Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2020, n. 24472
Procura alle liti: lâelencazione degli atti contenuta nellâart. 83 c.p.c. ed a cui può essere apposta non è tassativa. La procura deve però riferirsi sempre ad atti processuali.
Lâelencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta, a norma dellâart. 83 c.p.c., la procura alle liti deve ritenersi non tassativa. Ciò non significa tuttavia che non debba pur sempre trattarsi di atti determinanti lâingresso della parte in giudizio, ossia di atti lato sensuprocessuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela lâinerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa (v. Cass. 8/8/1997, n. 7397).
Lâart. 83 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (risultante dalla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), dopo avere stabilito nel comma 1 che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, dispone nel comma 2 che la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel comma 3, poi, aggiunge che âla procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o dâintervento, del precetto o della domanda dâintervento nellâesecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designatoâ, specificando che âin tali casi lâautografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensoreâ.
Risulta evidente che il riferimento normativo della particolare disciplina recata dal comma 3, della citata norma è sempre ad atti processuali.
Il concetto ispiratore posto a base dellâelencazione compiuta dallâart. 83 c.p.c., è quello dellâatto processuale determinante lâingresso della parte nel giudizio. La natura processuale dellâatto ne comporta e ne rivela lâinerenza a quello specifico processo e diventa pertanto componente essenziale della specialitĂ della procura resa cosĂŹ idonea a conferire al difensore gli specifici poteri di cui allâart. 84 c.p.c., in relazione al processo medesimo.
In questa prospettiva deve essere condiviso lâorientamento della giurisprudenza che considera non tassativa lâelencazione degli atti processuali, sui quali può essere apposta la procura speciale alle liti, contenuta nellâart. 83 c.p.c., comma 3, purchĂŠ lâatto sia depositato al momento della costituzione in giudizio (v. lâart. 125 c.p.c.) e la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni sulla regolaritĂ del mandato (cosĂŹÂ Cass. 23/06/1988, n. 4279).
Occorre, però, che si tratti pur sempre di âatto processualeâ, sia pure nella nozione lata, riferita cioè a qualunque elemento del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale (v., in motivazione, Cass., n. 4279 del 1988 giĂ richiamata).
Diversamente opinando, si andrebbe oltre lo schema normativo descritto dalla citata norma, il cui precetto resterebbe sostanzialmente eluso.
Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2020, n. 24472




