Cassazione penale, sez. III, 25 dettembre 2019, n. 39332
Il reato di lottizzazione abusiva è integrato da qualsiasi attivitĂ che comporti anche solo il pericolo di unâurbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata
Il reato di lottizzazione abusiva è integrato non soltanto dalla trasformazione effettiva del territorio, ma da qualsiasi attivitĂ che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di unâurbanizzazione non prevista, o diversa da quella programmata (cfr. Sez. 2, n. 22961 del 29/03/2017, De Vigili e altro, Rv. 270177; Sez. 3, n. 37383 del 16/07/2013, Desimine e altri, Rv. 256519).
In generale va ricordato che, per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sullâassetto urbanistico della zona.
Ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dellâart. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire allâarea un diverso assetto territoriale, con conseguente necessitĂ di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle giĂ esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Giacobone, Rv. 271788).
Cassazione penale, sez. III, 25 dettembre 2019, n. 39332



