Corte costituzionale, 30 maggio 2025 n. 76
TSO: l’interessato ha diritto di essere informato e ascoltato
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevede adeguate garanzie di informazione e partecipazione per la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera.
In particolare, la disciplina deve garantire che il provvedimento del sindaco che dispone il TSO sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, che la persona sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che il decreto di convalida le sia notificato.
La Corte ha inoltre esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale alla disciplina della proroga del trattamento, affinché anche in questa fase sia assicurata la comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante.
La pronuncia riafferma che la finalità terapeutica del TSO non può comportare la compressione ingiustificata dei diritti fondamentali della persona, in particolare della libertà personale e del diritto di difesa.
TSO ospedaliero: le garanzie riconosciute dalla Corte costituzionale
L’art. 35 della legge n. 833/1978 disciplina il procedimento per l’esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, prevedendo l’adozione del provvedimento da parte del sindaco e la successiva convalida del giudice tutelare.
La Corte costituzionale ha rilevato che la disciplina, nella sua formulazione originaria, non assicurava adeguatamente la partecipazione della persona interessata al procedimento che incide sulla sua libertà personale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda tre aspetti fondamentali del procedimento:
- Comunicazione del provvedimento del sindaco: il provvedimento motivato che dispone il TSO deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
- Audizione prima della convalida: il giudice tutelare deve sentire la persona sottoposta al trattamento prima di pronunciarsi sulla convalida.
- Notifica del decreto di convalida: il provvedimento motivato del giudice tutelare deve essere notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
La Corte ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, quarto comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di proroga del TSO, la comunicazione sia effettuata anche alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
TSO e diritti costituzionali: la tutela della libertà personale
La decisione si fonda sulla necessità di assicurare un equilibrio tra le esigenze terapeutiche che giustificano il trattamento sanitario obbligatorio e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Il TSO ospedaliero viene disposto in assenza del consenso dell’interessato e comporta una limitazione della libertà fisica. Per questo motivo, il procedimento deve rispettare le garanzie costituzionali previste a tutela della libertà personale e del diritto di difesa.
La Corte ha individuato una violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 della Costituzione.
L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale; l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio e di difendersi; l’art. 32 Cost. tutela la salute e stabilisce i limiti entro i quali possono essere imposti trattamenti sanitari; l’art. 111 Cost. riconosce le garanzie fondamentali del giusto processo e del contraddittorio.
La finalità terapeutica del TSO non elimina, dunque, la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo, né consente di sacrificare le garanzie fondamentali della persona sottoposta al trattamento.
La persona sottoposta a TSO deve essere informata del provvedimento
La comunicazione del provvedimento del sindaco costituisce una garanzia essenziale, perché consente alla persona interessata di conoscere la misura adottata nei suoi confronti e le ragioni della sua adozione.
La Corte ha escluso che un’eventuale alterazione psichica possa giustificare, di per sé, la privazione dei diritti costituzionali. Le persone affette da infermità fisiche o psichiche conservano la titolarità dei diritti fondamentali, compreso quello di agire e difendersi in giudizio.
La comunicazione del provvedimento assume quindi particolare rilievo perché il trattamento viene eseguito senza il consenso dell’interessato e incide direttamente sulla sua libertà personale.
La Corte ha tuttavia precisato che la semplice comunicazione non è sufficiente a garantire un’effettiva tutela. L’alterazione psichica, anche temporanea, può infatti ostacolare la comprensione del contenuto e delle conseguenze del provvedimento.
Per rendere effettivi il diritto di difesa e il contraddittorio è pertanto necessario assicurare anche l’audizione personale davanti al giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve ascoltare l’interessato prima della convalida
L’audizione della persona sottoposta a TSO costituisce un presidio minimo di tutela giurisdizionale della libertà personale.
Prima di convalidare il trattamento, il giudice tutelare deve sentire direttamente l’interessato, così da poter verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sostanziali che giustificano la misura.
L’audizione non rappresenta un adempimento meramente formale, ma uno strumento necessario per consentire al giudice di valutare la situazione individuale e verificare le condizioni in cui il trattamento viene eseguito.
Il contatto diretto permette inoltre di acquisire informazioni utili sulle effettive condizioni della persona, sulle sue esigenze e sull’eventuale esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale. Tali elementi possono contribuire all’individuazione delle forme di assistenza più adeguate alla situazione concreta.
L’audizione assume rilievo anche ai fini del rispetto dell’art. 13, quarto comma, Cost., che vieta ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e dell’art. 32, secondo comma, Cost., che impone il rispetto della persona umana nell’ambito dei trattamenti sanitari obbligatori.
Il decreto di convalida deve essere notificato all’interessato
La Corte costituzionale ha riconosciuto la necessità che anche il decreto motivato con cui il giudice tutelare convalida il TSO sia notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
La notifica consente all’interessato di conoscere l’esito del controllo giurisdizionale e le ragioni della decisione che convalida il trattamento.
Questa garanzia completa il sistema di tutela: la persona sottoposta a una misura restrittiva deve poter conoscere sia il provvedimento amministrativo originario sia la decisione giudiziaria che ne autorizza la prosecuzione.
La comunicazione del provvedimento del sindaco, l’audizione davanti al giudice tutelare e la notifica del decreto di convalida rispondono, pertanto, a esigenze distinte ma complementari, tutte riconducibili alla tutela effettiva della libertà personale e del diritto di difesa.
Le garanzie costituzionali valgono anche in caso di proroga del TSO
La Corte ha esteso in via consequenziale la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al quarto comma dell’art. 35 della legge n. 833/1978, relativo alla proroga del trattamento sanitario obbligatorio.
Anche in questa fase deve essere prevista la comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
La prosecuzione di un trattamento che limita la libertà personale non può infatti sottrarsi alle garanzie costituzionali poste a tutela della persona. L’esigenza di assicurare continuità alle cure deve accompagnarsi al rispetto dei diritti fondamentali e alla possibilità per l’interessato di conoscere i provvedimenti che lo riguardano.
Conclusioni
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978 rafforza le garanzie riconosciute alle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
La finalità terapeutica del TSO non giustifica l’esclusione dell’interessato dal procedimento che incide sulla sua libertà personale. La comunicazione del provvedimento del sindaco, l’audizione davanti al giudice tutelare prima della convalida e la notifica del decreto giudiziario rappresentano garanzie essenziali del diritto di difesa e del contraddittorio.
Le medesime esigenze di tutela si riflettono anche sulla proroga del trattamento, per la quale deve essere assicurata la comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante.
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Corte costituzionale, 30 maggio 2025 n. 76

