Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2009, n. 20680
Il pignoramento non può notificarsi agli eredi con le modalitĂ dellâart. 477 c.p.c. ovvero impersonalmente e presso lâultimo domicilio del defunto.
Il titolo esecutivo ottenuto contro il defunto, a norma dellâart. 477 c.p.c., è efficace anche contro gli eredi, con il vincolo che la notifica del precetto debba necessariamente essere eseguita a non meno di dieci giorni da quella del titolo.
Quanto alle modalitĂ della notifica il secondo comma dellâart. 477 prevede la possibilitĂ che possa avvenire, se effettuata entro un anno dalla morte, agli eredi collettivamente e impersonalmente, nellâultimo domicilio del defunto.
Detta norma, precisa la Corte, ha tuttavia carattere eccezionale e non si presta ad interpretazioni estensive, ragion per cui la notifica con le modalitĂ sopra indicate non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o allâinfuori dei casi espressamente previsti â ovvero per altro che non sia il titolo od il precetto â ragion per cui non può estendersi al pignoramento, che va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto e quindi ad ogni singolo coerede.
Art. 477 c.p.c. Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nellâultimo domicilio del defunto.
Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2009, n. 20680




