Cassazione civile, sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39265
«Chi vende l’energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha l’onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati.
In sostanza, la regola di questa Corte (Sez. 3. 18195/ 2021; Sez. 3, 19154/ 2018; Sez. Sez. 3, 30290/ 2017; Sez. 3, 12003/ 2017) è che grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava e va intesa nel senso che tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi»
Cassazione civile, sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 39265
