Cassazione penale, sez. unite, 3 dicembre 2010, n. 43055
Le Sezioni Unite hanno ribadito, confermando un orientamento già tracciato sin dal 1993 (SS.UU. 6203/93), solo di recente disatteso dalle sez. terza (sent. n. 46646/2007 imp. Di Donna), che la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i.p. investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata esclusivamente con il ricorso per Cassazione.
LâimpugnabilitĂ con il mezzo dellâappello della sentenza di proscioglimento, ex art. 459, comma 3 c.p.p. non è compatibile con il sistema delle impugnazioni, che è ispirato al criterio di tassativitĂ dei mezzi relativi (art. 568, 1 commar c.p.p.). Lâappello, continua la Corte, non ha effetti rescindenti della decisione impugnata con la conseguente prosecuzione del giudizio in sede rescissoria; in principio, il giudice di appello può concludere il giudizio di impugnazione unicamente con pronuncia di conferma o riforma della sentenza di primo grado (art. 605 c.p.p.).
La non esperibilitĂ dellâappello, nella ipotesi in esame, si giustifica in relazione allâincompetenza funzionale del giudice di appello ad emettere decisione di annullamento della sentenza del Giudice per le indagini preliminari e contemporaneamente allâincompetenza ad emettere, nel caso di impugnazione del p.m., sentenza di condanna dellâimputato.
Il giudice di appello non può incidere sulla regiudicanda con poteri di cognizione piĂš ampi rispetto a quelli di cui è titolare il giudice di primo grado, il quale, ai sensi dellâart. 459 cod. proc. pen., ricevuta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può non accogliere la richiesta e restituire gli atti al p.m. ovvero pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dellâart. 129.
Ne consegue che lâindividuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve fare riferimento necessariamente allâart. 568, comma 2, c.p.p., il quale, salvo le limitate eccezioni ivi specificate, dispone la ricorribilitĂ per cassazione di tutte le sentenze.
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Cassazione penale, sez. unite, 3 dicembre 2010, n. 43055






