Cassazione civile, sez. lavoro, 7 dicembre 2007, n. 25666
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, deve tenersi conto:
a) della volontà delle parti contraenti, tenendo presente il “nomen juris” utilizzato (il quale però non ha un rilievo assorbente);
b) del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.
In caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi.
La “eterodirezione” è dunque in linea di principio sufficiente per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, per cui l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di tale requisito fondamentale è sufficiente per superare l’autoqualificazione fatta dalle parti.
È noto infatti che il fondamentale requisito della subordinazione si configura nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il lavoratore subordinato è soggetto ad ordini specifici, oltre che ad attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Tuttavia, quando sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l’indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto (Cass. n. 13884/04; conf. n. 4948/96; 12364/03; 4308/00).
Cassazione civile, sez. lavoro, 7 dicembre 2007, n. 25666






