Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3990

Il Collegio si è espresso sul ricorso avanzato da due operatori del NAS di Latina i quali, operando abitualmente tra le province di Latina e Frosinone, miravano ad ottenere il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario per il tempo occorrente per trasferirsi da una località ad un’altra.
Precisato che l’attività lavorativa è solo quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la località di missione, il C.d.S. ha ritenuto di non doversi riconoscere come lavoro straordinario il periodo di tempo necessario per raggiungere le varie località dove il dipendente svolge la sua attività ispettiva.
A compensare il disagio per gli spostamenti infatti gli appellanti già percepivano un’indennità di missione composta di due parti distinte: una tesa a compensare le spese del viaggio e l’altra il disagio di lavorare in località diversa da quella propria del rapporto di servizio.
Diversa è invece la natura del compenso per lavoro straordinario che ha lo scopo di retribuire il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario.

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3990