Cassazione civile, sez. unite, 31 maggio 2011, n. 11963
Lâoccupazione per fini di pubblica utilitĂ non seguita da espropriazione determina, comunque, lâacquisto della proprietĂ in capo alla P.A. dellâarea occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che lâopera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dellâobiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dellâart. 2058 del codice civile.
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Cassazione civile, sez. unite, 31 maggio 2011, n. 11963
