Cassazione civile, sez. unite, 21 luglio 2006, n. 16749

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, al fine del riconoscimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all’art. 7, settimo comma, della legge n. 223 del 1991, il requisito dell’anzianità contributiva va riscontrato computando anche il periodo relativo ad attività di lavoro non subordinato, ma autonomo, salva restando l’esigenza della domanda di ricongiunzione dei due rispettivi periodi per la spettanza della pensione.

Cassazione civile, sez. unite, 21 luglio 2006, n. 16749