Cassazione civile, sez. lavoro, 19 marzo 2015, n. 5509

“il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate. A tal fine il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva è sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell’indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli, profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova è fatto alla nozione più dettagliata” (v. Cass. 18-11-2000 n. 14950, Cass. 9-6-2006 n. 13455, nonché Cass. 10-10-2006 n. 21698, che afferma che “da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall’inizio” e Cass. 20-5-2009 n. 11722, che ammette la indicazione per relationem, “sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico”).

Cassazione civile, sez. lavoro, 19 marzo 2015, n. 5509