Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2023, n. 12353

Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali: il fiduciario deve girare al fiduciante i dividendi azionari. Non applicabile la disciplina del possesso in buona fede.

«In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell’ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e sugli stessi sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora».

In tema di intestazione fiduciaria di azioni e di quote societarie l’intestazione fiduciaria è la situazione in cui il trasferimento del bene in favore del fiduciario viene limitato dall’obbligo inter partes del ritrasferimento, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca qualsiasi intento liberale e la titolarità creata si palesa “soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante”.
L’intestazione fiduciaria è strutturalmente composta da due atti, l’uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, l’altro inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo.
Per effetto di detti atti l’interposto acquista la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
La causa del contratto fiduciario non risiede in sé né nel trasferimento del bene né nella sostituzione al mandante nel compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei due momenti, al fine di una cosiddetta “spersonalizzazione della proprietà”, onde può parlarsi di un contratto unitario avente una causa propria.
Per tale ragione non trova applicazione la regola del possesso di buona fede e del diritto del possessore a conservare i frutti, che diversamente si fonda sull’esigenza di incentivare il valido sfruttamento produttivo del bene mediante un diritto oggettivo “premiale”, che assicura al possessore la possibilità di mantenere i frutti del suo operare.
Niente di ciò si ravvisa nel diritto dei contratti e nella disciplina dell’adempimento ed inadempimento alle obbligazioni che ne scaturiscono (in questa sede e vicenda rilevanti).
Il contratto di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al pari degli altri negozi, è fonte di obbligazioni (art. 1321 c.c.), dal cui inadempimento possono derivare svariate conseguenze, disciplinate dal diritto comune dei contratti: in particolare, all’inadempimento del fiduciario all’obbligo di corrispondere il denaro percepito in luogo del fiduciante a titolo di utili sociali si applica il regime delle obbligazioni pecuniarie e del loro inadempimento, senza interferenza con l’istituto del possesso quale potere di fatto sulla cosa, ai sensi dell’art. 1140 c.c..
L’obbligo del fiduciario di riversare al fiduciante i benefici tratti dalla titolarità reale, ma strumentale, della quota o delle azioni - che caratterizza la stessa causa del negozio in questione - nulla ha a che vedere, infatti, con la situazione del possessore, chiamato a restituire al titolare del diritto soggettivo la res dal primo meramente assoggettata al suo (proficuo) potere di fatto.
Se il fiduciario risulta inadempiente all’obbligo di restituire le azioni, egli dovrà provvedere al ritrasferimento in favore del fiduciante. Ma non rileva se egli fosse in buona fede nell’esercitare i diritti di socio e riscuotere i dividendi, che dovranno essere riversati così come effettivamente percepiti, senza che all’obbligo in questione possa applicarsi la regola della debenza solo dalla domanda giudiziale.
Venuta meno la funzione della causa fiduciae e richiesti indietro i titoli dal fiduciante, si palesa una condictio indebiti retenti: la stessa causa negoziale dell’intestazione fiduciaria rende automaticamente illegittima la ritenzione dei beni da parte del fiduciario. Se, quindi, il fiduciario non restituisce la res, semplicemente sarà inadempiente ad una obbligazione di dare; se non paga i dividendi ricevuti, semplicemente sarà inadempiente all’obbligazione pecuniaria di consegnare la relativa somma di denaro.
Inoltre, non solo i dividendi sono dovuti al fiduciante, in adempimento della obbligazione dètta, ma ad essi afferisce pure la regola della produzione degli interessi di pieno diritto, quali interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 c.c., ed in ogni caso - se in tal senso sia stata limitata la domanda attorea, come nella specie, nel rispetto dell’art. 99 c.p.c. - dalla messa in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c..

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Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2023, n. 12353