Cessione del quinto
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(Gazz. Uff., 29 aprile 1950, n. 99 - Suppl. Ord.)
Titolo I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI
Art. 1 â InsequestrabilitĂ , impignorabilitĂ e incedibilitĂ di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennitĂ , i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dellâamministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonchĂŠ le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dellâopera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui allâarticolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennitĂ che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invaliditĂ e vecchiaia corrisposti dallâIstituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dellâassicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchĂŠ recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo lâimporto corrispondente al trattamento minimo.
Art. 2 â Eccezioni alla insequestrabilitĂ e allâimpignorabilitĂ
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennitĂ che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nellâarticolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto dâimpiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, allâimpiegato o salariato .
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metĂ , valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art. 3 â Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali
Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennitĂ che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dellâIspettore generale capo dellâufficio.
Per il personale dipendente dallâAmministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.
Art. 4 â Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni
Per glâimpiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nellâart. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso lâamministrazione dalla quale glâimpiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennitĂ che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso lâamministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.
Art. 5 â FacoltĂ e limiti di cessione di quote di stipendio e salario
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nellâart. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dellâammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II eIII del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalitĂ individuate dal decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze di cui allâarticolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.
Titolo II
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art. 6 â Requisiti necessari per lâesercizio della facoltĂ di cessione
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dellâart. 5, qualora siano in attivitĂ di servizio, abbiano stabilitĂ nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.
I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo lâapplicazione degli articoli 13 e 23.
Art. 7 â Periodo minimo di servizio per lâesercizio della facoltĂ di cessione
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonchè per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.
Art. 8 â Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari
Si considerano impiegati militari ai sensi dellâart. 6:
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati, agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere a ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art. 9 â Personali speciali che godono dalla facoltĂ di cessione
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dellâAccademia nazionale dei Lincei, a quello dellâIstituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art. 10 â Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresĂŹ, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito lâobbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dellâart. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art. 11 â Regolazione della facoltĂ di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 12 â Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione
Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dellâart. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.
La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Art. 13 â Personale assunto con contratto a tempo determinato
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dellâart. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.
La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dellâoperazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.
Art. 14 â Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltĂ di cessione
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dellâart. 6, le pensioni o indennitĂ che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invaliditĂ e vecchiaia corrisposti dallâIstituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Art. 15 â Istituti ammessi a concedere prestiti
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, lâIstituto nazionale delle assicurazioni, le societĂ di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le societĂ esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
Art. 16 â Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni
Ă costituito presso il Ministero del tesoro il âFondo per il credito ai dipendenti dello Statoâ amministrato, con gestione speciale, dallâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
LâIspettore generale preposto allâIspettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nellâart. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali lâamministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessitĂ familiari, entro i limiti delle disponibilitĂ liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Art. 17 â Contributi a favore del Fondo
Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nellâarticolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
Lâazione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
La restituzione avviene senza interessi.
Art. 18 â Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo
Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.
Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dellâopera del segretario di altro comune.
Il contributo è dovuto per lâintero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonchè dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilitĂ , senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilitĂ , aspettativa o qualsiasi altro motivo.
Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dellâarticolo precedente.
Art. 19 â Versamento dei contributi al Fondo
I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, allâinizio dellâesercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.
La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.
Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.
Art. 20 â Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali
Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali lâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro lâaprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per lâanno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso allâUfficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale.
Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con lâindicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne lâimporto in unica soluzione nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dellâestratto del ruolo.
Art. 21 â Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui allâart. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalitĂ e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dellâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dellâarticolo seguente.
Art. 22 â Comitato amministrativo e suoi compiti â Somministrazione dei prestiti diretti
La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo dellâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè:
1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dellâEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dellâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dellâart. 75, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserĂ di far parte del Comitato.
LâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.
Spetta inoltre al Comitato:
a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui allâart. 26, nonchè della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui allâart. 27;
d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di cui allâart. 50;
e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dellâedificio di proprietĂ del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito lâUfficio tecnico erariale;
f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di paritĂ prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.
Art. 23 â Casi di limitazione della durata dei prestiti
Lâimpiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di etĂ per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui allâarticolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.
Art. 24 â Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di etĂ o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di etĂ , se uomini e cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attivitĂ di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nellâart. 8.
Art. 25 â Casi di revocabilitĂ della concessione dei prestiti e della garanzia
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, lâamministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art. 26 â Interessi e inizio dellâammortamento dei prestiti
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui allâart. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo allâatto della somministrazione del prestito.
Lâestinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art. 27 â Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi
Sullâimporto lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui allâarticolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dellâoperazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Art. 28 â Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti
LâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dĂ comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di cui allâarticolo 1, sesto comma .
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Art. 29 â Versamento delle quote trattenute per cessione
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate allâistituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.
Art. 30 â Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali â Azioni per mancato versamento
I comuni hanno lâobbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla allâente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, lâente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, lâente cessionario può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.
Art. 31 â Procedimento coattivo a carico dei Comuni per somme dovute al Fondo
Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, lâesattore delle imposte dirette, dietro ordine dellâIntendenza di finanza, deve ritenerne lâammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione allâesattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al Fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa, lâesattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del comune, lâinteresse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.
Se lâesattore non esegue lâordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza.
Le indennitĂ di mora a carico dellâesattore vanno a beneficio del Fondo.
Se lâesattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure lâesattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, lâIntendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato lâinteresse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
Art. 32 â Rischi che assume il Fondo con la garanzia â Conseguenti obblighi e diritti
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dellâart. 16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi:
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennitĂ od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia piĂš consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
Il Fondo ha facoltĂ di adempiere lâobbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota a parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilitĂ di trattenuta ovvero riscattando la cessione con lâabbuono degli interessi in piĂš percetti dal cessionario.
Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltĂ di cui allâart. 45.
Art. 33 â Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo
Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.
Art. 34 â Esclusione di ogni garanzie diversa da quella del Fondo
Art. 35 â Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltĂ di cui allâart. 45.
Art. 36 â Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dellâente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare allâistituto cessionario.
Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire allâamministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Art. 37 â Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltĂ di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.
In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art. 38 â Estinzione anticipata di cessione
Quando siano trascorsi almeno due anni dallâinizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dallâinizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltĂ di estinguerla mediante versamento dellâintero debito residuo.
In tal caso, sullâimporto di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare lâinteresse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Nella stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dellâart. 27, in relazione allâentitĂ della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art. 39 â Rinnovo di cessione
Ă vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dallâinizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallâinizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita lâestinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dallâanticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità , alla estinzione della cessione in corso.
Anche prima che siano trascorsi due anni dallâinizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando lâobbligo di estinguere la precedente cessione.
Art. 40 â Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dellâart. 38.
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
Lâobbligo della garanzia da parte del Fondo e lâobbligo dellâamministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che lâistituto mutuante adempia allâestinzione della precedente cessione.
Art. 41 â Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dellâart. 27 sullâimporto dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso dâinadempimento, lâobbligo della garanzia da parte del Fondo e lâobbligo dellâamministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.
Art. 42 â NullitĂ di atti aventi per oggetto lâimporto dei prestiti â Inefficacia di atti riguardanti quote cedute
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto lâimporto del prestito che il mutuante corrisponde allâimpiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dallâimpiegato o salariato per la riscossione dellâimporto del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.
Art. 43 â EstensibilitĂ dellâefficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, lâefficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anzichè ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennitĂ o di capitale assicurato, a carico dellâamministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dellâintero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nellâart. 38.
Art. 44 â PerseguibilitĂ di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza
Quando lâimpiegato o salariato allâatto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegna continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dallâamministrazione dalla quale dipende, lâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Art. 45 â Procedimenti coattivi â Casi di eccezione
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, lâammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dellâart. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltĂ di procedere sugli altri beni del debitore.
Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennitĂ di buona uscita conferite dallâEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonchè i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.
Art. 46 â Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore
La morte dellâimpiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art. 47 â Agevolazioni fiscali
I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.
Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalitĂ della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nellâart. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con lâaliquota speciale stabilita dallâart. 42 tabella allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.
Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nellâart. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.
Art. 48 â Patrimonio del Fondo â Rendiconto â Controllo della Corte dei conti
Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito:
a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui allâart. 32;
b) dal valore dellâimmobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono lâarredamento;
c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilitĂ dei conti correnti di cui allâart. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro.
Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.
Art. 49 â Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:
a) stipendi al personale di ruolo;
b) spese di stampati e di cancelleria;
c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista dâacqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo.
Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui allâart. 22 e di eventuali Commissioni, per indennitĂ di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti allâaccertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.
Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
Nel bilancio dellâentrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.
Art. 50 â Conti correnti del Fondo con il Tesoro
Ă istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.
Ă istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessitĂ correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.
Titolo III
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEI DIPENDENTI DELLO STATO NON GARANTITI DAL FONDO, DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO E DEI DIPENDENTI DI SOGGETTI PRIVATI.
Art. 51 â FacoltĂ dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nellâart. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nellâart. 6.
Art. 52 â Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto dâimpiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dellâoperazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui allâarticolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui allâarticolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchĂŠ questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dellâoperazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui allâarticolo 545 del codice di procedura civile.
Art. 53 â Istituti autorizzati a concedere prestiti
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nellâart. 15.
Art. 54 â Garanzia dellâassicurazione o altre malleverie
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dellâassicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dellâammortamento o il ricupero del residuo credito.
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dellâIstituto Nazionale delle Assicurazioni e delle societĂ di assicurazione.
Art. 55 â ApplicabilitĂ di disposizioni del titolo II â Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio â Eccezioni
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23,24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi allâAmministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze lâimpiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dellâart. 43, anche sulle indennitĂ che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nellâart. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui alregio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nellalegge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del âFondo per le indennitĂ agli impiegatiâ previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dallâart. 14 del decreto stesso.
Si possono perseguire le indennitĂ premio di servizio conferite ai propri iscritti dallâIstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellâAmministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.
Art. 56 â ApplicabilitĂ di disposizioni a personali di istituti di istruzione
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nellâart. 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art. 57 â Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purchè la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.
Titolo IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHĂ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONI A PRESTITI NAZIONALI
Art. 58 â FacoltĂ e limiti delle deleghe
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nellâart. 1 hanno facoltĂ di rilasciare delega, fino alla metĂ dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societĂ di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.
La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o societĂ mutuanti, nonchè degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dellâalloggio.
Art. 59 â Notificazione delle deleghe
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate allâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dellâIspettore generale capo dellâufficio che ne dĂ comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dellâAmministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate allâamministrazione medesima, nella persona del Direttore generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.
Art. 60 â Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni â Notificazione
Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, lâAmministrazione delle ferrovie dello Stato e lâAmministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietĂ , lâIstituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietĂ , dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni dâuso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metĂ di tali emolumenti.
Lâamministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni dâuso notifica lâimporto delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari e pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dĂ notizia anche allâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art. 61 â Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morositĂ , ritenute dâufficio
Quando i soci di societĂ cooperative per la costruzione e lâacquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilitĂ di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dellâimporto dovuto per spese generali, la Cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonchè sugli eventuali compensi o indennitĂ straordinarie di qualunque specie.
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.
Qualora lâassegnatario si sia reso moroso per due o piĂš volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratta dâimpiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti dĂ comunicazione allâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.
Art. 62 â FacoltĂ delle amministrazioni di cui allâart. 60 a promuovere ritenute per morositĂ
Le amministrazioni indicate nellâart. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dellâart. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morositĂ .
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dellâAmministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, giĂ finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dallâAmministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morositĂ degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 63 â Effetti della riduzione dellâemolumento sulle ritenute per delega
La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dellâemolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dellâemolumento stesso.
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metĂ dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva allâente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.
Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito lâemolumento.
Art. 64 â Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute
Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone dâuso degli alloggi di cui al presente titolo.
Art. 65 â Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali
Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltĂ di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche dâinteresse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.
Art. 66 â Agevolazioni fiscali e modalitĂ per le deleghe di cui al precedente articolo
La delegazione rilasciata dallâimpiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia allâufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dellâistituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, lâufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima allâistituto interessato, e altro esemplare allâAmministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.
Titolo V
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI
Art. 67 â Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art. 68 â Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dellâart. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metĂ dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui allâart. 2.
Art. 69 â Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dellâart. 58 e la ritenuta a norma dellâart. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metĂ dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.
La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62.
Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non lâeventuale differenza fra la metĂ dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e lâimporto della delegazione o ritenuta.
Art. 70 â Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metĂ dello stipendio o salario se non quando lâamministrazione dalla quale lâimpiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessitĂ e dia il suo assenso.
Per i pensionati lâassenso è dato dallâamministrazione alla quale fa carico la pensione.
Disposizioni generali e transitorie
Art. 71 â Crediti dello Stato per responsabilitĂ amministrative e contabili
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.
Art. 72 â Personale daziario di cessate gestioni statali
Le disposizioni deltitolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.
Art. 73 â Personale dellâamministrazione dellâex casa reale
Le disposizioni deltitolo II e deititoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dellâex casa reale amministrato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
Art. 74 â RimborsabilitĂ di contributi rilasciati a favore del Fondo
Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di etĂ se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, allâatto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.
Nel caso che lâimpiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.
Lâazione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.
Art. 75 â Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti
Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dellâart. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualitĂ di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.
Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
Art. 76 â Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare allâinteresse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dellâanticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.
La concessione delle anticipazioni avrĂ termine il 31 dicembre 1956.
Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio dâinteresse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilitĂ .
Le somme che alle fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualitĂ costanti comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dellâentrata, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interesse. Lâammortamento avrĂ inizio dal 1° gennaio dellâanno successivo ed il versamento di ogni annualitĂ dovrĂ essere eseguito entro il mese di gennaio.
Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria âmovimento di capitaliâ dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dellâIspettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dellâart. 50 del presente testo unico.
Art. 77 â Anticipazioni dellâE. N. P. A. S. a favore del Fondo
LâEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, Ă termini dellâarticolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dallâart. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessitĂ , ed in genere, ogni sua attivitĂ patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerĂ allâEnte un interesse pari a quello che conseguirĂ nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.


