Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067
La Suprema Corte affermando che il diritto di cronaca âgiustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettivitĂ â, precisa che âè vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico quando possano desumersene elementi di valutazione della personalitĂ o della moralitĂ di chi debba godere della fiducia dei cittadiniâ e che ânon è certo la semplice curiositĂ del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perchĂŠ è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettivitĂ â.
Pertanto, conclude la quinta sezione, che la divulgazione di un pettegolezzo (anche se corrispondente alla realtĂ ) sul presunto retroscena del matrimonio, nel caso di specie, della moglie di un editore piacentino, è illecita, perchĂŠ âil diritto di cronaca non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiositĂ lubrica del pubblicoâ.
Dunque la Cassazione ha stabilito che sui giornali e sui media non è consentito fare pettegolezzi âlubriciâ e fini a sĂŠ stessi sulle persone note quando tali chiacchiere e dicerie non sono in alcun modo utili per valutare la personalitĂ o la moralitĂ dei personaggi finiti sotto i riflettori, specie se il gossip riguarda i matrimoni dei cosiddetti vip.
Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067






