Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2008, n. 10398
Come affermato nella sentenza in commento ed ulteriormente ribadito dalla medesima sezione della Corte di Cassazione in sentenza n. 10744, ancheâessa depositata in data 22 aprile 2008, il coniuge in regime di comunione legale può testimoniare nelle controversie in cui sia parte lâaltro coniuge e che abbiano ad oggetto dei crediti inerenti allâesercizio dellâimpresa esclusiva di questâultimo.
Ai sensi dellâart. 178 c.c. lâacquisizione alla comunione dei beni destinati allâimpresa di ciascun coniuge o incrementi dellâimpresa stessa si verifica solo nel caso in cui essi sussistano allâatto dello scioglimento della comunione, non vige quindi in tale ipotesi il divieto di cui allâart. 426 c.p.c. per cui non possono essere assunte le deposizioni testimoniali delle persone aventi un interesse comune nella causa, tale da poter legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Viceversa, il coniuge in comunione legale dei beni è incapace a testimoniare nelle cause aventi ad oggetto la domanda di pagamento per una prestazione dâopera non imprenditoriale, i cui proventi ricadrebbero immediatamente in comunione legale.
Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2008, n. 10398






