Corte di Giustizia UE, 11 aprile 2013, C. 443-11
Un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può ottenere lâindennitĂ di disoccupazione soltanto nello Stato membro di residenza. Tale regola si applica anche se il lavoratore ha conservato legami particolarmente stretti con lo Stato dellâultimo impiego.
Il regolamento europeo n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrato in vigore il 31/10/2009, coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nellâUnione, in particolare con riferimento ai lavoratori frontalieri.
Esso sostituisce il vecchio regolamento del 1971 e prevede che i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa si mettano a disposizione degli uffici del lavoro nel loro Stato di residenza. A titolo supplementare, essi possono porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato nel quale hanno esercitato la loro ultima attivitĂ .
Il nuovo regolamento contiene inoltre una clausola transitoria relativa alle regole generali per la determinazione della legislazione applicabile, che tuttavia non riguarda espressamente le disposizioni particolari in materia di prestazioni di disoccupazione.
Nellâodierna sentenza, la Corte afferma che le disposizioni del nuovo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sua giurisprudenza precedente.
Essa osserva che lâassenza di menzione espressa della facoltĂ di ottenere indennitĂ di disoccupazione dallo Stato membro dellâultima occupazione riflette la manifesta volontĂ del legislatore di limitare la portata della precedente giurisprudenza della Corte.
Di conseguenza, essa dichiara che la regola riguardante la corresponsione dellâindennitĂ di disoccupazione da parte dello Stato membro di residenza si applica anche a quei lavoratori frontalieri in disoccupazione completa che hanno conservato legami particolarmente stretti con lo Stato membro del loro ultimo impiego. La possibilitĂ di mettersi, in via supplementare, a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato non può servire a percepire da parte di questâultimo unâindennitĂ di disoccupazione, ma unicamente a fruire dei suoi servizi di ricollocamento.
Con riguardo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte sottolinea che il Trattato FUE prevede un coordinamento e non una armonizzazione dei regimi nazionali di previdenza sociale. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dellâultima occupazione rifiuti, sulla base del diritto nazionale, di concedere a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga allâinterno di tale Stato membro di migliori opportunitĂ di reinserimento professionale, il beneficio delle indennitĂ di disoccupazione con la motivazione che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, secondo quanto previsto dal regolamento, è applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.
Di conseguenza, la Corte afferma che un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può chiedere unâindennitĂ di disoccupazione soltanto nello Stato in cui risiede, a meno che risulti ad esso applicabile il regime transitorio del regolamento del 2004.
Corte di Giustizia UE, 11 aprile 2013, C. 443-11






