Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, C. 58-08
La direttiva comunitaria in materia di valutazione e di gestione della qualitĂ dellâaria ambiente (Direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualitĂ dellâaria ambiente) enuncia che gli Stati membri predispongono piani dâazione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie dâallarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata.
Secondo la Corte Europea i cittadini possono perfino esigere dalle competenti autoritĂ nazionali, in forza del diritto comunitario, la predisposizione di un piano dâazione, in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme.
Nella sentenza epigrafata la Corte di Giustizia ricorda che è incompatibile con il carattere vincolante della direttiva escludere, in linea di principio, che lâobbligo che essa impone possa essere invocato dagli interessati. Di conseguenza, in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme, i diretti interessati devono poter ottenere dalle competenti autoritĂ nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dellâordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autoritĂ che esse adottino misure di lotta contro lâinquinamento atmosferico.
Per quanto concerne il contenuto dei piani dâazione, la Corte rileva che gli Stati membri non hanno lâobbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento. Essi hanno come unico obbligo di adottare, a breve termine, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori, tenendo conto delle circostanze di fatto e dellâinsieme degli interessi in gioco.
Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, C. 58-08






