Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2012, n. 1584
Il prodotto finanziario denominato â4youâ â commercializzato tempo addietro da alcune banche â prevedeva lâerogazione da parte della banca di un mutuo, lâutilizzo della somma mutuata per lâacquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore della banca, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e lâaccensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo.
Si tratta dunque di una combinazione di contratti (in gergo un prodotto finanziario di sintesi), nella specie aventi ad oggetto titoli obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento, che dĂ vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma, riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari di cui allâart. 1, comma 2, lett. b), c) e j), del del D.lgs n. 58/1998, nel testo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui per strumenti finanziari si intendono, tra gli altri, âle obbligazioniâ, âle quote di fondi comuni di investimentoâ (lett. b e c) e âle combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettereâ (lett. j).
Dovendosi il piano finanziario di cui trattasi considerare come uno strumento finanziario va assoggettato alla relativa disciplina, anche per quanto riguarda lâobbligo previsto dallâart. 30 del TUF per il caso di offerta fuori sede, di indicare nei moduli o formulari, a pena di nullitĂ del contratto, la facoltĂ di recesso.
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Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2012, n. 1584





