Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2006, n. 20256

La sentenza in esame non costituisce un inversione di tendenza rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di addebito della separazione, ma, viceversa, ne costituisce in realtà ulteriore conferma.
Precisa la S.C. che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale – ed a maggior ragione l’esasperazione di tale comportamento costituito dall’esercizio della prostituzione da parte di uno dei coniugi – “rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”.
Pur tuttavia , sempre ai fini dell’addebito, occorre verificare mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi la presenza di un nesso causale tra il comportamento infedele e l’insorgere della crisi coniugale. Tale principio deve essere applicato anche in presenza di comportamenti particolarmente disdicevoli quali il meretricio.
Ne derviva che l’infedeltà di uno dei coniugi può essere anche causa esclusiva dell’addebito della separazione purchè risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione. Al contrario un comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
La S.C. osserva inoltre, richiamando precedenti pronunce (Cassazione 17710/05, est. Panzani), che “il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, è privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza stessa, anche se può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa”.
L’applicazione di detti principi al caso di specie in cui effettivamente, ma solo dopo la separazione, la moglie si era abbandonata al meretricio, permette di escludere l’addebito della separazione a carico di quest’ultima in quanto è emerso inequivocabilmente nel corso del giudizio che l’unione dei coniugi era entrata in crisi già anteriormente al comportamento censurato che ne rappresenta piuttosto una conseguenza.

Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2006, n. 20256