Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1652
Nel processo tributario, lâimpugnazione di atti prodromici non notificati unitamente ai successivi, prevista dal D.Lgs. n. 546/1992 art. 19, deve ritenersi costituire una facoltĂ e non un obbligo, senza che il mancato esercizio di tale facoltĂ tolga al contribuente la possibilitĂ di impugnare lâatto notificatogli per vizio proprio, dovendosi intendere per vizio proprio anche la mancata notifica dellâatto ad esso prodromico.
Il caso di specie, oggetto del pronunciamento della Cassazione, riguarda cartelle di pagamento emesse per irregolaritĂ relative allâIVA, precedute da avvisi di accertamento non notificati e quindi non acquisiti spontaneamente dal contribuente.
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Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1652






