Cassazione civile, sez. I, maggio 2013, n. 11020
«Lâobbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dellâart. 148 cod. civ. non cessa, âipso factoâ, con il raggiungimento della maggiore etĂ da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchĂ© il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dellâobbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto lâindipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di unâattivitĂ economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puĂČ che ispirarsi a criteri di relativitĂ , in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post â universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in tal senso, le pronunce 15756/2006, 22214/2004, 4765/2002)».
Cassazione civile, sez. I, maggio 2013, n. 11020






