Bail-in
Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
(Gazz. Uff., 16 novembre 2015, n. 267)
D.LGs. 180 2015 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ÂŤaccordo di nettingÂť: un accordo in virtuâ del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) ÂŤalta dirigenzaÂť: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente allâorgano amministrativo;
c) ÂŤautoritĂ competenteÂť: la Banca dâItalia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autoritĂ competente straniera per lâesercizio della vigilanza ai sensi allâarticolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) ÂŤautoritĂ di vigilanza su base consolidataÂť: lâautoritĂ di vigilanza come definita allâarticolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) ÂŤautoritĂ di risoluzione di gruppoÂť: lâautoritĂ di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede lâautoritĂ di vigilanza su base consolidata;
f) ÂŤazione di risoluzioneÂť: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dellâarticolo 32, lâesercizio di uno o piuâ poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure lâapplicazione di una o piuâ misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV;
g) ÂŤbail-inÂť: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III;
h) ÂŤbancaÂť: una banca come definita allâarticolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
i) ÂŤcapitale primario di classe 1Âť: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;
l) ÂŤcapogruppoÂť: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dellâarticolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) ÂŤcessionarioÂť: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivitĂ , diritti o passivitĂ , o una combinazione degli stessi, dallâente sottoposto a risoluzione;
n) ÂŤclausola di close-out nettingÂť: una clausola come definita allâarticolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
o) ÂŤcontratti finanziariÂť i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per lâacquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi dâinteresse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) ÂŤcontroparte centraleÂť: un soggetto di cui allâarticolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) ÂŤdepositiÂť: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dallâarticolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non è rimborsabile alla pari, o il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purchè non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) ÂŤdepositi ammissibili al rimborsoÂť: i depositi che, ai sensi dellâarticolo 96-bis, commi 3 e 4, del Testo Unico Bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
s) ÂŤdepositi protettiÂť: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dallâarticolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario;
t) ÂŤderivatoÂť: uno strumento derivato come definito allâarticolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
u) ÂŤelementi di classe 2Âť: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;
v) ÂŤente-ponteÂť: la societĂ di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivitĂ , diritti e passivitĂ di uno o piuâ enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
z) ÂŤente sottoposto a risoluzioneÂť: uno dei soggetti indicati allâarticolo 2 in relazione al quale è avviata unâazione di risoluzione;
aa) ÂŤevento determinante lâescussione della garanziaÂť: un evento come definito allâarticolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) ÂŤfunzioni essenzialiÂť: attivitĂ , servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piuâ Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilitĂ finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessitĂ o dellâoperativitĂ transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilitĂ dellâattivitĂ , dei servizi o delle operazioni;
cc) ÂŤgiorno lavorativoÂť: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivitĂ pubbliche;
dd) ÂŤgruppoÂť: una societĂ controllante e le societĂ da essa controllate ai sensi dellâarticolo 23 del Testo Unico Bancario;
ee) ÂŤinfrastruttura di mercatoÂť: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) ÂŤlegge fallimentareÂť: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
hh) ÂŤlinee di operativitĂ principaliÂť: linee di operativitĂ e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;
ii) ÂŤmeccanismi terminativiÂť: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere lâintera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o lâestinzione di unâobbligazione da parte di un contraente o che impedisce lâinsorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) ÂŤmisura di gestione della crisiÂť: unâazione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dellâarticolo 37;
mm) ÂŤmisura di prevenzione della crisiÂť: lâesercizio dei poteri previsti dallâarticolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, lâapplicazione di una misura di intervento precoce o dellâamministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, lâesercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II;
nn) ÂŤobbligazioni bancarie garantiteÂť: i titoli di debito di cui allâarticolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
oo) ÂŤorgano di amministrazioneÂť: lâorgano o gli organi di una societĂ cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la societĂ ; nelle societĂ per azioni, societĂ in accomandita per azioni e societĂ cooperative per azioni a responsabilitĂ limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando è adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando è adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societĂ ai sensi dellâarticolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) ÂŤpartecipazioniÂť: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dallâarticolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonchè titoli convertibili in â o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano â azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;
qq) ÂŤpassivitĂ ammissibiliÂť: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passivitĂ e di uno dei soggetti indicati allâarticolo 2, non escluse dallâambito di applicazione del bail-in in virtuâ dellâarticolo 49, comma 1;
rr) passività garantita: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;
ss) ÂŤprestazione della garanziaÂť: il compimento degli atti indicati allâarticolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
tt) ÂŤrepertorio di dati sulle negoziazioniÂť: un soggetto di cui allâarticolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
uu) ÂŤrisoluzioneÂť: lâapplicazione di una o piuâ misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nellâarticolo 21;
vv) ÂŤsede di negoziazioneÂť: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dallâarticolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) ÂŤSEVIFÂť: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario;
aaa) ÂŤSIMÂť: una societĂ di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dellâarticolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o unâimpresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dellâarticolo 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o piuâ dei seguenti servizi o attivitĂ di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dellâemittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
bbb) ÂŤsistema di gestione accentrataÂť: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dellâAllegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) ÂŤsistema di pagamentoÂť: un accordo di cui allâarticolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) ÂŤsistema di regolamento titoliÂť: un sistema di cui allâarticolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014;
eee) ÂŤsistema di tutela istituzionaleÂť o ÂŤIPSÂť: un accordo riconosciuto dalla Banca dâItalia ai sensi dellâarticolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
fff) ÂŤsocietĂ controllanteÂť: la societĂ controllante ai sensi dellâarticolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) ÂŤsocietĂ controllateÂť: le societĂ che sono controllate ai sensi dellâarticolo 23 del Testo Unico Bancario;
hhh) ÂŤsocietĂ finanziarieÂť: le societĂ di cui allâarticolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) ÂŤsocietĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ Âť: una societĂ di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attivitĂ , i diritti o le passivitĂ di uno o piuâ enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;
mmm) ÂŤsostegno finanziario pubblico straordinarioÂť: un aiuto di Stato ai sensi dellâarticolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dellâUnione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la soliditĂ , la liquiditĂ o la solvibilitĂ di uno dei soggetti indicati allâarticolo 2;
nnn) ÂŤStato terzoÂť: uno Stato non facente parte dellâUnione Europea;
ooo) ÂŤStato membroÂť: uno Stato facente parte dellâUnione Europea;
ppp) ÂŤstrumenti di capitaleÂť: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
qqq) ÂŤstrumenti di capitale aggiuntivo di classe 1Âť: gli strumenti di cui allâarticolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
rrr) ÂŤsuccursale significativaÂť: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa è stabilita ai sensi dellâarticolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) Testo Unico Bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
uuu) ÂŤTesto Unico della FinanzaÂť: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vvv) ÂŤtitoli di debitoÂť: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) societĂ italiane capogruppo di un gruppo bancario e societĂ appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) societĂ incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dellâartizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) societĂ aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
Titolo II
AUTORITĂ
Art. 3
Banca dâItalia
1. La Banca dâItalia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualitĂ di autoritĂ di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca dâItalia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualitĂ di autoritĂ di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa è lâautoritĂ di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata è svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dellâUnione europea, la Banca dâItalia svolge le funzioni attribuite allâautoritĂ di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilitĂ , determinazione del requisito minimo di passivitĂ soggette a bail-in ai sensi dellâarticolo 50, avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dellâUnione europea, nel rispetto delle competenze dellâautoritĂ di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dellâUnione europea.
4. La Banca dâItalia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dellâABE; puoâ emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dellâABE.
5. La Banca dâItalia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La Banca dâItalia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dellâUnione Europea; collabora con la Banca Centrale Europea, con le autoritĂ e i comitati che compongono il SEVIF e con le altre autoritĂ e istituzioni indicate dalle disposizioni dellâUnione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dellâUnione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dellâUnione Europea, la Banca dâItalia puoâ inoltre concludere accordi con lâABE e con le autoritĂ di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere allâABE per la risoluzione di controversie con le autoritĂ di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca dâItalia, nellâesercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne lâindipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.
7. La Banca dâItalia informa annualmente il Ministro dellâeconomia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dellâarticolo 34.
8. La Banca dâItalia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonchè altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca dâItalia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nellâesercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca dâItalia, ai componenti dei suoi organi nonchè ai suoi dipendenti si applica lâarticolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Art. 4
Ministro dellâeconomia e delle finanze
1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze approva il provvedimento di cui allâarticolo 32 con cui la Banca dâItalia dispone lâavvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto.
2. La Banca dâItalia e il Ministero dellâeconomia e delle finanze concordano modalitĂ per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.
Art. 5 Segreto
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca dâItalia in ragione della sua attivitĂ di risoluzione sono coperti da segreto dâufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dellâeconomia e delle finanze nellâesercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Il segreto non puoâ essere opposto allâautoritĂ giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca dâItalia sono vincolati dal segreto dâufficio. Nellâesercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno lâobbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolaritĂ constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. Sono altresĂŹ coperti da segreto dâufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dellâattivitĂ svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dellâeconomia e delle finanze, nonchè il personale del Ministero dellâeconomia e delle finanze;
b) la Consob, la COVIP, lâIVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autoritĂ coinvolta nella risoluzione, fermo restando lâarticolo 6, commi 1 e 2;
c) i commissari speciali di cui allâarticolo 37;
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i dati acquisiti nellâambito di attivitĂ svolte in connessione con lâespletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca dâItalia in qualitĂ di potenziali acquirenti nellâambito di una risoluzione, indipendentemente dallâesito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivitĂ per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca dâItalia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivitĂ per essi;
c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro attivitĂ per questi ultimi;
d) un ente-ponte o una società veicolo per la gestione delle attività istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonchè i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivitĂ per essi;
f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivitĂ per essi.
5. La Banca dâItalia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nellâesercizio di attivitĂ connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
a) la Banca dâItalia puoâ trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse dalla Banca dâItalia ai sensi della lettera a), acquisite nellâambito di attivitĂ connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.
Art. 6
Collaborazione tra autoritĂ
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca dâItalia, in conformitĂ delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca dâItalia, la Consob, la COVIP e lâIVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto dâufficio.
3. La Banca dâItalia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autoritĂ e i comitati che compongono il SEVIF, nonchè con le autoritĂ di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca dâItalia possono essere trasmesse alle autoritĂ italiane competenti, salvo diniego dellâautoritĂ dello Stato membro che ha fornito le informazioni.
4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dellâUnione europea, la Banca dâItalia scambia informazioni con le autoritĂ e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autoritĂ di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.
Titolo III
MISURE PREPARATORIE
Capo I
Piani di risoluzione
Art. 7
Piani di risoluzione individuali
1. La Banca dâItalia predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa è lâautoritĂ competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piuâ succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autoritĂ di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo lâarticolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dellâarticolo 9 e prevede le modalitĂ per lâapplicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca dâItalia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Nellâelaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalitĂ dâintervento atte ad affrontarli, in conformitĂ al Capo II.
4. Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonchè in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
Art. 8
Piani di risoluzione di gruppo
1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, è predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle societĂ appartenenti al gruppo bancario e delle societĂ incluse nella vigilanza consolidata, indicate allâarticolo 2, comma 1, lettera c).
2. Il piano di risoluzione è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dellâarticolo 9 e prevede le modalitĂ per lâapplicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca dâItalia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Il piano di risoluzione è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonchè in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.
4. Il piano è predisposto dalla Banca dâItalia quando essa è lâautoritĂ di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autoritĂ di risoluzione e le autoritĂ competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle societĂ del gruppo; sono inoltre sentite le autoritĂ competenti per la vigilanza su base consolidata.
5. Se il gruppo include societĂ aventi sede legale in altri Stati membri, il piano è predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dallâarticolo 70, sia quando la Banca dâItalia è lâautoritĂ di risoluzione di gruppo sia quando essa è lâautoritĂ di risoluzione di una componente del gruppo.
Art. 9
Cooperazione
1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite della Banca Centrale Europea se questa è lâautoritĂ competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, lâaggiornamento e lâapplicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca dâItalia secondo i termini e le modalitĂ da questa stabiliti.
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societĂ estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca dâItalia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societĂ estera controllante e la Banca dâItalia.
3. Le societĂ aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con lâautoritĂ di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.
4. La Banca dâItalia riceve dalle banche e dalle societĂ che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonchè dalla Banca Centrale Europea, se questa è lâautoritĂ competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessitĂ di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.
Art. 10
Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo
1. La capogruppo trasmette alla Banca dâItalia le informazioni richieste in conformitĂ dellâarticolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.
2. La Banca dâItalia trasmette le informazioni acquisite a norma del comma 1 allâABE, nonchè, in caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri:
a) alle autoritĂ di risoluzione delle societĂ controllate;
b) alle autoritĂ di risoluzione degli altri Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle succursali;
c) ove rilevanti, alle autorità competenti rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali è stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e d) alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri in cui hanno sede legale le società diverse da una banca o una SIM, che controllano una banca.
3. Le informazioni trasmesse alle autoritĂ di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonchè alle autoritĂ competenti delle societĂ controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la societĂ controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite allâABE comprendono tutte le informazioni dâinteresse dellâABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a societĂ controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dellâautoritĂ competente o di risoluzione interessata.
4. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonchè ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorità competenti interessate.
5. Alla banca interessata è trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.
Art. 11
Piani di risoluzione in forma semplificata
1. La Banca dâItalia puoâ, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalitĂ semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessitĂ operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, lâadesione a un sistema di tutela istituzionale.
Capo II
RisolvibilitĂ
Art. 12
Valutazione della risolvibilitĂ
1. La Banca dâItalia valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa è lâautoritĂ competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o piuâ succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autoritĂ di risoluzione di quegli Stati.
2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilitĂ finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa puoâ essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dellâUnione europea e nella prospettiva di assicurare la continuitĂ delle funzioni essenziali.
3. Per valutare la risolvibilitĂ si considerano gli elementi indicati dalla Banca dâItalia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo lâutilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquiditĂ di emergenza fornita dalla banca centrale;
c) assistenza di liquiditĂ fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard.
4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dellâaggiornamento del piano di risoluzione in conformitĂ dellâarticolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca dâItalia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente allâABE. In tal caso, lâobbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilitĂ ai sensi dellâarticolo 14.
Art. 13
Valutazione della risolvibilitĂ dei gruppi
1. La Banca dâItalia valuta se un gruppo è risolvibile, quando è lâautoritĂ di risoluzione di gruppo: sono sentite le autoritĂ competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o piuâ succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autoritĂ di risoluzione e competenti di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilitĂ finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure alla risoluzione, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dellâUnione europea e nella prospettiva di assicurare la continuitĂ delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
3. Per valutare la risolvibilitĂ si considerano gli elementi indicati dalla Banca dâItalia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nellâart. 12, comma 3.
4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dellâaggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformitĂ allâart. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca dâItalia, in qualitĂ di autoritĂ di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non è risolvibile, lo comunica tempestivamente allâABE. In tal caso, lâobbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilitĂ ai sensi dellâart. 15.
Art. 14
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilitĂ di banche non facenti parte di un gruppo
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente allâarticolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilitĂ di una banca, la Banca dâItalia ne dĂ comunicazione alla banca stessa, alla Banca Centrale Europea se questa è lâautoritĂ competente, nonchè alle autoritĂ di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dellâarticolo 15.
2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dellâapprovazione è data comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca dâItalia indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale Europea quando questa è lâautoritĂ competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate allâarticolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilitĂ finanziaria e dellâeffetto delle misure alternative sullâattivitĂ della banca, sulla sua stabilitĂ e sulla sua capacitĂ di contribuire al sistema economico, nonchè sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilitĂ finanziaria di altri Stati membri e dellâUnione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.
Art. 15 Rimozione degli impedimenti alla risolvibilitĂ di gruppi
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente allâarticolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilitĂ di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca dâItalia ne dĂ comunicazione alla capogruppo, alla Banca Centrale Europea se questa è lâautoritĂ competente, nonchè alle autoritĂ di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
2. La Banca dâItalia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea se questa è lâautoritĂ di vigilanza su base consolidata e con lâABE conformemente allâarticolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonchè alle autoritĂ di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalitĂ , avendone valutato lâimpatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puoâ presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. La Banca dâItalia comunica alla Banca Centrale Europea, se questa è lâautoritĂ di vigilanza su base consolidata, allâABE, alle autoritĂ di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.
4. La Banca dâItalia, sentite le autoritĂ competenti e le autoritĂ di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dellâimpatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate allâarticolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione è trasmessa alla capogruppo.
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui allâarticolo 70.
Art. 16
Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilitĂ
1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca dâItalia puoâ ordinare a una banca di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attivitĂ , linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.
2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca dâItalia puoâ inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di societĂ del gruppo, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessitĂ e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche è richiesto il conferimento dellâintera azienda bancaria a una societĂ controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dellâart. 2437 del codice civile;
b) imporre a una societĂ non finanziaria di cui allâart. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una societĂ finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
c) ordinare a un soggetto di cui allâart. 2 di emettere passivitĂ ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui allâart. 50 o adottare altre misure per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivitĂ ammissibili ai sensi dellâart. 50, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivitĂ ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, lâeventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca dâItalia.
Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CRISI
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Presupposti e obiettivi
Art. 17
Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi
1. Una banca è sottoposta a una delle misure indicate allâarticolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui lâintervento di uno o piuâ soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o unâazione di vigilanza, che puoâ includere misure di intervento precoce o lâamministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piuâ delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolaritĂ nellâamministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano lâattivitĂ della banca di gravitĂ tale che giustificherebbero la revoca dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ ;
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravitĂ , tali da privare la banca dellâintero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivitĂ sono inferiori alle passivitĂ ;
d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piuâ delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f) è prevista lâerogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 18.
3. Le misure indicate allâarticolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o lâamministrazione straordinaria.
Art. 18
Sostegno finanziario pubblico straordinario
1. Ai fini dellâarticolo 17, comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dellâeconomia e preservare la stabilitĂ finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquiditĂ forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivitĂ di nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o lâacquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dellâacquisto questa non versa in una delle situazioni di cui allâarticolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), nè ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonchè a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dellâeconomia; e iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrerĂ nel prossimo futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nellâambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dellâUnione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nellâambito delle verifiche della qualitĂ degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dallâABE o da autoritĂ nazionali.
Art. 19
Accertamento dei presupposti
1. Lâorgano di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca dâItalia o la Banca Centrale Europea, quali autoritĂ competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dellâart. 17, comma 1, lettera a). Se lâautoritĂ competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dĂ senza indugio comunicazione alla Banca dâItalia.
2. La sussistenza del presupposto previsto dallâart. 17, comma 1, lettera a), è accertata dalla Banca dâItalia o dalla Banca Centrale Europea, quali autoritĂ competenti. Quando la Banca Centrale Europea è lâautoritĂ competente, è sentita la Banca dâItalia quale autoritĂ di risoluzione. La Banca dâItalia, in qualitĂ di autoritĂ di risoluzione, puoâ inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto previsto dallâart. 17, comma 1, lettera a); essa acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa è lâautoritĂ competente, un parere e tutte le informazioni necessarie.
3. La Banca dâItalia accerta la sussistenza del presupposto previsto dallâart. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa è lâautoritĂ competente.
Art. 20
Individuazione della procedura di crisi
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati allâarticolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando cioâ consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui allâarticolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dallâarticolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione è disposta quando la Banca dâItalia ha accertato la sussistenza dellâinteresse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o piuâ obiettivi indicati allâarticolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.
Art. 21
Obiettivi della risoluzione
1. La Banca dâItalia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuitĂ delle funzioni essenziali dei soggetti di cui allâarticolo 2, alla stabilitĂ finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonchè dei fondi e delle altre attivitĂ della clientela.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dellâesigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore.
Art. 22
Principi della risoluzione
1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi:
a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nellâordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nellâordine di prioritĂ applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo lâordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se lâente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite;
e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e lâalta dirigenza dellâente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca dâItalia o ai commissari speciali lâassistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica;
f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI;
g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dellâente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilitĂ finanziaria nellâUnione Europea e nei suoi Stati membri, nonchè, se lâente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.
2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessitĂ operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonchè della natura dellâattivitĂ svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dellâUnione Europea.
Sezione II
Valutazione
Art. 23
Valutazione
1. Lâavvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui allâarticolo 2 è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivitĂ e passivitĂ .
2. La valutazione è effettuata su incarico della Banca dâItalia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dellâarticolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, lâesperto, i componenti dei suoi organi nonchè i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
Art. 24
FinalitĂ e contenuto della valutazione
1. La valutazione è volta a:
a) fornire elementi perchè sia accertata lâesistenza dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale prevista dal Capo II;
b) fornire elementi perchè siano individuate le azioni di risoluzione piuâ appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto nel piano di risoluzione;
c) quantificare lâentitĂ della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali;
d) se tra le azioni di risoluzione è indicato il bail-in, quantificare lâentitĂ della riduzione e conversione delle passivitĂ ammissibili;
e) se tra le azioni di risoluzione è indicata la cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per:
i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti allâente-ponte o alla societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione, allâente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni;
ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti a soggetti terzi diversi dallâente-ponte o dalla societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ nonchè accertare le condizioni commerciali che devono sussistere a norma dellâarticolo 40, comma 2.
2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravitĂ delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui è effettuata la valutazione; ove possibile, è altresĂŹ fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dellâapplicazione delle azioni di risoluzione o dellâesercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale.
3. La valutazione non puoâ basarsi sullâeventualitĂ che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o unâassistenza di liquiditĂ di emergenza o unâassistenza di liquiditĂ della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso dâinteresse.
4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione puoâ imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti allâente soggetto a risoluzione.
5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di prioritĂ applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se lâente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
6. La valutazione è accompagnata dalle seguenti informazioni, risultanti dai libri e registri contabili:
a) stato patrimoniale piuâ recente e relazione sulla situazione finanziaria;
b) analisi e stima del valore contabile delle attivitĂ ;
c) elenco delle passivitĂ in bilancio o fuori bilancio, con indicazione dellâordine di prioritĂ applicabile in sede concorsuale;
7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), lâanalisi e la stima del valore contabile delle attivitĂ e delle passivitĂ sono integrate con una stima del valore di mercato delle attivitĂ e delle passivitĂ .
Art. 25 Valutazione provvisoria
1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dellâarticolo 24, lâavvio di unâazione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.
2. La valutazione provvisoria è effettuata dalla Banca dâItalia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dellâarticolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano lâarticolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e lâarticolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3. La valutazione provvisoria è seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se questâultima è effettuata insieme alla valutazione prevista dallâarticolo 88, deve rimanere da essa distinta.
4. La valutazione definitiva è finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformità agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.
Art. 26
Tutela giurisdizionale e indennitĂ spettanti ai soggetti incaricati della valutazione
1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale si basa sulla valutazione di cui allâart. 23 o allâart. 25. La valutazione è parte integrante della decisione.
2. Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finchè non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puoâ essere oggetto di contestazione solo nellâambito dellâimpugnazione della decisione, ai sensi dellâart. 95.
3. Alle indennitĂ spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica lâart. 37, commi 7 e 8.
Capo II
Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale
Art. 27
Presupposti
1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato nellâarticolo 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dallâavvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dallâarticolo 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con lâintervento di uno o piuâ soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con unâazione di risoluzione, quando il programma di risoluzione di cui allâarticolo 32 prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa è disposta immediatamente prima o contestualmente allâapplicazione di tali misure.
Art. 28
Strumenti soggetti a riduzione o conversione
1. La riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nellâarticolo 20, comma 1, lettera a).
2. Quando i presupposti indicati nellâarticolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato allâarticolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una societĂ avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformitĂ dellâarticolo 30.
3. La riduzione o la conversione è disposta nellâordine indicato dallâarticolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre lâarticolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.
Art. 29
Riduzione o conversione
1. La riduzione o la conversione è disposta dalla Banca dâItalia.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con lâintervento di soggetti terzi, 58.
3. Lâimporto della riduzione o della conversione è determinato nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione è provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, lâimporto della riduzione o della conversione puoâ essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dallâarticolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societĂ controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata non puoâ essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societĂ posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.
Art. 30
Cooperazione fra autoritĂ
1. La Banca dâItalia collabora con le autoritĂ degli altri Stati membri per lâadozione della decisione congiunta prevista dallâarticolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze:
a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca dâItalia comprende un soggetto di cui allâarticolo 2 con sede legale in un altro Stato membro;
b) un soggetto di cui allâarticolo 2 avente sede legale in Italia è sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
2. La Banca dâItalia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di societĂ aventi sede in Italia.
3. Se non è raggiunta una decisione congiunta, la Banca dâItalia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a:
a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorchè soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui allâarticolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca dâItalia.
4. Nellâassumere le determinazioni di propria competenza, la Banca dâItalia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.
Art. 31
Ulteriori previsioni in caso di conversione
1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societĂ nei cui confronti è stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societĂ posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, lâattribuzione degli strumenti è disposta previo accordo con lâautoritĂ di risoluzione dello Stato membro interessato.
2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societĂ controllate dallo Stato.
3. Allâassunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica lâarticolo 53.
Capo III
Avvio e chiusura della risoluzione
Art. 32
Avvio della risoluzione
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati allâarticolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca dâItalia, previa approvazione del Ministro dellâeconomia e delle finanze, dispone lâavvio della risoluzione con un provvedimento che contiene:
a) lâindicazione dei presupposti per lâavvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra lâaltro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passivitĂ escluse ai sensi dellâarticolo 49, comma 2;
3) è indicato se si farà ricorso al fondo di risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dellâorgano di amministrazione o di controllo o dellâalta dirigenza ai sensi dellâarticolo 22, comma 1, lettera d);
6) se è prevista la costituzione di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività , sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere allâente-ponte o alla societĂ ;
ii) le modalitĂ di costituzione dellâente-ponte o della societĂ ;
iii) le modalitĂ di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dellâente-ponte o delle sue attivitĂ o passivitĂ .
2. Lâapprovazione del Ministro dellâeconomia e delle finanze è condizione di efficacia del provvedimento. La Banca dâItalia, ricevuta la comunicazione dellâapprovazione del Ministro dellâeconomia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga allâarticolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui è disposto lâavvio della risoluzione, unitamente allâatto della Banca dâItalia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca dâItalia, e su quello dellâente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonchè sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca dâItalia.
4. Il provvedimento con cui è disposto lâavvio della risoluzione, unitamente allâatto della Banca dâItalia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, allâente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali lâente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, allâABE, allâAESFEM, allâAEAP, al CERS nonchè, se del caso, alla Consob, alle autoritĂ di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autoritĂ competenti per la vigilanza sulle succursali dellâente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonchè alle controparti centrali cui lâente aderisce, e alle rispettive autoritĂ di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessitĂ di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca dâItalia puoâ stabilire forme integrative di pubblicitĂ .
6. Il programma di risoluzione puoâ essere modificato con provvedimento della Banca dâItalia approvato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze ai sensi dellâarticolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
8.
Art. 33
Presupposti per lâavvio della risoluzione di altri soggetti
1. Una societĂ finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societĂ inclusa nella vigilanza su base consolidata puoâ essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui allâarticolo 20, commi 1, lettera b), e 2 è verificata in capo a essa e alla societĂ controllante inclusa nella vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societĂ , avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puoâ essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui allâarticolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca è stabilita fuori dellâUnione Europea, se lâautoritĂ dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per lâavvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puoâ essere sottoposta a risoluzione la societĂ avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Se per una societĂ di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati allâarticolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puoâ essere avviata quando:
a) la sussistenza dei presupposti indicati allâarticolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca da essa controllata, e
b) la risoluzione della società di cui al comma 2 è necessaria per la risoluzione della banca controllata o del gruppo nel suo complesso, e
c) la situazione patrimoniale della banca controllata è tale che il suo dissesto minaccia unâaltra banca o il gruppo nel suo complesso oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede che la crisi del gruppo sia trattata in maniera unitaria, salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a), circa la sussistenza dei presupposti indicati allâarticolo 20, commi 1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, quando cioâ è stato convenuto con le autoritĂ di risoluzione estere coinvolte.
5. Quando la società indicata al comma 2 è una società non finanziaria, la risoluzione non è avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non è indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dallâarticolo 21; o
b) la societĂ controlla la banca indirettamente attraverso una societĂ finanziaria intermedia; in questo caso la risoluzione puoâ essere avviata nei confronti della societĂ finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. Lâorgano di amministrazione o quello di controllo di una societĂ indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca dâItalia o la Banca Centrale Europea, quali autoritĂ competenti, quando reputa che la societĂ versa in una situazione di dissesto o è a rischio di dissesto ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autoritĂ competente, ne dĂ senza indugio comunicazione alla Banca dâItalia.
Art. 34
Attuazione del programma di risoluzione
1. La Banca dâItalia dĂ esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui allâarticolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma è attuato dalla Banca dâItalia in una o piuâ delle seguenti modalitĂ :
a) con atti di uno o piuâ commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dallâarticolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dellâente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 è stabilita anche in deroga allâarticolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca dâItalia e i commissari nominati ai sensi dellâarticolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dallâarticolo 32, commi 3 e 5.
Art. 35 Effetti della risoluzione
1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalitĂ previste dallâarticolo 34, comma 2, lettere a) o b), dallâinsediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca dâItalia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sullâente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e lâalta dirigenza dellâente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. Lâesercizio dellâazione sociale di responsabilitĂ e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dellâazione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonchè dellâazione del creditore sociale contro la societĂ o lâente che esercita lâattivitĂ di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca dâItalia. In mancanza di loro nomina, lâesercizio dellâazione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca dâItalia.
Art. 36
Dichiarazione dello stato di insolvenza
1. Se lâente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui allâarticolo 32, si applica lâarticolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui allâarticolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puoâ essere presentato dalla Banca dâItalia o da un soggetto da essa appositamente designato.
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dellâente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dellâavvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione.
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, lâesercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca dâItalia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dallâarticolo 67, secondo comma, della legge fallimentare.
Art. 37
Commissari speciali
1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dellâente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dellâorgano di amministrazione di questâultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca dâItalia e previa sua autorizzazione, quando prevista dallâatto di nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca dâItalia. I commissari speciali, nellâesercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nellâarticolo 81, commi 2 e 3, nellâarticolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nellâarticolo 85 del Testo Unico Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca dâItalia indica la durata dellâincarico dei commissari. Il periodo puoâ essere prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilitĂ del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennitĂ spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca dâItalia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dellâente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca dâItalia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o allâente sottoposto a risoluzione;
b) sullâente sottoposto a risoluzione;
c) sullâeventuale residuo attivo dellâente-ponte o della societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennitĂ spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dellâarticolo 111 della legge fallimentare.
Art. 38
Chiusura della risoluzione
1. La Banca dâItalia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piuâ utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando essa è lâautoritĂ competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dellâente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sullâattivitĂ svolta nellâambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca dâItalia.
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dallâarticolo 32, comma 3.
3. Quando a seguito dellâadozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivitĂ o passivitĂ in capo allâente sottoposto a risoluzione, questâultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessitĂ di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonchè di assicurare che lâente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dellâarticolo 62 per la continuazione dellâattivitĂ ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca dâItalia ai sensi dellâarticolo 32, comma 2.
Capo IV
Misure di risoluzione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 39
Misure di risoluzione
1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ ;
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività è disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici
Sottosezione I
Cessione a un soggetto terzo
Art. 40
Cessione
1. La cessione, in una o piuâ soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ , ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivitĂ o le passivitĂ , anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.
2. La cessione è effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II.
3. Il corrispettivo pagato dal cessionario è corrisposto a:
a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
b) lâente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
4. La cessione è condotta nel rispetto dei seguenti principi:
a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti lâoggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con lâobiettivo di preservare la stabilitĂ finanziaria;
b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonchè tenere conto delle esigenze di celerità di svolgimento della risoluzione;
c) ottenere il prezzo piuâ alto possibile.
5. La cessione puoâ essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.
6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dellâarticolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo.
7. La cessione puoâ essere disposta in deroga al comma 4, quando è ragionevolmente prevedibile che lâapplicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe lâesito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilitĂ finanziaria.
8. La Banca dâItalia, se del caso su richiesta della Banca Centrale Europea in qualitĂ di autoritĂ competente, puoâ, in vista dellâavvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dellâarticolo 5.
Art. 41
Autorizzazioni
1. Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attivitĂ riservate, la pertinente autorizzazione puoâ essere rilasciata al cessionario che ne sia privo, su istanza di questâultimo, anche contestualmente alla cessione.
2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga ai termini ivi stabiliti.
3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni:
a) la cessione di azioni o altre partecipazioni è immediatamente efficace;
b) sino allâadozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per lâalienazione ai sensi del comma 4, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societĂ sono sospesi e possono essere esercitati esclusivamente dalla Banca dâItalia, la quale non risponde per lâesercizio di tali diritti o per lâastensione dallâesercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave;
c) sino allâadozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per lâalienazione ai sensi del comma 4, non si applicano le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario.
4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito allâacquisizione delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla Banca dâItalia e al cessionario. Se lâacquisizione è stata autorizzata, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societĂ possono essere esercitati dal cessionario dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione. Quando, invece, lâacquisizione non è stata autorizzata:
a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societĂ si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro il termine stabilito dalla Banca dâItalia, tenendo conto delle condizioni di mercato.
5. In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca dâItalia o la Banca Centrale Europea, in qualitĂ di autoritĂ competente, dâintesa con la Banca dâItalia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico Bancario.
Sottosezione II
Cessione a un ente-ponte
Art. 42
Costituzione e funzionamento dellâente-ponte
1. Lâente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dellâarticolo 43, con lâobiettivo di mantenere la continuitĂ delle funzioni essenziali precedentemente svolte dallâente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivitĂ o le passivitĂ acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.
2. Il capitale dellâente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autoritĂ pubbliche.
3. La Banca dâItalia, con provvedimento emanato ai sensi dellâarticolo 34, comma 2, lettera c):
a) approva lâatto costitutivo e lo statuto dellâente-ponte, nonchè la strategia e il profilo di rischio;
b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dellâente-ponte, lâattribuzione di deleghe e le remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni allâattivitĂ dellâente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dellâarticolo 48, comma 1, lettera b), lâeventuale conversione in capitale delle passivitĂ cedute allâente-ponte non preclude alla Banca dâItalia lâesercizio su questâultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo.
5. Lâente-ponte esercita lâattivitĂ bancaria o la prestazione di servizi e attivitĂ di investimento se è autorizzato allo svolgimento delle medesime attivitĂ ai sensi della normativa vigente.
6. Lâente-ponte, nello svolgimento dellâattivitĂ bancaria o nella prestazione di servizi e attivitĂ di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, lâente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, è autorizzato provvisoriamente a esercitare lâattivitĂ bancaria o a prestare servizi e attivitĂ di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca dâItalia presenta una richiesta allâautoritĂ responsabile per i relativi provvedimenti.
8. Lâente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonchè lâalta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dellâente sottoposto a risoluzione.
Art. 43
Cessione
1. La cessione, in una o piuâ soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piuâ enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivitĂ o le passivitĂ , anche individuabili in blocco, di uno o piuâ enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivitĂ cedute allâente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivitĂ ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca dâItalia, su istanza dellâente-ponte, puoâ disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivitĂ o delle passivitĂ da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato.
4. Fermo restando lâarticolo 47, comma 9, lâ ente-ponte succede allâente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivitĂ o nelle passivitĂ ceduti, salvo che la Banca dâItalia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica lâarticolo 40, comma 3.
Art. 44
Cessazione dellâente-ponte
1.La Banca dâItalia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) lâente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati allâarticolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
b) la totalitĂ , o la quasi totalitĂ , dei diritti, delle attivitĂ o delle passivitĂ dellâente-ponte è ceduta ad un terzo;
c) sono completati la liquidazione delle attivitĂ e il pagamento delle passivitĂ dellâente-ponte;
d) è scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3.
2. La cessazione della qualifica di ente-ponte è disposta quando è accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilitĂ di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata lâultima cessione allâente-ponte.
3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 puoâ essere prorogato per uno o piuâ periodi della durata di un anno ciascuno quando:
a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
b) la proroga è necessaria per mantenere la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.
4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), lâente-ponte è liquidato secondo le modalitĂ previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. Lâeventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dellâente-ponte è distribuito tra i suoi soci. Quando lâente-ponte è cessionario di diritti, attivitĂ o passivitĂ di piuâ enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attivitĂ o al pagamento delle passivitĂ cedute da ciascuno di questi e non dellâente-ponte stesso.
Sottosezione III
Cessione a una societĂ veicolo per la gestione di attivitĂ
Art. 45 Costituzione e funzionamento della societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ
1. La societĂ veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con lâobiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della societĂ veicolo medesima. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autoritĂ pubbliche.
2. La Banca dâItalia approva, con provvedimento emanato ai sensi dellâarticolo 34, comma 2, lettera c):
a) lâatto costitutivo e lo statuto della societĂ , nonchè la strategia e il profilo di rischio;
b) la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della societĂ , lâattribuzione di deleghe e le remunerazioni.
Art. 46
Cessione
1. La cessione di diritti, attivitĂ o passivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione o dellâente-ponte a una o piuâ societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ puoâ essere disposta, in una o piuâ soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:
a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attivitĂ nellâambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
b) la cessione è necessaria per garantire il corretto funzionamento dellâente sottoposto a risoluzione o dellâente-ponte;
c) la cessione è necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.
2. Il corrispettivo per la cessione è determinato in conformitĂ con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo puoâ essere simbolico o anche mancare. Esso puoâ consistere in titoli di debito emessi dalla societĂ veicolo. Se il valore di quanto ceduto è negativo, lâatto di cessione puoâ prevedere che lâente sottoposto a risoluzione o lâente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per lâassunzione delle passivitĂ o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato.
3. La societĂ veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonchè lâalta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dellâente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dellâente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della societĂ veicolo.
Sottosezione IV
Disposizioni comuni
Art. 47
Disposizioni comuni alle cessioni
1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III.
2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario.
3. Della cessione è data notizia secondo quanto previsto dallâarticolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica lâarticolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto puoâ opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile.
5. Se la cessione ha ad oggetto passività , il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca dâItalia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicitĂ notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicitĂ notizia o dichiarativa entro 180 giorni dallâultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dallâarticolo 120 del Testo Unico della Finanza.
7. Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dellâente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivitĂ , o passivitĂ non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attivitĂ o sulle passivitĂ oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dellâalta dirigenza del cessionario.
8. In seguito alla cessione, puoâ essere disposto, secondo la disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il ritrasferimento agli originari titolari o allâente sottoposto a risoluzione, o, nel caso di cessione alla societĂ veicolo, anche allâente-ponte, rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei diritti, delle attivitĂ o delle passivitĂ cedute, nei termini e alle condizioni eventualmente previsti nellâatto di cessione, se, alternativamente:
a) la possibilitĂ di ritrasferire è stata prevista espressamente nellâatto di cessione;
b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivitĂ o le passivitĂ ceduti non rientrano fra quelli indicati nellâatto di cessione o comunque non rispettano le condizioni previste per la cessione nel suddetto atto.
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario succede allâente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attivitĂ o alle passivitĂ ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;
c) nei diritti di partecipazione dellâente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purchè il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
10. In deroga al comma 9, lettera c):
a) lâaccesso ai sistemi o ai mercati non puoâ essere negato per il fatto che il cessionario non possiede una valutazione del merito di credito emessa da unâagenzia di valutazione del merito di credito o che la valutazione non è sufficiente per ottenere lâaccesso ai sistemi o ai mercati;
b) se il cessionario non rispetta i requisiti per lâappartenenza o lâaccesso ai sistemi o ai mercati, lâappartenenza o lâaccesso ai sistemi o ai mercati puoâ comunque essere disposto dalla Banca dâItalia per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile su richiesta del cessionario.
Sezione III
Bail-in
Art. 48
FinalitĂ del bail-in
1. Il bail-in è disposto:
a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui allâarticolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se lâapplicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; o
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passivitĂ cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passivitĂ in capitale.
2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in puoâ essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, nè le disposizioni della Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto compatibili.
Art. 49
PassivitĂ escluse dal bail-in
1. Sono soggette al bail-in tutte le passivitĂ , ad eccezione delle seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passivitĂ garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivitĂ derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivitĂ poste a garanzia delle stesse, nonchè le passivitĂ nei confronti dellâamministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dellâente sottoposto a risoluzione di disponibilitĂ dei clienti, inclusa la disponibilitĂ detenuta nella prestazione di servizi e attivitĂ di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi dâinvestimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra lâente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualitĂ di beneficiario, a condizione che questâultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passivitĂ con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dellâente sottoposto a risoluzione;
f) passivitĂ con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonchè dei suoi gestori o partecipanti, purchè le passivitĂ derivino dalla partecipazione dellâente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
g) passivitĂ nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passivitĂ riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in è applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piuâ rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dellâente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dallâente sottoposto a risoluzione per lâadesione ai sistemi.
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dallâapplicazione del bail-in passivitĂ diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivitĂ in tempi ragionevoli;
b) lâesclusione è strettamente necessaria e proporzionata per:
i) assicurare la continuitĂ delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativitĂ dellâente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativitĂ e la fornitura di servizi chiave; o
ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sullâeconomia di uno Stato membro o dellâUnione europea;
c) lâinclusione di tali passivitĂ nellâapplicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivitĂ dallâapplicazione del bail-in.
3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a:
a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dellâente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di prioritĂ applicabile in sede concorsuale; le passivitĂ escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piuâ favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivitĂ ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se lâente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
b) la capacitĂ di assorbimento delle perdite dellâente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;
c) la necessitĂ di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione;
d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dellâarticolo 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE;
e) la natura dei titolari delle passivitĂ , ivi inclusi i titolari dei depositi di cui allâarticolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario.
4. Lâesclusione di passivitĂ ai sensi del comma 2 è preventivamente notificata dalla Banca dâItalia alla Commissione Europea. Se lâesclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca dâItalia dispone lâesclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui è stata informata dalla Banca dâItalia, o entro il diverso termine concordato con questâultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi lâesclusione è disposta senza indugio.
5. Se è disposta lâesclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivitĂ escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passivitĂ soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo lâarticolo 22, comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dellâente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.
6. Lâintervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puoâ essere disposto a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dellâente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivitĂ soggette a bail-in sia pari ad almeno lâ8 per cento delle passivitĂ totali, inclusi i fondi propri, dellâente; e
b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivitĂ totali, inclusi i fondi propri, dellâente sottoposto a risoluzione.
Al fine dellâapplicazione del presente comma, le passivitĂ totali dellâente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.
7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puoâ essere finanziato da:
a) i contributi ordinari;
b) i contributi straordinari che il fondo puoâ riscuotere in tre anni;
c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dallâarticolo 78, comma 1, lettera c).
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puoâ essere disposto lâintervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dellâente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivitĂ soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivitĂ ponderate per il rischio dellâente; e b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e lâente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro.
9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che:
a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivitĂ chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.
10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresĂŹ essere utilizzate eventuali disponibilitĂ del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).
Art. 50
Requisito minimo di passivitĂ soggette a bail-in
1. Per assicurare lâapplicabilitĂ del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passivitĂ soggette al bail-in. 2. Il requisito da rispettare su base individuale è determinato dalla Banca dâItalia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autoritĂ competente, avendo riguardo a:
a) la necessitĂ di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati allâarticolo 21;
b) la necessitĂ di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passivitĂ sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per lâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ bancaria, nonchè per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa;
c) la necessitĂ di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passivitĂ possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passivitĂ sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per lâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ bancaria;
d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca;
e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dellâarticolo 86;
f) le ripercussioni negative sulla stabilitĂ finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti.
3. La Banca dâItalia, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autoritĂ competente, puoâ chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati allâarticolo 2, diversi da banche. Per le societĂ non finanziarie di cui allâarticolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la facoltĂ puoâ essere esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca dâItalia, con provvedimenti di carattere generale o particolare:
a) determina, in qualitĂ di autoritĂ di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autoritĂ competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilitĂ che le societĂ controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione;
b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle societĂ controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a);
c) puoâ disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, lâesenzione dallâobbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato membro e per le societĂ controllate aventi sede legale in Italia.
5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del requisito minimo di passivitĂ soggette a bail-in è effettuata secondo quanto previsto dallâarticolo 70.
6. La Banca dâItalia disciplina le caratteristiche delle passivitĂ computabili ai fini del presente articolo e le modalitĂ secondo cui esse sono computate. Se una passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, essa è computabile a condizione che la societĂ interessata abbia dimostrato alla Banca dâItalia che lâeventuale applicazione del bail-in alle passivitĂ sarebbe efficace nellâordinamento di quello Stato. La Banca dâItalia puoâ disciplinare le modalitĂ con cui questa condizione puoâ essere soddisfatta.
7. La determinazione del requisito minimo di passivitĂ soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono effettuate nellâambito dellâattivitĂ di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
Art. 51
Importo del bail-in
1. Lâimporto del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:
a) della necessitĂ di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dellâente sottoposto a risoluzione o nellâente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ , se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dellâarticolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dellâarticolo 49, comma 5, lettera b).
2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, è provvisoria e lâimporto del bail-in in essa indicato risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale puoâ essere ripristinato per la differenza.
Art. 52
Trattamento degli azionisti e dei creditori
1. Il bail-in è attuato allocando lâimporto determinato ai sensi dellâarticolo 51 secondo lâordine di seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonchè dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivitĂ ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivitĂ ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dellâente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dallâarticolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivitĂ ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se lâente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per lâavvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dellâeventuale compensazionetra crediti e debiti, purchè i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dellâavvio della risoluzione; resta ferma lâapplicazione degli articoli 54 e 91;
d) in caso di passivitĂ contestate, sullâammontare riconosciuto dallâente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in è esteso sullâeventuale eccedenza e il valore delle passivitĂ nei confronti delle quali è stato attuato il bail-in è ripristinato per la differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite:
a) in virtuâ della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;
b) in virtuâ della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), è ridotto o convertito, secondo lâordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole â non ancora attivate â in base alle quali il loro valore nominale è ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilitĂ o al livello dei fondi propri dellâente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento è stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, lâammontare residuo è soggetto allâapplicazione del bail-in. 5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli giĂ maturati e per lâeventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale è determinato secondo quanto previsto dallâarticolo 55.
Art. 53
Autorizzazioni
1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative allâacquisto o allâincremento di partecipazioni qualificate, se lâapplicazione del bail-in determina lâacquisizione o lâincremento di una partecipazione qualificataai sensi dellâarticolo 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare lâapplicazione dello strumento del bail-in, nè impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dallâarticolo 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica lâarticolo 41, commi 3, 4 e 5.
2. Allâassunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di prossimitĂ territoriale previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario.
3. Se il bail-in è stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca dâItalia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca dâItalia dispone la trasformazione in societĂ per azioni ai sensi dellâarticolo 48, comma 2.
Art. 54
Derivati
1. Il bail-in di una passivitĂ risultante da un derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, salva lâapplicazione dellâarticolo 49, comma 2, la Banca dâItalia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passivitĂ oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out ai sensi dellâarticolo 60, comma 1, lettera l).
2. Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di netting, la Banca dâItalia o un esperto indipendente da questa nominato determinano, nellâambito della valutazione di cui al Capo I, Sezione II, la passivitĂ risultante da tali operazioni su base netta conformemente ai termini dellâaccordo.
3. La Banca dâItalia determina il valore delle passivitĂ risultanti da derivati secondo:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e
c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva distruzione di valore che deriverebbe dal close-out di derivati con lâimporto delle perdite che sarebbero sostenute dai loro titolari in un bail-in.
Art. 55 Tasso di conversione del debito in capitale
1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se la conversione è disposta quando il patrimonio netto del soggetto al quale è applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di conversione è definito in modo da diluire in maniera significativa lâincidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.
2. La Banca dâItalia puoâ applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivitĂ aventi posizione diversa nellâordine di prioritĂ applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivitĂ sovraordinate in tale ordine è maggiore di quello applicabile alle passivitĂ subordinate.
Art. 56
Piano di riorganizzazione aziendale
1. Quando il bail-in è applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente allâarticolo 48, comma 1, lettera a), è redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale.
2. Il piano è redatto e attuato da uno o piuâ commissari speciali nominati ai sensi dellâarticolo 37 o dallâorgano di amministrazione dellâente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dalla Banca dâItalia con provvedimenti di carattere generale o particolare.
3. Il piano è trasmesso alla Banca dâItalia entro un mese dallâapplicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puoâ essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in è applicato a due o piuâ componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano è elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo lâapplicazione del bail-in; il piano è redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario. Quando la Banca dâItalia è lâautoritĂ di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autoritĂ di risoluzione interessate e allâABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca dâItalia, dâintesa con la Banca Centrale Europea quando questa è lâautoritĂ competente, valuta lâadeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilitĂ economica a lungo termine dellâente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca dâItalia comunica allâorgano di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto.
6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, lâorgano di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca dâItalia. Essa valuta il piano e comunica allâorgano di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.
7. Lâorgano di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca dâItalia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nellâattuazione del piano.
8. Se la Banca dâItalia lo ritiene necessario, dâintesa con la Banca Centrale Europea quando questa è lâautoritĂ competente, lâorgano di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni allâapprovazione della Banca dâItalia.
9. Quando è applicabile la disciplina dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che lâente sottoposto a risoluzione è tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione è notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dellâUnione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca dâItalia puoâ prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piuâ breve.
Art. 57
Effetti del bail-in
1. La riduzione o la conversione sono pienamente efficaci dal momento individuato ai sensi dellâarticolo 32, comma 2, indipendentemente dallâesecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi:
a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti;
b) lâesclusione di azioni o altre partecipazioni o strumenti di debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione;
c) lâammissione di nuove azioni o altre partecipazioni alle negoziazioni in una sede di negoziazione;
d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di pubblicare un prospetto.
2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche su iniziativa della Banca dâItalia.
3. Quando una passività è interamente cancellata, gli obblighi a carico dellâente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla passivitĂ sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non puoâ essere richiesto nellâambito di successive procedure relative allâente sottoposto a risoluzione, nè al suo avente causa.
4. Quando una passività è ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passivitĂ originaria resta efficace in relazione al debito residuo, salve le modifiche dellâimporto degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche dei termini contrattuali ai sensi dellâarticolo 60, comma 1, lettera i).
Art. 58
Rimozione degli ostacoli al bail-in
1. Le assemblee dei soggetti di cui allâarticolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare lâaumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passivitĂ in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Non si applicano i limiti previsti dallâarticolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, nè gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonchè altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.
3. Resta ferma la possibilitĂ per la Banca dâItalia di disporre direttamente lâaumento di capitale, ai sensi dellâarticolo 60, comma 1, lettera h).
Art. 59
Riconoscimento contrattuale del bail-in
1. Quando una passivitĂ soggetta a bail-in a norma dellâarticolo 49 è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui allâarticolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passività è assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca dâItalia e accetta di subirne gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione.
2. Il comma 1 si applica alle passività contratte dopo il 1° gennaio 2016.
3. La Banca dâItalia puoâ chiedere allâemittente di fornire un parere legale relativo allâapplicabilitĂ e allâefficacia della clausola contrattuale inserita.
4. Lâobbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca dâItalia produce i suoi effetti sulle passivitĂ indicate al comma 1.
5. Il bail-in è comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui allâarticolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.
Capo V
Poteri di risoluzione
Art. 60
Poteri generali di risoluzione
1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo IV, la Banca dâItalia puoâ esercitare i seguenti poteri:
a) richiedere ai soggetti indicati allâarticolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonchè di ogni altra informazione utile ai fini dellâavvio e allâattuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dallâente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dellâente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dallâente sottoposto a risoluzione, nonchè annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passivitĂ ammissibili dellâente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passivitĂ ;
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dallâente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivitĂ garantite di cui allâarticolo 49, comma 1, lettera b);
g) convertire passivitĂ ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dellâente sottoposto a risoluzione o di una societĂ che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che lâente sottoposto a risoluzione o la societĂ che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passivitĂ ammissibili emessi dallâente sottoposto a risoluzione, o modificare lâimporto degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passivitĂ o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passivitĂ garantite di cui allâarticolo 49, comma 1, lettera b);
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte lâente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 54;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dellâalta dirigenza dellâente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;
n) chiedere alla Banca Centrale Europea quale autoritĂ competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto, nellâesercizio dei poteri di risoluzione, la Banca dâItalia non è tenuta a:
a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dellâente sottoposto a risoluzione;
b) fornire comunicazioni, prima dellâesercizio di un potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, nè a depositare o registrare documenti presso altre autoritĂ .
Art. 61
Poteri accessori
1. Nellâesercizio dei poteri di risoluzione, la Banca dâItalia puoâ, salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto:
a) fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 92, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attivitĂ o passivitĂ , che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;
b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni;
c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre lâesclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o lâesclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari;
d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attivitĂ o passivitĂ , il cessionario subentri â con esclusione di diritti e obblighi del cedente â nei diritti o negli obblighi dellâente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo lâarticolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonchè in tutti i rapporti processuali, in deroga allâarticolo 111 del codice di procedura civile;
e) imporre allâente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;
f) modificare o sciogliere contratti di cui lâente sottoposto a risoluzione è parte o sostituirne un contraente con il cessionario.
2. Se necessario per assicurare lâefficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuitĂ dellâattivitĂ di impresa o dei contratti dellâente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne lâesercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato lâarticolo 64, nonchè:
a) il diritto del dipendente dellâente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facoltĂ per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
Art. 62
Fornitura di servizi
1. La Banca dâItalia puoâ, in caso di cessione, imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attivitĂ cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti sono sottoposti a procedura concorsuale.
2. La Banca dâItalia puoâ imporre a una componente italiana di un gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cioâ è stato chiesto da unâautoritĂ di risoluzione di un altro Stato membro in relazione a una risoluzione avviata da questâultima su una diversa componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana non è sottoposta a risoluzione.
3. I servizi e i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti al cessionario:
a) alle stesse condizioni applicate immediatamente prima dellâavvio della risoluzione in forza di un accordo giĂ in essere con lâente sottoposto a risoluzione e fino alla scadenza dellâaccordo;
b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
Art. 63
Esecuzione di misure disposte da autoritĂ di risoluzione di altri Stati membri
1. Quando unâautoritĂ di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nellâambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivitĂ , di diritti o di passivitĂ soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca dâItalia fornisce allâautoritĂ di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione lâassistenza ragionevolmente possibile.
2. Quando unâautoritĂ di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passivitĂ ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passivitĂ dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.
3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dallâordinamento dellâautoritĂ di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.
Art. 64
AttivitĂ , passivitĂ , azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi
1. La Banca dâItalia, con riferimento alle misure relative ad attivitĂ ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passivitĂ disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, puoâ disporre che:
a) il commissario speciale dellâente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinchè la misura consegua i suoi effetti;
b) il commissario speciale dellâente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attivitĂ o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantochè la misura non sia divenuta efficace;
c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per lâesecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dellâart. 37, commi 7 e 8.
2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), è estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non è disposta e, se già disposta, è ritirata limitatamente alle attività , alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passività in questione.
Art. 65 Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
1. Lâadozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dellâarticolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso allâapplicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dallâente sottoposto alle misure, un evento determinante lâescussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nè una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonchè di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dellâarticolo 1455 del codice civile.
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, lâadozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dellâarticolo 36, non costituisce un evento determinante lâescussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nè una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dallâente, o gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per lâente parte del contratto, eventi relativi a unâaltra componente del gruppo.
3. Fintantochè gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonchè di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dellâarticolo 1455 del codice civile, lâadozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dellâarticolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso allâapplicazione di una di queste misure non dĂ di per sè titolo a:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dallâente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per lâente parte del contratto, eventi relativi a unâaltra componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a unâaltra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a unâaltra componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando è riconosciuta ai sensi dellâarticolo 74 o se la Banca dâItalia o altra autoritĂ di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dellâescussione di garanzia o una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale nè stato di insolvenza.
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dellâarticolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.
Art. 66
Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna
1. La Banca dâItalia puoâ disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui lâente sottoposto a risoluzione è parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dellâente sottoposto a risoluzione.
2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica:
a) ai depositi ammissibili al rimborso;
b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori, delle controparti centrali e delle banche centrali;
c) ai crediti protetti da un sistema di indennizzo degli investitori.
3. Nellâesercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dellâimpatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Art. 67
Limitazione dellâescussione di garanzie
1. La Banca dâItalia puoâ limitare lâescussione di garanzie aventi a oggetto attivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Il potere di cui al comma 1 non si applica ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori, alle controparti centrali e alle banche centrali in relazione ad attivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.
3. Nei casi in cui si applica lâarticolo 94, la Banca dâItalia, assieme alle altre autoritĂ di risoluzione coinvolte, si adopera affinchè le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.
4. Nellâesercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dellâimpatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Art. 68
Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
1. La Banca dâItalia puoâ sospendere lâattivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonchè di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Con le stesse modalitĂ di cui al comma 1, puoâ essere sospesa lâattivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una societĂ controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dallâente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;
b) il presupposto per lâattivazione dei meccanismi terminativi è lâinsolvenza dellâente sottoposto a risoluzione o è comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di questâultimo;
c) nel caso in cui è stata realizzata o puoâ essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivitĂ , diritti o passivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione:
i) tutte le attivitĂ e le passivitĂ della societĂ controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure
ii) la Banca dâItalia individua adeguati accorgimenti affinchè gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti conclusi nellâambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali.
4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca dâItalia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, nè subiranno una riduzione o conversione in applicazione dellâarticolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo lâarticolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non è stato applicato il bail-in alle passività che originano dal contratto medesimo.
6. Nellâesercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dellâimpatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7. La Banca dâItalia puoâ stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui allâarticolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca dâItalia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilitĂ conformemente allâarticolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012.
8. La Banca dâItalia puoâ disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.
Capo VI
Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri
Art. 69
Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono piuâ Stati membri
1. La Banca dâItalia, nellâassumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) la cooperazione con autoritĂ di risoluzione, autoritĂ competenti e altre autoritĂ di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e lâefficacia delle decisioni e delle azioni;
b) la debita considerazione dellâimpatto delle decisioni o azioni sulla stabilitĂ finanziaria e, piuâ in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata;
c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro;
d) lâapplicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.
Art. 70
Collegi di risoluzione
1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilitĂ , la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilitĂ , la determinazione del requisito minimo di passivitĂ soggette a bail-in, nonchè la predisposizione e lâapprovazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nellâambito dei collegi di risoluzione previsti dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE e in conformitĂ alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca dâItalia istituisce collegi di risoluzione e collegi europei di risoluzione, partecipa ai collegi istituiti da altre autoritĂ e attua le decisioni assunte in seno a questi ultimi nei casi e con le modalitĂ previste dallâordinamento dellâUnione Europea.
2. Per le finalitĂ indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societĂ estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca dâItalia provvedono alla trasmissione alla Banca dâItalia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societĂ estera controllante.
3. Per le finalitĂ indicate al comma 1 le societĂ aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con lâautoritĂ di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.
Art. 71
Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche
1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autoritĂ di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca dâItalia, se è lâautoritĂ di risoluzione di una societĂ controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, puoâ chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che puoâ avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta è presentata da unâaltra autoritĂ di risoluzione, la Banca dâItalia, quando è autoritĂ di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passivitĂ ammissibili.
2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autoritĂ di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed è stata deferita allâABE una questione ai sensi dellâarticolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca dâItalia puoâ, sentito il Ministero dellâeconomia e delle finanze, chiedere che lâABE si astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione puoâ incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.
Art. 72
Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze partecipa ai collegi di risoluzione nei casi e secondo le modalitĂ previsti dallâordinamento dellâUnione Europea.
2. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze e la Banca dâItalia si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la Banca dâItalia concorre alla decisione di un collegio avente ad oggetto unâazione di risoluzione.
3. La Banca dâItalia applica senza indugio le decisioni adottate in seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dellâurgenza della situazione.
Art. 73
Scambio di informazioni
1. La Banca dâItalia, quando è autoritĂ di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autoritĂ di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autoritĂ di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.
2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca dâItalia ha ricevuto da unâautoritĂ di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 è effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autoritĂ .
Capo VII
Rapporti con Stati terzi
Art. 74
Riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi
1. Il presente articolo si applica in mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dallâUnione Europea con uno Stato terzo ai sensi dellâart. 93, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e lâesecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi.
2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo è stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo di risoluzione ai sensi dellâart. 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, la Banca dâItalia vi dĂ esecuzione adottando, in conformitĂ allâordinamento italiano, le misure a tal fine necessarie.
3. In mancanza di un collegio europeo di risoluzione o di una decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2 la Banca dâItalia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le misure di risoluzione adottate in Stati terzi e dĂ loro esecuzione in conformitĂ al presente articolo.
4. La Banca dâItalia, sentite le altre autoritĂ di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito, puoâ decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo quando essa ritiene che:
a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per la stabilitĂ finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o
b) unâazione autonoma di risoluzione a norma dellâart. 75 in relazione a una succursale nellâUnione sia necessaria per conseguire uno o piuâ obiettivi della risoluzione; o
c) il riconoscimento comporterebbe una disparitĂ di trattamento fra i creditori soggetti alla legge di uno Stato membro e quelli soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano nella medesima posizione giuridica; o
d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per le finanze pubbliche dello Stato italiano; o
e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari a principi fondamentali dellâordinamento italiano.
5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo, la Banca dâItalia puoâ:
a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a:
i) attivitĂ di una societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano;
ii) diritti o passivitĂ di una societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo contabilizzati dalla succursale italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai quali lâesecuzione puoâ avvenire in Italia;
b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni o altre partecipazioni in una banca autorizzata in Italia e controllata da una societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo;
c) esercitare i poteri di cui agli articoli 66, 67 e 68 nei confronti delle parti di un contratto stipulato con una societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo o le sue controllate aventi sede legale in Italia; e
d) inibire lâesercizio del diritto di sciogliere o liquidare i contratti stipulati da una societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede legale in Italia o altre societĂ del medesimo gruppo, nonchè comunque di ogni altro diritto, incluso quello di invocare la decadenza del beneficio del termine:
i) quando questi diritti sono esercitabili per effetto dellâavvio di unâazione di risoluzione intrapresa nei confronti di una societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, di una societĂ che la controlla o di altre societĂ del gruppo oppure per effetto di obblighi legislativi e regolamentari relativi alla risoluzione in quello Stato; e
ii) a condizione che le obbligazioni contrattuali principali, comprese quelle di pagamento e di consegna, nonchè la costituzione di garanzie reali, siano regolarmente adempiute.
6. La Banca dâItalia puoâ, se lâinteresse pubblico lo esige, sottoporre a risoluzione una societĂ controllante avente sede legale in Italia, esercitando tutti i relativi poteri, quando lâautoritĂ dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da quella societĂ e avente sede legale in quello Stato sussistono i presupposti per la risoluzione secondo lâordinamento di questâultimo. Si applica lâart. 65.
7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica lâeventuale assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi dellâordinamento italiano della banca autorizzata in Italia e controllata dalla societĂ sottoposta a risoluzione nello Stato terzo.
Art. 75 Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie
1. Quando una succursale italiana di una banca avente sede legale in uno Stato terzo non è sottoposta a risoluzione in questo Stato oppure ricorre una delle circostanze di cui allâart. 74, comma 4, la Banca dâItalia, se necessario per lâinteresse pubblico, puoâ adottare nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:
a) la succursale non soddisfa piuâ, o rischia di non soddisfare, le condizioni stabilite per lâautorizzazione e lâesercizio dellâattivitĂ , e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, unâazione di vigilanza o una misura dello Stato terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni o di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non è disposta a, o non è o non sarĂ probabilmente in grado di adempiere alla scadenza le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori residenti o aventi sede legale nellâUnione Europea o le obbligazioni sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non è stata aperta nè verrĂ presumibilmente aperta in tempi ragionevoli nello Stato terzo una risoluzione o una procedura concorsuale nei confronti della banca avente sede legale in quello Stato;
c) nello Stato terzo è stata avviata una risoluzione della banca o è stata notificata alla Banca dâItalia lâintenzione dellâautoritĂ di risoluzione dello Stato terzo di avviarla.
2. Nellâadozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca dâItalia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene, in quanto pertinenti, ai principi di cui allâart. 22, nonchè ai requisiti relativi allâapplicazione delle misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV.
3. Si applica lâart. 65.
Art. 76
Cooperazione con le autoritĂ degli Stati terzi
1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dallâUnione Europea con uno Stato terzo ai sensi dellâart. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e lâesecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca dâItalia puoâ concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dallâABE con le autoritĂ degli Stati terzi.
2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su:
a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e lâaggiornamento dei piani di risoluzione;
b) la consultazione e la cooperazione nellâelaborazione dei piani di risoluzione, nonchè i principi per lâesercizio dei poteri previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
c) lo scambio delle informazioni necessarie per lâapplicazione delle misure di risoluzione, nonchè per lâesercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo;
e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;
f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, lâistituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.
3. La stipula di protocolli di cooperazione con autoritĂ di Stati terzi non preclude alla Banca dâItalia la possibilitĂ di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autoritĂ di Stati terzi ai sensi dellâart. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca dâItalia ai sensi del presente articolo sono notificati allâABE.
Art. 77
Scambio di informazioni riservate
1. La Banca dâItalia e il Ministro dellâeconomia e delle finanze scambiano informazioni riservate con le autoritĂ di risoluzione extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) lâautoritĂ di risoluzione extracomunitaria è soggetta a obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli previsti dallâart. 5, ferma restando lâapplicabilitĂ del diritto sulla protezione dei dati personali;
b) le informazioni sono necessarie per lâesercizio da parte dellâautoritĂ extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa affidate, nonchè utilizzate esclusivamente a tali fini.
2. Se le informazioni in possesso della Banca dâItalia o del Ministero dellâeconomia e delle finanze provengono da un altro Stato membro, esse possono essere comunicate a unâautoritĂ di risoluzione extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) lâautoritĂ di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso lâinformazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;
b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini stabiliti dallâautoritĂ di risoluzione dello Stato membro che ha comunicato lâinformazione.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dellâUnione Europea.
Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE
Art. 78
Fondi di risoluzione
1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati allâart. 21, in conformitĂ dei principi stabiliti nellâart. 22, sono istituiti presso la Banca dâItalia uno o piuâ fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da:
a) i contributi ordinari di cui allâart. 82, versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato allâart. 81;
b) i contributi straordinari di cui allâart. 83, versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalitĂ di cui al comma 1;
c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le finalitĂ di cui al comma 1 e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti;
d) somme versate dallâente sottoposto a risoluzione o dallâente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.
2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca dâItalia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per lâesercizio delle funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca dâItalia o nellâinteresse degli stessi, nè quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nei fondi o nellâinteresse degli stessi.
3. La Banca dâItalia puoâ delegare, in tutto o in parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dellâart. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente Capo.
Art. 79
Utilizzo dei fondi di risoluzione
1. Lâutilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dellâarticolo 80, è disposto dalla Banca dâItalia per una o piuâ delle seguenti finalitĂ e limitatamente a quanto necessario per garantire lâefficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attivitĂ o le passivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ ;
b) concedere finanziamenti allâente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ ;
c) acquistare attivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ ;
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente allâarticolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando è applicato il bail-in ed è stata disposta lâesclusione di creditori a norma dellâarticolo 49, comma 2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dellâarticolo 84;
h) quando è stata disposta la cessione dellâattivitĂ di impresa, per le stesse finalitĂ indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui allâarticolo 2, nè per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano lâutilizzo del fondo stabiliti dallâarticolo 49.
Art. 80
Fondi istituiti presso altri soggetti
1. La Banca dâItalia puoâ disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dellâarticolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, lâarticolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui è istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca dâItalia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonchè gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca dâItalia che ne verifica la conformitĂ con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca dâItalia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.
Art. 81
Livello-obiettivo della dotazione finanziaria
1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione è pari allâ1 per cento dei depositi protetti, risultanti alla data di chiusura dellâultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato.
2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformitĂ dellâarticolo 82 su base annuale nel modo piuâ uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dellâimpatto prociclico che il loro versamento puoâ avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo.
3. La Banca dâItalia puoâ prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi.
4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformitĂ a quanto stabilito dallâarticolo 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, lâammontare annuo dei contributi ordinari annuali è fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.
Art. 82
Contributi ordinari
1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nellâammontare determinato dalla Banca dâItalia in conformitĂ con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dellâartticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
2. La Banca dâItalia puoâ prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attivitĂ a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non puoâ comunque superare il 30 per cento dellâimporto complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.
Art. 83
Contributi straordinari
1. Se la dotazione finanziaria non è sufficiente a sostenere le misure di cui allâarticolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca dâItalia. I contributi straordinari sono calcolati in conformitĂ dellâarticolo 82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo dellâimporto annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui allâarticolo 81, comma 1.
2. La Banca dâItalia puoâ rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquiditĂ o solvibilitĂ del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dellâarticolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puoâ essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima della scadenza del termine di rinvio quando la Banca dâItalia determina che il pagamento non mette piuâ a repentaglio la liquiditĂ o la solvibilitĂ del soggetto interessato.
Art. 84
Prestiti dei fondi di risoluzione
1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:
a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui allâarticolo 79, comma 1;
b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e
c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dallâarticolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli.
2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. Lâammontare del prestito è commisurato alla percentuale dei depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti allâaccordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivitĂ del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui allâarticolo 81, comma 1.
3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dellâeconomia e delle finanze. Nei casi previsti dallâarticolo 80 il prestito è inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca dâItalia.
4. Il tasso dâinteresse, il periodo di rimborso, nonchè gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 106 della direttiva 2014/59/UE.
Art. 85 Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri
1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dallâautoritĂ di risoluzione di gruppo e approvato nellâambito del programma di risoluzione indicato dallâarticolo 70.
2. Quando lâautoritĂ di risoluzione di gruppo è la Banca dâItalia, il piano di finanziamento è proposto da questâultima, previa consultazione delle autoritĂ di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dellâavvio della risoluzione o dellâadozione di una misura di risoluzione.
3. Il piano di finanziamento riporta:
a) una valutazione delle attivitĂ e delle passivitĂ delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;
b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;
c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;
d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente allâarticolo 86, comma 1;
e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonchè finalità e modalità di erogazione del contributo;
f) i criteri per la determinazione dellâimporto che ciascun meccanismo di finanziamento è tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);
g) lâimporto che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati è chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalitĂ di erogazione;
h) lâammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento;
i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.
4. Nei casi previsti dallâarticolo 80, la Banca dâItalia informa il soggetto presso il quale il fondo è istituito affinchè questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.
5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dallâarticolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
6. I proventi o gli utili derivanti dallâuso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dallâarticolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
Art. 86
Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione
1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce è tenuto a corrispondere allâente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a:
a) in caso di applicazione del bail-in, lâammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dellâassorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in;oppure
b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, allâente-ponte o a una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ , lâammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di prioritĂ .
2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dellâente o dellâente-ponte.
3. La determinazione dellâimporto a carico del sistema di garanzia dei depositanti è effettuata in conformitĂ della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.
4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non puoâ eccedere lâammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
5. Se una valutazione a norma dellâarticolo 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione è superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente allâarticolo 89.
6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a unâaltra banca per effetto della cessione dellâattivitĂ dâimpresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purchè lâimporto dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dallâarticolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario.
7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dellâimporto previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca dâItalia provvede affinchè lâimporto sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.
8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nellâambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca dâItalia.
Titolo VI
SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 87
Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali
1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se lâente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per lâavvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
2. Nellâipotesi di cessione parziale di diritti, attivitĂ e passivitĂ dellâente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se lâente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per lâavvio della risoluzione.
Art. 88
Valutazione della differenza di trattamento
1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente incaricato dalla Banca dâItalia effettua senza indugio una valutazione per determinare:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori â incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti â avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per lâavvio della risoluzione, lâente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere;
b) lâeventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 è distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puoâ essere svolta dal medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dellâeventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dellâente sottoposto a risoluzione.
Art. 89
Salvaguardia per azionisti e creditori
1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui allâarticolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dellâarticolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 è a carico del fondo di risoluzione.
Art. 90
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
1. Quando è trasferita solo una parte dei diritti, delle attivitĂ o delle passivitĂ da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una societĂ veicolo per la gestione delle attivitĂ , e quando sono esercitati i poteri previsti dallâarticolo 61, comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformitĂ di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.
2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtuâ del diritto straniero o sono da esso disciplinati:
a) accordi di garanzia in virtuâ dei quali un soggetto è garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attivitĂ oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la garanzia abbia a oggetto diritti o attivitĂ individuati o individuabili sulla base di un patto di rotativitĂ o di meccanismi analoghi;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprietĂ , in virtuâ dei quali la garanzia dellâadempimento di obblighi specifici è costituita dal trasferimento della piena proprietĂ di attivitĂ dal debitore al beneficiario della garanzia, i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca attivitĂ in caso di adempimento degli obblighi;
c) accordi di compensazione, in virtuâ dei quali debiti e crediti tra lâente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere compensati;
d) accordi di netting;
e) obbligazioni garantite;
f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dellâaccordo o da un fiduciario, mandatario o rappresentante.
Art. 91
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting
1. Salvo quanto previsto al comma 3, è vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivitĂ che sulla base di uno dei contratti di cui allâarticolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, è vietata la modifica o lâestinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivitĂ che sulla base di uno dei contratti di cui allâarticolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
3. Ă possibile, per assicurare la disponibilitĂ dei depositi protetti:
a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attivitĂ o passivitĂ soggetti ai medesimi contratti; e
b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attivitĂ o passivitĂ soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.
Art. 92
Tutela degli accordi di garanzia
1. Con riferimento alle passivitĂ garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprietĂ , è vietata la cessione separata delle attivitĂ a garanzia della passivitĂ , del beneficio della garanzia o della passivitĂ garantita e la modifica o lo scioglimento dellâaccordo di garanzia mediante lâesercizio dei poteri accessori di cui allâarticolo 61, se lâeffetto della modifica o dello scioglimento è che la passivitĂ cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui allâarticolo 91, comma 3.
Art. 93
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passivitĂ garantite
1. Ă vietata la cessione, la modifica o lâestinzione mediante lâesercizio dei poteri accessori di cui allâarticolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attivitĂ o delle passivitĂ che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati allâarticolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui lâente sottoposto a risoluzione è parte. Si applica la deroga di cui allâarticolo 91, comma 3.
Art. 94
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. Non sono pregiudicati il funzionamento nè le regole dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad altri Stati membri, dei sistemi designati dai rispettivi atti di recepimento della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui:
a) è disposta la cessione solo di una parte delle attività , dei diritti o delle passività di un ente sottoposto a risoluzione; o
b) sono esercitati i poteri accessori di cui allâarticolo 61 per eliminare o modificare le clausole di un contratto di cui lâente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire una controparte.
2. La cessione, lâeliminazione o la modifica di cui al comma 1 non comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga allâarticolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nè la modifica o lâinefficacia degli ordini di trasferimento e della compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12v aprile 2001, n. 210, lâuso di fondi, titoli o facilitazioni creditizie a norma dellâarticolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dellâarticolo 8 del medesimo decreto.
Art. 95 Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice.
2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca dâItalia o del Ministro dellâeconomia e delle finanze sarebbe contraria allâinteresse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.
3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attivitĂ o passivitĂ di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dellâesercizio dei poteri di risoluzione, lâannullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca dâItalia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
4. Fermo restando il potere di cui allâarticolo 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca dâItalia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui allâarticolo 21.
Titolo VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 96
Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale
1. Nei confronti dei soggetti indicati allâarticolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallâarticolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per lâinosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca dâItalia.
2. Per lâinosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica lâarticolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalitĂ da esso stabilite. In caso di inosservanza dellâordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per lâinosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dallâarticolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 144-ter del Testo Unico Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.
Art. 97
Sanzioni per la violazione di disposizioni dellâUnione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate allâart. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalitĂ , anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dellâABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questâultimo Regolamento.
Art. 98
Comunicazione allâABE sulle sanzioni applicate
1. La Banca dâItalia comunica allâABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchè le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sullâesito delle stesse.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99
Deroghe
1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, allâente-ponte e al veicolo per la gestione delle attivitĂ non si applicano:
a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonchè le Sezioni II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile;
b) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.
2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti a risoluzione, dei soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, dellâente-ponte e del veicolo per la gestione delle attivitĂ avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h).
3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o di veicoli per la gestione delle attività :
a) lâoperazione è disposta dalla Banca dâItalia o, previa autorizzazione di questâultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca dâItalia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca dâItalia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.
4. Alle societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, allâente-ponte e al veicolo per la gestione delle attivitĂ se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonchè le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza.
5. La comunicazione al pubblico ai sensi dellâarticolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per lâavvio della risoluzione ai sensi dellâarticolo 20, nonchè in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dellâarticolo 29 o lâavvio della risoluzione ai sensi dellâarticolo 32 è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista allâarticolo 32, comma 3, anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorchè non divulgata al pubblico, sia conosciuta dallâemittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puoâ stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puoâ essere rinviata.
6. Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata allâarticolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, lâobbligo di offerta ai sensi dellâarticolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste.
7. In caso di limitazioni allâescussione di garanzie finanziarie o allâefficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dallâautoritĂ di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
Art. 100
Modifiche alla legge fallimentare
1. Al quarto comma dellâarticolo 195 della legge fallimentare, dopo le parole ÂŤdisponga la liquidazioneÂť, sono inserite le seguenti: ÂŤo, se ne ritiene sussistenti i presupposti, lâavvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UEÂť.
2. Allâarticolo 237 della legge fallimentare è aggiunto, in fine, il seguente comma: ÂŤNel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui allâarticolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nellâamministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.Âť.
3. Lâarticolo 240 della legge fallimentare è sostituito dal seguente:
ÂŤArt. 240.
(Costituzione di parte civile).-
1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui allâarticolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui allâarticolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.Âť.
Art. 101
Disposizioni penali
1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dellâarticolo 2638, è inserito il seguente comma: ÂŤ3-bis. Agli effetti della legge penale, le autoritĂ e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autoritĂ e alle funzioni di vigilanza.Âť.
2. La violazione dellâobbligo di segreto di cui allâarticolo 5, commi 4 e 7, è punita a norma dellâarticolo 622 del codice penale, ma si procede dâufficio.
Art. 102
Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio
1. Fino allâemanazione dei provvedimenti della Banca dâItalia previsti dallâarticolo 7, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui lâipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilitĂ finanziaria piuâ ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo lâutilizzo dei fondi di risoluzione;
b) lâassistenza di liquiditĂ di emergenza fornita dalla banca centrale; o c) lâassistenza di liquiditĂ fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per lâapplicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto allâultima informazione fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operativitĂ principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuitĂ in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per lâesecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della risolvibilitĂ ;
f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilitĂ ;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilitĂ delle funzioni essenziali, linee di operativitĂ principali e attivitĂ della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca dâItalia in qualsiasi momento;
i) le modalitĂ che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dallâimpiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquiditĂ di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquiditĂ da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere lâaccesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilitĂ delle posizioni dei clienti;
o) unâanalisi dellâimpatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
q) il requisito minimo di passivitĂ soggette a bail-in e lâeventuale termine entro il quale deve essere rispettato;
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuitĂ del funzionamento dei processi operativi della banca;
s) lâeventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalitĂ e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puoâ chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attivitĂ che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca dâItalia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.
Art. 103
Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo: regime transitorio
1. Fino allâemanazione dei provvedimenti della Banca dâItalia previsti dallâarticolo 8, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo è disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo alle singole componenti del gruppo, anche mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti di piuâ componenti;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle componenti del gruppo stabilite nellâUnione europea, ivi comprese le misure volte ad agevolare lâacquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivitĂ svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autoritĂ pertinenti di tali Stati e le implicazioni nellâUnione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalitĂ di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dellâonere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquiditĂ di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquiditĂ da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca dâItalia o da regolamenti della Commissione Europea.
4. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra lâaltro, dellâarticolo 85, comma 4, e dellâimpatto potenziale della risoluzione sulla stabilitĂ finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
Art. 104
Elementi da considerare nellâambito della valutazione di risolvibilitĂ di una banca o di un gruppo: regime transitorio.
1. Fino allâemanazione dei provvedimenti della Banca dâItalia previsti dallâarticolo 12, comma 3, e dallâarticolo 13, comma 3, per valutare la risolvibilitĂ di una banca o di un gruppo, sono esaminati:
a) lâorganizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operativitĂ principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquiditĂ e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativitĂ principali e le funzioni essenziali;
c) lâefficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, lâadeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualitĂ concordata, nonchè la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtuâ di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operativitĂ principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuitĂ dellâaccesso alle infrastrutture di mercato;
e) lâadeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca dâItalia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operativitĂ principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;
f) la capacitĂ dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca dâItalia;
h) la continuitĂ dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operativitĂ principali siano oggetto di cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca dâItalia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
l) lâammontare e la tipologia delle passivitĂ soggette ammissibili della banca/gruppo;
m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la soliditĂ dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola lâapplicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di societĂ , della complessitĂ della struttura del gruppo o della difficoltĂ di associare le linee di business alle componenti del gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una societĂ di cui allâarticolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entitĂ del gruppo che sono banche o societĂ finanziarie controllate puoâ esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;
p) la disponibilitĂ , presso le autoritĂ degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autoritĂ di risoluzione dellâUnione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per unâazione coordinata fra autoritĂ dellâUnione Europea e autoritĂ degli Stati terzi;
q) la possibilitĂ di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca dâItalia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o piuâ delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sullâeconomia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con societĂ controllate stabilite in giurisdizioni diverse;
t) la credibilitĂ dellâuso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autoritĂ di Stati terzi;
u) la possibilitĂ di valutare lâimpatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sullâeconomia in generale; lâimpatto stesso, nonchè il grado di idoneitĂ delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra lâaltro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessitĂ operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e lâadesione a un sistema di tutela istituzionale.
Art. 105 Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in: regime transitorio
1. Fino allâemanazione dei provvedimenti della Banca dâItalia previsti dallâarticolo 56, comma 2, il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltĂ incontrate;
b) la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilitĂ economica a lungo termine che si intende adottare;
c) il calendario di attuazione di tali misure.
2. Le misure volte a ripristinare la sostenibilitĂ economica a lungo termine possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attivitĂ ;
b) modifiche dei sistemi operativi e dellâinfrastruttura interna;
c) la dismissione delle attivitĂ in perdita;
d) la ristrutturazione delle attivitĂ esistenti che possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza;
e) la vendita di attivitĂ o di linee di business.
Art. 106
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
Art. 107
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.






