Accordo di Villa Madama
Legge 25 marzo 1985, n. 121
(Gazz. Uff., 10 aprile 1985, n. 85 - Suppl. Ord.)
Ratifica ed esecuzione dellâaccordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dellâ11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
La Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertĂ religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunitĂ politica, nonchĂŠ la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dellâart. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto lâopportunitĂ di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Art. 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dellâuomo e il bene del Paese.
Art. 2
1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonchÊ della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. Ă ugualmente assicurata la reciproca libertĂ di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosĂŹ come la libertĂ di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. Ă garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertĂ di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicitĂ .
Art. 3
1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dallâautoritĂ ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolati di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dallâautoritĂ ecclesiastica. Questâultima dĂ comunicazione alle competenti autoritĂ civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cosĂŹ come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per lâordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
Art. 4
1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltĂ di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura dâanime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societĂ di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universitĂ italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare magistrati o ad altra autoritĂ informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Art. 5
1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autoritĂ ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessitĂ , la forza pubblica non potrĂ entrare, per lâesercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso allâautoritĂ ecclesiastica.
3. LâautoritĂ civile terrĂ conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autoritĂ ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Art. 6
La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivitĂ religiose determinate dâintesa fra le Parti.
Art. 7
1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dallâart. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacitĂ giuridica e ogni forma di attivitĂ .
2. Ferma restando la personalitĂ giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dellâautoritĂ ecclesiastica o con il suo assenso, continuerĂ a riconoscere la personalitĂ giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalitĂ di religione o di culto. Analogamente si procederĂ per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivitĂ dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivitĂ diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalitĂ di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivitĂ e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni allâinterno o allâingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. Lâamministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. Allâatto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino allâentrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
Art. 8
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che lâatto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherĂ ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerĂ quindi, in doppio originale, lâatto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrĂ avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa lâetĂ richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, lâazione di nullitĂ o di annullamento non potrebbe essere piĂš proposta.
La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. Lâufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dellâatto e ne dĂ notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se lâufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza lâopposizione dellâaltro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullitĂ di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivitĂ del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda, delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte dâappello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformitĂ del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princĂŹpi fondamentali dellâordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte dâappello potrĂ , nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nellâaccedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente lâesigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignitĂ ed i valori della famiglia, fondamento della societĂ .
Art. 9
1. La Repubblica italiana, in conformitĂ al principio della libertĂ della scuola e dellâinsegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertĂ , ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne lâesame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princĂŹpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerĂ ad assicurare, nel quadro delle finalitĂ della scuola, lâinsegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertĂ di coscienza e della responsabilitĂ educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Allâatto dellâiscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dellâautoritĂ scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Art. 10
1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dallâautoritĂ ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate dâaccordo tra le Parti, conferiti dalle FacoltĂ approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dellâUniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autoritĂ ecclesiastica.
Art. 11
1. La Repubblica italiana assicura che lâappartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nellâesercizio della libertĂ religiosa e nellâadempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. Lâassistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autoritĂ italiane competenti su designazione dellâautoritĂ ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, lâorganico e le modalitĂ stabiliti dâintesa fra tali autoritĂ .
Art. 12
1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare lâapplicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali dâinteresse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi dâinteresse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilitĂ delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con lâonere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilitĂ delle altre catacombe. Con lâosservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
Art. 13
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dallâart. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti lâesigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autoritĂ dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 14
Se in avvenire sorgessero difficoltĂ di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di unâamichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Protocollo addizionale
Al momento della firma dellâAccordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltĂ di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione allâart. 1.
Si considera non piĂš in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione allâart. 4.
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura dâanime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui allâart. 11.
b) La Repubblica italiana assicura che lâautoritĂ giudiziaria darĂ comunicazione allâautoritĂ ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi dâaccordo, senza pregiudizio dellâordinamento canonico, con lâinterpretazione che lo Stato italiano dĂ dellâart. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autoritĂ ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione allâart. 7.
a) La Repubblica Italiana assicura che resterĂ escluso lâobbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autoritĂ governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrĂ terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione allâart. 8.
a) Ai fini dellâapplicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) lâessere uno dei contraenti interdetto per infermitĂ di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinitĂ in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dellâapplicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrĂ tener conto della specificitĂ dellâordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico.
3) si intende che in ogni caso non si procederĂ al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dellâentrata in vigore del presente Accordo, in conformitĂ alle norme dellâart. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi allâautoritĂ giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In relazione allâart. 9.
a) Lâinsegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformitĂ alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertĂ di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dallâautoritĂ ecclesiastica, nominati, dâintesa con essa, dallâautoritĂ scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dallâinsegnante di classe, riconosciuto idoneo dallâautoritĂ ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autoritĂ scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dellâinsegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalitĂ di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione allâart. 10.
La Repubblica italiana, nellâinterpretazione del n. 3 - che non innova lâart. 38 del Concordato dellâ11 febbraio 1929 - si atterrĂ alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione allâart. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per lâattuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dellâAccordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Note:
1 Il presente accordo è stato ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.
2 Per lâesecuzione dellâintesa fra il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi dâinteresse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche, vedi il D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189.



