Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2017, C. 621-15
La mancanza di prova scientifica della dannositĂ di un vaccino non esclude che il giudice possa accertare nel caso specifico un nesso di casualitĂ tra vaccino e lâinsorgere di una malattia
La mancanza della prova scientifica della dannositĂ di un vaccino non può impedire lâindividuazione di un nesso di causalitĂ tra lâinoculazione del farmaco e lâinsorgere della malattia.
La prova dellâesistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalitĂ tra tale difetto e il danno subito dal danneggiato può risultare da presunzioni gravi, precise e concordanti soggette al libero apprezzamento del giudice di merito.
SarĂ quindi il giudice investito della causa a valutare il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, lâeventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e lâevento lesivo.
Lâarticolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilitĂ per danno da prodotti difettosi, devâessere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale, come quello di cui al procedimento principale, in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su unâazione diretta ad accertare la responsabilitĂ del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di questâultimo, può ritenere, nellâesercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce nĂŠ esclude lâesistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e lâinsorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalitĂ tra detto difetto e tale malattia.
I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che lâapplicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare lâonere della prova instaurato da detto articolo 4 nĂŠ ad arrecare pregiudizio allâeffettivitĂ del regime di responsabilitĂ istituito da tale direttiva.
Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2017, C. 621-15






