Cassazione civile, sez. lavoro, 9 giugno 2026, n. 18760
Superminimo in busta paga: cosâè e quando può essere assorbito dagli aumenti dei minimi tabellari
Cosâè il superminimo
Il superminimo è una voce della retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro in aggiunta ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Si tratta di una somma che eccede il trattamento economico minimo garantito e che viene normalmente concessa per valorizzare particolari competenze professionali, esperienze pregresse, responsabilitĂ specifiche oppure per rendere piĂš competitiva lâofferta economica proposta al lavoratore.
Il superminimo può essere previsto fin dallâassunzione oppure attribuito successivamente nel corso del rapporto di lavoro.
La differenza tra superminimo assorbibile e non assorbibile
La distinzione piĂš importante riguarda la natura assorbibile o non assorbibile del superminimo.
Nel caso del superminimo assorbibile, gli aumenti retributivi futuri possono essere compensati utilizzando, in tutto o in parte, lâimporto giĂ corrisposto a tale titolo. In pratica, il lavoratore potrebbe non percepire un effettivo incremento dello stipendio perchĂŠ lâaumento viene âassorbitoâ dal superminimo esistente.
Al contrario, il superminimo non assorbibile si aggiunge integralmente agli aumenti contrattuali e agli altri miglioramenti economici, determinando un reale incremento della retribuzione.
Il principio generale di assorbibilitĂ
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato che il superminimo individuale è normalmente soggetto al principio dellâassorbimento.
Ciò significa che lâeccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari può essere utilizzata per compensare successivi incrementi salariali derivanti da rinnovi contrattuali, passaggi di livello, attribuzione di qualifiche superiori o altre cause di aumento della retribuzione.
Lâassorbimento rappresenta quindi la regola generale, mentre la non assorbibilitĂ costituisce unâeccezione che deve essere specificamente dimostrata.
La Cassazione n. 18760 del 2026 conferma lâorientamento consolidato
Con la sentenza n. 18760 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi consolidati in materia di superminimo, respingendo il ricorso di alcuni lavoratori che contestavano il riassorbimento operato dal datore di lavoro. Secondo la Suprema Corte:
In tema di superminimo individuale, vige il principio generale di assorbibilitĂ rispetto agli aumenti dei minimi tabellari, anche se conseguenti a riconoscimento giudiziale di superiore inquadramento, gravando sul lavoratore lâonere di provare un titolo specifico di non assorbibilitĂ ; lâaccertamento, da parte del giudice di merito, di prassi aziendali o comportamenti datoriali favorevoli integra valutazione di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata; le clausole del CCNL Metalmeccanici 2006-2012, in difetto di espressa previsione, non rendono di per sĂŠ intangibili i superminimi pregressi.
La decisione conferma che il superminimo, salvo diversa previsione, continua a essere soggetto al meccanismo dellâassorbimento.
Lâassorbimento opera anche in caso di superiore inquadramento
Uno degli aspetti piĂš rilevanti della pronuncia riguarda il riconoscimento giudiziale di una qualifica superiore.
La Corte ha chiarito che il principio dellâassorbimento opera anche quando il lavoratore ottiene in giudizio un superiore inquadramento con il conseguente aumento della retribuzione.
In tali casi il superminimo può essere riassorbito dagli incrementi economici derivanti dalla nuova qualifica, salvo che il dipendente riesca a dimostrare lâesistenza di un titolo che ne escluda espressamente lâassorbibilitĂ .
Chi deve provare la non assorbibilitĂ del superminimo
La Cassazione ha dedicato particolare attenzione al tema dellâonere della prova.
Secondo i giudici non esiste una presunzione legale di assorbimento. Tuttavia, poichĂŠ il principio generale è quello della riassorbibilitĂ , il lavoratore che intende opporsi allâassorbimento deve provare lâesistenza di un titolo specifico che ne impedisca lâapplicazione.
Tale prova può derivare da una clausola contrattuale, da un accordo collettivo, da una previsione aziendale oppure da altri elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di rendere il superminimo definitivamente acquisito.
In assenza di tale prova, prevale la regola generale dellâassorbimento.
Quando una prassi aziendale può rendere il superminimo non assorbibile
Non è raro che i lavoratori invochino una prassi aziendale per sostenere la non assorbibilità del superminimo.
Sul punto la Cassazione ha ricordato che la verifica dellâesistenza di una prassi aziendale costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
PerchÊ possa parlarsi di uso o prassi aziendale è necessario che il comportamento del datore di lavoro sia costante, uniforme, generalizzato e favorevole ai dipendenti.
Una volta che il giudice abbia valutato tali circostanze e motivato adeguatamente la propria decisione, il relativo accertamento non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione.
Il mancato assorbimento per molti anni non basta da solo
La sentenza affronta anche una questione particolarmente frequente nella pratica.
I lavoratori sostenevano che il superminimo non fosse assorbibile perchĂŠ per molti anni il datore di lavoro non aveva effettuato alcun riassorbimento.
La Corte ha escluso che tale circostanza sia sufficiente, da sola, a dimostrare lâesistenza di una rinuncia definitiva allâassorbimento o di una prassi aziendale consolidata.
Il semplice decorso del tempo rappresenta infatti soltanto uno degli elementi che il giudice può valutare nel complessivo esame della vicenda.
La questione del CCNL Metalmeccanici
Particolare interesse riveste la parte della decisione dedicata al CCNL Metalmeccanici.
I lavoratori sostenevano che le clausole contenute nei rinnovi contrattuali del 2008, 2009 e 2012 avessero reso automaticamente non assorbibili tutti i superminimi giĂ esistenti.
La Cassazione ha respinto questa interpretazione.
Secondo la Corte, le disposizioni contrattuali richiamate disciplinavano gli aumenti dei minimi tabellari ma non contenevano alcuna previsione espressa idonea a modificare gli accordi individuali stipulati in precedenza.
Di conseguenza, i superminimi attribuiti prima di tali rinnovi contrattuali non possono considerarsi automaticamente sottratti al principio dellâassorbimento.
Quando il superminimo non può essere assorbito
Esistono comunque situazioni nelle quali il superminimo non può essere riassorbito.
Ciò accade quando emerge chiaramente la volontĂ delle parti di attribuire allâemolumento carattere stabile e autonomo.
Ad esempio, il superminimo è normalmente non assorbibile quando:
- il contratto individuale lo qualifica espressamente come non assorbibile;
- un accordo collettivo ne esclude il riassorbimento;
- una consolidata prassi aziendale attribuisce stabilmente tale beneficio ai lavoratori;
- la somma remunera specifiche mansioni, responsabilitĂ o condizioni particolari che non vengono meno con gli aumenti retributivi successivi.
Le conseguenze pratiche per lavoratori e aziende
La sentenza n. 18760/2026 offre importanti indicazioni operative.
Per i lavoratori diventa essenziale verificare attentamente il contenuto del contratto individuale e raccogliere eventuali elementi che dimostrino la non assorbibilitĂ del superminimo.
Per le aziende, invece, la decisione conferma la possibilitĂ di applicare il principio dellâassorbimento in assenza di specifici vincoli contrattuali o collettivi.
La corretta qualificazione del superminimo al momento dellâassunzione assume quindi un ruolo fondamentale per prevenire future controversie.
Conclusioni
La Cassazione conferma che il superminimo individuale è, di regola, assorbibile dagli aumenti retributivi successivi, compresi quelli derivanti dal riconoscimento giudiziale di un superiore inquadramento.
Spetta al lavoratore dimostrare lâesistenza di un titolo specifico che escluda il riassorbimento, mentre il semplice mantenimento del superminimo nel tempo o il richiamo alle clausole del CCNL Metalmeccanici non sono sufficienti, da soli, a renderlo intangibile.
La sentenza n. 18760/2026 rappresenta dunque un importante punto di riferimento per lâinterpretazione delle controversie relative ai superminimi e alla loro assorbibilitĂ .
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Cassazione civile, sez. lavoro, 9 giugno 2026, n. 18760




