Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2017, n. 48084
Ă inutilizzabile, anche nel giudizio abbreviato, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero, la registrazione di una conversazione tra lâimputato e la persona offesa, occultamente effettuata da questâultima, dâintesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di dalla stessa forniti.
ÂŤIn tal modo si realizza un surrettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per comprimere la segretezza delle comunicazioni, costituzionalmente protetta (Cass., Sez. 6, n. 44128 del 6/11/2008, Rv. 241610; Sez. 5, n. 6947 dellâ11/5/2000, Caputo). In questa prospettiva, Corte cost., 4/12/2009, n. 320, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitĂ costituzionale degli artt. 234 e 266 cod. proc. pen. nella parte in cui tali norme includono fra i documenti, anzichĂŠ tra le intercettazioni, le registrazioni di conversazioni, telefoniche o tra presenti, effettuate da uno degli interlocutori, allâinsaputa degli altri, dâintesa con la polizia giudiziaria ed eventualmente con strumenti da essa forniti. La Corte costituzionale ha invitato quindi il giudice a valutare, ove ritenga che lâattivitĂ investigativa in questione contrasti con diritti fondamentali, la praticabilitĂ di una soluzione analoga, mutatis mutandis, a quella adottata da Sez. U., n. 26795 del 28/3/2006, Prisco (Rv. 234267), in materia di videoregistrazioni. Con questâultima pronuncia, le Sezioni unite hanno condivisibilmente stabilito che occorre un apposito provvedimento dellâautoritĂ procedente (pubblico ministero o giudice) per lâeffettuazione di videoriprese che, pur non comportando intrusione domiciliare, possano violare la riservatezza personale (come, ad esempio,le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in un bagno pubblico). A seguito di tale pronuncia, sono state ritenute inutilizzabili, in giurisprudenza, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione dellâAutoritĂ giudiziaria procedente, le registrazioni di conversazioni, telefoniche o tra presenti, effettuate da uno degli interlocutori, allâinsaputa degli altri, dâintesa con la polizia giudiziaria ed eventualmente con strumenti da essa forniti, non essendo applicabili le disposizioni relative alle intercettazioni ed essendo sufficiente un intervento di garanzia minore da parte dellâautoritĂ giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del p.m. (Cass., Sez. 6, n. 23742 del 7/4/2010, Rv. 247384).
Nel caso di specie, la registrazione del colloquio è avvenuta, ad opera della D.F., dâintesa con i Carabinieri, come emerge dalle trascrizioni relative alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed allegate al ricorso (p. 17), senza che risulti lâemanazione, da parte del pubblico ministero, di apposito decreto motivato. Essa è, quindi, inutilizzabile. Trattandosi di inutilizzabilitĂ patologica, essa rileva anche nel giudizio abbreviato (Sez. U., 21/6/2000, Tammaro, Rv, 216246)Âť.
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Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2017, n. 48084






