Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27517

La produzione in giudizio di scrittura privata non sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale

Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata, ad opera della parte che non l’abbia firmata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale e su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (Cass. 2826/2000; Cass. 3970/1997).

Tale principio non opera tuttavia se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione perché la morte determina l’estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile - art. 1329 c.c. - o non è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa - art. 1330 c.c. -) rendendola non più impegnativa per gli eredi (Cass. 738/1995).

Neppure opera nell’ipotesi di contratto preliminare firmato solamente dal falsus procurator del promittente - alienante: la costituzione in giudizio del dominus che dichiari di voler fare propri gli effetti del contratto, non costituisce valida ratifica del contratto proprio perché occorre coincidenza tra il soggetto che abbia omesso di apporre la sottoscrizione o la sottoscrizione sia del tutto illeggibile.

A tal proposito in Cassazione Civile sez. II, 11 marzo 2000, n. 2826 è stato specificato quanto segue:
Ritenuta ammissibile l’equiparazione per i contratti solenni, ancorché in questi negozi la forma prescritta ad substantiam debba rivestire il negozio nella sua globalità;
ritenuta ammissibile l’equiparazione per i contratti con forma libera o con forma scritta ad probationem, dove la produzione determina effetti sul piano documentale e su quello negoziale (ancorché talvolta utilizzi in modo distorto, e con efficacia negoziale, atti o comportamenti del processo, che tale efficacia non sono istituzionalmente idonei ad esplicare; o altre volte snaturi la dichiarazione contrattuale unilateralmente sottoscritta, degradandola a semplice proposta, suscettibile di tardiva accettazione, in spregio del disposto di cui all’art. 1326 comma 2 e 3 cod. civ.).
Equiparata, dunque, la produzione in giudizio e la mancata sottoscrizione contestuale, occorre intendersi sul significato e sul valore della produzione in giudizio del documento non sottoscritto. Invocando a proprio favore il documento sottoscritto ex adverso, si può ritenere che la parte producente manifesti l’univoca volontà di aderire al contratto e di perfezionarlo, sia in termini negoziali che in termini probatori. orbene, alla produzione in giudizio del documento non sottoscritto non può riconoscersi altro effetto che quello di sostituire la mancante sottoscrizione contestuale: nessun altro.

Ciò significa che la volontà di adesione al contratto, manifestata dalla parte producente, intanto determina l’incontro delle volontà - e si tratta di una condizione insopprimibile - in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti dell’altra parte del contratto, che lo ha già sottoscritto e che mantenga ferma la volontà di contrarre. L’incontro delle volontà sul piano sostanziale, infatti, si determina solo se la controparte del processo, che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione non abbia manifestato la volontà di revoca.
Per contro, quando il giudizio non è proposto contro colui che ha sottoscritto il contratto, sibbene contro una parte, che non l’ha firmato, la produzione del documento in sostituzione della sottoscrizione mancante non può certo produrre l’effetto dell’incontro delle volontà: la controparte nel processo, invero, non essendo parte del contratto, non concorre a formare l’in idem placitum: non concorre, cioè, a formare il consenso indispensabile perché il contratto si perfezioni.

 

 

Cassazione civile, sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27517