Cassazione penale, sez. III, 6 aprile 2023, n. 14584
Il reddito di cittadinanza può essere oggetto di sequestro preventivo nei limiti previsti per il pignoramento di stipendi e pensioni.
Il reddito di cittadinanza può essere oggetto di sequestro preventivo nei limiti previsti dallâart. 545 c.p.c. per stipendi e pensioni.
Lâart. 545 c.p.c. costituisce espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento allâesecuzione derivante dal sequestro preventivo, in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale e considerata la finalitĂ di garantire al lavoratore un minimo vitale per le sue esigenze primarie.
In un tale contesto, non osta il mero mancato richiamo, nella disposizione dellâart. 321 c.p.p., ai âlimitiâ entro i quali la legge consente il pignoramento dei beni, testualmente presente, invece, nel comma 1 dellâart. 316 c.p.p. in tema di sequestro conservativo e valorizzato ai fini della propugnata impermeabilitĂ del sequestro preventivo per equivalente alle disposizioni dellâart. 545 c.p.c..
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Cassazione penale, sez. III, 6 aprile 2023, n. 14584






