Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084
In una gara di appalto, lâomessa allegazione di un documento o di una dichiarazione richiesti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di unâirregolaritĂ sanabile e, quindi, non ne è permessa lâintegrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali. Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui non sussistano equivoci o incertezze generati dallâambiguitĂ di clausole della Legge di gara, poichĂŠ a fronte di una clausola chiara di Lex specialis, la regolarizzazione darebbe luogo ad una violazione della par condicio fra i concorrenti. Inoltre, ai sensi dellâart. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i criteri esposti ai fini dellâintegrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di documentazione meramente incompleta, mentre non possono servire a sopperire la radicale mancanza di un documento.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che fosse stata legittimamente esclusa da una gara unâImpresa che non aveva prodotto il certificato dei carichi pendenti, prescritto dal bando, relativamente al Direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio antecedente la gara stessa, non potendo, peraltro, tale omissione essere sanata dal fatto che era stata acclusa allâofferta una dichiarazione sostitutiva circa lâinsussistenza di procedimenti in corso per lâapplicazione di misure di prevenzione.
Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084






