Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2012, n. 128
Il medico è legittimato ad impugnare i provvedimenti adottati dalla ASL recanti il rigetto dellâistanza dellâassistito volta allâautorizzazione della scelta, motivata in ragione dello storico rapporto di fiducia, del medico di medicina generale operante nel medesimo ambito territoriale.
Sebbene il diritto di scelta del medico appartenga al cittadino ogni sua limitazione si riverbera anche sulla possibilitĂ , in astratto, che il medico medesimo possa acquisire le preferenze nel piĂš ampio ambito possibile con conseguente lesione immediata anche della relativa posizione soggettiva, avente la consistenza di un interesse legittimo. (cfr. Cons. Stato, Sezione V n. 712/1990).
Nella sentenza epigrafata il Consiglio di Stato rammenta altresĂŹ come la finalitĂ preminente perseguita dalla normativa regolante la libera scelta del medico di base da parte dellâassistito nellâambito di una determinata organizzazione territoriale delle AA.SS.LL. sia quella della tutela della salute che, in quanto costituzionalmente protetta, non può essere soggetta a limitazioni non specificatamente previste da legge e di certo in ogni caso non volte a pregiudicarla.
In siffatto contesto ÂŤla scelta del medico di base è regolata dal principio della fiducia personale e, quindi, della libertĂ ed autonomia dellâassistito, attesi anche gli oggettivi, intuibili e non indifferenti risvolti di natura psicologica che fanno privilegiare la reciproca conoscenza e la trasparenza dei rapporti interpersonali. LibertĂ che non può essere illimitata ed indiscriminata, ma è sottoposta a specifiche disposizioni normative che regolano lâorganizzazione e la erogazione delle prestazioni sanitarie, nonchĂŠ delle risorse finanziarie connesse alle entrate ed alle uscite del Servizio Sanitario Nazionale che coinvolgono, con diversi ruoli, lâutente e lâorganismo sanitario, nella specie lâASL e il suo bilancio e i finanziamenti a valere sui fondi nazionali e regionaliÂť.
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Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2012, n. 128






