Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24735

«Nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto l’ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.

Dal suddetto principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 23701/2004; Cass., n. 11746/2004), deriva la necessaria conseguenza che l’azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei confronti del suddetto soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne pretende l’indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette somme, dopo averne effettuato l’incasso, non ha più la disponibilità per averle trasmesse all’ente impositore».

Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24735