Cassazione civile, sez. unite, 9 marzo 2007, n. 5395

In tema di violazione della disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che il termine di novanta giorni entro il quale la CONSOB deve contestare le infrazioni decorre dal giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo la fine dell’attività ispettiva e dell’eventuale istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai vari organi della CONSOB.

Cassazione civile, sez. unite, 9 marzo 2007, n. 5395