ed assimilati]. Sino allâinizio delle attivitĂ del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dallâAutoritĂ dâambito ai sensi dellâarticolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani [e dei rifiuti assimilati] avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui allâarticolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicitĂ e in coerenza con i piani dâambito adottati ai sensi dellâarticolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalitĂ del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalitĂ del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani [ed assimilati] al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui allâarticolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalitĂ di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
[g) lâassimilazione, per qualitĂ e quantitĂ , dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui allâarticolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui allâarticolo 184, comma 2, lettere c) e d).]
2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua lâattivitĂ di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle AutoritĂ dâambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresĂŹ tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine allâapprovazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Capo III
Servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 198 bis
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
1. Il Ministero dellâambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilitĂ a VAS, ai sensi dellâarticolo 12 del presente decreto, ed è approvato, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dellâambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui allâarticolo 199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantitĂ , e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;
c) lâadozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e lâottimizzazione dei flussi stessi;
d) lâindicazione dei criteri generali per lâindividuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dellâarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimitĂ , anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto allâarticolo 195, comma 1, lettera f);
e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dellâUnione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e lâindividuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;
f) lâindividuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltĂ di smaltimento o particolari possibilitĂ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantitĂ complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalitĂ di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale;
g) lâindividuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per lâeconomia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
[i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dellâistruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.]
4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:
a) lâindicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietĂ tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dellâambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra lâaltro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.
Articolo 199
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AutoritĂ dâambito di cui allâarticolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalitĂ di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformitĂ ai criteri generali stabiliti dallâarticolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Lâapprovazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono lâanalisi della gestione dei rifiuti esistente nellâambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare lâefficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonchĂŠ una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono allâattuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) lâindicazione del tipo, quantitĂ e fonte dei rifiuti prodotti allâinterno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dellâevoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonchĂŠ la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dallâarticolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantitĂ importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
c) una valutazione della necessitĂ di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformitĂ del principio di autosufficienza e prossimitĂ di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per lâindividuazione dei siti e la capacitĂ dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) lâindicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui allâarticolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivitĂ e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicitĂ e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi allâinterno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui allâarticolo 200, nonchĂŠ ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piĂš meritevoli, un sistema di premialitĂ tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per lâindividuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonchĂŠ per lâindividuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui allâarticolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui allâarticolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui allâarticolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui allâart. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano lâintero territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.
r-quater) lâanalisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonchĂŠ, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalitĂ di gestione e smaltimento nellâambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi allâabbandono incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dellâarea oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dellâutilitĂ e dellâidoneitĂ del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessitĂ di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) lâordine di prioritĂ degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dallâIstituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) lâindividuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalitĂ degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente lâimpiego di materiali provenienti da attivitĂ di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalitĂ di smaltimento dei materiali da asportare.
6-bis. Costituisce altresÏ parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Lâapprovazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui allâarticolo 198-bis, a meno che non siano giĂ conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivitĂ nellâapprovare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dellâarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni [, sentite le province interessate, dâintesa tra loro o singolarmente,] per le finalitĂ di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessitĂ dellâ aggiornamento del piano almeno ogni sei anni [, nonchĂŠ alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformitĂ alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente].
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, lâadozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dellâattuazione delle misure previste dai piani.
12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. LâattivitĂ di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilitĂ delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrĂ accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprietĂ , capacitĂ nominale autorizzata e capacitĂ tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantitĂ di rifiuti in ingresso e quantitĂ di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantitĂ di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprietĂ , autorizzazioni, capacitĂ volumetrica autorizzata, capacitĂ volumetrica residua disponibile e quantitĂ di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonchĂŠ quantitĂ di percolato prodotto.
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui allâarticolo 184-ter, ubicazione, proprietĂ , capacitĂ nominale autorizzata, quantitĂ di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata.
13. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 200
(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui allâarticolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui allâarticolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti allâinterno dellâATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinitĂ nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti giĂ realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinchĂŠ i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicitĂ .
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nellâambito delle attivitĂ di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui allâarticolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, dâintesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piĂš regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalitĂ dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le cittĂ o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica allâassegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dellâarticolo 195.
Articolo 201
(Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Al fine dellâorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le AutoritĂ dâambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amminstrazioni pubbliche, lâorganizzazione, lâaffidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. LâAutoritĂ dâambito è una struttura dotata di personalitĂ giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito lâesercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. LâAutoritĂ dâambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicitĂ e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano dâambito in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dallâAutoritĂ dâambito, sono affidate, ai sensi dellâarticolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sullâevidenza pubblica, le seguenti attivitĂ :
a) la realizzazione, gestione ed erogazione dellâintero servizio, comprensivo delle attivitĂ di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani [e assimilati] prodotti allâinterno dellâATO.
5. In ogni ambito:
a) è raggiunta, nellâarco di cinque anni dalla sua costituzione, lâautosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità .
Articolo 202
(Affidamento del servizio)
[1. LâAutoritĂ dâambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformitĂ ai criteri di cui allâarticolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchĂŠ con riferimento allâammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalitĂ e termini definiti con decreto dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.]
1-bis. LâAutoritĂ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dellâattivitĂ di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualitĂ e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. LâARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalitĂ di svolgimento dellâattivitĂ di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati allâutenza finale.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata allâofferta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantitĂ di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrĂ conto, in particolare, del peso che graverĂ sullâutente sia in termini economici, sia di complessitĂ delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietĂ degli enti locali giĂ esistenti al momento dellâassegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dellâarticolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dellâaffidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarĂ soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dellâarticolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui allâarticolo 2112 del codice civile.
Articolo 203
(Schema tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra le AutoritĂ dâambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformitĂ ai criteri ed agli indirizzi di cui allâarticolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) lâobbligo del raggiungimento dellâequilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dellâaffidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalitĂ di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attivitĂ ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalitĂ , i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative allâuopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilitĂ del servizio da assicurare allâutenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
l) la facoltĂ di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) lâobbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali allâerogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalitĂ di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
p) lâobbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dellâigiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piĂš rappresentative, anche in conformitĂ a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le AutoritĂ dâambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le AutoritĂ dâambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalitĂ , anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano dâambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonchĂŠ i proventi derivanti dallâapplicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
Articolo 204
(Gestioni esistenti)
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle AutoritĂ dâambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dellâarticolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lâAutoritĂ dâambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dallâentrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora lâAutoritĂ dâambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e allâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario âad actaâ che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cosĂŹ stabiliti, spettano al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese giĂ concessionarie sono trasferiti direttamente allâente locale concedente nei limiti e secondo le modalitĂ previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.
Articolo 205
(Misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimaleÂŤ, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalitĂ attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 181, comma 1. Le predette modalitĂ possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. Lâaccordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalitĂ di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonchĂŠ stabilire modalitĂ di accertamento dellâadempimento degli obblighi assunti nellâambito dellâaccordo di programma e prevedere una disciplina per lâeventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
[2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dellâeconomicitĂ , dellâefficacia, dellâefficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.]
3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata unâaddizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani [e assimilati], la misura del tributo di cui allâarticolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo lâammontare minimo fissato dal comma 29 dellâarticolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:
=================================================
| Superamento del livello | |
| di RD rispetto alla | Riduzione del |
| normativa statale | tributo |
+=========================+=====================+
| da 0,01 per cento fino | |
| alla percentuale | |
|inferiore al 10 per cento| 30 per cento |
+ââââââââ-+âââââââ+
| | 40 per cento 50 per |
|10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
|20 per cento 25 per cento| per cento |
+ââââââââ-+âââââââ+
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nellâanno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che giĂ svolge tale attivitĂ , definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani [e assimilati] raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalitĂ di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonchĂŠ le modalitĂ di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso lâadesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. Lâomessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina lâesclusione del comune dallâapplicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. LâARPA o lâorganismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dellâapplicazione del tributo.
3-septies. Lâaddizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nellâanno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dellâambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dellâattivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. Lâaddizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui allâarticolo 199, gli incentivi per lâacquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivitĂ di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
4. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive dâintesa con la Conferenza unificata di cui allâarticolo B del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonchĂŠ la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui allâarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino allâemanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui allâarticolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Fatti salvi gli obiettivi indicati allâarticolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.
6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali lâincenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente allâarticolo 179.
6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di piÚ materiali purchÊ ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.
6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonchÊ per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualitĂ , di quanto residua dalle attivitĂ di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonchĂŠ garantire lâistituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.
Articolo 205 bis
Regole per il calcolo degli obiettivi
1. Gli obiettivi di cui allâarticolo 181 sono calcolati tramite:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualitĂ , sono immessi nellâoperazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato allâatto dellâimmissione nellâoperazione di riciclaggio.
3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti lâoperazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui allâarticolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, lâISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni:
a) la quantitĂ di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto allâapporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per lâagricoltura o un miglioramento dellâambiente;
b) le quantitĂ di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati allâottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;
c) è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo lâincenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualitĂ stabiliti con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019;
d) è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui allâarticolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento;
e) è possibile computare i rifiuti esportati fuori dellâUnione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui allâarticolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformitĂ del regolamento (CE) n. 1013/2006, lâesportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dellâUnione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dellâUnione.
Articolo 206
(Accordi, contratti di programma, incentivi)
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autoritĂ competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:
a) lâattuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, lâattuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolositĂ e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantitĂ e la pericolositĂ dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e lâattuazione di attivitĂ di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) lâadozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nellâimpianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per lâeliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) lâimpiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) lâimpiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può altresĂŹ stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire lâutilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilitĂ ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.
4. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dellâeconomia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalitĂ di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle ComunitĂ europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nellâambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
Articolo 206 bis
[Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti]
[1. Al fine di garantire lâattuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantitĂ e della pericolositĂ dei rifiuti ed allâefficacia, allâefficienza ed allâeconomicitĂ della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonchĂŠ alla tutela della salute pubblica e dellâambiente, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;
b) provvede allâelaborazione ed allâaggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso lâelaborazione di linee guida sulle modalitĂ di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualitĂ e la riciclabilitĂ , al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dallâUnione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilitĂ estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dellâarticolo 219-bis e ne monitora lâattuazione;
f) verifica lâattuazione del Programma generale di prevenzione di cui allâarticolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dellâattuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui allâarticolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilitĂ estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallâUnione europea in materia di rifiuti.
[2. LâOsservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dellâequilibrio di genere, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.]
[3. La durata in carica dei componenti dellâOsservatorio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti dellâOsservatorio è determinato con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.]
4. Per lâespletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dellâISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.
4-bis. Al fine di rafforzare le attivitĂ di vigilanza e di controllo del funzionamento e dellâefficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica lâOrganismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. LâOrganismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dellâAutoritĂ di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dellâAssociazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalitĂ di funzionamento dellâOrganismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivitĂ dellâOrganismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dellâOrganismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per lâanno 2022 e 100.000 euro a decorrere dallâanno 2023. Ai componenti dellâOrganismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
[5. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalitĂ organizzative e di funzionamento dellâOsservatorio, nonchĂŠ gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.]
6. Allâonere derivante dallâesercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dellâarticolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui allâ articolo 224, i soggetti di cui allâ articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonchĂŠ quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dallâentrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina lâentitĂ del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dellâeconomia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mareÂť e conseguentemente allâ articolo 170, il comma 13 è soppresso].
Articolo 206 ter
Accordi e contratti di programma per incentivare lâacquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno allâacquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:
a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con prioritĂ per i beni provenienti dai rifiuti;
b) con enti pubblici;
c) con soggetti pubblici o privati;
d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonchĂŠ con imprese artigiane e imprese individuali;
f) con i soggetti incaricati di svolgere le attivitĂ connesse allâapplicazione del principio di responsabilitĂ estesa del produttore.
2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) lâerogazione di incentivi in favore di attivitĂ imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con prioritĂ per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dellâUnione europea, e lâerogazione di incentivi in favore di attivitĂ imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attivitĂ imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalitĂ per la quale erano stati concepiti;
b) lâerogazione di incentivi in favore di attivitĂ imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonchĂŠ di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, cosĂŹ come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
c) lâerogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalitĂ di stipulazione dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attivitĂ per il riutilizzo, la produzione o lâacquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalitĂ originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.
Articolo 206 quater
Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui allâarticolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dellâintero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per lâacquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire lâallungamento del ciclo di vita dei prodotti.
2. Per lâacquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, lâincentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dallâallegato L-bis alla presente parte.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle percentuali indicate dallâallegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dellâUnione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Articolo 206 quinquies
Incentivi per lâacquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per lâacquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.
Articolo 206 sexies
Azioni premianti lâutilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche
1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dellâadozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilitĂ dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare dâappalto per lâincremento dellâefficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, lâimpiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dellâarticolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Nelle gare dâappalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dellâesecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dellâambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dellâarticolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piĂš decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano dâazione per la sostenibilitĂ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dellâ8 maggio 2008, definisce:
a) lâentitĂ dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati allâarticolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dallâutilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dellâintero ciclo di vita dei prodotti;
d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
Articolo 207
(AutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti)
[1. LâAutoritĂ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui allâarticolo 159, di seguito denominata âAutoritĂ â, garantisce e vigila in merito allâosservanza dei principi ed al perseguimento delle finalitĂ di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento allâefficienza, allâefficacia, allâeconomicitĂ ed alla trasparenza del servizio.
2. LâAutoritĂ , oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze giĂ assegnate dallâarticolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allâOsservatorio nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino allâentrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dellâarticolo 159 del presente decreto.
3. La struttura e la composizione dellâAutoritĂ sono disciplinate dallâarticolo 159.
4. LâautoritĂ svolge le funzioni previste dallâarticolo 160.
5. Per lâespletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonchĂŠ di aumentare lâefficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacitĂ di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, lâAutoritĂ si avvale della Segreteria tecnica di cui allâarticolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Essa può avvalersi, altresĂŹ, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche.]
Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni
Articolo 208
(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dellâimpianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove lâimpianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresĂŹ allegata la comunicazione del progetto allâautoritĂ competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino allâacquisizione della pronuncia sulla compatibilitĂ ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Per le installazioni di cui allâarticolo 6, comma 13, lâautorizzazione integrata ambientale sostituisce lâautorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivitĂ di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato giĂ emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se lâistanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o lâadeguamento dellâautorizzazione allâesercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui allâarticolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui allâarticolo 208, comma 3;
c) la Regione, o lâautoritĂ da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dellâarticolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dellâAIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui allâarticolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui allâarticolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dellâautoritĂ da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui allâarticolo 208, comma 18, è effettuata dallâamministrazione che rilascia lâautorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui allâarticolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta lâevento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autoritĂ dâambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato lâimpianto, nonchĂŠ il richiedente lâautorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilitĂ del progetto con quanto previsto dallâarticolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilitĂ ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per lâistruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dellâambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dellâimpianto. Lâapprovazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilitĂ , urgenza ed indifferibilitĂ dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dellâarticolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. Lâistruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dellâautorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dallâinteressato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilitĂ ai sensi della normativa vigente, ove lâautorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dellâautorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui allâarticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Lâautorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire lâattuazione dei principi di cui allâarticolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilitĂ del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalitĂ di verifica, monitoraggio e controllo della conformitĂ dellâimpianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dellâimpianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dellâavvio effettivo dellâesercizio dellâimpianto; [a tal fine,] le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dallâarticolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dellâautorizzazione, in conformitĂ con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti lâincenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva lâapplicazione dellâarticolo 29-octies per le installazioni di cui allâarticolo 6, comma 13, lâautorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dellâautorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dellâautorizzazione stessa. In ogni caso lâattivitĂ può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dellâautorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticitĂ ambientale, tenendo conto dellâevoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in unâinstallazione di cui allâarticolo 6, comma 13, il rinnovo, lâaggiornamento e il riesame dellâautorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie giĂ prestate.
13. Ferma restando lâapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dellâautorizzazione lâautoritĂ competente procede, secondo la gravitĂ dellâinfrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dellâautorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per lâambiente;
c) alla revoca dellâautorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per lâambiente.
14. Il controllo e lâautorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, lâautorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui allâ193, comma 1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono lâacqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove lâinteressato ha la sede legale o la societĂ straniera proprietaria dellâimpianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivitĂ sul territorio nazionale, lâinteressato, almeno venti giorni prima dellâinstallazione dellâimpianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivitĂ , allegando lâautorizzazione di cui al comma 1 e lâiscrizione allâAlbo nazionale gestori ambientali, nonchĂŠ lâulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare lâattivitĂ con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dellâambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi lâobbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui allâarticolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui allâarticolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dallâarticolo 185-bis. [La medesima esclusione opera anche quando lâattivitĂ di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore allâaffidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui allâarticolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dellâaffidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.]
17-bis. Lâautorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dellâamministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dellâarticolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui allâarticolo 189 [attraverso il Catasto telematico] e secondo gli standard concordati con ISPRA [che cura lâinserimento in un elenco nazionale], accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dellâimpresa autorizzata;
c) sede dellâimpianto autorizzato;
d) attivitĂ di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dellâattivitĂ di gestione;
f) quantitĂ autorizzate;
g) scadenza dellâautorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sullâautorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso allâinteressato, al Catasto dei rifiuti di cui allâarticolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso dâopera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piĂš conformi allâautorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nellâambito delle attivitĂ agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
[20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso dâopera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piĂš conformi allâautorizzazione rilasciata.]
Articolo 209
(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni allâesercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dellâiscrizione allâAlbo di cui allâarticolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sullâadesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autoritĂ competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Lâautocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonchĂŠ da una denuncia di prosecuzione delle attivitĂ , attestante la conformitĂ dellâimpresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dellâesperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. Lâautocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti lâautorizzazione alla prosecuzione, ovvero allâesercizio delle attivitĂ previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresĂŹ, le disposizioni sanzionatone di cui allâarticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Lâautocertificazione e i relativi documenti mantengono lâefficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione allâinteressato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva lâapplicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, in caso di accertata falsitĂ delle attestazioni contenute nellâautocertificazione e dei relativi documenti, si applica lâarticolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma lâapplicazione del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dellâinquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dellâamministrazione che li rilascia, allâISPRA, comma 1, che cura lâinserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui allâarticolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
Articolo 210
(Autorizzazioni in ipotesi particolari)
[1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto lâautorizzazione alla gestione dellâimpianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dellâautorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dallâistanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attivitĂ di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto giĂ esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attivitĂ . Ove la nuova attivitĂ di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.
2. Resta ferma lâapplicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dellâinquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Lâautorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire lâattuazione dei principi di cui allâarticolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilitĂ del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformitĂ dellâimpianto alla nuova forma di gestione richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dellâimpianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dellâimpianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
i) la data di scadenza dellâautorizzazione, in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 208, comma 12.
4. Ferma restando lâapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dellâautorizzazione lâautoritĂ competente procede, secondo la gravitĂ dellâinfrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dellâautorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per lâambiente;
c) alla revoca dellâautorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per lâambiente.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui allâarticolo 183 comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui allâarticolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui allâarticolo 187. [La medesima esclusione opera anche quando lâattivitĂ di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore allâaffidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui allâarticolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dellâaffidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.]
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dallâarticolo 208, comma 14.
7. Per gli impianti mobili, di cui allâarticolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.
8. Ove lâautoritĂ competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dellâautorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui allâarticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dellâamministrazione che li rilascia, allâAlbo di cui allâarticolo 212, comma 1, che cura lâinserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui allâarticolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]
Articolo 211
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui allâarticolo 208 sono ridotti alla metĂ per lâautorizzazione alla realizzazione ed allâesercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attivitĂ di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialitĂ non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dallâesigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. ha durata dellâautorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dellâimpianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, lâinteressato può presentare istanza al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive e dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, lâautorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive, della salute e dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca.
5. Lâautorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dellâamministrazione che la rilascia, allâISPRA che cura lâinserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui allâarticolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
Articolo 212
(Albo nazionale gestori ambientali)
1. Ă costituito, presso il Ministero dellâambiente e tutela del territorio, lâAlbo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivitĂ soggetta ad iscrizione allâAlbo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dellâAlbo ha potere deliberante ed è composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dellâeconomia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dellâinterno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dallâUnione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dellâAlbo sono istituite con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale allâuopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dallâUnione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio;
[e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;]
[f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.]
[4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dellâAlbo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dellâAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti giĂ previsti allâarticolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.]
5. Lâiscrizione allâAlbo è requisito per lo svolgimento delle attivitĂ di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dallâobbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente allâattivitĂ di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le societĂ di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, lâiscrizione allâAlbo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, giĂ effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.6. Lâiscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per lâesercizio delle attivitĂ di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivitĂ lâiscrizione abilita allo svolgimento delle attivitĂ medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte allâAlbo per le attivitĂ di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dallâobbligo di iscrizione per le attivitĂ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivitĂ non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchĂŠ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantitĂ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dellâorganizzazione dellâimpresa dalla quale i rifiuti sono prodotti..
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in unâapposita sezione dellâAlbo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dellâAlbo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione lâinteressato attesta sotto la sua responsabilitĂ , ai sensi dellâarticolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dellâimpresa, lâattivitĂ o le attivitĂ dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e lâidoneitĂ tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalitĂ di effettuazione del trasporto medesimo; d) lâavvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dellâarticolo 21 del decreto del Ministro dellâambiente 28 aprile 1998, n. 406. Lâiscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e lâimpresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente allâiscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (A).
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilitĂ dei rifiuti di cui allâarticolo 188-bis, procedono allâiscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilitĂ dei rifiuti istituito ai sensi dellâarticolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dellâAlbo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con lâutenza e la riscossione dei contributi.
10. Lâiscrizione allâAlbo per le attivitĂ di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per lâattivitĂ di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalitĂ sono stabiliti con uno o piĂš decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalitĂ e gli importi previsti dal decreto del Ministro dellâambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dellâambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivitĂ di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui allâarticolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 .
12. Sono iscritti allâAlbo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nellâambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dellâimpresa ferroviaria o navale o dellâimpresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dallâarmatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilitĂ dei rifiuti di cui allâarticolo 188-bis. Lâiscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie .
13. Lâiscrizione allâAlbo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dellâiscrizione, nonchĂŠ lâaccettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dellâAlbo della regione ove ha sede legale lâimpresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dellâAlbo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dellâAlbo.
15. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalitĂ organizzative dellâAlbo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalitĂ di iscrizione, i diritti annuali dâiscrizione. Fino allâadozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dellâambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dellâAlbo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per lâiscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sullâautotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalitĂ di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali dâiscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte allâAlbo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilitĂ con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dellâAlbo e delle cause di cancellazione dellâiscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilitĂ del responsabile tecnico .
16. Nelle more dellâemanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti lâAlbo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti .
16-bis. Il legale rappresentante dellâimpresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per lâimpresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali dâiscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalitĂ di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Fino allâadozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui allâarticolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dellâambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dellâentrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dellâAlbo e delle Sezioni regionali dellâAlbo sono determinati ai sensi dellâarticolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dellâambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lâesercizio di unâattivitĂ privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dellâattivitĂ non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dellâAlbo.
19-bis. Sono esclusi dallâobbligo di iscrizione allâAlbo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui allâarticolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato allâinterno del territorio provinciale o regionale dove ha sede lâimpresa ai fini del conferimento degli stessi nellâambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dellâarticolo 183.
[20. Le imprese iscritte allâAlbo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dallâobbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dellâattivitĂ di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dellâarticolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.]
[21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivitĂ di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui allâarticolo 256, comma 1.]
[22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dallâarticolo 181 e dallâarticolo 206 sono iscritti presso unâapposita sezione dellâAlbo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.]
[23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dellâimpresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dallâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dellâautorizzazione, la ragione sociale dellâimpresa autorizzata, lâattivitĂ per la quale viene rilasciata lâautorizzazione, i rifiuti oggetto dellâattivitĂ di gestione, la scadenza dellâautorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validitĂ dellâautorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dellâAmministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dellâautorizzazione, lâimpresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone lâinserimento nei registri.]
[24. Le imprese che effettuano attivitĂ di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dellâarticolo 215sono iscritte in un apposito registro con le modalitĂ previste dal medesimo articolo.]
[25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dellâarticolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalitĂ previste dal medesimo articolo.]
[26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dellâarticolo 21 del decreto del Ministro dellâambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalitĂ di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dellâAlbo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per lâattuazione dei medesimi commi.] (33)
[27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dallâentrata in vigore del decreto di cui al comma 16.] (34)
[28. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.] (35)
Articolo 213
(Autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalitĂ ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui allâarticolo 216, limitatamente alle attivitĂ non ricadenti nella categoria 5 dellâAllegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dallâautorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilitĂ di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
[2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde delregolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.]
Capo V
Procedure semplificate
Articolo 214
(Determinazione delle attivitĂ e delle caratteristiche dei rifiuti per lâammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dallâarticolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivitĂ che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivitĂ le norme, che fissano i tipi e le quantitĂ di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivitĂ di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivitĂ di recupero di cui allâAllegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede allâaggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantitĂ di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dellâuomo e da non recare pregiudizio allâambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attivitĂ di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino allâadozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attivitĂ di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
5. Lâadozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui allâAllegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per lâeffettuazione dei controlli periodici, lâinteressato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dellâeconomia e delle finanze. Nelle more dellâemanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellâambiente 21 luglio 1998, n. 350.Allâattuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualitĂ dellâaria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
Lâautorizzazione allâesercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dellâUnione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attivitĂ agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacitĂ di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dellâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dellâimpianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivitĂ ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative allâefficienza energetica nonchĂŠ delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivitĂ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si applicano, altresĂŹ, le disposizioni di cui allâarticolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dellâarticolo 216, lâesercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivitĂ alla provincia.
9. Le province comunicano al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dellâarticolo 184-ter e secondo gli standard concordati con ISPRA, [che cura lâinserimento in un elenco nazionale], accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dellâimpresa;
c) sede dellâimpianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dellâattivitĂ di gestione;
e) relative quantitĂ ;
f) attivitĂ di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
11. Con uno o piĂš decreti, emanati ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali lâutilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualitĂ ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dellâarticolo 177, comma 4, le opportune modalitĂ di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per lâaggiornamento dellâautorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e lâalimentazione del combustibile alternativo, realizzate nellâambito del sito dello stabilimento qualora non giĂ autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Articolo 214 bis
(Sgombero della neve)
1. Le attivitĂ di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dellâarticolo 183.
Articolo 214 ter
Determinazione delle condizioni per lâesercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata
1. Lâesercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera q), è avviato, a partire dallâentrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivitĂ , entro i quali le province o le cittĂ metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalitĂ indicate dallâarticolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per lâinizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autoritĂ competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalitĂ e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. Ă fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalitĂ operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per lâesercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantitĂ massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonchĂŠ le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Articolo 215
(Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui allâarticolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attivitĂ di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivitĂ alla provincia territorialmente competente, [entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ].
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantitĂ e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e lâesercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dellâimpianto di smaltimento;
e) la qualitĂ delle emissioni e degli scarichi idrici nellâambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivitĂ ed entro il termine di cui al comma 1 verifica dâufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivitĂ , a firma del legale rappresentante dellâimpresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dellâattivitĂ , salvo che lâinteressato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivitĂ ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dallâamministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivitĂ di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
Articolo 216
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui allâ articolo 214, commi 1, 2 e 3, lâesercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivitĂ alla provincia territorialmente competente, [entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa]. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui allâarticolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui allâarticolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, lâavvio delle attività è subordinato allâeffettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivitĂ , prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantitĂ massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonchĂŠ le condizioni specifiche alle quali le attivitĂ medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantitĂ dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dellâuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allâambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantitĂ massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivitĂ e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantitĂ di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dellâuomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio allâambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivitĂ e, entro il termine di cui al comma 1, verifica dâufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivitĂ , a firma del legale rappresentante dellâimpresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivitĂ di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacitĂ di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonchĂŠ lâutilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dellâattivitĂ , salvo che lâinteressato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivitĂ ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dallâamministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che giĂ fissano i limiti di emissione in relazione alle attivitĂ di recupero degli stessi, lâautorizzazione di cui allâarticolo 269 in caso di modifica sostanziale dellâimpianto,
7. Alle attivitĂ di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui allâarticolo 214, comma 3, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva lâosservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, determina modalitĂ , condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dellâutilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonchĂŠ come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto daldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonchĂŠ dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivitĂ solo se effettuate presso lâimpianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dellâAllegato C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dellâAllegato C alla parte quarta del presente decreto, nonchĂŠ le modalitĂ di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
8-quater. Le attivitĂ di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui allâarticolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dallâarticolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualitĂ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivitĂ ;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dellâuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allâambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. Lâoperazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinchĂŠ gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dallâarticolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualitĂ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivitĂ ;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dellâuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allâambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dellâarticolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivitĂ alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o allâarticolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dellâattivitĂ in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dellâarticolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantitĂ massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piĂš efficiente delle risorse e di unâeconomia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dellâautorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dellâavvio dellâattivitĂ allâautoritĂ ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
[9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nellâosservanza dei seguenti criteri:
a) diffusione dellâimpiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilitĂ nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dellâuomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio allâambiente;
c) impiego in impianti autorizzati.]
[10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonchĂŠ alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui allâarticolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.]
[11. Alle attivitĂ di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.]
[12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dellâUnione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.]
[13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivitĂ solo se effettuate presso lâimpianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dellâAllegato C alla parte quarta del presente decreto.]
[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dellâAllegato C alla parte quarta del presente decreto, nonchĂŠ le modalitĂ di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.]
[15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dellâAlbo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.]
Titolo II
Gestione degli imballaggi
Articolo 216 bis
(Oli usati)
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l´ordine di prioritĂ di cui allâarticolo 179, comma 1.
2. In deroga a quanto previsto dallâarticolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo lâordine di prioritĂ di cui allâarticolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. Ă fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di prioritĂ di cui allâarticolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalitĂ di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui allâAllegato B della parte IV del presente decreto.
4. Al fine di dare prioritĂ alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonchĂŠ il principio di prossimitĂ .
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dellâarticolo 12 del predetto regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o piĂš decreti gli elementi da valutare secondo le facoltĂ concesse alle autoritĂ di spedizione o di transito nellâesercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piĂš regolamenti del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformitĂ a quanto disposto dal presente articolo. Nelle more dellâemanazione del decreto di cui al primo periodo, le autoritĂ competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dellâUnione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga allâ allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.
Articolo 216 ter
(Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui allâarticolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi allâattuazione dellâarticolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dellâanno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo lâadozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi allâattuazione dellâarticolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dellâanno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo lâadozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonchĂŠ sulla raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dellâanno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui allâallegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo lâadozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazione di controllo della qualitĂ secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonchĂŠ di una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonchĂŠ i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.
Articolo 217
(Ambito di applicazione e finalitĂ )
1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne lâimpatto sullâambiente, favorendo, fra lâaltro, livelli sostenuti di riduzione dellâutilizzo di borse di plastica, nonchĂŠ misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, ed assicurare un elevato livello di tutela dellâambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonchĂŠ per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire lâinsorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformitĂ alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonchĂŠ dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nellâordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dellâUnione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domesticio da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della âresponsabilitĂ condivisaâ, che lâimpatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualitĂ degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e allâigiene dei prodotti imballati, nonchĂŠ le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
3-bis. In attuazione dellâarticolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dellâordinamento europeo, è garantita lâimmissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.
Articolo 218
(Definizioni)
1. Ai fini dellâapplicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o allâutilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchĂŠ gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, unâunitĂ di vendita per lâutente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unitĂ di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale allâutente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unitĂ di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni allâinterno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalitĂ per le quali è stato concepito.
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piÚ strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità , composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
[g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivitĂ di gestione di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera d);]
[h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantitĂ e della nocivitĂ per lâambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonchĂŠ in quella della commercializzazione, della distribuzione, dellâutilizzazione e della gestione post-consumo;]
[i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale lâimballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dellâimballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;]
[l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;]
[m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nellâAllegato C alla parte quarta del presente decreto;]
[n) recupero di energia: lâutilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;]
[o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dellâinterramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;]
[p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nellâAllegato B alla parte quarta del presente decreto;]
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nellâesercizio della sua attivitĂ professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dallâesercizio di una attivitĂ professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui allâarticolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attivitĂ , dallâinizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonchĂŠ svolge attivitĂ di recupero e riciclo a fine vita dellâimballaggio stesso;
bb) ritiro: lâoperazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonchĂŠ dei rifiuti urbani di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: lâoperazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dallâutilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dellâ imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario giĂ utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dellâarticolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilitĂ e di compostabilitĂ , come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonchĂŠ da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di ârifiutoâ âregime di responsabilitĂ estesa del produttoreâ, âgestione dei rifiutiâ, âraccoltaâ, âraccolta differenziataâ, âprevenzioneâ, âriutilizzoâ, âtrattamentoâ, ârecuperoâ, âriciclaggioâ e âsmaltimentoâ di cui allâarticolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nellâarticolo 3 della direttiva 94/62/CEE, cosĂŹ come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nellâAllegato E alla parte quarta del presente decreto.
Articolo 219
(Criteri informatori dellâattivitĂ di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. LâattivitĂ di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantitĂ e della pericolositĂ nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformitĂ ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e lâutilizzazione degli imballaggi, nonchĂŠ a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunitĂ di mercato per incoraggiare lâutilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati;
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare lâapplicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nellâallegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.
2. Al fine di favorire la transizione verso unâeconomia circolare conformemente al principio âchi inquina pagaâ, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilitĂ condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. LâattivitĂ di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui allâarticolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantitĂ di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilitĂ estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, lâaccesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di paritĂ tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo dâambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui allâarticolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dellâarticolo 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica sullâambiente e le misure necessarie al raggiungimento dellâobiettivo di riduzione dellâutilizzo di borse di plastica;
f) la sostenibilitĂ dellâutilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
g) lâimpatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale.
3-bis. Al fine di fornire idonee modalitĂ di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonchĂŠ diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dellâarticolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.
4. In conformitĂ alle determinazioni assunte dalla Commissione dellâUnione europea, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per lâapplicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonchĂŠ agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalitĂ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformitĂ alle determinazioni adottate dalla Commissione dellâUnione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonchĂŠ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della identificazione e classificazione dellâimballaggio, i produttori hanno, altresĂŹ, lâobbligo di indicare [, ai fini della identificazione e classificazione dellâimballaggio,] la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per lâetichettatura di cui al comma 5.
5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.
5-bis. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui allâAllegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nellâambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.
Articolo 219 bis
(Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi).
1. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso unâeconomia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonchĂŠ sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere lâigiene degli alimenti nĂŠ la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalitĂ , gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dellâarticolo 206 del presente decreto.
1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande
2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalitĂ di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalitĂ di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce lâimballaggio;
d) le premialitĂ e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) lâeventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.
Articolo 220
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui allâarticolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformitĂ alla disciplina comunitaria indicati nellâAllegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui allâarticolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui allâarticolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti allâanno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonchĂŠ, per ciascun materiale, la quantitĂ degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni sono presentate dai soggetti di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dellâUnione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui allâallegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformitĂ al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, lâesportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dellâUnione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea. [LâAutoritĂ di cui allâarticolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dellâUnione europea in materia].
[3. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purchĂŠ non si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.]
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, lâuso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono lâuso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivitĂ produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio,
6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità :
a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;
b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualitĂ , sono immessi nellâoperazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato allâatto dellâimmissione dei rifiuti nellâoperazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:
1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti lâoperazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualitĂ e di tracciabilitĂ dei rifiuti di imballaggio è assicurato dal sistema previsto dallâarticolo 188-bis.
6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantitĂ di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantitĂ di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per lâagricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.
6-ter. La quantitĂ di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di unâoperazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purchĂŠ tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo lâincenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualitĂ stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019.
6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.
6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dellâUnione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui allâarticolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformitĂ del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, lâesportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dellâUnione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dellâUnione.
7. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attivitĂ produttive notificano alla Commissione dellâUnione europea, ai sensi e secondo le modalitĂ di cui agli articoli 12 e 16 delladirettiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sullâattuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nellâambito del titolo medesimo.
8. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attivitĂ produttive forniscono periodicamente allâUnione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dellâUnione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
Articolo 220 bis
Obbligo di relazione sullâutilizzo delle borse di plastica.
1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui allâarticolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dallâarticolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalitĂ previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui allâarticolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dallâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dellâutilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi allâutilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformitĂ allâarticolo 12 della medesima direttiva.
Articolo 221
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti [I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti] definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
2. Nellâambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui allâarticolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dallâaccordo di programma di cui allâarticolo 224, comma 5, adempiono allâobbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con lâattivitĂ di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalitĂ indicate nellâarticolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonchĂŠ agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento allâobbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui allâarticolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sullâintero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui allâarticolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilitĂ che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri lâautosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalitĂ di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ovvero secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 198, comma 2-bis. [Fino allâadozione dei criteri di cui allâarticolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.]
[5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui allâ articolo 223, devono presentare allâOsservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dallâassunzione della qualifica di produttore ai sensi dellâ articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è efficace dal momento del riconoscimento del progetto e perde tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema. [, permanendo fino a tale momento lâobbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui allâ articolo 224, comma 3, lettera h )]. Lâobbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui allâarticolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dellâintervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicitĂ , che il sistema sarĂ effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nellâambito delle attivitĂ svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui allâarticolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalitĂ del sistema adottato. LâOsservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal dallâISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, lâinteressato chiede al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio lâadozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. LâOsservatorio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti giĂ operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivitĂ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivitĂ di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per lâesercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma] .
[6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui allâarticolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui allâarticolo 225].
[7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano allâAutoritĂ prevista dallâarticolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo, che sarĂ inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui allâarticolo 225.]
[8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare allâAutoritĂ prevista dallâarticolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa allâanno solare precedente, comprensiva dellâindicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.]
[9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dallâAutoritĂ , previo avviso allâinteressato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui allâarticolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori lâobbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui allâarticolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dallâarticolo 224. I provvedimenti dellâAutoritĂ sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. Lâadesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dallâarticolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dellâAutoritĂ , non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dallâarticolo 261.]
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di prioritĂ nella gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
c) almeno lâ80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui allâarticolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonchĂŠ delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui allâAllegato C del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
f) i costi per unâadeguata attivitĂ di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
Articolo 221 bis
(Sistemi autonomi).
1. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e ad uno dei consorzi di cui allâarticolo 223, presentano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare unâistanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalitĂ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonchĂŠ allo âstatuto tipoâ di cui allâarticolo 223, comma 2.
2. Lâistanza, corredata di un progetto, è presentata entro novanta giorni dallâassunzione della qualifica di produttore ai sensi dellâarticolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi giĂ esistenti. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare emette il provvedimento di dichiarazione di idoneitĂ del progetto e ne dĂ comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dellâarticolo 223.
3. Il progetto è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene:
a) un piano di raccolta che prevede una rete articolata sullâintero territorio nazionale;b) un piano industriale comprensivo di progetto di fattibilitĂ tecnica ed economica, volto a garantire lâeffettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del presente titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 237. Nel progetto sono altresĂŹ individuate modalitĂ di gestione idonee a garantire che i commercianti, i distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano informati sulle modalitĂ di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonchĂŠ sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.
4. Il proponente può richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione di cui al comma 3.
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, verificato che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire lâavvio della successiva istruttoria, comunica al proponente lâavvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentano un livello di dettaglio adeguato, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneitĂ del progetto.
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dallâISPRA e la fidejussione prevista al comma 11, entro centoventi giorni dallâavvio del procedimento, conclusa lâistruttoria amministrativa attestante lâidoneitĂ del progetto, con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare è riconosciuto il sistema di gestione.
7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di idoneitĂ del progetto, viene effettuata apposita attivitĂ di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto dellâIspra, anche attraverso un congruo numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso, volta a verificare lâeffettivo funzionamento del sistema, e la conformitĂ alle eventuali prescrizioni dettate. Allâesito del monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema.
7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui allâarticolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui allâarticolo 225.
8. Lâobbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi collettivi giĂ esistenti, è sospeso a seguito dellâintervenuta dichiarazione di idoneitĂ del progetto e sino al provvedimento definitivo di cui al comma 7. La sospensione è comunicata al sistema collettivo di provenienza.
9. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare il riconoscimento nei casi in cui:
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicitĂ ;
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti;
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione;
d) siano stati violati gli obblighi previsti dallâarticolo 237, comma 6.
10. A seguito della comunicazione di non idoneitĂ del progetto di cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui al comma 9, i produttori hanno lâobbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi giĂ esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai sistemi collettivi giĂ esistenti e a versare le somme a essi dovute a decorrere dalla data della stessa comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo VI.
11. I proponenti, al fine di garantire la continuitĂ della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 7, sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, pari allâimporto delle entrate previste dallâapplicazione del contributo ambientale di cui al comma 3. Detta garanzia sarĂ aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al comma 7.
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti giĂ operati ai sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il 5 gennaio 2023.
Articolo 222
(Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
1. Gli Enti di governo dâambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nellâallegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilitĂ estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, lâaccesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di paritĂ tra loro;
b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonchĂŠ delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui allâAllegato C del presente decreto legislativo, nonchĂŠ il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dellâambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.
2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ dellâeffettiva riciclabilitĂ , sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dellâAutoritĂ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dellâ80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Governo dâambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).
3. Gli Enti di governo dâambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui allâallegato E, nonchĂŠ per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando lâeffettivo riciclo, nonchĂŠ lâefficacia, lâefficienza e lâeconomicitĂ dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo dâambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera b-ter), tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilitĂ estesa del produttore.5. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui allâarticolo 226, comma 3, e ne dĂ comunicazione alla Commissione dellâUnione europea.
5-bis. Nel caso in cui il Ministero dellâambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui allâarticolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui allâarticolo 220, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e dâurgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga allâinterno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per lâorganizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dallâarticolo 220, è riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilitĂ e capacitĂ , a cui è affidata la raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e dâurgenza, fino allâespletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilitĂ oggettiva e documentata di aggiudicazione, è riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dellâazione sostitutiva.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, lâutilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
5-quater. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui allâarticolo 224, comma 3, lettera g).
Articolo 223
(Consorzi)
1. I produttori che non provvedono ai sensi dellâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui allâallegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalitĂ giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformitĂ ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 31 dicembre 2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicitĂ e trasparenza, nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimitĂ o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. [Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi giĂ riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformitĂ al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera Concorrenza nelle attivitĂ di settore, ai sensi dellâarticolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio.] Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. [Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale].
3. I consorzi di cui al comma 1 [e 2] sono tenuti a garantire lâequilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dellâarticolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalitĂ indicate dallâarticolo 224 comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonchĂŠ da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui allâarticolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui allâarticolo 225.
[5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano allâOsservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo, che sarĂ inserito nel programma generale di prevenzione e gestione].
[6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare allâOsservatorio nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa allâanno precedente, con lâindicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio].
Articolo 224
(Consorzio nazionale imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dellâattivitĂ di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalitĂ giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy.
[2. Entro il 30 giugno 20, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore, ai sensi dellâarticolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive].
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui allâarticolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce lâattuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui allâ articolo 223, i soggetti di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi, di cui allâarticolo 223, che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui allâallegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici ;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dellâattuazione del Programma generale nonchĂŠ campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sullâambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui allâarticolo 219, comma 3, lettere e), f) e g);
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui allâarticolo 221, comma 10, lettera c), nonchĂŠ gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantitĂ totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantitĂ di imballaggi usati riutilizzati nellâanno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalitĂ individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI ;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dallâarticolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui allâarticolo 223 e i soggetti di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dellâintervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso lâutilizzazione del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dallâAutoritĂ di cui allâarticolo 207 e assicura lâosservanza degli indirizzi da questa tracciati.
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, lâelaborazione e lâutilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dallâarticolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dellâarticolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui allâarticolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Al fine di garantire lâattuazione del principio di corresponsabilitĂ gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui allâarticolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi di responsabilitĂ estesa del produttore operanti [ e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)], con lâAssociazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con lâUnione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui allâarticolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalitĂ di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attivitĂ di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.
5-bis. Lâaccordo di programma di cui al comma 5 è costituito da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun materiale di cui allâallegato E. Gli allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualitĂ , tenendo conto delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo dâambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi collettivi.
5-ter. Lâaccordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui allâarticolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui allâarticolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.
6. Lâaccordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso allâAutoritĂ di cui allâarticolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai sensi dellâarticolo 237, comma 4, è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per lâorganizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui allâarticolo 223, in proporzione alla quantitĂ totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantitĂ di imballaggi usati riutilizzati nellâanno precedente e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonchĂŠ da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dellâattivitĂ , con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attivitĂ svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Questâultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dallâespletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.
[9. Lâapplicazione del contributo ambientale CONAI esclude lâassoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalitĂ ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.]
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivitĂ produttive.
[11. Al Consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), e 223.]
12. In caso di mancata stipula dellâaccordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dallâentrata in vigore del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare unâintesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, dâintesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5. Lâaccordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale dâimballaggio, anche dal competente Consorzio di cui allâarticolo 223 e dai competenti sistemi autonomi di cui allâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c). Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti dâimballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dallâarticolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui allâarticolo 225, il CONAI adotta, nellâambito delle proprie disponibilitĂ finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui allâarticolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dallâAllegato E alla parte quarta del presente decreto.
Articolo 225
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis, e articolo 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili;
a-bis) la progettazione, la fabbricazione e lâuso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonchĂŠ lâutilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dellâUnione;;
b) lâaccrescimento della proporzione della quantitĂ di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantitĂ di imballaggi non riciclabili;
c) lâaccrescimento della proporzione della quantitĂ di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantitĂ di imballaggi non riutilizzabili;
d) il miglioramento delle caratteristiche dellâimballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piĂš tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nellâambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette allâOsservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo, che sarĂ inserito nel programma generale di prevenzione e gestione, nonchĂŠ la relazione generale consuntiva relativa allâanno solare precedente. Con decreto del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e lâANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio..
[4. La relazione generale consuntiva relativa allâanno solare precedente è trasmessa per il parere allâOsservatorio nazionale sui rifiuti, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivitĂ produttive, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e lâANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio].
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dallâAutoritĂ di cui allâarticolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dallâallegato Ealla parte quarta del presente decreto.
6. I piani regionali di cui allâ articolo 199sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.
Articolo 226
(Divieti)
1. Ă vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei riliuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti allâutilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dallâarticolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nellâallegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellâUnione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonchĂŠ quelli di cui allâallegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dellâarticolo 9 della direttiva 94/62/CE. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino allâemanazione del predetto decreto si applica lâAllegato F alla parte quarta del presente decreto.
4. Ă vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE dellâ 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive sono determinate, in conformitĂ alle decisioni dellâUnione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.
Articolo 226 bis
Divieti di commercializzazione delle borse di plastica
1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonchÊ delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unitĂ deve risultare dallo scontrino o fattura dâacquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Articolo 226 ter 3
Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero
1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dellâutilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilitĂ e compostabilitĂ secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità :
a) dal 1Âş gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1Âş gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1Âş gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nellâapplicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformitĂ alla normativa sullâutilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonchĂŠ il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unitĂ deve risultare dallo scontrino o fattura dâacquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
Articolo 226 quater 4
Plastiche monouso
[1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonchĂŠ di prevenire lâabbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonchĂŠ di facilitare e promuovere lâutilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea âStrategia europea per la plastica nellâeconomia circolareâ, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.]
[2. Per le finalitĂ e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;b) lâelaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e lâutilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) lâinformazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.]
[3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.]
4. Al fine di realizzare attivitĂ di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dallâanno 2019. Con successivo decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalitĂ di utilizzazione del Fondo.
Titolo III
Gestione di particolari categorie di rifiuti
Articolo 227
(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849.
Articolo 228
(Pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonchÊ il disposto di cui agli articoli 179 e180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.
2. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalitĂ attuative dellâobbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dallâobbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o lâimportatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con lâobbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato allâatto dellâacquisto dello stesso.
3. Il trasferimento allâeventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nellâanno precedente costituisce adempimento dellâobbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilitĂ .
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente lâammontare del rispettivo contributo necessario per lâadempimento, nellâanno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano lâammontare del contributo. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. Ă fatta salva la facoltĂ di procedere nellâanno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per lâanno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo dâintesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravitĂ dellâinadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
Articolo 229
(Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualitĂ elevata â cdr e cdr-q)
[1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualitĂ elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dallâarticolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.
[2. Ferma restando lâapplicazione della disciplina di cui al presente articolo, è escluso dallâambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualitĂ elevata (CDR-Q), di seguito CDR-Q, come definito dallâarticolo 183 , comma 1, lettera s), prodotto nellâambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualitĂ basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato allâeffettivo utilizzo in co-combustione, come definita dallâarticolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.]
3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e allâesercizio dellâimpianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q è ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso lâimpiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e lâimpiego del CDR è ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
4. Ai fini della costruzione e dellâesercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per lâesercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. [Le modalitĂ per lâutilizzo del CDR-Q sono definite dal citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.]
[5. Il CDR-Q è fonte rinnovabile, ai sensi dellâarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.]
[ 6. Il CDR e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui allâarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.]]
Articolo 230
(Rifiuti derivanti da attivitĂ di manutenzione delle infrastrutture)
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivitĂ di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dellâinfrastruttura a rete e degli impianti per lâerogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce lâattivitĂ manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto dâopera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata allâindividuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1-bis. â I rifiuti derivanti dalla attivitĂ di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per lâerogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attivitĂ economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attivitĂ manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
[4. Fermo restando quanto previsto nellâarticolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attivitĂ di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti cosĂŹ come definito nel comma 1.]
5. I rifiuti provenienti dalle attivitĂ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonchĂŠ i sistemi individuali di cui allâarticolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge lâattivitĂ di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dellâAlbo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unitĂ locale del soggetto che svolge lâattivitĂ di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge lâattivitĂ di pulizia manutentiva è comunque tenuto allâiscrizione allâAlbo nazionale gestori ambientali, ai sensi dellâarticolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivitĂ di raccolta e di trasporto di rifiuti, e allâiscrizione allâAlbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui allâarticolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Articolo 231
(Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresÏ consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928,929 e923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con i Ministri dellâeconomia e delle finanze, dellâambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino allâadozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dellâautorizzazione del centro, le generalitĂ del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonchĂŠ lâassunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dellâimpegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dellâautomobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilitĂ civile, penale e amministrativa connessa con la proprietĂ dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
[8. Gli estremi della ricevuta dellâavvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sullâapposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.]
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dellâarticolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dellâarticolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Ă consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. Lâorigine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti lâattivitĂ di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne lâidoneitĂ e la funzionalitĂ .
12. Lâutilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivitĂ di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e allâindividuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino allâadozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalitĂ di trattamento dei veicoli di cui allâAllegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Ăš
Articolo 232
(Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina giĂ sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dellâAllegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. Ai punti 2.4 dellâallegato 1 e 6.6.4 dellâAllegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: âeâ è sostituita dalla disgiunzione: âoâ.
Articolo 232 bis
(Rifiuti di prodotti da fumo)
1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per lâambiente derivanti dallâabbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. Ă vietato lâabbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Articolo 232 ter
(Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nellâambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato lâabbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Articolo 233
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui allâarticolo 237.
2. il Consorzio di cui al comma 1, giĂ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalitĂ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformitĂ allo schema tipo approvato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalitĂ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano ai consorzi:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacitĂ produttiva di ciascun consorziato e la capacitĂ produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria,
7. La determinazione e lâassegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacitĂ o di impossibilitĂ di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per lâassolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, [anche in forma associata], la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere allâAutoritĂ di cui allâarticolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicitĂ , che il sistema è effettivamente ed autonoma mente funzionante e che è in grado di conseguire, nellâambito delle attivitĂ svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalitĂ del sistema adottato. LâAutoritĂ , dopo aver acquisito i necessari clementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, lâinteressato chiede al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio lâadozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. LâAutorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I consorzi sono tenuti a garantire lâequilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:
a) dai proventi delle attivitĂ svolte dai consorzi;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalitĂ consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, al fine di garantire lâequilibrio di gestione dei consorzi.
11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivitĂ produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sullâattivitĂ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nellâanno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivitĂ professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. Lâobbligo di conferimento non esclude la facoltĂ per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della ComunitĂ europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivitĂ proprie delle categorie medesime successivamente allâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivitĂ . [Resta altresĂŹ consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 9, di nuovi consorzi o lâadozione del sistema di cui al medesimo comma 9, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo lâobbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo].
Articolo 234
(Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui allâarticolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231, [nonchĂŠ, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati allâedilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque]. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui allâarticolo 237.
[2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Lâelenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonchĂŠ degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino allâemanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.]
3. Il consorzio di cui al comma 1, giĂ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalitĂ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformitĂ allo schema tipo approvato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri dĂŹ amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatoli di rifiuti di beni in polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualitĂ di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalitĂ di partecipazione vengono definite nellâambito dello statuto di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivitĂ proprie delle categorie medesime successivamente allâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivitĂ . [Resta altresĂŹ consentita per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 7, di nuovi consorzi o lâadozione del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo lâobbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo].
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente, [anche in forma associata], la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivitĂ , con quantitĂ definite e documentate.
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere allâosservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicitĂ , che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nellâambito delle attivitĂ svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalitĂ del sistema adottato. LâAutoritĂ , dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, lâinteressato chiede al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio lâadozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. LâAutoritĂ presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilitĂ per avviarli ad attivitĂ di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuovono lâinformazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano lâeliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro lâinquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I consorzi sono tenuti a garantire lâequilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzi sono costituiti:
a) dai proventi delle attivitĂ svolte dai consorzi;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dallâeventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalitĂ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivitĂ produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sullâattivitĂ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nellâanno solare precedente.
13. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sullâimporto netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche lâentitĂ dei contributi di cui al comma 10, lettera b).
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attivitĂ , detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. Lâobbligo di conferimento non esclude la facoltĂ per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della ComunitĂ europea.
Articolo 235
Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
[1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui allâarticolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente articolo, [che non] aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui allâarticolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, giĂ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalitĂ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformitĂ allo schema tipo approvato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Allâarticolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 6-bis, è sostituito dal presente: ÂŤTutti i soggetti che effettuano attivitĂ di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui allâarticolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dellâobbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3.
[4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;
c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro lâinquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;
e) promuovere la sensibilizzazione dellâopinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dellâeliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.]
[5. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
b) le imprese che svolgono attivitĂ di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.]
[6. Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di anno in anno con i criteri di cui al comma 3-bis dellâarticolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 16 del presente articolo.]
7. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione alle finalitĂ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 15 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivitĂ proprie delle categorie medesime successivamente allâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivitĂ . [Resta altresĂŹ consentita per gli stessi soggetti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo lâobbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.]
9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento ai consorzi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivitĂ di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. Lâobbligo di conferimento non esclude la facoltĂ per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della ComunitĂ europea.
10. Allâarticolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: ÂŤAl fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.
11. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, sono determinati: il contributo ambientale di cui al comma 10, la percentuale dei costi da coprirsi con lâapplicazione di tale sovrapprezzo.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
13. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivitĂ produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sullâattivitĂ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nellâanno solare precedente.
14. Al comma 2 dellâarticolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475, è aggiunta la seguente lettera:
ÂŤd-bis) promuovere la sensibilizzazione dellâopinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dellâeliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosiÂť.
15. Il comma 3 dellâarticolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dal seguente:
Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
b) le imprese che svolgono attivitĂ di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo e sauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.Âť.
16. Dopo il comma 3, dellâarticolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è inserito il seguente:
ÂŤ3-bis: Nellâambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacitĂ produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attivitĂ di fabbricazione, oppure dâimportazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dellâartigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.Âť.
[17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dellâarticolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive.]
18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.]
Articolo 236
(Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati)
1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare allâassolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui allâarticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, [o ad uno dei consorzi da costituirsi ai sensi del comma 2]. I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui allâarticolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, giĂ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalitĂ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformitĂ allo schema tipo approvato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicitĂ , nonchĂŠ di libera concorrenza nelle attivitĂ di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. [I Consorzi di cui al comma 2 devono trasmettere al Consorzio di cui allâarticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contestualmente alla comunicazione di cui allâarticolo 189, comma 3, copia della comunicazione stessa.] Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e allâuopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui allâarticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinchĂŠ tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dellâobbligo si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 258per la mancata comunicazione di cui allâarticolo 189, comma 3.
4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nellâambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantitĂ di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate in relazione alle finalitĂ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. [La rappresentanza negli organi elettivi dei Consorzi è attribuita in misura pari allâottanta per cento alle imprese che producono oli base vergini e immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per cento alle imprese che producono e immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati.]
7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nellâanno al netto dei ricavi per lâassolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dellâolio lubrificante che sarĂ messo a consumo nellâanno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti allâatto del pagamento dellâimposta di consumo (A).
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalitĂ ed i termini fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalitĂ e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellâambiente e della tutela del territorio e delle attivitĂ produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dallâapprovazione dello statuto del consorzio.
10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivitĂ produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attivitĂ produttive una relazione tecnica sullâattivitĂ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nellâanno solare precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le relative modalitĂ di nomina.
12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dellâopinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente la attivitĂ di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per lâavvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi:
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicitĂ della gestione, nonchĂŠ della tutela della salute e dellâambiente da ogni inquinamento dellâaria, delle acque del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui allâarticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinchĂŠ tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) concordare con le imprese che svolgono attivitĂ di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per lâavvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantitĂ raccolte e richieste, delle capacitĂ produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti giĂ in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualitĂ idonea per il consumo;
l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dallâavvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarĂ erogato con riferimento alla quantitĂ di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualitĂ idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio allâimpresa stessa;
l-quater) assicurare lâavvio alla combustione dellâolio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dellâolio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dellâolio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro lâinquinamento.
13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivitĂ o determinate aree territoriali. LâattivitĂ dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilitĂ dei consorzi stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivitĂ proprie delle categorie medesime successivamente allâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivitĂ . [Resta altresĂŹ consentita per i predetti soggetti, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo lâobbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.]
15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivitĂ di gestione di tali rifiuti. Lâobbligo di conferimento non esclude la facoltĂ per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della ComunitĂ europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.
Articolo 237
(Criteri direttivi dei sistemi di gestione).1. Al fine di migliorare la qualitĂ dellâambiente e per contribuire alla transizione verso unâeconomia circolare, i sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dellâobsolescenza programmata, nonchĂŠ a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui allâarticolo 178 e dei criteri di cui allâarticolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, giĂ istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sullâintero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree piĂš proficue.
2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, garantiscono la continuitĂ dei servizi di gestione dei rifiuti sullâanno solare di riferimento, ancorchĂŠ siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonchĂŠ adeguata attivitĂ di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi.
3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi finanziari ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto; tale responsabilitĂ finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi collettivi che operano per loro conto e le autoritĂ pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale secondo le modalitĂ di cui al comma 4.
4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per unitĂ o per peso del prodotto immesso sul mercato nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del rifiuto da esso generato in conformitĂ ai principi di cui allâarticolo 178, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai prodotti, nonchĂŠ da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Esso è modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto conto della loro durevolezza, riparabilitĂ , riutilizzabilitĂ e riciclabilitĂ , nonchĂŠ della presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno.
5. Il contributo è inoltre impiegato per accrescere lâefficienza della filiera, mediante attivitĂ di ricerca scientifica applicata allâecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.
6. Annualmente, entro il 30 settembre i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e allâISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione e gestione relativo allâanno solare successivo, nonchĂŠ, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo allâanno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e lâuso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonchĂŠ lâutilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dellâecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dellâUnione; lâaccrescimento della proporzione della quantitĂ di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantitĂ di prodotti non riutilizzabili; lâaccrescimento della proporzione della quantitĂ di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantitĂ di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa allâanno solare precedente, inoltre, riporta:
a) lâindicazione nominativa degli operatori economici che partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;
c) le modalitĂ di determinazione del contributo ambientale;
d) le finalità per le quali è utilizzato il contributo ambientale;
e) lâindicazione delle procedure di selezione dei gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonchĂŠ dellâelenco degli stessi gestori individuati per area geografica e che operano sullâintero territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le relative misure e interventi correttivi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi. In presenza di piĂš attivitĂ produttive, il centro di costo afferente allâattivitĂ di gestione del fine vita del prodotto è evidenziato in una contabilitĂ dedicata, tale da mostrare tutte le componenti di costo associate al contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito. Ă fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. Lâavanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per lâesercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo.
7. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato, provvede a nuova determinazione. I sistemi collettivi si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato nellâesercizio finanziario successivo.
8. Il contributo ambientale versato in conformitĂ alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude lâassoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva.
9. I sistemi collettivi giĂ istituiti si conformano ai principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio 2023.
10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi collettivi esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dellâAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare una apposita istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva, avente personalitĂ giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto conforme ai principi del presente decreto, nonchĂŠ allo statuto tipo. Il riconoscimento è effettuato secondo le modalitĂ contenute nellâarticolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime specifico applicabile.
Titolo III bis
Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti
Articolo 237 bis
(FinalitĂ e oggetto).
1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivitĂ di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attivitĂ nellâaria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dellâambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchĂŠ le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento allâesigenza di assicurare unâelevata protezione dellâambiente contro le emissioni causate dallâincenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.
Articolo 237 ter
(Definizioni).
1. Ai fini dellâapplicazione del presente titolo si definiscono:
a) ârifiuti urbani mistĂŹ: i rifiuti di cui allâarticolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui allâAllegato D alla Parte Quarta;
b) âimpianto di incenerimentò: qualsiasi unitĂ e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso lâincenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonchĂŠ altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonchĂŠ i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dallâossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, lâimpianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;
c) âimpianto di coincenerimentò: qualsiasi unitĂ tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonchĂŠ altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e lâintero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dellâaria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dallâossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, lâimpianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dellâimpianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensĂŹ nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, lâimpianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
d) âimpianto di incenerimento e coincenerimento esistentè: un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purchĂŠ lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta allâautoritĂ competente entro il 28 dicembre 2002, purchĂŠ lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
e) âimpianto di incenerimento e coincenerimento nuovò: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
f) âmodifica sostanzialè: una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di unâinstallazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per lâambiente;
g) âcaminò: una struttura contenente una o piĂš canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nellâatmosfera;
h) âcapacitĂ nominalè: la somma delle capacitĂ di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantitĂ di rifiuti che può essere incenerita in unâora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) âcarico termico nominalè: la somma delle capacitĂ di incenerimento dei forni che costituiscono lâimpianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantitĂ oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
m) âore operativè: il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nellâatmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;
n) âemissionĂŠ: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dellâinstallazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nellâaria, nellâacqua o nel suolo;
o) âvalori limite di emissionĂŠ: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di unâemissione che non devono essere superati in uno o piĂš periodi di tempo;
p) âdiossine e furanĂŹ: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dellâAllegato 1;
q) âgestorè: la persona fisica o giuridica di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera r-bis);
r) âresiduò: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto allâarticolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi allâinterno dellâimpianto di incenerimento o di coincenerimento;
s) âbiomassĂ : per biomassa si intendono:
1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
2) i rifiuti seguenti:
2.1) rifiuti vegetali derivanti da attivitĂ agricole e forestali;
2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se lâenergia termica generata è recuperata;
2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se lâenergia termica generata è recuperata;
2.4) rifiuti di sughero;
2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
t) âautorizzazionĂŠ: la decisione o piĂš decisioni scritte, emanate dallâautoritĂ competente ai fini di autorizzare la realizzazione e lâesercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformitĂ a quanto previsto nel presente titolo.
Articolo 237 quater
(Ambito di applicazione ed esclusioni)
1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi. 2. Sono esclusi dallâambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire piĂš rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui allâarticolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti allâanno.
Articolo 237 quinquies
(Domanda di autorizzazione)
1. La realizzazione e lâesercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nellâambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dellâarticolo 6, comma 13, si applica lâarticolo 208;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dellâarticolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dellâautorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) lâimpianto è progettato e attrezzato e sarĂ gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
c) i residui sono ridotti al minimo in quantitĂ e nocivitĂ e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarĂ effettuato nel rispetto della Parte IV;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dellâAllegato 1, lettera C, e dellâAllegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilitĂ imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dellâimpianto, sia superiore al 50 per cento della producibilitĂ complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui allâarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Articolo 237 sexies 6
(Contenuto dellâautorizzazione) .
1. Lâautorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nellâimpianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dellâelenco europeo dei rifiuti, nonchĂŠ lâinformazione sulla quantitĂ di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacitĂ nominale e il carico termico nominale autorizzato dellâimpianto;
c) i valori limite per le emissioni nellâatmosfera e nellâacqua per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonchĂŠ la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nellâatmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per lâavviamento e lâarresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto allâarticolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dellâimpianto ai fini dellâapplicazione dellâAllegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g) le modalitĂ e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nellâautorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dellâimpianto. La messa in esercizio deve essere comunicata allâautoritĂ competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Lâautorizzazione stabilisce altresĂŹ la data entro cui devono essere comunicati allâautoritĂ competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonchĂŠ il numero dei campionamenti da realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, lâautorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantitĂ ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nellâimpianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, lâautorizzazione è subordinata almeno alle seguenti condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nellâAllegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale;
b) le condizioni dâesercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantitĂ di residui o a residui con un piĂš elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
3-bis. LâautoritĂ competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione.
Articolo 237 septies
(Consegna e ricezione dei rifiuti).
1. Il gestore dellâimpianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sullâambiente, in particolare lâinquinamento dellâaria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonchĂŠ altri effetti negativi sullâambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima dellâaccettazione dei rifiuti nellâimpianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base allâelenco europeo dei rifiuti.
3. Prima dellâaccettazione dei rifiuti pericolosi nellâimpianto di incenerimento o nellâimpianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare lâosservanza dei requisiti previsti dallâautorizzazione, in particolare quelli di cui allâarticolo 237-sexies.
4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);
b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne lâidoneitĂ ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;
c) le caratteristiche di pericolositĂ dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dellâaccettazione dei rifiuti pericolosi nellâimpianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:
a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dallâautoritĂ competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nellâimpianto, per verificarne mediante controlli la conformitĂ allâautorizzazione nonchĂŠ alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autoritĂ competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo lâincenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. LâautoritĂ competente, in sede di autorizzazione, può concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di unâinstallazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.
Articolo 237 octies 8
(Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento).
Art. 237-octies
1. Nellâesercizio dellâimpianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinchĂŠ le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonchĂŠ per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il piĂš completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo lâultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piĂš sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimitĂ della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dallâautoritĂ competente.
4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piÚ sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre lâ1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.
6. Ciascuna linea dellâimpianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dellâimpianto, per garantire lâinnalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e allâarticolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantochĂŠ vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni piĂš sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo lâultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e allâarticolo 237-nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
7. Prima dellâinizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, lâautoritĂ competente verifica che lâimpianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dellâautorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dellâimpianto. Lâesito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilitĂ per il gestore.
8. Qualora lâautoritĂ competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che lâimpianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dellâautorizzazione. Lâesito dellâaccertamento è fatto pervenire allâautoritĂ competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente lâattivazione dellâimpianto.
9. Al fine di ridurre lâimpatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. Lâapprovazione di tale elemento progettuale nellâambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilitĂ , urgenza ed indifferibilitĂ dei lavori.
10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire lâalimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
a) allâavviamento, finchĂŠ non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dellâarticolo 237-nonies;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dellâarticolo 237-nonies;
c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.
13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.
Articolo 237 nonies
(Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dellâattivitĂ ) .
1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, lâautoritĂ competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente lâapplicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dellâarticolo 237-octies, nonchĂŠ, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dellâarticolo 237-octies, purchĂŠ nellâimpianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nellâAllegato 1, parte A, per lâincenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni dâesercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantitĂ di residui o a residui con un piĂš elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui allâarticolo 237-octies.
1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nellâAllegato 1, paragrafo A.
2. Le autoritĂ competenti comunicano Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui allâarticolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nellâambito delle relazioni di cui allâarticolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dellâattivitĂ che comporti lâincenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.
Articolo 237 decies 10
(Coincenerimento di olii usati).
1. Ă vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nellâautorizzazione concessa dallâautoritĂ competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.
2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, è autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) gli oli usati come definiti allâarticolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantitĂ di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nellâAllegato D alla Parte Quarta, in quantitĂ o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dallâarticolo 177, comma 4;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dellâimpianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
Articolo 237 undecies
(Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nellâambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE)
1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalitĂ di esercizio e le prescrizioni di cui allâAllegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dellâambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa allâindividuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dellâElenco europeo dei rifiuti; 020203 âScarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazionĂŠ.
Articolo 237 duodecies
(Emissione in atmosfera)
1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocitĂ e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e lâambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualitĂ dellâaria.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nellâatmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente allâAllegato I, paragrafo A, e allâAllegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nellâimpianto, o qualora lâimpianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati allâAllegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui allâAllegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare lâosservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte allâAllegato I, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni è effettuato conformemente al punto C dellâAllegato I e punto C dellâAllegato 2.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare lâosservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte allâAllegato 2, lettera B, al presente Titolo.
6. Lâinstallazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dellâAllegato I e al punto C dellâAllegato 2 al presente Titolo.
7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati allâAllegato I, paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, lâautoritĂ competente valuta la possibilitĂ di concedere specifiche deroghe previste agli Allegato I e 2, nel rispetto delle norme di qualitĂ ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.
Articolo 237 terdecies 13
(Scarico di acque reflue)
1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento è limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dallâautorizzazione di cui allâarticolo 237-sexies.
2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette allâautorizzazione rilasciata dallâautoritĂ competente ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dallâindicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantitĂ di acqua da prelevare nellâanno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dellâeventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dallâindicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonchĂŠ dallâindicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
4. Lâautorizzazione di cui allâarticolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dellâAllegato I al presente Titolo;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonchĂŠ la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dellâobiettivo di qualitĂ dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dellâarticolo 76 e successivi;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformitĂ alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e lâambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti allâAllegato 1, paragrafo D. Ă vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dellâAllegato V alla Parte Terza, a piè di impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dellâimmissione nellâimpianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dellâimmissione nellâimpianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
8. Al fine di verificare lâosservanza dei valori limite di emissione stabiliti allâAllegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dellâimpianto di incenerimento o coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dallâimpianto di incenerimento dei rifiuti o dallâimpianto di incenerimento dei rifiuti o dallâimpianto di coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.
12. Devono essere adottate le misure necessarie volte allâeliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonchĂŠ ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o giĂ usata nel ciclo produttivo come lâacqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dellâimpianto di incenerimento dei rifiuti o dellâimpianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dellâAllegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dallâimpianto di trattamento.
14. Il sito dellâimpianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dellâimpianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare lâimmissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
15. Ă prevista una capacitĂ di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dellâimpianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dellâimpianto di coincenerimento o per lâacqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacitĂ di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.
Articolo 237 quaterdecies
Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonchĂŠ le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dellâAllegato 1 e della lettera C dellâAllegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto allâAllegato VI alla Parte Quinta.
2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto allâAllegato 1, paragrafo C, punto 1, e allâAllegato 2, paragrafo C, punto 1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nellâeffluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. LâautoritĂ competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se lâimpianto adotta sistemi di trattamento dellâacido cloridrico (HCl) nellâeffluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
4. LâautoritĂ competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacitĂ nominale inferiore a 6t/ora se il gestore può dimostare, sulla base di informazioni relative alla qualitĂ dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nellâeffluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se lâeffluente gassoso campionato viene essiccato prima dellâanalisi.
6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dallâautoritĂ competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui allâAllegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonchĂŠ gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali lâautoritĂ competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dellâimpianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. Allâatto della messa in esercizio dellâimpianto, e successivamente su motivata richiesta dellâautoritĂ competente, devono essere controllati nelle piĂš gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantitĂ di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati allâautoritĂ competente in modo da consentirle di verificare lâosservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nellâautorizzazione, secondo le procedure fissate dallâautoritĂ che ha rilasciato la stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio lâautoritĂ competente e lâagenzia regionale o provinciale per la protezione dellâambiente, fermo restando quanto previsto allâarticolo 237-octiesdecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dellâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
Articolo 237 quinquiesdecies
Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto allâarticolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformitĂ a quanto previsto allâAllegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto allâAllegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati allâautoritĂ competente in modo da consentirle di verificare lâosservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nellâautorizzazione, secondo le procedure fissate dallâautoritĂ che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente lâautoritĂ competente e lâagenzia regionale o provinciale per la protezione dellâambiente, fermo restando quanto previsto allâarticolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dellâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.
Articolo 237 sexiesdecies
Residui
1. La quantitĂ e la pericolositĂ dei residui prodotti durante il funzionamento dellâimpianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformitĂ alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nellâimpianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformitĂ alle norme del presente decreto legislativo.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nellâambiente di tali residui, ad esempio mediante lâutilizzo di contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dallâimpianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonchĂŠ il potenziale inquinante dei vari residui. Lâanalisi deve riguardare in particolare lâintera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Articolo 237 septiesdecies
Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
1. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui allâarticolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti lâapplicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di garantire al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria allâattuazione del comma 1, le autoritĂ competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dellâarticolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative allâapplicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le autorizzazioni alla realizzazione e allâesercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito lâaccesso alle informazioni ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore.
4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o piĂš luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinchĂŠ chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dellâautoritĂ competente. La decisione dellâautoritĂ competente, lâautorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalitĂ .
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacitĂ nominale di due o piĂš Mg lâora, entro il 30 aprile dellâanno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dellâimpianto che dovrĂ essere trasmessa allâautoritĂ competente che la rende accessibile al pubblico con le modalitĂ di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito allâandamento del processo e delle emissioni nellâatmosfera e nellâacqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.
6. LâautoritĂ competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacitĂ nominale inferiore a due tonnellate lâora.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonchĂŠ della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalitĂ di cui al comma 1 al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e allâ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Articolo 237 octiesdecies
Condizioni anomale di funzionamento
1. LâautoritĂ competente stabilisce nellâautorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta lâattivitĂ appena possibile, finchĂŠ sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo lâarticolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, lâimpianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per piĂš di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dellâintero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre lâattivitĂ , il tenore totale di polvere delle emissioni nellâatmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nellâatmosfera di TOC e CO di cui allâAllegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dĂ comunicazione nel piĂš breve tempo possibile allâautoritĂ competente e allâautoritĂ di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalitĂ dellâimpianto.
Articolo 237 noviesdecies
Incidenti o inconvenienti
1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilitĂ ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati allâarticolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sullâambiente, il gestore:
a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Articolo 237 vicies
Accessi ed ispezioni
1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari allâaccertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonchĂŠ del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per lâespletamento delle loro funzioni, ed a consentire lâaccesso allâintero impianto.
Articolo 237 vicies semel 21
Spese
1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonchĂŠ quelle relative allâespletamento dellâistruttoria per il rilascio dellâautorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dellâautorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalitĂ di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.
2. Fatto salvo il comma 1, le attivitĂ e le misure previste rientrano nellâambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dallâattuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 237 vicies bis
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando lâobbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, lâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione provvede allâaggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dellâautorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo lâobbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con lâesclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. Lâammissione delle attivitĂ di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attivitĂ che dovrĂ comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista allâarticolo 215, comma 3. Per lâavvio dellâattivitĂ di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacitĂ massima di coincenerimento dei rifiuti. Lâavvio delle attività è subordinato allâeffettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta lâanno, accertano:
a) la tipologia e la quantitĂ dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
b) la conformitĂ delle attivitĂ di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, lâinizio ovvero la prosecuzione dellâattivitĂ , salvo che il titolare dellâimpianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivitĂ alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dellâarticolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque allâautoritĂ competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dellâadeguamento di cui al comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attivitĂ produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attivitĂ produttive, sentita la Conferenza unificata.
Titolo IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 238
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dallâarticolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui allâarticolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dallâentrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle AutoritĂ dâambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonchĂŠ da una quota rapportata alle quantitĂ di rifiuti conferiti, al servizio fornito e allâentitĂ dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le AutoritĂ dâambito approvano e presentano allâAutoritĂ di cui allâarticolo 207il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrĂ essere gradualmente assicurata lâintegrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque lâassenza di oneri per le autoritĂ interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire lâintegrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttivitĂ e della qualitĂ del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. Lâeventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dellâorganizzazione del servizio.
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui allâarticolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua lâattivitĂ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantitĂ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due annI.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per lâapplicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con lâAgenzia delle entrate.
Titolo V
Bonifica di siti contaminati
Articolo 239
(Principi e campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalitĂ per lo svolgimento delle operazioni necessarie per lâeliminazione delle sorgenti dellâinquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio âchi inquina pagaâ.
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) allâabbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrĂ procedere alla caratterizzazione dellâarea ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
Articolo 240
(Definizioni)
1. Ai fini dellâapplicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: lâarea o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali struttore edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e lâanalisi di rischio sito specifica, come individuati nellâAllegato 5alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in unâarea interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o piĂš concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con lâapplicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nellâAllegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosĂŹ definiti costituiscono i livelli di accettabilitĂ per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o piĂš valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con lâapplicazione della procedura di analisi di rischio di cui allâAllegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dellâanalisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attivitĂ in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attivitĂ produttive sia industriali che commerciali nonchĂŠ le aree pertinenziali e quelle adibite ad attivitĂ accessorie economiche, ivi comprese le attivitĂ di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attivitĂ ;
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attivitĂ produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o unâomissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per lâambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire unâalternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza dâemergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: lâinsieme degli interventi eseguiti in un sito con attivitĂ in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per lâambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dellâattivitĂ . Essi comprendono altresĂŹ gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino allâesecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione allâinterno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare lâefficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: lâinsieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per lâambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni dâuso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: lâinsieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilitĂ per la destinazione dâuso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dallâesposizione prolungata allâazione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nellâalla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria lâesecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivitĂ o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantitĂ significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.
Articolo 241
(Regolamento aree agricole)
1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, dâemergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e allâallevamento è adottato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.
Articolo 241 bis
(Aree Militari)
1. Ai fini dellâindividuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dellâistruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attivitĂ connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dellâallegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attivitĂ effettivamente condotte allâinterno delle aree militari.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dellâeffettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dellâallegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attivitĂ militari non incluse nella Tabella l dellâ allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dallâIstituto Superiore di SanitĂ sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attivitĂ svolte nel poligono, assumendo altresĂŹ le iniziative necessarie per lâestensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nellâarea del poligono, un documento indicante le attivitĂ previste, le modalitĂ operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dellâambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dellâARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nellâambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui allâarticolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette allâOsservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalitĂ previste dallâarticolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui allâarticolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, lâISPRA provvede alle attivitĂ di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA [, secondo le modalitĂ definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare].
[4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attivitĂ di cui allâarticolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo.].
5. Per le attivitĂ di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dellâAmministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalitĂ di attuazione.Âť.
Articolo 242
(Procedure operative ed amministrative)
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dellâinquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dĂ immediata comunicazione ai sensi e con le modalitĂ di cui allâarticolo 304 , comma 2. La medesima procedura si applica allâatto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dellâinquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, unâindagine preliminare sui parametri oggetto dellâinquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Lâautocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivitĂ di verifica e di controllo da parte dellâautoritĂ competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui lâinquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivitĂ ivi svolte nel tempo.
3. Qualora lâindagine preliminare di cui al comma 2 accerti lâavvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dellâinquinamento ne dĂ immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonchĂŠ alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui allâ Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Lâautorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per lâapplicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dellâemanazione del predetto decreto, i criteri per lâapplicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nellâAllegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dallâapprovazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dellâanalisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dellâistruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dellâanalisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con lâapprovazione del documento dellâanalisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dellâanalisi di rischio e allâattuale destinazione dâuso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dallâapprovazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Lâanzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora lâautoritĂ competente ravvisi la necessitĂ di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per lâadempimento. In questo caso il termine per lâapprovazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dĂ comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivitĂ di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piĂš delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrĂ avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dellâanalisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dallâapprovazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilitĂ il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piĂš idonee, la regione può autorizzare lâapplicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata allâindividuazione dei parametri di progetto necessari per lâapplicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessitĂ a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dellâestensione dellâarea interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nellâambito dellâarticolazione temporale potrĂ essere valutata lâadozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessitĂ di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per lâadempimento. In questa ipotesi il termine per lâapprovazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dellâesercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie allâattuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario allâattuazione medesima, lâautorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo allâinterno dellâarea oggetto dellâintervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Lâautorizzazione costituisce, altresĂŹ, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilitĂ , di urgenza ed indifferibilitĂ dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresĂŹ le eventuali prescrizioni necessarie per lâesecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dellâefficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivitĂ di verifica in corso dâopera necessarie per la certificazione di cui allâarticolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata lâentitĂ delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dellâintervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui allâarticolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando lâobbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dellâarea, nĂŠ una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualitĂ ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni dâuso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per lâintero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
8. I criteri per la selezione e lâesecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonchĂŠ per lâindividuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. â Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nellâAllegato 3 alla parte quarta del presente decreto,
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati [con attivitĂ in esercizio], garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce unâulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dellâefficacia delle misure adottate ed indicano se allâatto della cessazione dellâattivitĂ si renderĂ necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresĂŹ autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchĂŠ non compromettano la possibilitĂ di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivitĂ in esercizio, la regione, fatto salvo lâobbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dellâambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivitĂ .
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente allâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per lâambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti lâesistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne lâentitĂ e lâestensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivitĂ istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dellâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. [Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.]
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui allâarticolo 252, comma 4.
13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dellâallegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare allâARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con lâARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dallâARPA territorialmente competente relativi allâarea oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonchĂŠ di altri dati disponibili per lâarea oggetto di indagine, lâARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. Ă fatta comunque salva la facoltĂ dellâARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilitĂ delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.
Articolo 242 bis
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica)
1. Lâoperatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare allâamministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonchĂŠ del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensĂŹ a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione dâuso. Lâoperatore è responsabile della veridicitĂ dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dellâ articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non piĂš di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con lâautoritĂ competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi allâintera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e allâesercizio degli impianti e attivitĂ previsti dal progetto di bonifica lâinteressato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivitĂ alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivitĂ , che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dellâatto di assenso, il soggetto interessato comunica allâamministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e allâARPA territorialmente competente, la data di avvio dellâesecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalitĂ tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrĂ essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, lâinteressato presenta il piano di caratterizzazione allâautoritĂ di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione dâuso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. Lâesecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con lâARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dĂ comunicazione allâautoritĂ titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dellâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dellâavvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, lâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente territorialmente competente comunica le difformitĂ riscontrate allâautoritĂ titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
5. Resta fermo lâobbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformitĂ alla destinazione dâuso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.
Articolo 242 ter 3
Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonchĂŠ opere lineari necessarie per lâesercizio di impianti e forniture di servizi e, piĂš in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora lâinstallazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto allâassetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e allâesercizio degli stessi impianti, nonchĂŠ le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allâarticolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalitĂ e tecniche che non pregiudichino nĂŠ interferiscano con lâesecuzione e il completamento della bonifica, nĂŠ determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dellâarea nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia giĂ caratterizzato ai sensi dellâarticolo 242.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dellâautoritĂ competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nellâambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nellâambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1- bis, nonchĂŠ per quelle di cui allâarticolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono allâindividuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dellâAutoritĂ competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonchĂŠ le modalitĂ di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dellâattuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalitĂ di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dellâarea oggetto dellâintervento ai sensi dellâarticolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con lâAgenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificitĂ del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dellâAgenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con lâISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dellâavvio delle attivitĂ dâindagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora lâindagine preliminare accerti lâavvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dĂ immediata comunicazione con le forme e le modalitĂ di cui allâarticolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;b) in presenza di attivitĂ di messa in sicurezza operativa giĂ in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione allâAgenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto allâavvio delle opere. Al termine dei lavori, lâinteressato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivitĂ di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivitĂ di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
c-bis) ove lâindagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalitĂ previste dal comma 4-bis dellâarticolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dellâarticolo 242.
4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dallâarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. Ă fatta comunque salva la facoltĂ dellâARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilitĂ delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.
5. Allâattuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 243
(Gestione delle acque sotterranee emunte)
1. Al fine di impedire e arrestare lâinquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dellâinquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dallâarticolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilitĂ tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformitĂ alle finalitĂ generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma I secondo le modalità dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, lâimmissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuitĂ il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma i dellâarticolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui allâarticolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalitĂ di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico nĂŠ altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantitĂ utilizzabili e alle modalitĂ dâimpiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire unâeffettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestivitĂ degli interventi, di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dellâautorizzazione allo scarico sono dimezzati.
Articolo 244
(Ordinanze)
1. Le pubbliche amministrazioni che nellâesercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dellâevento di superamento con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. Lâordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito nĂŠ altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dallâamministrazione competente in conformitĂ a quanto disposto dallâarticolo 250.
4-bis. Per le attivitĂ affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dellâARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 245
(Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate suiniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui allâarticolo 242, il proprietario o il gestore dellâarea che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui allâarticolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per lâidentificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dallâapprovazione o comunicazione ai sensi dellâarticolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per lâidentificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dallâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente competente. Ă comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltĂ di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nellâambito del sito in proprietĂ o disponibilitĂ .
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano giĂ provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dellâobbligo di bonifica di siti per eventi anteriori allâentrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrĂ definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolositĂ del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltĂ degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.
Articolo 246
(Accordi di programma)
1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalitĂ e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dallâapprovazione del documento di analisi di rischio di cui allâarticolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralitĂ di siti che interessano il territorio di piĂš regioni, i tempi e le modalitĂ di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dallâapprovazione del documento di analisi di rischio di cui allâarticolo 242, con le regioni interessate.
3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralitĂ di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano piĂš soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalitĂ di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dallâapprovazione del documento di analisi di rischio di cui allâarticolo 242, con il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attivitĂ produttive, dâintesa con la Conferenza Stato-regioni.
Articolo 247
(Siti soggetti a sequestro)
1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, lâautoritĂ giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare lâaccesso al sito per lâesecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire lâulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.
Articolo 248
(Controlli)
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni dâuso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dellâarticolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e allâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente competenti ai fini dellâeffettuazione dei controlli sulla conformitĂ degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonchĂŠ la conformitĂ degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dallâAgenzia regionale per la protezione dellâambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.
2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dellâarticolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrĂ comprendere anche un piano di monitoraggio con lâobiettivo di verificare lâevoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie di cui allâarticolo 242, comma 7.
Articolo 249
(Aree contaminate di ridotte dimensioni)
1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nellâAllegato 4 alla parte quarta del presente decreto.
Articolo 250
(Bonifica da parte dellâamministrazione)
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano nĂŠ il proprietario del sito nĂŠ altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui allâarticolo 242 sono realizzati dâufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo lâordine di prioritĂ fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dallâaccertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nellâambito delle proprie disponibilitĂ di bilancio.
1-bis. Per favorire lâaccelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le AutoritĂ di bacino distrettuali le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dellâarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle societĂ in house del medesimo Ministero.
Articolo 251
(Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dallâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono lâanagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) lâelenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonchĂŠ degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) lâindividuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dellâesecuzione dâufficio, fermo restando lâaffidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dellâarticolo 242.
2. Qualora, allâesito dellâanalisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonchĂŠ dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata allâUfficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire lâefficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, lâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dellâambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dellâanagrafe, nonchĂŠ le modalitĂ della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dellâambiente (SINA).
Articolo 252
(Siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantitĂ e pericolositĂ degli inquinanti presenti, al rilievo dellâimpatto sullâambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonchĂŠ di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. Allâindividuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, dâintesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densitĂ della popolazione o dellâestensione dellâarea interessata;
d) lâimpatto socio economico causato dallâinquinamento dellâarea deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di piĂš regioni.
f-bis) lâinsistenza, attualmente o in passato, di attivitĂ di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivitĂ produttive ed estrattive di amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonchĂŠ dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. I valori dâintervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure dâintervento funzionali allâuso legittimo delle aree e proporzionali allâentitĂ della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dellâIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
4. La procedura di bonifica di cui allâarticolo 242dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio si avvale per lâistruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dellâambiente (SNPA e dellâIstituto superiore di sanitĂ nonchĂŠ di altri soggetti qualificati pubblici o privati. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivitĂ al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dellâinquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con lâAgenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificitĂ del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dellâAgenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con lâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dellâautoritĂ competente. Il proponente, trenta giorni prima dellâavvio delle attivitĂ dâindagine, trasmette al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e allâagenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora lâindagine preliminare accerti lâavvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e allâagenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivitĂ di indagine. Lâautocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivitĂ di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dellâautocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attivitĂ di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.
4-ter In alternativa alla procedura di cui allâarticolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dellâarea, può presentare al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui allâallegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dellâanalisi di rischio sito specifica e dellâapplicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dellâanalisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, lâanalisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per lâapprovazione del progetto operativo di cui allâarticolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dellâanalisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dellâopera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilitĂ o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino allâacquisizione della pronuncia dellâautoritĂ competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e lâesercizio degli impianti e delle attrezzature necessari allâattuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dellâarticolo 27-bis.
[4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui allâarticolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando lâobbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare unâanalisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni dâuso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dellâarticolo 242 sono comunque prestate per lâintero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.]
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato nĂŠ altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dellâAgenzia per la protezione dellâambiente e per i servizi tecnici (APAT), dellâIstituto superiore di sanitĂ e dellâE.N.E.A. nonchĂŠ di altri soggetti qualificati pubblici o privati, anche coordinati fra loro.
6. Lâautorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra lâaltro, quelli relativi alla realizzazione e allâesercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Lâautorizzazione costituisce, altresĂŹ, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilitĂ , urgenza ed indifferibilitĂ dei lavori. A tal fine il proponente allega allâistanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e allâesercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con lâindicazione anche dellâAmministrazione ordinariamente competente.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, lâapprovazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
[8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata lâistruttoria tecnica, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dellâinteressato, ove ricorrano motivi dâurgenza e fatta salva lâacquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilitĂ ambientale, ove prevista, lâavvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio. Lâautorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui allâarticolo 242, comma 7.]
8-bis. Nei siti di interesse nazionale, lâapplicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata allâindividuazione dei parametri di progetto necessari per lâapplicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dallâIstituto superiore di sanitĂ che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dellâistanza corredata della necessaria documentazione tecnica.
9. Ă qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente lâarea interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio si provvederĂ alla perimetrazione della predetta area.
â9-bis. Ă individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente lâarea interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dellâArea vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dellâistanza la volturazione dellâautorizzazione di cui allâarticolo 242, commi 4 e 6.
9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per lâavvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali lâesecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attivitĂ di cui al comma 4.
Articolo 252 bis
Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, dâintesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonchĂŠ con il Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piĂš proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. Lâesclusione cessa di avere effetto nel caso in cui lâimpresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalitĂ , il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per lâattuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) lâindividuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dellâambiente;
b) lâindividuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da universitĂ ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dellâinvestimento e la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dellâaccordo;
g) lâindividuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivitĂ di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.
i-bis) le modalitĂ di monitoraggio per il controllo dellâadempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
3. La stipula dellâaccordo di programma costituisce riconoscimento dellâinteresse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilitĂ .
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle societĂ interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dallâarticolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato lâinquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dallâallegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dellâesigenza di non pregiudicare lâavvio e lo sviluppo dellâiniziativa economica e di garantire la sostenibilitĂ economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. Lâattuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dallâaccordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno lâonere reale per tutti i fatti antecedenti allâaccordo medesimo. La revoca dellâonere reale per tutti i fatti antecedenti allâaccordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dellâavvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dellâarticolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivitĂ di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente lâacquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dellâarea.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dallâaccordo nonchĂŠ per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per lâattuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dellâarticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dellâaccordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dellâarticolo 252.
[9. Fatta salva lâapplicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonchĂŠ la costruzione e lâesercizio degli impianti e delle opere connesse.]
10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piĂš societĂ âin houseâ individuate nellâaccordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietĂ pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per lâattuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformitĂ ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca dâintesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nellâambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonchĂŠ a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 253
(Oneri reali e privilegi speciali)
1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati dâufficio dallâautoritĂ competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. Lâonere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dellâAgenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sullâimmobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dellâinquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dellâautoritĂ competente che giustifichi, tra lâaltro, lâimpossibilitĂ di accertare lâidentitĂ del soggetto responsabile ovvero che giustifichi lâimpossibilitĂ di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuositĂ .
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dellâinquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con lâosservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dallâautoritĂ competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dellâesecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dellâinquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dellâinquinamento per le spese sostenute e per lâeventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Titolo VI
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I
Sanzioni
Articolo 254
(Norme speciali)
1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.
Articolo 255
(Abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dallâarticolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con lâammenda da mille euro a diecimila euro. Se lâabbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio .
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui allâarticolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se lâabbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui allâarticolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui allâarticolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera allâordinanza del Sindaco, di cui allâarticolo 192, comma 3, o non adempie allâobbligo di cui allâarticolo 187, comma 3, è punito con la pena dellâarresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui allâarticolo 192, comma 3, ovvero allâadempimento dellâobbligo di cui allâarticolo 187, comma 3.
Articolo 256
(AttivitĂ di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attivitĂ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209,210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dellâarresto da tre mesi a un anno o con lâammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dellâarresto da sei mesi a due anni e con lâammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui allâarticolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dellâarresto da sei mesi a due anni e con lâammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dellâarresto da uno a tre anni e dellâammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dellâarea sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietĂ dellâautore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metĂ nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchĂŠ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui allâarticolo 187, effettua attivitĂ non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui allâarticolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dellâarresto da tre mesi ad un anno o con la pena dellâammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantitĂ equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9,233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, [234,] 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo lâobbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui allâarticolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo lâobbligo di corrispondere i contributi pregressi.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metĂ nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Articolo 256 bis
Combustione illecita di rifiuti
1. Salvo che il fatto costituisca piÚ grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui allâarticolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nellâambito dellâattivitĂ di unâimpresa o comunque di unâattivitĂ organizzata. Il titolare dellâimpresa o il responsabile dellâattivitĂ comunque organizzata è responsabile anche sotto lâautonomo profilo dellâomessa vigilanza sullâoperato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili allâimpresa o allâattivitĂ stessa; ai predetti titolari dâimpresa o responsabili dellâattivitĂ si applicano altresĂŹ le sanzioni previste dallâ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dellâarticolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dellâ articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dellâarea sulla quale è commesso il reato, se di proprietĂ dellâautore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui allâarticolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui allâarticolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano allâabbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.
Articolo 257
(Bonifica dei siti)
1. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque cagiona lâinquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dellâarresto da sei mesi a un anno o con lâammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformitĂ al progetto approvato dallâautoritĂ competente nellâambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui allâarticolo 242, il trasgressore è punito con la pena dellâarresto da tre mesi a un anno o con lâammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dellâarresto da un anno a due anni e la pena dellâammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se lâinquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. Lâosservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilitĂ per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Articolo 258
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. I soggetti di cui allâarticolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui allâarticolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonchĂŠ nei casi piĂš gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dellâinfrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitĂ lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unitĂ lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unitĂ lavorative annue; ai predetti fini lâanno da prendere in considerazione è quello dellâultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dellâinfrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui allâarticolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dellâarticolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonchĂŠ nei casi di mancato invio alle autoritĂ competenti e di mancata conservazione dei registri di cui allâarticolo 190, comma 1, o del formulario di cui allâarticolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui allâarticolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [e assimilati] che non effettuano la comunicazione di cui allâarticolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piĂš degli obblighi previsti dallâarticolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dallâarticolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
9. Chi con unâazione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piĂš violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piĂš grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piĂš azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piĂš violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia giĂ intervenuta sentenza passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando lâobbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui allâarticolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalitĂ definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta lâapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalitĂ ivi definite comporta lâapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda allâiscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dellâarticolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalitĂ previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dellâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui allâarticolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui allâarticolo 253, comma 5, secondo criteri e modalitĂ di ripartizione fissati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o allâannotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nellâipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilitĂ , con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilitĂ di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Articolo 259
(Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dellâarticolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nellâAllegato II del citato regolamento in violazione dellâarticolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dellâammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con lâarresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Articolo 260
(AttivitĂ organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
[1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piĂš operazioni e attraverso lâallestimento di mezzi e attivitĂ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivitĂ si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui allâarticolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dellâambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena allâeliminazione del danno o del pericolo per lâambiente.
4-bis. Ă sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilitĂ e ne ordina la confisca.]
Articolo 260 bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono lâiscrizione al sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui allâarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per lâiscrizione al sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui allâarticolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Allâaccertamento dellâomissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilitĂ nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilitĂ occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI â AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalitĂ stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitĂ lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unitĂ lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unitĂ lavorative annue; ai predetti fini lâanno da prendere in considerazione è quello dellâultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dellâinfrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilitĂ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonchĂŠ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui lâinfrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unitĂ lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalitĂ di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalitĂ di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilitĂ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui allâ articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nellâambito del sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilitĂ dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI â AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui allâ art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI â AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilitĂ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con unâazione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piĂš violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piĂš grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piĂš azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piĂš violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce lâirrogazione delle sanzioni accessorie .
Articolo 260 ter 3
(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)
1. Allâaccertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dellâarticolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per lâattivitĂ di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui allâart. 99 c.p. o allâarticolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. Allâaccertamento delle violazioni di cui al comma 1 dellâarticolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dellâ iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dellâarticolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche allâaccertamento delle violazioni di cui al comma 1 dellâarticolo 256.
Articolo 261
(Imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono allâobbligo di raccolta di cui allâarticolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per lâadempimento degli obblighi di cui allâarticolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui allâarticolo 223, nĂŠ adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dellâarticolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono allâobbligo di cui allâarticolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui allâarticolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui allâarticolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
4. La violazione del disposto di cui allâarticolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonchÊ in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; allâaccertamento delle violazioni provvedono, dâufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.
Articolo 261 bis
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque effettua attivitĂ di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione allâesercizio di cui presente titolo, è punito con lâarresto da uno a due anni e con lâammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque effettua attivitĂ di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui allâarticolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione allâesercizio, è punito con lâarresto da sei mesi ad un anno e con lâammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui allâarticolo 237-duodecies, comma 5, è punito con lâarresto fino ad un anno e con lâammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, il proprietario ed il gestore che nellâeffettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto allâarticolo 237-octies, comma 10, sono puniti con lâarresto fino ad un anno e con lâammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque effettua attivitĂ di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui allâarticolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con lâarresto fino a nove mesi e con lâammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui allâarticolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti allâAllegato 1, paragrafo D, è punito con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui allâarticolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con lâarresto fino a tre mesi e con lâammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque, nellâesercizio dellâattivitĂ di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui allâarticolo 237-undecies, è punito con lâarresto fino ad un anno o con lâammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui allâAllegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con lâarresto da uno a due anni e con lâammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui allâarticolo 237-octies, comma 8, e allâarticolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con lâarresto fino ad un anno o con lâammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed allâesercizio, in assenza della verifica di cui allâarticolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui allâarticolo 237-octies, comma 8, e allâarticolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con lâarresto fino ad un anno o con lâammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nellâesercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nellâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, allâarticolo 237-quinquies, comma 3, allâarticolo 237-septies, comma 1, e allâarticolo 237-octies, comma 1, è punito con lâammenda da tremila euro a trentamila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nellâesercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui allâarticolo 237-septies, comma 6, e allâarticolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dallâautoritĂ competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nellâesercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui allâarticolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dallâautoritĂ competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nellâesercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dallâautoritĂ competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui lâinstallazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.
Articolo 262
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, allâirrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dallâarticolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui allâarticolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dallâarticolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto lâautoritĂ giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dellâapplicazione delle sanzioni amministrative.
Articolo 263
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati allâesercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allâarticolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui allâarticolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dellâarticolo 261-bis sono versate allâentrata dei bilanci delle autoritĂ competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare allâarticolo 29-decies, comma 4, nonchĂŠ le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dellâarticolo 255, comma 1-bis, è versato allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivitĂ di cui ai commi 1 e 2 dellâarticolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attivitĂ di cui al comma 1 dellâarticolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per lâambiente derivanti dallâabbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui allâarticolo 232-ter, nonchĂŠ alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dellâinterno e con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalitĂ attuative del presente comma.
Capo II
Disposizioni transitorie
Articolo 264
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede lâulteriore vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dellâarticolo 9 e dellâarticolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuitĂ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dellâarticolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) lâarticolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dellâarticolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) lâarticolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuitĂ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
l) lâarticolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dallâarticolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) lâarticolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: âi soggetti di cui allâarticolo 38, comma 3, lettera a) sino alla parola: âCONAIâ;
[n) lâarticolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;]
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuitĂ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dellâarticolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
p) lâarticolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dellâISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui allâ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo 264 bis
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010)
1. AllâAllegato âArticolazione del MUDâ del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 â Rifiuti, al punto â4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioniâ la âSezione comunicazione semplificataâ è abrogata e sono abrogati il punto 6 â Sezione rifiutiâ e il punto 8 â Sezione intermediari e commercioâ;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011.
Articolo 264 ter 3
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
[1. Allâarticolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente: â3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui allâarticolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonchĂŠ i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e allâarticolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.â.]
Articolo 264 quater
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)
[1. Allâarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 è sostituito dal seguente: â4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui allâarticolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilitĂ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e allâarticolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo lâallegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.]
Articolo 265
(Disposizioni transitorie)
1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino allâadozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuitĂ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nellâesercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dallâarticolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, è ammessa lâassimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolositĂ , per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al 30 giugno 2024.
3. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca e con il Ministro delle attivitĂ produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universitĂ , nonchĂŠ presso le imprese e i loro consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata allâautoritĂ competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica giĂ autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. LâautoritĂ competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.
[5. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive sono disciplinati modalitĂ , presupposti ed effetti economici per lâipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative, in conformitĂ agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dellâautorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dellâAllegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivitĂ di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivitĂ di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivitĂ nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 266
(Disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui allâarticolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. Dallâattuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
3. Le spese per lâindennitĂ e per il trattamento economico del personale di cui allâarticolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 novembre 1988, n. 475, restano a carico del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attivitĂ di comune interesse.
[4. I rifiuti provenienti da attivitĂ di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivitĂ .]
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attivitĂ di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivitĂ medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchĂŠ le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimoarticolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivitĂ produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
Parte V
Norme in materia di tutela dellâaria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Titolo I
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attivitĂ
Articolo 267
(Campo di applicazione)
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dellâinquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attivitĂ che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformitĂ dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nellâautorizzazione di cui allâarticolo 208 o nellâautorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali di qualitĂ dellâaria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma lâapplicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attivitĂ presenti nello stesso stabilimento, nonchĂŠ nei casi previsti dallâarticolo 214, comma 8.
3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni lâautorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dallâautorizzazione integrata ambientale.
[4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare lâattuazione di tutte le piĂš opportune azioni volte a promuovere lâimpiego dellâenergia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivitĂ produttive di concerto con i Ministri dellâambiente e della tutela del territorio e dellâeconomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dellâOsservatorio di cui allâarticolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui allâarticolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dellâarticolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per assolvere allâobbligo di cui allâarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosĂŹ come definite dallâarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validitĂ dei certificati verdi, allâarticolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole ÂŤotto anniÂť sono sostituite dalle parole ÂŤdodici anniÂť.]
Articolo 268
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dellâaria atmosferica, dovuta allâintroduzione nella stessa di una o di piĂš sostanze in quantitĂ e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualitĂ dellâambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dellâambiente;
b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nellâatmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivitĂ di cui allâarticolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nellâambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o piĂš appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui allâarticolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;
f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi allâora riportate in condizioni normali (N metri cubi/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piĂš impianti o sono effettuate una o piĂš attivitĂ che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile allâesercizio di una o piĂš attivitĂ ;
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dellâarticolo 6 o dellâarticolo 11 o dellâarticolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purchĂŠ in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o lâinsieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attivitĂ , anche nellâambito di un ciclo piĂš ampio ;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attivitĂ presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attivitĂ presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui allâarticolo 269, comma 2, o nellâautorizzazione di cui allâarticolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione allâautorizzazione generale di cui allâarticolo 272, o nellâautorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dallâarticolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalitĂ di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilitĂ tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sullâambiente; per gli impianti di cui allâarticolo 273 si applica la definizione prevista dallâarticolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attivitĂ di cui allâarticolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo. Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è lâobbligo di comunicazione di cui allâarticolo 269, comma 8;
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa lâinstallazione o lâesercizio dello stabilimento e che è responsabile dellâapplicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui allâarticolo 273 e per le attivitĂ di cui allâarticolo 275 si applica la definizione prevista allâarticolo 5, comma 1, lettera r-bis) ;
o) autoritĂ competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autoritĂ indicata dalla legge regionale quale autoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione alle emissioni e allâadozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, lâautoritĂ competente è quella che rilascia tale autorizzazione;
p) autoritĂ competente per il controllo: lâautoritĂ a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dellâautorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autoritĂ coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, lâautoritĂ competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;
q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dellâimpianto nelle condizioni di esercizio piĂš gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dallâautorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria;
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unitĂ di misura specifica di prodotto o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dellâeffluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione (mg/Nmetri cubi) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dellâeffluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unitĂ di tempo;
v) soglia di rilevanza dellâemissione: flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piĂš gravose dellâimpianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piĂš efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivitĂ e relativi metodi di esercizio indicanti lâidoneitĂ pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalitĂ di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attivitĂ ;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta lâapplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nellâambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchĂŠ il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piĂš efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dellâambiente nel suo complesso. Per gli impianti di cui allâarticolo 273 e per le attivitĂ di cui allâarticolo 275 si applica la definizione prevista allâarticolo 5, comma 1, lettera l-ter);
aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione è, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui lâimpianto, a seguito dellâerogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita lâattivitĂ a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui lâimpianto, a seguito dellâinterruzione dellâerogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita lâattivitĂ a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialitĂ nominale dellâimpianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con lâesercizio dellâattivitĂ cui lâimpianto è destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosĂŹ prodotto:
gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto unâautorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto unâautorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);
gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti allâallegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste allâallegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa allâepoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza lâaccensione comandata per bruciare il combustibile;
gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza lâaccensione spontanea per bruciare il combustibile;
gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza lâaccensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;
gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;
hh) potenza termica nominale dellâimpianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, cosĂŹ come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno lâelemento carbonio e uno o piĂš degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscositĂ , correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacitĂ nominale: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attivitĂ di cui allâarticolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialitĂ di prodotto per cui le attivitĂ sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attivitĂ di cui allâarticolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo ;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacitĂ nominale riferita, se non diversamente stabilito dallâautorizzazione, a tre centotrenta giorni allâanno in caso di attivitĂ effettuate su tutto lâarco della settimana ed a duecentoventi giorni allâanno per le altre attivitĂ ;
qq) riutilizzo di solventi organici: lâutilizzo di solventi organici prodotti da una attivitĂ e successivamente recuperati [al fine di essere alla stessa destinati] per qualsiasi finalitĂ tecnica o commerciale, ivi compreso lâuso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto, per le attivitĂ ivi previste;
[ ss) raffinerie: raffinerie di oli minerali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 ] ;
tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina giĂ costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;
tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato allâerogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato (33);
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dellâarticolo 276, lâattrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;
2) ai fini dellâarticolo 277, lâattrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione (34);
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso lâimpianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio (35);
tt-quinquies) flusso: quantitĂ totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacitĂ in un impianto di distribuzione (36);
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 â 2710 1141 -2710 1145 â 2710 1149 â 2710 1151 â 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto allâimpiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina (37);
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione (38);
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o piÚ torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacitĂ superiore ad 1 metro cubo, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o piĂš cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o una o piĂš cisterne rimuovibili.
eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui lâallegato X alla Parte Quinta preveda lâutilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti (39);
eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio (40);
eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo (41);
eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno lâ85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;
eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non piĂš del 20% in volume di inerti e altri costituenti (42);
eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densitĂ , disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo lâessiccazione(43);
eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)(44);
eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito allâarticolo 183, comma 1, lett. a)(45).
Articolo 269
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
1. Fatto salvo quanto stabilito dallâarticolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dallâarticolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. Lâautorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivitĂ presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni .
1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dellâarticolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dellâarticolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonchĂŠ in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti allâarticolo 273-bis, comma 13.
2. Il gestore che intende installare un uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta allâautoritĂ competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivitĂ , le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantitĂ e la qualitĂ di tali emissioni, le modalitĂ di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire lâadeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano lâesercizio e la quantitĂ , il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede lâutilizzo, nonchĂŠ, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivitĂ ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti allâallegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.
3. Per il rilascio dellâautorizzazione allâinstallazione di stabilimenti nuovi, lâautoritĂ competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dellâarticolo 14, [comma 3,] della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per lâaggiornamento dellâautorizzazione lâautoritĂ competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse allâautoritĂ competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se lâautoritĂ competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni; il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche allâautoritĂ competente. [Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attivitĂ produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dallâarticolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorsi tali termini, si applica lâarticolo 2, comma 8, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 ]
4. Lâautorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalitĂ di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui ĂŠ stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformitĂ dei valori misurati ai valori limite e la periodicitĂ del monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dellâesercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nellâautorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui allâarticolo 271, comma 18;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui lâautoritĂ competente valuti necessario intervenire.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, lâautorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivitĂ di uno stabilimento. [Per gli impianti di cui allâallegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, lâautorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dallâarticolo 275, comma 2, non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale ] .
6. Lâautorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dellâimpianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto allâarticolo 272, comma 3, deve essere comunicata allâautoritĂ competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Lâautorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi allâautoritĂ competente i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dellâimpianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonchĂŠ il numero dei campionamenti da realizzare; [tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che lâimpianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore]. LâautoritĂ competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dellâautorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piĂš impianti o dallâavvio di una o piĂš attivitĂ dello stabilimento autorizzato.
7. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dellâadozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dellâautorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, lâesercizio dellâimpianto può continuare anche dopo la scadenza dellâautorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. LâautoritĂ competente può imporre il rinnovo dellâautorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dallâarticolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualitĂ dellâaria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dellâautorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dĂ comunicazione allâautoritĂ competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, lâautoritĂ competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale lâautoritĂ competente aggiorna lâautorizzazione dello stabilimento con unâistruttoria limitata agli impianti e alle attivitĂ interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione allâevoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con unâistruttoria estesa allâintero stabilimento.[ Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, lâautoritĂ competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dellâautorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.] Se la modifica non è sostanziale, lâautoritĂ competente provvede, ove necessario, ad aggiornare lâautorizzazione in atto. Se lâautoritĂ competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere allâesecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dellâautoritĂ competente di provvedere successivamente. [Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilitĂ tecnica delle stesse.] Ă fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 275, comma 11. Il rinnovo dellâautorizzazione comporta, a differenza dellâaggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. [Con apposito decreto da adottare ai sensi dellâarticolo 281, comma 5, si provvede ad integrare lâallegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera m bis), e con lâindicazione modifiche di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è lâobbligo di effettuare la comunicazione]. Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui al comma 11-bis .
9. LâautoritĂ competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dellâautorizzazione. Il gestore fornisce a tale autoritĂ la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attivitĂ di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali allâaccertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi lâaccesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalitĂ , con apposito provvedimento dallâautoritĂ competente .
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale allâinstallazione di uno stabilimento nuovo.
11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore allâautoritĂ competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dallâatto che la produce. Lâaggiornamento dellâautorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dellâautorizzazione per la parte trasferita. Lâautorizzazione applica la classificazione di cui allâarticolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. LâautoritĂ competente procede altresĂŹ allâaggiornamento dellâautorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di questâultimo.
11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per lâistruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dallâautoritĂ competente.
[12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresĂŹ a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attivitĂ di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attivitĂ di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attivitĂ ricadano tra quelle previste dallâarticolo 272, comma 1. Per le attivitĂ aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dellâAllegato V alla parte quinta del presente decreto.]
[13. Se un luogo ĂŠ adibito, in assenza di una struttura fissa, allâesercizio non occasionale delle attivitĂ previste dai commi 10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da piĂš soggetti, lâautorizzazione ĂŠ richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalitĂ e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita lâattivitĂ .]
[14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui allâallegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW:
d) impianti di combustione, ubicati allâinterno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se lâattivitĂ di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui allâallegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
h) impianti di combustione connessi alle attivitĂ di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicitĂ e cumulabilitĂ particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dellâAllegato I alla parte quinta del presente decreto.]
[15. LâautoritĂ competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dellâimpianto o di avvio dellâattivitĂ .]
[16. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalitĂ , con apposito provvedimento dallâautoritĂ competente.]
Articolo 270
Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
1. In sede di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto allâarticolo 272, lâautoritĂ competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attivitĂ sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dellâAllegato I alla parte quinta dei presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, lâautoritĂ competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilitĂ di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).
[3. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivitĂ produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2.]
4. Se piĂš impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attivitĂ tra loro identiche, lâautoritĂ competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. LâautoritĂ competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 282, comma 2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto [o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,] deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, lâautoritĂ competente può consentire un impianto avente piĂš punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dellâimpianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. Lâautorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dellâimpianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dellâimpianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
7. Ove opportuno, lâautoritĂ competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di piĂš impianti in uno o piĂš punti di emissione comuni, purchĂŠ le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il piĂš restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. Lâautorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dellâarticolo 269, comma 4, lettera b).
8. Lâadeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 è realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o allâottenimento dellâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 281, o dellâarticolo 272, comma 3, ovvero nel piĂš breve termine stabilito dallâautorizzazione. Ai fini dellâapplicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 lâautoritĂ competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui allâarticolo 281, comma 9.
8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste allâarticolo 273, commi 9 e 10, e allâarticolo 273-bis, commi 8 e 9.
Articolo 271
Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivitĂ
1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivitĂ degli stabilimenti.
[2. Con decreto da adottare ai sensi dellâarticolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attivitĂ presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e lâintegrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto.]
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivitĂ deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualitĂ dellâaria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformitĂ al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attivitĂ previsti dallâarticolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dellâentitĂ della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualitĂ dellâaria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni piĂš restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purchĂŠ ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualitĂ dellâaria.
5. Per gli impianti e le attivitĂ degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi lâautorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di unâistruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. A tal fine possono essere altresĂŹ considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivitĂ , anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda. Si devono altresĂŹ valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attivitĂ presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualitĂ dellâaria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
5-bis. Per gli impianti e le attivitĂ degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute.
[5-ter. Nelle more dellâadozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualitĂ dellâaria, di qualitĂ ambientale e di emissioni in atmosfera.]
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, lâautorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sullâambiente.
7.Lâautorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi può sempre stabilire, per effetto dellâistruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piĂš severi di quelli contenuti negliallegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.
7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicitĂ e cumulabilitĂ particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dellâesercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, lâautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dellâautorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano allâautoritĂ competente una relazione con la quale si analizza la disponibilitĂ di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilitĂ tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, lâautoritĂ competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dellâautorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta allâadeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.
[ 8. Per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, fino allâadozione del decreto di cui al comma 2, lâautorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi di cui al comma 5 e sulla base delle migliori tecniche disponibili. Nellâautorizzazione non devono comunque essere superati i valori minimi di emissione che lâAllegato I fissa per gli impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e dellâAllegato V alla parte quinta del presente decreto. Si applica lâultimo periodo del comma 6 ].
[ 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, lâautorizzazione può stabilire valori limite di emissione piĂš severi di quelli fissati dallâAllegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualitĂ dellâaria:
a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
b) per zone di particolare pregio naturalistico, individuate allâinterno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dellâarticolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o dellâarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203] .
[10. Nel caso previsto dallâarticolo 270, comma 6, lâautorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dellâimpianto. Il flusso di massa complessivo dellâimpianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione].
11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dellâossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nellâallegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nellâallegato I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dellâossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nellâemissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
dove:
EM = concentrazione misurata
E = concentrazione
O2 M = tenore di ossigeno misurato
O2 = tenore di ossigeno di riferimento
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantitĂ di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dellâesercizio. In caso di ulteriore diluizione dellâemissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
dove:
PM= portata misurata
EM = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dellâesercizio
E = concentrazione riferita alla P
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dellâimpianto, intesi come i periodi in cui lâimpianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Lâautorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per lâeventualitĂ di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limile di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui allâarticolo 272, comma 4, lâautorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantitĂ di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica unâanomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, lâautoritĂ competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attivitĂ o altre prescrizioni, fermo restando lâobbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dellâimpianto nel piĂš breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dellâimpianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui allâarticolo 273, ai medi impianti di combustione di cui allâarticolo 273-bis ed agli impianti e alle attivitĂ di cui allâarticolo 275.
[16. Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dellâautoritĂ competente di stabilire valori limite e prescrizioni piĂš severi.]
17. Lâallegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dellâautoritĂ e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo lâautoritĂ competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dellâautoritĂ o degli organi di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera p), e lâaccertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nellâautorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se lâautorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme allâallegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualitĂ delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora lâautorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dellâautoritĂ .
18.Lâautorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, lâesecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o lâutilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nellâautorizzazione e mette i risultati a disposizione dellâautoritĂ competente per il controllo nei modi previsti dallâallegato VI alla parte quinta del presente decreto e dallâautorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dellâautorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dallâarticolo 279, comma 2-bis .
[19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dellâautoritĂ o degli organi di cui allâarticolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, lâaccertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dallâautorizzazione, lâautoritĂ competente provvede ad aggiornare tempestivamente lâautorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessitĂ , ai valori limite di emissione.]
20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui allâarticolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dallâautoritĂ o dagli organi di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformitĂ tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformitĂ accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate allâautoritĂ competente e allâautoritĂ competente per il controllo entro 24 ore dallâaccertamento. Lâautorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformitĂ relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.
20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dallâautoritĂ o dagli organi di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera p), la non conformitĂ dei valori misurati ai valori limite prescritti, lâautoritĂ competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformitĂ nel piĂš breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dellâesercizio dellâimpianto deve essere sempre disposta se la non conformitĂ può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualitĂ dellâaria a livello locale.
20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformitĂ dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformitĂ nel piĂš breve tempo possibile. In tali casi, lâautoritĂ competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformitĂ , fissando un termine per lâadempimento, e stabilisce le condizioni per lâesercizio dellâimpianto fino al ripristino. La continuazione dellâesercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformitĂ dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualitĂ dellâaria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista allâarticolo 279, comma 2.
Articolo 272
(Impianti e attivitĂ in deroga)
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivitĂ elencati nella parte I dellâAllegato IV alla parte quinta del presente decreto. Lâelenco si riferisce a impianti e ad attivitĂ le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dellâinquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivitĂ , dai piani e programmi o dalle normative di cui allâarticolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dellâAllegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare lâinsieme degli impianti e delle attivitĂ che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nellâelenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dellâAllegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per lâuso di tali combustibili nella parte II, dellâAllegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivitĂ inclusi nellâelenco della parte I dellâallegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivitĂ non inclusi nellâelenco, lâautorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati allâinterno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati allâinterno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dellâarticolo 269 salva la possibilitĂ di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. LâautoritĂ competente può altresĂŹ prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autoritĂ da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dellâimpianto o di avvio dellâattivitĂ ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nellâAllegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalitĂ di cui allâarticolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, la legislazione regionale di cui allâarticolo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e può imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, lâautoritĂ competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformitĂ dellâimpianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformitĂ delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per lâesercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione dellâautoritĂ competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per lâesercizio e la manutenzione dellâimpianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalitĂ di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.
2. LâautoritĂ competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attivitĂ , nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicitĂ dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dellâarticolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni lâarticolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformitĂ allâarticolo 271, commi da 5 a 7. Lâautorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantitĂ e le qualitĂ delle emissioni sono deducibili dalle quantitĂ di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con prioritĂ per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attivitĂ elencate alla Parte II dellâallegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dellâallegato IV alla Parte Quinta si deve considerare lâinsieme degli impianti e delle attivitĂ che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nellâelenco. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dellâarticolo 269. Lâinstallazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attivitĂ non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui allâarticolo 269. Lâinstallazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attivitĂ previsti in piĂš autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, lâinstallazione di impianti e lâavvio di attivitĂ previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite piĂš severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di unâautorizzazione prevista allâarticolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, lâinstallazione di impianti e lâavvio di attivitĂ previsti nelle autorizzazioni generali, purchĂŠ la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o lâentitĂ delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; lâautoritĂ competente provvede ad aggiornare lâautorizzazione prevista allâarticolo 269 sulla base dellâavvenuta adesione
3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dellâinstallazione il gestore invia allâautoritĂ competente una domanda di adesione allâautorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attivitĂ a cui fare riferimento nellâambito delle autorizzazioni generali vigenti. LâautoritĂ che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare lâadesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dallâautorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui allâarticolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista allâarticolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo lâobbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste allâarticolo 269 in caso di modifiche relative allâinstallazione di impianti o allâavvio di attivitĂ non previsti nelle autorizzazioni generali. Lâautorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi allâadesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione allâautorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. LâautoritĂ competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.
3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attivitĂ , devono disciplinare anche le voci previste allâallegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti allâallegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o piĂš impianti o attivitĂ ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare allâautoritĂ competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dellâarticolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
[4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dellâarticolo 281, comma 5, si provvede ad integrare lâallegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con lâindicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, lâautoritĂ competente può permettere, nellâautorizzazione generale, lâutilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi dâimpiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.]
5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi dâaria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, allâumiditĂ e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati allâevacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che lâautoritĂ competente stabilisca di disciplinare nellâautorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.
5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione. Lâautorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti.
Articolo 272 bis
Emissioni odorigene
1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivitĂ presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piĂš severi con le modalitĂ previste allâarticolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/NmÂł) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivitĂ aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso lâobbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nellâambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nellâintorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nellâambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unitĂ odorimetriche (ouE/mÂł o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unitĂ odorimetriche (ouE/mÂł o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dallâarticolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso lâintegrazione dellâallegato I alla Parte Quinta, con le modalitĂ previste dallâarticolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.
Articolo 273
(Grandi impianti di combustione)
1. LâAllegato II alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalitĂ di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformitĂ ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dellâAllegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dellâAllegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto lâesenzione prevista allâAllegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nellâambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dellâarticolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo allâesercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando lâistruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.
3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dellâAutoritĂ Competente in merito allâistanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo allâesercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, della parte I dellâallegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dellâallegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi dellâ Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dellâAutoritĂ Competente in merito allâistanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo allâesercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dellâallegato II alla parte quinta del presente decreto .
4. Lâautorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dellâimpianto presenta allâautoritĂ competente, entro il 30 giugno 2014, nellâambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dellâautorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nellâambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dellâarticolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente lâimpegno a non far funzionare lâimpianto per piĂš di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta allâautoritĂ competente e, comunque, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che lâimpianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dellâautorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) lâimpianto non ha ottenuto lâesenzione prevista allâAllegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se lâesenzione prevista dal comma 4 è concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto allâAllegato II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. Lâautorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dellâimpianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente lâautorizzazione, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a presentare allâautoritĂ competente e, comunque, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dellâimpianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che lâimpianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dellâautorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dellâarticolo 271, commi 5, 14 e 15, lâautorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dellâAllegato II e dei valori di cui allâAllegato I alla Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o piĂš canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 270, ad un punto di emissione.
8. In aggiunta a quanto previsto dallâarticolo 271, comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I dellâAllegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, piĂš impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze è pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autoritĂ competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilitĂ tiene conto dei criteri previsti allâarticolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. LâautoritĂ competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresĂŹ disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero allâimpianto piĂš recente.
10. Lâadeguamento alle disposizioni del comma 9 è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dallâautorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano allâimpianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dellâAllegato II alla Parte Quinta.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilitĂ tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricitĂ . Nel caso in cui tale fattibilitĂ sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio, lâautoritĂ competente, tenuto conto della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
[13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore, come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.]
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che potrebbero arrecare un significativo pregiudizio allâambiente di un altro Stato della ComunitĂ europea, lâautoritĂ competente informa il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio per lâadempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dellâimpatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, lâessiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dellâeffluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nellâindustria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;
[ l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, fatte salve le disposizioni alle stesse espressa mente riferite ];
[m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas.]
m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui allâAllegato II alla Parte Quinta.
[16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente allâentrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dallâAllegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonchĂŠ di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.]
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dellâautorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilitĂ di appropriati siti di stoccaggio di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilitĂ tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilitĂ tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.
16-ter. LâautoritĂ competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare unâarea sufficiente allâinterno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO 2.
Articolo 273 bis
Medi impianti di combustione
1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dellâarticolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, allâautorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste allâallegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.
2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attivitĂ , possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformitĂ allâarticolo 272, comma 3-bis.
3. Lâistruttoria autorizzativa prevista allâarticolo 271, comma 5, e allâarticolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui allâarticolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
4. Per i medi impianti di combustione ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti allâarticolo 271, commi 3 e 4, sono presi in esame nellâistruttoria dellâautorizzazione integrata ambientale ai fini previsti allâarticolo 29-sexies, comma 4-ter.
5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso lâistruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati allâallegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dellâarticolo 272, comma 1.
6. Ai fini dellâadeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di unâautorizzazione prevista allâarticolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. Lâadeguamento, anche su richiesta dellâautoritĂ competente, può essere altresĂŹ previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dellâautorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. LâautoritĂ competente aggiorna lâautorizzazione dello stabilimento con unâistruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con unâistruttoria estesa allâintero stabilimento. In caso di autorizzazioni che giĂ prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione allâautoritĂ competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5. Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, lâautoritĂ competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.
7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresĂŹ, presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformitĂ allâarticolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti allâobbligo di autorizzazione ai sensi dellâarticolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste allâallegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che giĂ prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che giĂ prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.
8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autoritĂ competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilitĂ tiene conto dei criteri previsti allâarticolo 270. Tale unitĂ si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti allâarticolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di piĂš medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o piĂš punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione è soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero allâimpianto piĂš recente.
9. Lâadeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi impianti di combustione esistenti, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dallâautorizzazione, nel rispetto delle date previste dal comma 5.
10. Non costituiscono medi impianti di combustione:
a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, lâessiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dellâeffluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
h) reattori utilizzati nellâindustria chimica;
i) batterie di forni per il coke;
l) cowpers degli altiforni;
m) impianti di cremazione;
n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati allâinstallazione su macchine mobili non stradali;
q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta;
q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dallâarticolo 270 o dallâarticolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto lâeffettivo convogliamento a punti di emissione comuni.
10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dallâarticolo 272, comma 1-bis.
11. Ă tenuto, presso ciascuna autoritĂ competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti allâallegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui allâarticolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonchĂŠ i dati relativi alle modifiche di tali impianti. Ă assicurato lâaccesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
12. I dati previsti al comma 11 sono inseriti nel registro documentale:
a) al rilascio dellâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione nuovi;
b) al rilascio dellâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;
c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d);
d) al perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali di cui allâarticolo 272, comma 3-bis;
e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non sostanziali di cui allâarticolo 269, comma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del registro ove lâautoritĂ competente aggiorni lâautorizzazione dopo il termine;
f) allâatto dellâiscrizione dei medi impianti termici civili di cui allâarticolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nel relativo registro autorizzativo.
13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dellâautorizzazione ai sensi dellâarticolo 269 o della domanda di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui allâarticolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, lâautoritĂ competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.
14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti allâallegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dellâarticolo 272, comma 1.
15. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per piĂš di 500 ore operative allâanno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dallâobbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene lâimpegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dellâautorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dellâautorizzazione, il gestore presenta allâautoritĂ competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nellâanno precedente. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessitĂ di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dellâinterruzione di tale alimentazione.
16. Lâautorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per piĂš di 500 ore operative allâanno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dallâapplicazione dei pertinenti valori limite previsti allâallegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene lâimpegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dellâautorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dallâanno civile successivo a quello di rilascio dellâautorizzazione, il gestore presenta allâautoritĂ competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nellâanno precedente. Lâistruttoria autorizzativa di cui allâarticolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/NmÂł.
17. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 lâobbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di calore utile dellâimpianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda di autorizzazione contiene lâimpegno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dellâautorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dellâautorizzazione, il gestore presenta allâautoritĂ competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dellâimpianto destinata a tale fornitura nellâanno precedente. Lâistruttoria autorizzativa di cui allâarticolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un valore limite non superiore a 1.100 mg/NmÂł.
18. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 può differire al 1° gennaio 2030 lâobbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite precedentemente autorizzati.
19. In caso di impossibilitĂ di rispettare i pertinenti valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo allâallegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di unâinterruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, lâautoritĂ competente può disporre una deroga, non superiore a sei mesi, allâapplicazione di tali valori limite. Lâautorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.
20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di unâimprovvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, lâautoritĂ competente può disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, allâapplicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dallâallegato I alla Parte Quinta. Lâautorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.
21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro un mese dalla concessione. LâautoritĂ competente, se diversa dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque giorni dalla concessione.Âť.
22. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 fissa al 1° gennaio 2030 lâobbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27, della direttiva 2009/72/CE. Lâistruttoria autorizzativa di cui allâarticolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati.
Articolo 274
Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
1. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione è trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
[2. Fino allâanno 2016, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla Commissione europea ogni anno, in relazione allâanno precedente, una relazione concernente gli impianti per i quali è stata concessa lâesenzione prevista dallâAllegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, con lâindicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine lâautoritĂ competente, se diversa dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica a tale Ministero le predette informazioni.]
3. [Entro il 1° gennaio 2016 il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea gli elenchi di tutti gli impianti di combustione cui si applicano rispettivamente lâarticolo 273, comma 4, e lâarticolo 273, comma 5, specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.] Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun impianto di cui allâarticolo 273, comma 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui allâarticolo 273, comma 6, la percentuale della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. LâautoritĂ competente, se diversa dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente allâapplicazione delle stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano allâIstituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalitĂ previste alla Parte III dellâAllegato II alla Parte Quinta, la tipologia dellâimpianto gestito, la data di messa in esercizio dellâimpianto e, con riferimento allâanno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dellâAllegato II alla Parte Quinta, la quantitĂ annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonchĂŠ la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dallâarticolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.
5. LâISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti gli elementi previsti dal comma 4. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, lâISPRA trasmette al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare la suddetta relazione, nonchĂŠ i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonchĂŠ i dati disaggregati raccolti dallâISPRA sono resi disponibili alle autoritĂ competenti sul sito internet del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito internet dellâISPRA.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, con riferimento allâanno precedente:
a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, sezione 1, lettera C, dellâAllegato II alla Parte Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dellâimpossibilitĂ di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga;
b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione a cui sono state concesse le deroghe previste allâAllegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.
8. LâautoritĂ competente, se diversa dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b) contestualmente allâapplicazione delle stesse.
8-bis. Il Ministero dellâambiente trasmette alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati:
a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacità ;
b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative allâapplicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attivitĂ finalizzate a verificare la conformitĂ degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacitĂ .
8-ter. Con decreto del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i tempi e le modalitĂ delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di combustione e le autoritĂ competenti di cui ai titoli I e II alla Parte Quinta effettuano allâISPRA ed al predetto Ministero ai fini della predisposizione delle relazioni previste al comma 8-bis. LâISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.
Articolo 275
(Emissioni di cov)
1. LâAllegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalitĂ di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformitĂ dei valori misurati ai valori limite e le modalitĂ di redazione del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. LâAllegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivitĂ degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o piĂš impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o piĂš attivitĂ individuate nella parte II dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attivitĂ secondo le modalitĂ di cui al comma 7 si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonchĂŠ le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attivitĂ che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attivitĂ individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente [autorizzato]. Le attivitĂ di cui alla parte II dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivitĂ di cui al comma 2 presenta allâautoritĂ competente una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dellâarticolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dellâarticolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dellâarticolo 29-ter, in conformitĂ a quanto previsto al presente articolo e allâAllegato III alla Parte Quinta. [Si applica, a tal fine, lâarticolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.] In aggiunta ai casi previsti dallâarticolo 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivitĂ che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.
5. Lâautorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica lâarticolo 270. Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dellâarticolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attivitĂ di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui allâultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attivitĂ degli stabilimenti esistenti.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente lâautoritĂ competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative
6. Lâautorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e lâemissione totale annua conseguente allâapplicazione dei valori limite di cui al comma 2 [, individuata sulla base di detto consumo, ] nonchĂŠ la periodicitĂ dellâaggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto. Al fine di ammettere lâapplicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dellâallegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, lâautoritĂ competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attivitĂ degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilitĂ di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante lâapplicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando lâesercizio e la gestione delle attivitĂ e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi allâepoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dellâapplicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dallâarticolo 268.
[9. Se le attivitĂ di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dellâentrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine lâautorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attivitĂ si considerano in esercizio senza autorizzazione.]
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con lâapplicazione delle indicazioni di cui alle parti III e IV dellâAllegato IIIalla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. Ă fatta salva la facoltĂ del gestore di chiedere allâautoritĂ competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
11. In caso di modifiche sostanziali di attivitĂ svolte negli stabilimenti esistenti lâautorizzazione dispone che le attivitĂ oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivitĂ degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivitĂ degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attivitĂ svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova allâautoritĂ competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autoritĂ può autorizzare deroghe a detto valore limite, purchĂŠ ciò non comporti rischi per la salute umana o per lâambiente e purchĂŠ le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.
13. Nei casi previsti nella parte III dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto, lâautoritĂ competente può esentare il gestore dallâapplicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dellâarticolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dellâAllegato IIIalla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi allâautoritĂ competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che lâimpianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. LâautoritĂ competente comunica al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piĂš attivitĂ effettuate nello stesso stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, lâautoritĂ competente può:
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attivitĂ o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attivitĂ , non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
[16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N metri cubi, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N metri cubi, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile 2013, purchĂŠ, sin dalle date di adeguamento previste dal comma 8, le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto.]
17. La parte I dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e lâambiente.
18. Le autoritĂ competenti trasmettono al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa allâapplicazione del presente articolo, in conformitĂ a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010. Copia della relazione è inviata dalle autoritĂ competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio invia tali informazioni alla Commissione europea .
18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dellâarticolo 281, comma 6, si provvede ad inserire allâAllegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attivitĂ di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito allâapplicazione del presente articolo, in conformitĂ ai provvedimenti comunitari di attuazione dellâarticolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto .
[ 19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui allâAllegato Ialla parte quinta del presente decreto ].
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piĂš impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali lâautoritĂ competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autoritĂ di aderire allâautorizzazione di cui alla parte VII dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto. Ă fatto salvo il potere delle medesime autoritĂ di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dellâarticolo 272, lâobbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attivitĂ non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attivitĂ di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivitĂ , una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dellâautoritĂ competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sullâambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili;
22. Per attivitĂ di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attivitĂ di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dellâAllegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla piĂš bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attivitĂ di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate lâanno.
Articolo 276
(Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione)
1. LâAllegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui è consentito il deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni dellâAllegato VIIalla parte quinta del presente decreto costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai sensi dellâarticolo 269, comma 10. Con apposito provvedimento lâautoritĂ competente può disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico .
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.
4. Nei terminali allâinterno dei quali è movimentata una quantitĂ di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione è stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento dellâautorizzazione, gli impianti di caricamento si adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2, dellâAllegato VII alla parte quinta del presente decreto entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve essere garantita lâagibilitĂ delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dallâalto. Per quantitĂ movimentata si intende la quantitĂ totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dellâAllegato VII alla parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere consentita lâagibilitĂ delle operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito dei terminali.
6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti allâautorizzazione di cui allâarticolo 269.
Articolo 277
Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, allâallegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonchĂŠ essere sottoposti ai controlli previsti allâallegato VIII medesimo, se:
a) il flusso è superiore a 500 m³/ anno;
b) il flusso è superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc allâanno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dallâallegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino allâadeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti allâallegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. Ă fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilitĂ di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dallâallegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui lâimpianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, [non câè nella direttiva] una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso lâimpianto; se la media della quantitĂ di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dellâimpianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dellâautorizzazione o della concessione dellâimpianto è tenuto allâobbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dellâinterno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui allâallegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dellâomologazione, il Ministero dellâinterno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia lâomologazione si intende negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autoritĂ di altri Paesi appartenenti allâUnione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dellâinterno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autoritĂ estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dellâinterno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa lâesistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono giĂ attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dallâallegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
Articolo 278
(Poteri di ordinanza)
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nellâautorizzazione, ferma restando lâapplicazione delle sanzioni di cui allâarticolo 279 e delle misure cautelari disposte dallâautoritĂ giudiziaria, lâautoritĂ competente procede, secondo la gravitĂ dellâinfrazione:
a) alla diffida, con lâassegnazione di un termine entro il quale le irregolaritĂ devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dellâautorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivitĂ per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per lâambiente;
c) alla revoca dellâautorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivitĂ per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nellâautorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per lâambiente.
1-bis. Resta ferma, in caso di non conformitĂ dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dallâautoritĂ o dagli organi di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera p), la possibilitĂ di adottare le ordinanze previste allâarticolo 271, comma 20-bis.
Articolo 279
(Sanzioni)
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione lâarticolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dellâautorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua lâesercizio con lâautorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dellâarresto da due mesi a due anni o dellâammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza lâautorizzazione prevista dallâarticolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dellâarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dallâarticolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dellâarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede lâautoritĂ competente.
2. Chi, nellâesercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dallâautorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui allâarticolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dallâautoritĂ competente ai sensi del presente titolo] è punito con lâarresto fino ad un anno o con lâammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nellâautorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
2-bis. Chi, nellâesercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dallâautorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui allâarticolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dallâautoritĂ competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede lâautoritĂ competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nellâautorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare unâattivitĂ senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dellâarticolo 269, comma 6, o ai sensi dellâarticolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. Ă soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede lâautoritĂ competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui allâarticolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste allâarticolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista allâarticolo 273-bis, comma 6.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica allâautoritĂ competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dellâarticolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dellâarresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualitĂ dellâaria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dallâarticolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dellâarresto fino ad un anno o dellâammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dellâarticolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dellâarticolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. Allâirrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autoritĂ indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.
Articolo 280
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda lâulteriore vigenza e [fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351] :
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) lâarticolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
c) lâarticolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
d) il decreto del Ministro dellâambiente 10 marzo 1987, n. 105;
e) il decreto del Ministro dellâambiente 8 maggio 1989;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
g) il decreto del Ministro dellâambiente 12 luglio 1990;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
i) il decreto del Ministro dellâambiente 21 dicembre 1995;
l) il decreto del Ministro dellâambiente del 16 maggio 1996;
m) il decreto del Ministro dellâambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
n) il decreto del Ministro dellâambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
o) il decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
Articolo 281
(Disposizioni transitorie e finali)
[1. I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui allâarticolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dellâarticolo 269 entro i termini di seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione LâautoritĂ competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda è presentata nei termini, lâesercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dellâautoritĂ competente [; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti [ dallâarticolo 269, comma 3], lâesercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dellâarticolo 269]. In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dellâautoritĂ competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.]
[2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui lâautorizzazione è stata rinnovata ai sensi dellâarticolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 è sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dellâarticolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, lâautoritĂ competente procede, in ogni caso, al rinnovo dellâautorizzazione.]
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piĂš breve termine stabilito dallâautorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dellâarticolo 269 o dellâarticolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. LâautoritĂ competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino allâottenimento dellâautorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dellâottenimento dellâautorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, lâesercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dellâautoritĂ competente [; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, lâesercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dellâarticolo 269.] Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dallâautorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti allâautorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Per gli impianti degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, lâautoritĂ competente, ai fini dellâapplicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui allâarticolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. [ In caso di mancata adozione dellâautorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione allâautoritĂ competente o allâautoritĂ da questa delegata; è fatto salvo il potere dellâautoritĂ competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dellâarticolo 272, lâobbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio].
5 Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dellâaria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui allâ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalitĂ esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dellâarticolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dallâautoritĂ competente e i risultati delle attivitĂ di controllo, ai sensi del presente titolo, nonchĂŠ gli elenchi delle attivitĂ autorizzate in possesso dellâautoritĂ competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
[8. Lâadozione, da parte dellâautoritĂ competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine lâautoritĂ che adotta lâatto ne dĂ tempestiva comunicazione al Ministero.]
9. Il Coordinamento previsto dallâarticolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e lâelaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e inquinamento dellâaria ambiente ed assicura, anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dallâarticolo 6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attivitĂ necessarie per la raccolta, lâelaborazione e la diffusione, tra le autoritĂ competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dellâapplicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera aa).
10. A fini di informazione le autoritĂ competenti rendono disponibili al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.
10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dallâarticolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dellâautorizzazione del relativo stabilimento previsti dallâarticolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.
Titolo II
Impianti termici civili
Articolo 282
(Campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dellâinquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dellâapplicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, lâaggregazione di tale impianto con altri impianti.
2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformitĂ alle caratteristiche tecniche di cui allâarticolo 285 e lâidoneitĂ a rispettare i valori limite di emissione di cui allâarticolo 286. LâidoneitĂ deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio è accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative allâinstallazione.
Articolo 283
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinalo alla produzione di calore costituito da uno o piĂš generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonchĂŠ da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; lâimpianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unitĂ dellâedificio o di piĂš edifici ed è individuale negli altri casi;
d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
e) potenza termica nominale dellâimpianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti lâimpianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato allâinterno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale dellâimpianto pari a 0.035MW;
h) modifica dellâimpianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto giĂ installato e che richieda la dichiarazione di conformitĂ di cui allâarticolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
i) autoritĂ competente: lâautoritĂ responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti allâarticolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dellâarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis, del citato decreto legislativo, o altra autoritĂ indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dallâarticolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dellâarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e lâadeguamento del regime dellâimpianto termico alla richiesta di calore.
Articolo 284
Installazione o modifica
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformitĂ prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, lâinstallatore verifica e dichiara anche che lâimpianto è dotato della attestazione prevista allâarticolo 282, comma 2-bis. In caso di modifica di impianti fuori produzione lâinstallatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2.Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformitĂ , messo a disposizione del responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto da parte dellâinstallatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. LâautoritĂ che riceve la dichiarazione di conformitĂ ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto allâautoritĂ competente. In occasione della dichiarazione di conformitĂ , lâinstallatore indica al responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto lâelenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui allâarticolo 286, affinchĂŠ tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto non è ancora individuato al momento dellâinstallazione, lâinstallatore, entro 30 giorni dallâinstallazione, invia lâatto e lâelenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dallâarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che lâimpianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui allâarticolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui allâarticolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con lâindicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui allâarticolo 286. Il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto provvede ad inviare tali atti integrativi allâautoritĂ competente entro 30 giorni dalla redazione.
2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dellâesercizio e della manutenzione trasmette allâautoritĂ titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dellâinstallazione o della modifica dellâimpianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti allâallegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta. Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dellâesercizio e della manutenzione
2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dellâesercizio e della manutenzione trasmette allâautoritĂ titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti allâallegato I, parte IV-bis, alla Parte Quinta.
2-quater. Ă tenuto, presso ciascuna autoritĂ competente, un registro per lâiscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter lâautoritĂ competente effettua o nega lâiscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.
Articolo 285
(Caratteristiche tecniche)
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dellâallegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualitĂ dellâaria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010. possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualitĂ dellâ aria.
Articolo 286
(Valori limite di emissione)
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dellâallegato IX alla parte quinta del presente decreto e i piĂš restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualitĂ dellâaria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualitĂ dellâaria.
1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dallâallegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con lâindicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. La parte III, sezione 1, dellâallegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di centrale devono essere allegati altresĂŹ i documenti o le dichiarazioni che attestano lâespletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.
2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformitĂ dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto allâautoritĂ competente entro 24 ore dallâaccertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto deve procedere al ripristino della conformitĂ nel piĂš breve tempo possibile. LâautoritĂ competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformitĂ , fissando un termine per lâadempimento, e stabilire le condizioni per lâesercizio dellâimpianto fino al ripristino. La continuazione dellâesercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformitĂ può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualitĂ dellâaria a livello locale.
2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti:
a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui allâarticolo 284, comma 2-quater;
b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati;
c) le prove del funzionamento effettivo e costante dellâimpianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;
d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.
3. Ai fini del campionamento, dellâanalisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dellâAllegato IX alla parte quinta del presente decreto.
[4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, lâinstallatore, contestualmente allâinstallazione o alla modifica dellâimpianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dellâAllegato IX VIII alla parte quinta del presente decreto].
Articolo 287
(Abilitazione alla conduzione)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autoritĂ individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalitĂ di formazione nonchĂŠ le modalitĂ di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi etĂ non inferiore a diciotto anni compiuti. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso lâautoritĂ che rilascia il patentino o presso la diversa autoritĂ indicata dalla legge regionale e, in copia, presso lâautoritĂ competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessitĂ dellâesame di cui al comma 1.
5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato [dallâIspettorato provinciale del lavoro] in caso di irregolare conduzione dellâimpianto. A tal fine lâautoritĂ competente comunica allâautoritĂ che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.
6. Fino allâentrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.
Articolo 288
(Controlli e sanzioni)
1. Ă punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro lâinstallatore che non redige o redige in modo incompleto lâatto di cui allâarticolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformitĂ nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto lâatto e lâelenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto che non redige o redige in modo incompleto lâatto di cui allâarticolo 284, comma 2, o non lo trasmette allâautoritĂ competente nei termini prescritti.Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti allâarticolo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione..
1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto allâarticolo 284, comma 2-quater, il responsabile dellâesercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui allâarticolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a) il produttore o, se manca lâattestazione prevista allâarticolo 282, il produttore e lâinstallatore, nei casi soggetti allâarticolo 284, comma 1;
b) il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto, nei casi soggetti allâarticolo 284, comma 2;
3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui allâarticolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a) il produttore e lâinstallatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dallâarticolo 282;
b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dallâarticolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dellâarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, purchĂŠ non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dellâimpianto;
c) il responsabile dellâesercizio e della manutenzione se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dallâarticolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dellâimpianto.
3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformitĂ previsti dallâarticolo 286, comma 2-bis, il responsabile dellâesercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto che non effettua il controllo [annuale] delle emissioni ai sensi dellâarticolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati previsti allâarticolo 286, comma 2-ter.
5.Ferma restando lâapplicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista allâarticolo 286, comma 2-bis e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, lâautoritĂ competente, ove accerti che lâimpianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui allâarticolo 285 o i valori limite di emissione di cui allâarticolo 286 o quanto disposto dallâarticolo 293, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere allâadeguamento entro un determinato termine oltre il quale lâimpianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dallâautoritĂ competente si applica lâarticolo 650 del codice penale.
6. Allâirrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede lâautoritĂ competente di cui allâarticolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autoritĂ indicata dalla legge regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui allâarticolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede lâautoritĂ indicata dalla legge regionale.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dallâautoritĂ competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dellâarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
8-bis. Il responsabile dellâesercizio e della manutenzione dellâimpianto fornisce allâautoritĂ competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attivitĂ di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali allâaccertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.
8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dellâautoritĂ competente che ne richieda lâacquisizione. LâautoritĂ competente richiede lâacquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.
289
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede lâulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
Articolo 290
(Disposizioni transitorie e finali)
[1. Alla modifica e allâintegrazione dellâAllegato IX alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalitĂ previste dallâarticolo 281, comma 5].
2. Lâinstallazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualitĂ dellâaria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualitĂ dellâaria.
[3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato lâadeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dellâarticolo 281, comma 3].
4. Con decreto del Ministro dellâambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,[ da adottare entro il 31 dicembre 2010], sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con prioritĂ per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dellâallegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta lâidoneitĂ dellâimpianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualitĂ . Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonchĂŠ indicazioni circa le corrette modalitĂ di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dellâentrata in vigore del decreto, i piani di qualitĂ dellâaria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti allâutilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualitĂ inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualitĂ dellâaria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare lâinstallazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano prioritĂ a quelli certificati con una classe di qualitĂ superiore .
Titolo III
Combustibili
Articolo 291
(Campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dellâinquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo. Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche
Articolo 292
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039, escluso il combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 C non può essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 C e di cui almeno lâ85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla American Society for Testing and Materials nellâedizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualitĂ âDMBâ alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualitĂ âDMXâ, âDMAâ e âDMZâ alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati allâesportazione e trasportati, a tale fine, allâinterno delle cisterne di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste dallâarticolo 2 del codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui allâarticolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione è stata assegnata dallâInternational Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dellâallegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dellâinquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piĂš di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dellâequipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivitĂ relative alla gestione della nave, nonchĂŠ dei bambini di etĂ inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piĂš porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purchĂŠ effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; lâorario può essere desunto anche dalla regolaritĂ o dalla frequenza del servizio;
[p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572;]
q) nave allâormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;
r) stazionamento: lâutilizzo dei motori su una nave allâormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nellâapposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti allâarticolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.
Articolo 293
(Combustibili consentiti)
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dallâAllegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste I materiali e le sostanze elencati nellâAllegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Ă soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi allâAllegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dellâAllegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dellâarticolo 295.
2. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo piĂš elevati di quelli fissati nellâAllegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nellâapprovvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.
3. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dallâapplicazione delle prescrizioni dellâAllegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.
Articolo 294
(Prescrizioni per il rendimento di combustione).
1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dallâallegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dallâarticolo 272, comma 1.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nellâarticolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dellâaria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformitĂ alle modalitĂ ed alle periodicitĂ previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.
Articolo 295
(Combustibili per uso marittimo).
1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti allâItalia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, lâutilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dellâUnione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto lâapplicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.
2. Ă vietata lâimmissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.
3. Ă vietata lâimmissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo superiore allâ1,50% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti allâinterno di aree di controllo delle emissioni di SO X ^, ovunque ubicate, è vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, lâutilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore allâ1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica allâarea del Mar Baltico [e, a decorrere dallâ11 agosto 2007,] allâarea del Mare del Nord, nonchĂŠ, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dellâUnione europea, è vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti allâItalia, lâutilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore allâ1,50% in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. Il divieto si applica fino allâentrata in vigore dei piĂš restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1.
6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, è vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, lâutilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio allâesterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo allâallegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dellâimmissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dallâarmatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.
[7. A decorrere dal 1 gennaio 2010 è vietato, su navi adibite alla navigazione interna, lâutilizzo di combustibili per uso marittimo, diversi dal gasolio marino e dallâolio diesel marino, con tenore di zolfo superiore allo 0,1% massa.]
8. A decorrere dal 1 gennaio 2010 è vietato lâutilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi allâormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo lâormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il piĂš tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.
9. Il comma 8 non si applica:
[a) alle navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate in mare, per le quali sia stato rilasciato un certificato di conformitĂ alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;]
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi allâormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilitĂ e nel giornale di macchina o nellâinventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dellâarmatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonchĂŠ un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
12. Ă tenuto, presso ciascuna autoritĂ marittima e, ove istituita, presso ciascuna autoritĂ portuale, un apposito registro che riporta lâelenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nellâarea di competenza, con lâindicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. [Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autoritĂ marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007.] Le variazioni dei dati [comunicati] sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori è comunicata in via preventiva. I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autoritĂ che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilitĂ di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nellâarea di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista allâarticolo 298, comma 2-bis.
12-bis. Al fine di assicurare la disponibilitĂ di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilitĂ di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autoritĂ marittime e, ove istituite, delle autoritĂ portuali, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste allâarticolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autoritĂ marittime e, ove istituite, alle autoritĂ portuali le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilitĂ di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono lâaccesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacitĂ operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave è imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purchĂŠ si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo lâincremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno è dovuto a dolo o colpa del comandante o dellâarmatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dellâutilizzo.
14. Con decreto direttoriale del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali è ammesso lâutilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai commi da 1 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non può eccedere i diciotto mesi, è rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) la descrizione del metodo e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonchĂŠ la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per lâesperimento;
b) la stima che, a paritĂ di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dallâutilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni;
c) la stima che, a paritĂ di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dallâutilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio diretto a dimostrare la compatibilitĂ dellâimpatto dellâesperimento sullâambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilitĂ ; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dallâesperimento sullâambiente marino;
e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante lâesperimento;
e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.
15. Lâautorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dellâidoneitĂ delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed allâistruttoria provvede la Direzione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva lâistruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dellâistruttoria il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dellâISPRA. Lâautorizzazione prevede il periodo in cui lâesperimento può essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicitĂ di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicitĂ con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).
16. Lâautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 è immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dallâautoritĂ di cui allâarticolo 296, comma 9:
a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;
b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dallâautorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dellâUnione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dellâUnione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalitĂ di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dellâinizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e lâeventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui lâesperimento è effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono lâutilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali è ammesso lâutilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dellâautorizzazione sono stabiliti con uno o piĂš decreti ai sensi dellâarticolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.
19. In alternativa allâutilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti allâItalia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dellâUnione europea, lâutilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti allâItalia, lâuso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa allâutilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autoritĂ di bandiera in conformitĂ allâ Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:
a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dallâutilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dellâallegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;
b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, allâallegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.
20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dellâautoritĂ competente.
Articolo 296
(Controlli e sanzioni).
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dellâarticolo 29-quattuordecies, comma 4, chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformitĂ alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con lâarresto fino a due anni o con lâammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dellâarticolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui allâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa allâacquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nellâimpianto, ferma restando lâapplicazione dellâarticolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa [per chi ha effettuato la messa in commercio].
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dallâautoritĂ di cui allâarticolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dallâautoritĂ di cui allâarticolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui allâarticolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con lâarresto fino a un anno o con lâammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dallâarticolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui allâarticolo 294, si applica al responsabile per lâesercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dallâultimo periodo dellâarticolo 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui allâarticolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dallâarticolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nellâarticolo 295 e lâarmatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per lâentitĂ del tenore di zolfo o della quantitĂ del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravitĂ , allâirrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nellâesercizio dei quali lâinfrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) lâinibizione dellâaccesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso lâinfrazione o per le navi dellâarmatore che ha commesso lâinfrazione.
6. In caso di violazione dellâarticolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dallâarticolo 1193 del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere lâinfrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui allâarticolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui lâindicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere lâinfrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dallâarticolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dallâarticolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. Allâaccertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nellâambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui allâarticolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. Allâirrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autoritĂ marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato [o alla navigazione interna], le regioni o le diverse autoritĂ indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi allâestero, le competenze attribuite alle autoritĂ consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi allâutilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalitĂ :
a) mediante il campionamento e lâanalisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuatosecondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dellâIMO;
b) mediante il campionamento e lâanalisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo, c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista allâappendice VI dellâallegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.
10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dellâItalia, lâarmatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno lâobbligo di comunicare allâautoritĂ marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste lâimpossibilitĂ di ottenere combustibile a norma. Ă utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto allâallegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dellâaccesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente allâinterno di tali zone, prima dellâarrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse allâestero, lâarmatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste lâimpossibilitĂ di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo lâarmatore o il comandante possono presentare allâautoritĂ competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare lâobbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nellâambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia lâobbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dellâaccesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale lâautoritĂ competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravitĂ e della imprevedibilitĂ delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalitĂ si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente allâinterno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dellâarrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, lâautoritĂ competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi lâautoritĂ competente allâirrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravitĂ e della imprevedibilitĂ delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare lâentitĂ della sanzione ai sensi dellâarticolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare lâordinanza di archiviazione ai sensi dellâarticolo 18, comma 2, di tale legge.
10-quinquies. Le autoritĂ che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, può attivare la procedura prevista allâarticolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilitĂ di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, lâautoritĂ competente allâapplicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.
Articolo 297
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede lâulteriore vigenza, lâarticolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e lâarticolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.
Articolo 298
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui allâarticolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato lâadeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dellâarticolo 281, comma 3.
2. Alla modifica e allâintegrazione dellâAllegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalitĂ previste dallâarticolo 281, commi 5 e 6. Allâintegrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dallâentrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dallâAPAT entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dellâolio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nellâanno civile precedente. I soggetti di cui allâarticolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono allâAPAT ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalitĂ previsti nella parte I, sezione 3, dellâAllegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.
2-ter. Con decreto del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste, è istituita, nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per lâesame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dellâAllegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dellâambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste, nonchĂŠ da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Parte V bis
Disposizioni per particolari installazioni
Titolo I
AttivitĂ di produzione di biossido di titanio e solfati di calcio
Articolo 298 bis
Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, lâimmersione, lâiniezione e lo scarico in qualsiasi corpo dâacqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dallâacido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva allâidrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente piĂš dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonchĂŠ vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piĂš dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonchĂŠ vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente lâautoritĂ competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformitĂ nel piĂš breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, lâautoritĂ competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformitĂ , disponendo la sospensione dellâesercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sullâambiente, finchĂŠ la conformitĂ non sia ripristinata con lâapplicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis.
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nellâatmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti allâAllegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire lâemissione di aerosol acidi dalle installazioni.
3. Le autoritĂ competenti per il controllo effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nellâatmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui allâAllegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualitĂ scientifica.
3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dellâarticolo 29-undecies.
4. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui allâarticolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi allâattuazione del presente articolo, secondo le modalitĂ fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;
b) lâindicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nellâanno civile precedente.
6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, lâautoritĂ competente, in sede di valutazione di compatibilitĂ ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dellâallegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nellâattivitĂ di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, lâassenza di cedibilitĂ dei suddetti analiti .
6-ter. Fatto salvo lâobbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati allâattivitĂ di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui allâallegato 3 del decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, lâautoritĂ competente, nellâautorizzare lâutilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nellâattivitĂ di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dellâuomo e non rechi pregiudizio allâambiente
Parte VI
Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni allâambiente
Titolo I
Ambito di applicazione
Articolo 298 bis
(Principi generali).
1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attivitĂ professionali elencate nellâallegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivitĂ ;
b) al danno ambientale causato da unâattivitĂ diversa da quelle elencate nellâallegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivitĂ , in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nellâallegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante lâesperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformitĂ ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dellâallegato 3 alla parte sesta nonchĂŠ gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformitĂ al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualitĂ nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto.
Articolo 299
(Competenze ministeriali)
1. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni allâambiente [, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio dallâarticolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali competenti ].
2. Lâazione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.
3. Lâazione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietĂ e di leale collaborazione.
4. Per le finalitĂ connesse allâindividuazione, allâaccertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilitĂ esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dellâeconomia e delle finanze e delle attivitĂ produttive, stabilisce i criteri per le attivitĂ istruttorie volte allâaccertamento del danno ambientale [ e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ] ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.
6. Ai fini dellâattuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 300
(Danno ambientale)
1. Ă danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dellâutilitĂ assicurata da questâultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchĂŠ della flora e della fauna selvatiche, nonchĂŠ alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica lâarticolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dellâambiente marino non siano giĂ affrontati nella direttiva 2000/60/CE;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dellâintroduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per lâambiente.
Articolo 301
(Attuazione del principio di precauzione)
1. In applicazione del principio di precauzione di cui allâarticolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per lâambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
2. Lâapplicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sĂŠguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
3. Lâoperatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta lâevento lesivo, nonchĂŠ il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltĂ di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dellâarticolo 304, che risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che sâintende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe giĂ adottate;
c) basate sullâesame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio promuove lâinformazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.
Articolo 302
( Definizioni)
1. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando:
a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali;
b) lâarea naturale della specie non si sta riducendo nĂŠ si ridurrĂ verosimilmente in un futuro prevedibile;
c) esiste, e verosimilmente continuerĂ ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.
2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando:
a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento;
b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e
c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma 1.
3. Per âacqueâ si intendono tutte le acque cui si applica la parte terza del presente decreto.
4. Per âoperatoreâ sâintende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla unâattivitĂ professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attivitĂ , compresi il titolare del permesso o dellâautorizzazione a svolgere detta attivitĂ .
5. Per âattivitĂ professionaleâ sâintende qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di unâattivitĂ economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata.
6. Per âemissioneâ sâintende il rilascio nellâambiente, a seguito dellâattivitĂ umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.
7. Per âminaccia imminenteâ di danno si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.
8. Per âmisure di prevenzioneâ si intendono le misure prese per reagire a un evento, un atto o unâomissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.
9. Per âripristinoâ, anche ânaturaleâ, sâintende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, lâeliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integritĂ ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dallâautoritĂ competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.
10. Per ârisorse naturaliâ si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno.
11. Per âserviziâ e âservizi delle risorse naturaliâ si intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.
12. Per âcondizioni originarieâ si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.
13. Per âcostiâ sâintendono gli oneri economici giustificati dalla necessitĂ di assicurare unâattuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonchĂŠ i costi del controllo e della sorveglianza.
Articolo 303
(Esclusioni)
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilitĂ , guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilitĂ o lâindennizzo rientrino nellâambito dâapplicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nellâallegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilitĂ conformemente alla legislazione nazionale che dĂ esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilitĂ per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilitĂ nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi allâambiente nĂŠ alla minaccia imminente di tale danno causati da attivitĂ disciplinate dal Trattato istitutivo della ComunitĂ europea dellâenergia atomica o causati da un incidente o unâattivitĂ per i quali la responsabilitĂ o lâindennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nellâallegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attivitĂ svolte in condizioni di necessitĂ ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamitĂ naturali;
f) non si applica al danno causato da unâemissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; [ i criteri di determinazione dellâobbligazione risarcitoria stabiliti dallâarticolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dellâarticolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dellâarticolo 315 del presente decreto ];
g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piĂš di trentâanni dallâemissione, dallâevento o dallâincidente che lâhanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causa ti da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e lâattivitĂ di singoli operatori;
[ i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti hi materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale. ]
Titolo II
Prevenzione e ripristino ambientale
Articolo 304
(Azione di prevenzione)
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, lâoperatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2. Lâoperatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta lâevento lesivo, nonchĂŠ al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalitĂ dellâoperatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente lâoperatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se lâoperatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, lâautoritĂ preposta al controllo o comunque il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro nĂŠ superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltĂ di:
a) chiedere allâoperatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare allâoperatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4. Se lâoperatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ha facoltĂ di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dallâeffettuato pagamento.
Articolo 305
(Ripristino ambientale)
1. Quando si è verificato un danno ambientale, lâoperatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autoritĂ di cui allâarticolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autoritĂ dello Stato competenti, comunque interessate. Lâoperatore ha inoltre lâobbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autoritĂ competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui allâarticolo 306.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltĂ di:
a) chiedere allâoperatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare allâoperatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare allâoperatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se lâoperatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio ha facoltĂ di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dallâeffettuato pagamento.
Articolo 306
(Determinazione delle misure per il ripristino ambientale)
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi allâallegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per lâapprovazione al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dallâevento dannoso, a meno che questi non abbia giĂ adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta lâopportunitĂ di addivenire ad un accordo con lâoperatore interessato nel rispetto della procedura di cui allâarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se si è verificata una pluralitĂ di casi di danno ambientale e lâautoritĂ competente non è in grado di assicurare lâadozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, lâautoritĂ competente tiene conto, fra lâaltro, della natura, entitĂ e gravitĂ dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonchĂŠ della possibilitĂ di un ripristino naturale.
4. Nelle attivitĂ di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonchĂŠ i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza lâinvito può essere incluso nellâordinanza, che in tal caso potrĂ subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
Articolo 306 bis 2
Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dellâarticolo 185 del codice di procedura civile, Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui allâallegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dellâarticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dellâarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchĂŠ ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva in sede amministrativa.
2. La proposta di transazione di cui al comma 1:
a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire lâobiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora allâimpossibilitĂ della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per lâambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica giĂ approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) in caso di concorso di piĂš soggetti nellâaver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento allâintera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene lâindicazione di idonee garanzie finanziarie.
3. Il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dellâIstituto superiore di sanitĂ .
In ogni caso il parere tiene conto della necessitĂ che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalitĂ dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dallâevento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicitĂ al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per lâaccettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni.
Le determinazioni assunte allâesito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dallâinteressato, il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dellâAvvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimitĂ della Corte dei conti ai sensi dellâarticolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, questâultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente giĂ corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
Articolo 307
(Notificazione delle misure preventive e di ripristino)
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio allâoperatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
Articolo 308
(Costi dellâattivitĂ di prevenzione e di ripristino)
1. Lâoperatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dallâoperatore che ha causato il danno o lâimminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.
3. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio determina di non recuperare la totalitĂ dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dellâimporto recuperabile o qualora lâoperatore non possa essere individuato.
4. Non sono a carico dellâoperatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante lâesistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
b) è conseguenza dellâosservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autoritĂ pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di unâemissione o di un incidente imputabili allâoperatore; in tal caso il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio adotta le misure necessarie per consentire allâoperatore il recupero dei costi sostenuti.
5. Lâoperatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che lâintervento preventivo a tutela dellâambiente è stato causato da:
a) unâemissione o un evento espressa mente consentiti da unâautorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla ComunitĂ europea di cui allâallegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dellâemissione o dellâevento e in piena conformitĂ alle condizioni ivi previste;
b) unâemissione o unâattivitĂ o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di unâattivitĂ che lâoperatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dellâemissione o dellâesecuzione dellâattivitĂ .
6. Le misure adottate dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio in attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilitĂ e lâobbligo risarcitorio del trasgressore interessato.
Articolo 309
(Richiesta di intervento statale)
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonchĂŠ le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo allâadozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture â Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere lâintervento statale a tutela dellâambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dellâambiente, di cui allâarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dellâinteresse di cui al comma 1.
3. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, nellâurgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima dâaver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
Articolo 310
(Ricorsi)
1. I soggetti di cui allâarticolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per lâannullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonchĂŠ avverso il silenzio inadempimento del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nellâattivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nellâipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo[, in sede di giurisdizione esclusiva,] può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dellâatto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo allâeffettuato deposito dellâopposizione presso il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio.
3. Se sia stata presentata lâopposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, questâultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dellâopposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dellâopposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facoltĂ dellâinteressato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dellâatto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
Titolo III
Risarcimento del danno ambientale
Articolo 311
(Azione risarcitoria in forma specifica [ e per equivalente patrimoniale ] )
1. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando lâazione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivitĂ sono elencate nellâallegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati allâadozione delle misure di riparazione di cui allâallegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui allâarticolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando lâadozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalitĂ prescritti, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivitĂ necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti .
3. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III allâaccertamento delle responsabilitĂ risarcitorie. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformitĂ a quanto previsto dal punto 1.2.3 dellâallegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilitĂ personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento.
Articolo 312
(Istruttoria per lâemanazione dellâordinanza ministeriale)
1. Lâistruttoria per lâemanazione dellâordinanza ministeriale di cui allâarticolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, per lâaccertamento dei fatti, per lâindividuazione dei trasgressori, per lâattuazione delle misure a tutela dellâambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dellâArma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.
3. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, per lâaccertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con lâoperatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti.
4. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per lâaccertamento del fatto dannoso e per lâindividuazione dei trasgressori, può disporre lâaccesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono lâaccesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dellâufficio da cui dipendono. Per lâaccesso a locali che siano adibiti ad abitazione o allâesercizio di attivitĂ professionali è necessario che lâAmministrazione si munisca dellâautorizzazione dellâautoritĂ giudiziara competente. In ogni caso, dellâaccesso nei luoghi di cui al presente comma dovrĂ essere informato il titolare dellâattivitĂ o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con lâassistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio può chiedere lâautorizzazione per la perquisizione di tali locali allâautoritĂ giudiziaria competente.
6. Ă in ogni caso necessaria lâautorizzazione dellâautoritĂ giudiziaria competente per procedere, durante lâaccesso, a perquisizioni personali e allâapertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per lâesame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.
7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte allâinteressato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonchĂŠ le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dallâinteressato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Lâinteressato ha diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonchĂŠ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.
Articolo 313
(Ordinanza)
1. Qualora allâesito dellâistruttoria di cui allâarticolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto o allâadozione delle misure di riparazione nei termini e modalitĂ prescritti, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivitĂ necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dellâarticolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti.
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, lâordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonchĂŠ, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo lâaccertamento istruttorio intervenuto, allâonere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.
4. Lâordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dellâavvio dellâistruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio con apposito atto di accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dellâarticolo 2947 del codice civile, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, anzichĂŠ ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto allâUfficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autoritĂ diversa dal Ministro dellâambiente e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per lâoperatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietĂ , di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.
Articolo 314
(Contenuto dellâordinanza)
1. Lâordinanza contiene lâindicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonchĂŠ degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per lâindividuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per lâidentificazione dei trasgressori.
2. Lâordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dellâarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dellâentitĂ dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. [Ove non sia motivatamente possibile lâesatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. ] [ Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva ].
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui allâarticolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dallâavvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
Articolo 315
(Effetti dellâordinanza sullâazione giudiziaria)
1. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio che abbia adottato lâordinanza di cui allâarticolo 313 non può nĂŠ proporre nĂŠ procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilitĂ dellâintervento in qualitĂ di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
Articolo 316
(Ricorso avverso lâordinanza)
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dellâordinanza di cui allâarticolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale[, in sede di giurisdizione esclusiva,] competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore può far precedere lâazione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui allâarticolo 310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore può proporre altresĂŹ ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dellâordinanza o dalla sua piena conoscenza.
Articolo 317
(Riscossione dei crediti e fondo di rotazione)
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nellâammontare determinato dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nellâordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dellâinteressato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.
3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta lâobbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dallâescussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate allâentrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformitĂ alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti.
[6. Con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono disciplinate le modalitĂ di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.]
Articolo 318
(Norme transitorie e finali)
1. Nelle more dellâadozione del decreto di cui allâarticolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003.
2. Sono abrogati:
a) lâarticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;
b) lâarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) lâarticolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. In attuazione dellâarticolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri dellâeconomia e delle finanze e delle attivitĂ produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dellâofferta dei relativi strumenti, in modo da consentirne lâutilizzo da parte degli operatori interessati ai lini dellâassolvimento delle responsabilitĂ ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.
4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralitĂ di Stati membri dellâUnione europea, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere unâazione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare lâadozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione allâadozione delle misure di prevenzione o riparazione.
Parte VI bis
Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale
Articolo 318 bis
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Articolo 318 ter
Prescrizioni
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, lâorgano di vigilanza, nellâesercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui allâarticolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore unâapposita prescrizione asseverata tecnicamente dallâente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dellâente nellâambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione lâorgano accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivitĂ potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo lâobbligo dellâorgano accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dellâarticolo 347 del codice di procedura penale.
4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per lâattivitĂ di asseverazione tecnica fornita dallâente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dallâorgano di vigilanza che lâha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nellâesercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dellâarticolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a unâamministrazione statale.
Articolo 318 quater 4
Verifica dellâadempimento
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dellâarticolo 318-ter, lâorgano accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalitĂ e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta lâadempimento della prescrizione, lâorgano accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dellâammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dellâestinzione del reato, destinata allâentrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dellâarticolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, lâorgano accertatore comunica al pubblico ministero lâadempimento della prescrizione nonchĂŠ lâeventuale pagamento della somma dovuta ai fini dellâestinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dellâarticolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dellâasseverazione tecnica. Gli importi di cui allâarticolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dallâente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivitĂ di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.
3. Quando risulta lâinadempimento della prescrizione, lâorgano accertatore ne dĂ comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Articolo 318 quinquies 5
Notizie di reato non pervenute dallâorgano accertatore
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dallâorgano di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dĂ comunicazione allâorgano di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchĂŠ provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lâorgano di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivitĂ senza ritardo.
Articolo 318 sexies 6
Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dellâiscrizione della notizia di reato nel registro di cui allâarticolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui allâarticolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dallâarticolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, lâassunzione delle prove con incidente probatorio, nĂŠ gli atti urgenti di indagine preliminare, nĂŠ il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Articolo 318 septies 7
Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dallâorgano di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dallâarticolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede lâarchiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. Lâadempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dellâarticolo 318-quater, comma 1, ovvero lâeliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalitĂ diverse da quelle indicate dallâorgano di vigilanza sono valutati ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metĂ del massimo dellâammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Articolo 318 octies
Norme di coordinamento e transitorie
1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.






