Cassazione civile, sez. lavoro, 14 dicembre 2022, n. 36659

Calcolo del risarcimento per illecito Eurounitario da reiterazione abusiva dei contratti a termine: calcolo del risarcimento con riferimento alla retribuzione globale di fatto al momento della maturazione dell’illecito.

La retribuzione globale di fatto da tenere presente, ai sensi del Legge n. 183 del 2010 art. 32, comma 5, (ora D. Lgs. n. 81 del 2015 art. 28, comma 2) quale parametro liquidatorio del danno da cosiddetto illecito Eurounitario per reiterazione abusiva di contratti a termine è quella del livello formale di inquadramento cui il lavoratore aveva diritto al momento della maturazione della predetta fattispecie di illecito; tuttavia, in ragione della necessità di pieno apprezzamento dell’illecito nella sua interezza, vanno considerati eventuali livelli di inquadramento superiore maturati nei successivi rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie di abusiva reiterazione dedotta in causa, come anche, con la medesima finalità, eventuali aumenti della retribuzione propria del livello di inquadramento esistente al momento del perfezionarsi dell’illecito, maturati in epoca successiva ma in pendenza di rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie di abusiva reiterazione, ferma restando, in tutti i casi, la necessità che il ristoro sia determinato, muovendo da tali basi, in modo da prescegliere, nell’ambito del margine stabilito dalle norme (da 2,5 a 12 mensilità) la misura più coerente rispetto al caso concreto, tenuti presenti tutti i parametri di cui al L. n. 604 del 1966, art. 8 in quanto richiamati dall’art. 32, comma 5 L. n. 183 (ora Decreto Contratti D.Lgs. n. 81/2015 art. 28, comma 2).

Articolo 28 D.Lgs. 81/2015
Decadenza e tutele

1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.

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Cassazione civile, sez. lavoro, 14 dicembre 2022, n. 36659