Cassazione civile, sez. lavoro, 6 settembre 2007, n. 18708

«La maggiorazione per il lavoro prestato di domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo, nell’art. 2109 c.c., comma 1, il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale “di regola coincidente con al domenica”, implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e culturali. Conseguentemente la giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo indennitario (vedi Cass. n. 11611 del 2000, Cass. n. 11627 del 2000, Cass. n. 12852 del 2001).
A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo.
Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quello scandito da pause aventi la normale cadenza settimanale, una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione (crr. Cass. n. 9009 del 2001, Cass. n. 12852 del 2001, Cass. n. 9521 del 2004).
Sul fondamento di tale maggiorazione la Corte ha avuto modo di precisare, secondo un orientamento prevalente, che essa è dovuta a titolo retributivo in base al principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost., senza che sia richiesta la prova del danno (vedi Cass. n. 96 del 2004). Secondo altro orientamento il compenso sarebbe dovuto a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro (vedi Cass. n. 1135 del 2004)».

Cassazione civile, sez. lavoro, 6 settembre 2007, n. 18708