Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2012, n. 29709
Nel reato di omicidio non va esclusa lâaggravante prevista dallâart. 577, comma secondo, cod. pen. (fatto commesso contro il coniuge) se la condotta omicidiaria sia commessa da cittadino straniero nei confronti di altra persona, anchâella straniera, con la quale intercorra rapporto coniugale contratto allâestero e non riconosciuto formalmente in Italia.
Rilevano ai fini del riconoscimento della circostanza non il dato formale di un rapporto coniugale intervenuto nel rispetto della legge nazionale ma la sussistenza di stabili vincoli affettivi tra agente e vittima.
Diversamente opinando, a parte lâesasperazione di un dato formale incongruo rispetto alla ratio della norma, si porrebbe unâirrazionale disparitĂ di trattamento tra azioni commesse in danno del coniuge italiano ed in danno di coniuge straniero lĂ dove, ed è la maggioranza dei casi, il rapporto coniugale tra stranieri non abbia avuto un formale riconoscimento in Italia. Del pari non sarebbe mai applicabile la disciplina di rigore a coppie non italiane nelle ipotesi di azioni delittuose compiute in danno del coniuge straniero casualmente o per ragioni temporanee presente nel nostro Paese.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2012, n. 29709






