Cassazione penale, sez. IV, 29 settembre 2006, n. 32282

Per effetto della L. 59/2006 all’art. 52 c.p., disciplinante la legittima difesa, sono stati aggiunti due commi di talchè, al principio di proporzionalità fra difesa ed offesa sancito dal primo comma («non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa») è stato applicato un correttivo consistente in una sorta di presunzione di proporzionalità in talune circostanze
Più precisamente: «Nei casi previsti dall’articolo 614 (Violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumitĂ ;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale»
. (art. 52 c.p., commi 2 e 3).
Stando alla lettera della norma sembrerebbe che il giudizio di proporzionalità fra difesa ed offesa, normalmente affidato al giudice, sia divenuto superfluo o, meglio, sia presunta la proporzionalità al solo verificarsi di un’intrusione nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora.
Un’interpretazione strettamente letterale del testo del novellato art. 52 c.p. può portare evidentemente a conseguenze aberranti. Così sarebbe potuto accadere nel caso di specie in cui un soggetto, vittima di un tentativo di furto in casa propria, spara da una finestra del suo appartamento al malfattore ormai in fuga, colpendolo mortalmente alle spalle.
La S.C., investita della questione dopo il contrasto fra la sentenza di assoluzione in primo grado e quella di condanna in secondo grado (emessa sul gravame del Procuratore Generale della Repubblica) riconduce l’esimente della legittima difesa, anche nelle ipotesi di cui ai commi aggiunti all’art. 52 c.p., alla ratio originaria della norma. L’uso di arma legittimamamente detenuta a fronte di una intrusione nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora, al fine del concretizzarsi dell’esimente della legittima difesa, non può mai prescindere dall’essere finalizzato a tutelare la propria o altrui incolumità od i propri o altrui beni. Ne deriva che la condotta di chi spari, uccidendolo, al ladro in fuga non risulta essere giustificabile essendo venuto meno ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di protezione dei propri beni.

Cassazione penale, sez. IV, 29 settembre 2006, n. 32282