Corte di Giustizia UE, 21 gennaio 2023, C. 396-21

Vacanza rovinata causa covid: il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico se i servizi sono compromessi dalle restrizioni anti-COVID

La direttiva sui pacchetti turistici prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore per la corretta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel contratto.

Due viaggiatori avevano acquistato da un organizzatore tedesco un pacchetto turistico comprendente un soggiorno di due settimane a Gran Canaria, con partenza il 13 marzo 2020. A seguito delle restrizioni imposte sull’isola il 15 marzo 2020 per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19, i due viaggiatori hanno chiesto una riduzione del prezzo del 70%, anche in considerazione del rientro anticipato.

Le misure adottate dalle autorità spagnole avevano comportato la chiusura delle spiagge e l’introduzione di un coprifuoco. Nell’albergo in cui soggiornavano, i clienti potevano lasciare le proprie camere soltanto per recarsi ai pasti; l’accesso alle piscine e alle sedie a sdraio era vietato e il programma di animazione era stato annullato. Il 18 marzo 2020, i due viaggiatori erano stati informati della necessità di tenersi pronti a lasciare l’isola in qualsiasi momento e il giorno successivo erano rientrati in Germania.

L’organizzatore aveva rifiutato di concedere la riduzione richiesta, ritenendo di non essere responsabile di circostanze riconducibili a un «rischio generico della vita». I viaggiatori si erano quindi rivolti ai giudici tedeschi.

Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera I, investito della controversia in secondo grado, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione interpretativa relativa alla direttiva 2015/2302 sui pacchetti turistici. In particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, riconosce al viaggiatore il diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale si è verificato un difetto di conformità dei servizi, salvo che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

Con la sentenza del 12 gennaio 2023, causa C-396/21, la Corte di giustizia ha chiarito che il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico quando i servizi inclusi nel contratto risultano non conformi a causa delle restrizioni imposte nel luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, anche se misure analoghe sono state adottate nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri Paesi a causa della diffusione pandemica della malattia.

La causa del difetto di conformità e, in particolare, la sua imputabilità all’organizzatore sono irrilevanti ai fini del diritto alla riduzione del prezzo. La direttiva prevede, infatti, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore per la corretta esecuzione dei servizi turistici compresi nel pacchetto. L’organizzatore può sottrarsi all’obbligo di riduzione del prezzo soltanto quando il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore. Non è quindi sufficiente invocare il carattere eccezionale delle restrizioni, la loro applicazione generalizzata o la circostanza che esse non dipendano dalla condotta dell’organizzatore.

La Corte distingue, sotto questo profilo, il diritto alla riduzione del prezzo dal diritto al risarcimento dei danni: le circostanze inevitabili e straordinarie possono escludere il risarcimento nei casi previsti dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva, ma non eliminano il diritto alla riduzione del prezzo previsto dal paragrafo 1.

La riduzione deve essere adeguata e commisurata al valore dei servizi turistici risultati non conformi, tenendo conto della durata del difetto di conformità e del valore complessivo del pacchetto. Non è dunque automatica la riduzione del 70% richiesta dai viaggiatori: la sua misura deve essere determinata sulla base dei servizi effettivamente compromessi.

La Corte precisa inoltre che gli obblighi dell’organizzatore comprendono non soltanto le prestazioni espressamente previste dal contratto, ma anche quelle ad esso collegate in considerazione della finalità del pacchetto turistico.

Spetterà pertanto al giudice nazionale verificare se, alla luce dei servizi che l’organizzatore si era impegnato a fornire, la chiusura delle piscine dell’albergo, la soppressione del programma di animazione e l’impossibilità di accedere alle spiagge di Gran Canaria e di visitare l’isola abbiano determinato un inadempimento o un’inesatta esecuzione del contratto.

Soltanto dopo aver accertato quali servizi siano risultati non conformi sarà possibile determinare l’adeguata riduzione del prezzo del pacchetto turistico.

Corte di Giustizia UE, 21 gennaio 2023, C. 396-21