Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, 3 marzo 2015, n. 195
Il Questore può vietare lâesercizio della cartomanzia anche senza istruttoria. Ă quanto ha sancito il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia con sentenza del 3 marzo 2015, n. 195. Infatti lâesercizio della cartomanzia integra di per sĂŠ lâattivitĂ del ciarlatano, espressamente proibita dal combinato disposto degli art. 121, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e art. 231, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per lâesecuzione del TULPS), senza che si renda necessario per il Questore che ne intima la cessazione valutare caso per caso, in concreto, attraverso apposita istruttoria e conseguente motivazione, lâoggettiva idoneitĂ della stessa a configurare un abuso della credulitĂ popolare conforme al parametro normativo.
Conviene, in questa sede, fornire qualche indicazione per definire le figure citate:
- Negromante è colui o colei che cerca di evocare degli âspiriti operativiâ o âspiriti della divinazioneâ per varie ragioni, dalla protezione spirituale alla saggezza.
- Astrologo è colui o colei che segue un complesso di credenze e tradizioni che ritiene che le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscano sugli eventi umani collettivi e individuali. Chi pratica lâastrologia è chiamato astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo.
- Cartomante è chi pratica un metodo di divinazione effettuato tramite la consultazione di un mazzo di carte che possono essere tarocchi, carte italiane (da briscola), carte cosiddette francesi (da poker), o speciali carte illustrate dette Sibille.
- Ciarlatano o imbonitore è una persona che esercita pratiche da guaritore, o si approfitta in modo simile della buona fede delle persone, allo scopo di ottenere soldi o altri vantaggi grazie a false pretese.
Il mestiere di ciarlatano è vietato dallâunico comma rimasto in vigore (il terzo) del TULPS (R.D. 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.), che prevede una sanzione amministrativa in quanto depenalizzata dagli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
GiĂ in precedenza il TAR Sicilia â Palermo sezione I, con sentenza del 02.11.2011 n. 1944 si era pronunciato sul tema, dicendo che âsono riscontrabili nella giurisprudenza amministrativa due diversi orientamenti. Secondo il primo, lâattivitĂ di cartomante (come le altre di chiromante, veggente, occultista contemplate dallâart. 121 t.u.l.p.s. e dallâart. 231 reg. p.s.) è sanzionata solo quando, a seguito di unâapprofondita analisi della fattispecie concreta, costituisce manifestazione di vera e propria ciarlataneria e tale è ogni attivitĂ diretta a speculare sullâaltrui credulitĂ od a sfruttare od alimentare lâaltrui pregiudizio.
Secondo altro orientamento, la normativa vigente vieta lo svolgimento del mestiere di cartomante perchĂŠ comporta â secondo lâid plerumque accidit, ragionevolmente valutato dallâart. 231 reg. p.s. â il rischio dellâapprofittamento dellâaltrui credulitĂ (pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale e personale), anche se non sono in concreto commessi reati.â
Consapevole di questi due diversi orientamenti, il TAR Sicilia condivide il âprimo orientamento, in quanto, essendo indubbio (dalla stessa formulazione) che lâelencazione di cui alla norma succitata non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente esemplificativa, deve ritenersi necessaria una approfondita analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attivitĂ concretizza un abuso della credulitĂ popolare e dellâignoranza. Tale analisi deve tenere conto del mutato contesto storico e sociale rispetto al momento, in cui è stata introdotta quella normativa, di cui è, peraltro, espressione la stessa giurisprudenza, che è giunta a ritenere ammissibili le attivitĂ di cui di discute in quanto fonte di reddito e quindi soggette al prelievo fiscale al pari di qualsiasi attivitĂ professionale.â
In pratica, per poter sanzionare lâesercizio abusivo del mestiere di ciarlatano è necessario valutare in concreto, attraverso apposita istruttoria e conseguente sufficiente motivazione, lâoggettiva idoneitĂ dellâattivitĂ svolta valutandone la propensione allâinganno nei confronti del destinatario del âservizioâ.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, 3 marzo 2015, n. 195






