Corte di Giustizia UE, 19 settembre 2013, C. 435-11
Nel caso in cui una pratica commerciale sia conforme a tutti i criteri espressamente enunciati dalla seconda disposizione della direttiva che disciplina specificamente le pratiche ingannevoli nei confronti del consumatore (Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno), affinché essa possa essere validamente considerata sleale e, pertanto, vietata, non è necessario verificare se sia altresì contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi della stessa direttiva.
Infatti, secondo la direttiva, il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende unicamente dalla circostanza che essa non sia veritiera, in quanto contenga informazioni false, o che, in generale, possa ingannare il consumatore medio in relazione alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o servizio e che, per tale motivo, sia idonea a indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Pertanto, gli elementi costitutivi di una pratica commerciale ingannevole sono concepiti essenzialmente dal punto di vista del consumatore in quanto destinatario di pratiche commerciali sleali.
Quando ricorrono tali caratteristiche, la pratica deve essere considerata ingannevole e, quindi, sleale e vietata, senza che sia necessario verificare la condizione (figurante in un’altra disposizione 3 della direttiva, che enuncia la definizione generale delle pratiche commerciali sleali e relativa alla sfera dell’imprenditore) che la pratica sia contraria alle norme di diligenza professionale.
Pertanto, in caso di pratiche commerciali ingannevoli, la direttiva garantisce un elevato livello di tutela dei consumatori. Tali pratiche, unitamente alle pratiche aggressive, costituiscono di gran lunga le pratiche commerciali più numerose.
Corte di Giustizia UE, 19 settembre 2013, C. 435-11






