Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 2009, n. 4239
Ă lecita la pubblicazione integrale delle sentenze su internet senza oscurare i nomi delle parti se le stesse non hanno fatto espressa richiesta di omissione delle generalitĂ
Ă lecita la pubblicazione integrale delle sentenze giĂ rintracciabili attraverso la banca dati dellâAutoritĂ che le abbia emesse, ovvero senza oscurare i nomi delle parti in causa e sempre che le stesse non abbiano fatto espressa richiesta di omissione delle proprie generalitĂ (la fattispecie riguarda una sentenza tratta dalla banca dati online della Corte dei Conti, pubblicata su un sito internet di informazione giuridica).
La Corte di Cassazione, investita della questione, cosĂŹ come anche i giudici di merito, ha ravvisato la liceitĂ della pubblicazione in quanto conforme al dettato dellâart. 52 del d.lgs. 196/2003.
A tal proposito si rammenta che il Codice della Privacy, in tema di informatica giuridica prescrive, al primo comma dellâarticolo 51 che ÂŤi dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi allâautoritĂ giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autoritĂ nella rete InternetÂť
Ă comunque facoltĂ e diritto dellâinteressato, relativamente alle sentenze ed agli altri provvedimenti giurisdizionali dellâautoritĂ giudiziaria di ogni ordine e grado, di chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dellâufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sullâoriginale della sentenza o del provvedimento, unâannotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalitĂ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, lâindicazione delle generalitĂ e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
In tal caso la cancelleria o segreteria, allâatto del deposito della sentenza o del provvedimento, appone sullo stesso seguente annotazione: âIn caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi diâŚ..â, oltre ai riferimenti normativi al sopra citato art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Solo qualora il provvedimento giudiziario rechi la suddetta dicitura, in caso di diffusione anche da parte di terzi del medesimo, per esteso o delle relative massime giuridiche, va omessa lâindicazione delle generalitĂ e degli altri dati identificativi dellâinteressato. (art. 52, 4 comma).
Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 2009, n. 4239






