Cassazione penale, sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11351
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i dirigenti ed i preposti sono destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, pur dopo che il d. lgs. n. 242 del 1996 ha abolito la distinzione operata dall’art. 4 del d. lgs. n. 626 del 1994 tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ed obblighi posti congiuntamente a carico di quest’ultimo e dei dirigenti e preposti, sicché costoro sono responsabili dell’inadempimento degli obblighi di prevenzione a titolo originario, e non in via derivata nei soli casi di conferimento di apposita delega.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, benché come mero ausiliario del datore di lavoro non sia chiamato a rispondere dell’inosservanza alle norme di prevenzione degli infortuni, può concorrere con il datore di lavoro nella responsabilità per i reati colposi di evento causati dall’omessa adozione di una doverosa misura di prevenzione, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza, o inosservanza di leggi o discipline, abbia dato al datore di lavoro un suggerimento errato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio inducendolo al comportamento causalmente lesivo.
Cassazione penale, sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11351






