Cassazione civile, sez. lavoro, 10 febbraio 2006, n. 2904

Alla pronuncia della Cassazione si è giunti a seguito delle istanze avanzate da una giovane consulente del lavoro intenzionata a veder riconosciuti i propri diritti, anche economici, per il lavoro prestato alle dipendenze dello studio professionale presso il quale aveva espletato il prescritto biennio di pratica professionale.
La S.C. ha ritenuto che i praticanti i quali continuino ad esercitare la propria attività presso uno studio professionale possono aver diritto a essere inquadrati come lavoratori subordinati a partire dal momento in cui termina la pratica e anche prima che sia superato l’esame di stato.
Condizione necessaria a veder riconosciuto il proprio status di lavoratore subordinato è il fatto di aver continuato a svolgere le relative attività presso lo studio e seguendo le direttive del dominus oltre che precisi orari di lavoro.
La Corte ha infatti rilevato come per l’attività prestata dalla ricorrente nello studio professionale, con identiche modalità a quelle seguite nel corso del prescritto periodo di tirocinio, non fosse più sorretta dalla causa dell’apprendimento professionale.

Cassazione civile, sez. lavoro, 10 febbraio 2006, n. 2904