Casazione penale, sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38099

È punita ai sensi dell’art. 388, 3 comma c.p. la condotta di ”chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo”. Pur tuttavia nel caso di specie è andato assolto l’imputato per tale reato che aveva donato l’immobile soggetto a pignoramento e trascritto la donazione prima della trascrizione immobiliare del pignoramento medesimo.
Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un’importanza determinante per dare vita al vincolo d’indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d’indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, sicché il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione.
Alla luce di tale principio la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi sottratto al pignoramento l’immobile donato dall’imputato – debitore al proprio figlio antecedentemente alla trascrizione del pignoramento in quanto al momento della trascrizione della donazione e il pignoramento non era stato ancora trascritto e quindi non si era ancora perfezionato.
Conformemente a quanto già deciso dalla medesima sezione in sentenza n. 35854/2008 può quindi concludersi che non è configurabile il reato punito dall’art. 388, comma 3, c.p. nel caso di vendita – o comunque di cessione del diritto di proprietà – effettuata prima della trascrizione dell’atto di pignoramento..

Casazione penale, sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38099