Cassazione civile, sez. Lavoro, 7 luglio 2011, n. 14997
Una condotta del lavoratore che non sia del tutto abnorme rispetto alle direttive impartite non esonera lâimprenditore dalla responsabilitĂ connessa allâinfortunio sul lavoro.
Il datore di lavoro è da ritenersi responsabile di un infortunio sul lavoro, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di tali misure venga fatto effettivo uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per lâimprenditore allâeventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta, di contro, può comportare lâesonero totale del datore stesso da ogni responsabilitĂ solo quando presenti i caratteri di abnormitĂ , inopinabilitĂ ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosĂŹ da porsi come causa esclusiva dellâevento.
Necessita a tal fine, in termini di prova, una rigorosa dimostrazione dellâindipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalitĂ del lavoro e, con essa, dellâestraneitĂ del rischio affrontato a quello connesso alle modalitĂ ed esigenze del lavoro da svolgere.
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Cassazione civile, sez. Lavoro, 7 luglio 2011, n. 14997






