Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2009, n. 8127
I prestanome dei conti correnti bancari, che figurano come intestatari del rapporto mentre il conto è effettivamente gestito da un familiare o da terzi, rispondono sempre personalmente per gli illeciti compiuti da chi materialmente gestisce il conto, anche se completamente ignari delle operazioni scorrette.
Con la sentenza n. 8127 del 3 aprile 2009 la Cassazione ha delimitato lâambito di operativitĂ dellâintestazione fiduciaria, sottraendo da questo istituto tutti i casi in cui, anche per motivi commerciali, ci si intesti il conto bancario di fatto gestito da un parente.
ÂŤQualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con lâintesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dellâaltro soggetto, che costui avrĂ in concreto la gestione del conto e che essa sarĂ , però, utilizzati per lo svolgimento di unâattivitĂ lecita di detto soggetto, lâintestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dellâutilizzo del conto corrente esclusivamente allâesercizio di detta attivitĂ , conforme agli accordi presi.
Ne consegue che, qualora lâintestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astenendosi, come nella specie, dal controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli allâaltro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse lâimporto accreditato), e lâaltro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, lâintestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dellâart. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dellâillecitoÂť.
Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2009, n. 8127






