Cassazione civile, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 3080
Lâordine dei farmacisti non può sanzionare il professionista che tiene aperto oltre il turno stabilito dâintesa con i colleghi.
La Corte ha annullato la pesante sanzione disciplinare disposta dallâordine nei confronti di una farmacista incolpata di essere rimasta aperta oltre gli orari di servizio e nei turni di riposo del sabato, specificano che lâaccordo con il quale i titolari delle farmacie stabiliscono la turnazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi costituisce un contratto atipico cui non possono essere ricollegati effetti giuridici meritevoli di tutela. Siffatti accordi, infatti, violano i principi di effettivitĂ della concorrenza insiti nelle previsioni regionali e, comunque, imposti dallâordinamento nazionale e comunitario.
Cassazione civile, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 3080






